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Superbonus 110% anche in edifici con abusi edilizi

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità di beneficiare del superbonus 110% per edifici con abusi edilizi, durante una risposta a un’interrogazione parlamentare alla Camera il 15 settembre 2021.

In particolare, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) non richiede più l’indicazione dell’attestazione di stato legittimo. Separando l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia.

Nell’interrogazione parlamentare, i deputati chiedevano chiarimenti circa la possibilità di beneficiare del Superbonus nel caso di un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile dal punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza. I condòmini hanno pagato la sanzione, pari al doppio del costo di produzione, e hanno intenzione di beneficiare del Superbonus.

Il MEF ha chiarito che, secondo quanto disposto al comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo previsto dal Testo Unico dell’edilizia. Per beneficiae del Superbonus 110%, è stato messo a punto il modello CILAS, cioè una CILA Superbonus.

Secondo quanto chiarito dal MEF, nel caso sottoposto all’attenzione dell’interrogazione parlamentare, quindi, in presenza di un edificio legittimamente edificato e quindi provvisto di concessione edilizia o titolo abilitativo, eventuali abusi edilizi non devono essere indicati nella CILA e non costituiscono neanche causa di impedimento per poter beneficiare del Superbonus 110%.


Superbonus 110% anche in edifici con abusi edilizi: chiarimenti del MEF

Il comma 13 ter, articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) come modificato dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 prevede la necessità di presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per beneficiare del Superbonus 110%.

Il MEF, nella risposta all’interrogazione parlamentare del 15 settembre 2021, chiarisce che non è necessario che nella CILA sia indicata l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Pertanto, potranno beneficiare della speciale detrazione fiscale al 110% anche i proprietari di immobili abusivi. Nel caso sottoposto all’esame del MEF era un condominio costruito in difformità dal progetto originarioinsanabile dal punto di vista urbanistico ma reso alienabile con il pagamento di una sanzione da parte dei relativi proprietari.

Ad ogni modo, l’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 13-quater, prevede che, ferma restando la possibilità di beneficare del superbonus 110% anche in caso di abusi edilizi, resta ferma ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile, pertanto, restano possibili le verifiche in ambito urbanistico.

Superbonus e limite di due unità immobiliari

La risposta all’interrogazione del 15 settembre 2021 ha fornito chiarimenti anche sui limiti di applicazione del Superbonus 110%. In particolare, l’accesso al Superbonus è previsto per un numero massimo di due unità immobiliari, fatta eccezione per le spese relative a lavori di riqualificazione energetica in condominio e per i lavori antisismici. Il limite trova applicazione non agli immobili oggetto degli interventi, ma ai contribuenti interessati.

Acquisto pannelli solari

Il MEF ha chiarito che l’acquisto di sonde geotermiche può essere ricompreso nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari.

In quanto, tra gli interventi trainanti del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

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