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Patrimonio Netto: struttura e composizione

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Il patrimonio netto rappresenta contabilmente la differenza tra le attività e le passività indicate nello Stato Patrimoniale. Definito anche come capitale netto, capitale proprio o mezzi propri, indica la parte di ricchezza riconducibile alla proprietà dell’impresa sia in termini di capitale apportato dai soci in sede di costituzione o in momenti successivi, che di capitale autogenerato, vale a dire la ricchezza prodotta a seguito delle operazioni di gestione e rappresentata dai redditi d’esercizio conseguiti nel periodo amministrativo cui il bilancio si riferisce e da quelli accumulati nel corso di periodi precedenti che non sono stati distribuiti alla proprietà.


Oltre che nel codice civile, la regolamentazione del patrimonio netto è contenuta anche nel principio contabile OIC 28, che interpreta ed integra quanto previsto dalle norme civilistiche, fornendo indicazioni sulla corretta esposizione in bilancio delle voci che lo compongono, nonché sulla rilevazione e sulle informazioni necessarie da riportare nella Nota Integrativa.

Il testo del principio contabile attualmente in vigore è stato emanato nel dicembre 2016 ed è aggiornato con gli emendamenti pubblicati a gennaio 2019. La precedente edizione è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del maggio 2005.

Concetto di patrimonio netto

Il patrimonio netto (spesso definito anche con i termini di capitale netto, capitale proprio o mezzi propri) rappresenta la differenza tra le attività e le passività del bilancio espresse dalle rispettive sezioni secondo cui si struttura lo Stato Patrimoniale. Sostanzialmente, consiste in quella parte della ricchezza riconducibile alla proprietà d’impresa, che può disporne nei limiti imposti dal legislatore.

La prassi economico-aziendale, al fine di distinguerne l’origine, opera al suo interno la distinzione tra due forme di ricchezza, rappresentate dal:

  • Capitale d’apporto, consistente nella ricchezza apportata dai soci, sia in sede di costituzione che in momenti successivi, nella forma del capitale sociale e delle riserve, una parte della quale è vincolata all’attività d’impresa e non può essere arbitrariamente distribuita tra i proprietari, se non a determinate condizioni dettate dal codice civile. Sotto questo profilo, questa parte vincolata rappresenta una delle diverse forme di tutela che il legislatore prevede nei confronti dei terzi, e più in particolare dei creditori sociali, come contro-bilanciamento alla responsabilità limitata prevista, almeno in via di principio, per le società di capitali;
  • Capitale autogenerato, consistente nella ricchezza generata a seguito delle operazioni di gestione e rappresentata dai redditi d’esercizio conseguiti nel periodo amministrativo cui il bilancio si riferisce e da quelli accumulati nel corso di periodi precedenti che, per scelte aziendali o per vincoli di legge, non sono stati distribuiti alla proprietà.

Secondo le previsioni dell’art. 2424 cod. civ., il patrimonio netto deve essere esposto nella sezione del passivo dello Stato Patrimoniale alla classe A) ed articolarsi nelle seguenti voci contrassegnate da numeri romani:

  1. Capitale
  2. Riserva da sopraprezzo azioni
  3. Riserva da rivalutazione
  4. Riserva legale
  5. Riserve statutarie
  6. Altre riserve, distintamente indicate
  7. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
  8. Utili (perdite) portati a nuovo
  9. Utili (perdite) dell’esercizio
  10. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Tali voci, ovviamente, non costituiscono vere e proprie passività. La loro iscrizione nel passivo è dettata da ragioni contabili e in una certa misura anche informative, nonostante, in relazione a queste ultime, lo schema di Stato Patrimoniale civilistico non ne favorisce immediata percezione.

Sul piano gestionale, infatti, il patrimonio netto non si limita solo a rappresentare l’insieme delle voci che trovano collocazione nel passivo dello schema di bilancio, ma, come anticipato, esso indica le fonti di finanziamento proprie dell’impresa, sia in forma di capitale d’apporto che autogenerato, tenute distinte da quelle attinte a titolo di capitale di rischio (finanziamenti esterni). E tale informazione è molto più tangibile quando si opera la riclassificazione dello Stato Patrimoniale, in base alla quale generalmente l’insieme delle fonti di finanziamento sono ben distinte nella colonna “fonti”, che raggruppano le poste del passivo, in contrapposizione agli “impieghi”, sotto cui si indicano le voci dell’attivo.   

Normativa

Come già evidenziato, le norme sulla classificazione in bilancio delle voci del Patrimonio Netto sono contenute nell’art. 2424 cod. civ., a corredo delle quali l’OIC, con il principio contabile 28, fornisce interpretazioni e prevede specifiche integrazioni relativamente alla loro esposizione in bilancio, alla rilevazione e alle informazioni necessarie da riportare nella Nota Integrativa.

