Gli acquirenti di case antisismiche potranno beneficiare del Superbonus 110%, con la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito. La risposta all’Interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

Il Superbonus 110% trova applicazione per le spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, ossi le unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile.

E’, inoltre, possibile richiedere, per l’acquisto di case antisismiche, l’applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Superbonus

Superbonus 110% anche per l’acquisto di case antisismiche

Il Decreto Rilancio ha stabilito che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, una detrazione d’imposta del 110%.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Il Superbonus 110% trova applicazione anche per le spese sostenute dall’acquirente di case antisismiche, ossia, le unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, e 2 3, oggetto di lavori antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Qualora, la riduzione del rischio sismico per effetto degli interventi realizzati comporta il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione spetta nella misura del 75% del prezzo di acquisto, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori, la predetta percentuale è dell’85%.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è possibile fruire della detrazione elevata al 110%.

Sconto in fattura

Sussiste, inoltre, la possibilità di optare per:

  • Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa di costruzione venditrice, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso (sconto in fattura). La venditrice recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti. L’esercizio di tale opzione va fatta dal contribuente;
  • Per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito è necessario acquisire:

  • Per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • Ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’opzione per lo sconto in fattura è effettuata di intesa con il fornitore.

Sconto in fattura parziale

E’ possibile optare anche solo in parte per lo sconto in fattura, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito ad altri soggetti.

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