Superbonus 110% anche per i lavori effettuati sul singolo appartamento, nel caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea di condominio dell’intervento sull’intero edificio. Risposta all’Interpello n. 408 del 24 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energeticariduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, il singolo appartamento può scegliere di installare il cappotto termico sulle superfici perimetrali di propria pertinenza.

Superbonus 110% sul singolo appartamento

Tuttavia, gli interventi devono riguardare il 25% della superficie disperdente lorda del condominio e occorre, comunque, conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Superbonus 110% sul singolo appartamento

L’istante dichiara di essere proprietario di un appartamento facente parte di un
immobile a quattro piani, ed intende usufruire del Superbonus 110%.

Il contribuente chiarisce che l’assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i
lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (cd. cappotto
termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio.

Tuttavia, l’assemblea ha concesso ai condomini, la facoltà di realizzare l’intervento sulle superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo
nulla osta degli enti competenti.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, il singolo condomino, nel caso di lavori sulle pareti esterne del condominio di propria pertinenza, può beneficiare dell’Superbonus del 110%, a condizione del rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma ed in caso di lavori autorizzati dall’assemblea condominiale.

Gli interventi sull’involucro dell’edificio devono riguardare, almeno il 25% della superficie disperdente lorda e occorre il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio condominiale.

Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti
interne dell’unità immobiliare
, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’Ecobonus.

Il cappotto termico interno non rientra tra i lavori per i quali è prevista l’aliquota di detrazione al 110%.

Pertanto, nel caso di impossibilità di installare il cappotto termico esterno sulle pareti di propria pertinenza per gli interventi di isolamento termico interno vi è la possibilità di beneficiare dell’ecobonus con aliquota al 65% e con possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

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