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Superbonus 110%: i chiarimenti del MEF

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato nuove FAQ, aggiornate al 24 novembre 2020, per fornire alcuni chiarimenti sul Superbonus 110%, in particolare, molte risposte fanno riferimento ai condomini.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato le FAQ sul Superbonus 110% fornendo alcuni chiarimenti. 
 
Vediamo quali sono alcune dei principali chiarimenti forniti dal MEF.

Superbonus

Indice degli Argomenti

Villetta unifamiliare che negli anni scorsi ha sostituito circa la metà delle finestre presenti, fruendo della detrazione al 50%. Ora vorrebbe rifare il cappotto termico e sostituire le altre finestre. Chiede se è possibile usufruire del Superbonus?

Nella risposta del MEF, si legge che, anche se il soggetto che sostiene le spese già fruisce della detrazione del 50% o del 65% per un intervento effettuato in anni precedenti, è possibile, beneficiare del Superbonus del 110% in relazione a interventi eseguiti sullo stesso immobile oggetto di precedente intervento.

In particolare, a fronte di un intervento trainante, ovvero il rifacimento del cappotto termico, è possibile sostituire anche solo parzialmente le finestre con il 110%, come intervento trainato, se complessivamente si consegue il miglioramento energetico di due classi energetiche.

Proprietario di un intero edificio composto da diverse unità immobiliari. Vorrebbe effettuare dei lavori al termine dei quali ciascuna unità immobiliare acquisterebbe accesso autonomo ed autonomia funzionale. E’ possibile beneficiare del Superbonus?

La risposta pubblicata dal MEF, chiarisce che, ai fini di una valutazione dei requisiti di accesso alla detrazione, la situazione va considerata ante intervento, pertanto non è possibile beneficiare del Superbonus.  

Non è fruibile il Superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario.

Ai fini del rifacimento del cappotto termico, come va calcolato il 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio? Si deve avere riguardo all’intero edificio o solo ai vani riscaldati?

L’art. 119 del Decreto Rilancio, prevede che, il Superbonus 110% spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.

L’agevolazione trova applicazione soltanto se, l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, integralmente considerato, senza cioè distinzione tra vani riscaldati e non.

I balconi possono beneficiare del Superbonus?

E’ stato chiarito che, i lavori di coibentazione ammessi al Superbonus 110% riguardano anche i balconi, e potranno beneficiare del Superbonus 110%, così come quelli necessari al loro ripristino.

All’interno di un condominio si vogliono eseguire i lavori di rifacimento del cappotto termico ed usufruire del Superbonus. Durante l’assemblea per deliberare i lavori un condòmino dissente dalla decisione e lo fa rilevare nel verbale. L’assemblea approva comunque, l’intervento con le maggioranze previste dalla legge. I millesimi del condòmino dissenziente non vanno considerati e quindi non partecipa alle spese per il rifacimento del cappotto termico?

La spesa per il lavoro di efficientamento energetico deliberata nel rispetto delle maggioranze assembleari va ripartita tra tutti i condomini in base alla proprietà millesimale di ciascuno di essi oppure in base a diversi criteri eventualmente stabiliti dal condominio.

Il rifacimento del cappotto termico dell’intero condominio si esegue sulle parti comuni e sono tenuti a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà tutti i condomini, compreso chi dissente.

Ai fini della quantificazione della spesa massima agevolabile per specifico intervento, laddove è previsto il calcolo in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio residenziale condominiale, devono essere conteggiate solo le unità immobiliari abitative o anche le pertinenze?

La risposta chiarisce che, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In concreto, quindi, in un condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa ammissibile è fatto utilizzando come moltiplicatore 8.

Sono proprietario di un box che è sito all’interno di un condominio. Su questo condominio verranno eseguiti lavori sulle parti comuni che potranno beneficiare del Superbonus e che dovrò sostenere anche io per i millesimi di mia competenza. Io che sono proprietario solo di un box all’interno del condominio potrò avere accesso alla detrazione al 110% per i lavori sulle parti comuni?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E/2020, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

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