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Superbonus 110%: cosa si intende per condominio? Nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

Chiarimenti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di beneficiare del Superbonus per gli edifici con un unico proprietario.

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Il Superbonus 110%, non spetta per gli edifici di un unico proprietario. A chiarirlo è il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria di Camera e Senato del 18 novembre 2020.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha chiarito che, è in arrivo una nuova Circolare, la quale, “fornirà ulteriori chiarimenti” sull’applicazione dei bonus legati all’efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica degli edifici condominiali. In particolare, nel nuovo documento di prassi verrà chiarito cosa si intende per condominio, in quanto, ha spiegato, il Direttore, che non è possibile beneficiare del Superbonus 110%, qualora:

“l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle unità immobiliari a più soggetti (detentori)”, ha anticipato

Infine, sarà pubblicata, anche, una nuova circolare sulla documentazione da fornire e sul visto di conformità.

Superbonus

Cosa si intende per condominio?

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, nell’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria di Camera e Senato, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del Superbonus 110%, in relazione agli immobili di un unico proprietario.

Il Direttore, ha chiarito che:

“Il riferimento normativo al “condominio” comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.”

La costituzione del condominio è legata ad una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

Non è possibile beneficare del Superbonus 110%, qualora:

“l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle unità immobiliari a più soggetti (detentori)”, ha chiarito Ruffini durante l’audizione, anticipando uno dei temi della circolare

In quanto, in questo caso non si costituisce un condominio.

Tuttavia, se;

“le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato a un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione del condominio, è possibile fruire del Superbonus

Pertanto, qualora, l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato le unità immobiliari a più soggetti, non si costituisce un condominio, pertanto, non è possibile beneficiare del Superbonus 110%.

Tuttavia, nel caso in cui, le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto, è possibile beneficiare del Superbonus 110%.

In arrivo una nuova circolare sul visto di conformità del Superbonus 110%

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha poi chiarito che, arriverà una nuova Circolare, la quale:

“fornirà indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni.”

Per quanto riguarda lo sconto in fattura, viene richiesto, se debba essere rilasciata un’unica fattura o fatture frazionate tra i vari condòmini per la spesa di ognuno di stessi

“Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la stessa debba essere destinata al solo condominio.”

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