Il testo del principio contabile attualmente in vigore è stato emanato nel dicembre 2016 ed è aggiornato con gli emendamenti pubblicati a gennaio 2019. La precedente edizione è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del maggio 2005.

Analisi delle singole voci

  • Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

Il legislatore, all’art. 2427 cod. civ., dispone che il Patrimonio Netto, esposto nella sezione del passivo dello Stato Patrimoniale alla classe A), debba articolarsi in 10 voci contrassegnate da numeri romani:

tato Patrimoniale alla classe A), debba articolarsi in 10 voci contrassegnate da numeri romani:

I – CapitaleÈ rappresentato dal valore nominale dei conferimenti sottoscritti dai soci in sede di costituzione e a seguito dei successivi aumenti di capitale.
Per le SPA e le SAPA, esso è pari al totale complessivo del valore nominale delle azioni emesse, e deve essere almeno pari a 50.000,00 €. Per le SRL, invece, dove il capitale non è rappresentato da azioni ma da quote, è previsto un capitale minimo di 10.000,00 €, anche se il legislatore prevede comunque che tali società possano costituirsi in forma semplificata con capitali per un ammontare inferiore fino ad 1,00 €.
La previsione di un capitale minimo è posta solo per le società di capitali, dove, com’è noto, vi è in capo ai soci una responsabilità limitata (salvo alcune limitate eccezioni) per le obbligazioni contratte dalla società, mentre per le società di persone, dove la responsabilità dei soci è illimitata, non è indicata, proprio per tale ragione, alcuna soglia minima del capitale.
Il capitale sociale deve essere indicato al lordo degli eventuali versamenti ancora dovuti da parte dei soci, i quali, secondo il legislatore, trovano posto nella sezione dell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (con separata indicazione della parte già richiamata).
II – Riserva da soprapprezzo delle azioniInclude:
– in occasione dell’emissione di azioni o quote, la differenza del loro prezzo di emissione rispetto al loro valore nominale;
– a seguito dell’emissione di un prestito obbligazionario convertibile, la differenza tra il valore delle nuove azioni emesse e il valore nominale delle obbligazioni annullate;
– in caso di aumento di capitale a pagamento, l’importo relativo alla vendita dei diritti di opzione non esercitati.
III – Riserve di rivalutazioneAccoglie solo le rivalutazioni di attività consentite da leggi speciali in materia di rivalutazione monetaria.
IV – Riserva legaleIn essa si iscrivono le quote dell’utile dell’esercizio accantonate nel rispetto delle previsioni normative contenute nell’articolo 2430 cod. civ., secondo cui:
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione”.
Il legislatore obbliga quindi le società ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non raggiunga il 20% del capitale sociale. Fino a tale limite, essa può essere utilizzata solo per la copertura delle perdite, ma sempre dopo aver utilizzato a tal fine tutte le altre riserve disponibili. Superato il limite, essa diviene disponibile e dunque può essere impiegata anche per altri scopi, come ad esempio essere distribuita ai soci o utilizzata per effettuare un aumento gratuito del capitale. In ogni caso, se la riserva viene utilizzata deve essere comunque ricostituita per il suo valore originario .
Nella riserva legale trovano collocazione anche le differenze che si generano per effetto della conversione in euro del capitale sociale.
V – Riserve statutarieQueste tipologie di riserve, contrariamente a quella legale, trovano la loro fonte nello statuto, che ne disciplina le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione. 
VI – Altre riserve, distintamente indicateCostituisce una categoria residuale in cui possono trovare allocazione le altre riserve che non sono già indicate nelle precedenti voci del Patrimonio Netto. L’OIC ne riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco:

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile”, che si costituisce nei casi eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga, ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, del codice civile devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato;
Riserva azioni (quote) della società controllante”, che ai sensi dell’articolo 2359-bis, comma 4, del codice civile è indisponibile e accoglie l’importo delle azioni o quote della società controllante possedute dalla controllata fin tanto che non sono trasferite;
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”, che ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 4, del codice civile, non è distribuibile e accoglie le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del Patrimonio Netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell’esercizio precedente (per l’iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del Patrimonio Netto”);
Riserva per utili su cambi non realizzati”, che ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 8-bis, del codice civile, accoglie l’utile netto derivante dall’iscrizione al cambio a pronti alla fine dell’esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera e non è distribuibile fin tanto che l’utile netto non è realizzato (per l’scrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”);
Riserva da riduzione capitale sociale”, che accoglie la differenza tra l’ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci;
Riserve per versamenti effettuati dai soci”, che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali ad esempio: i “Versamenti in conto aumento di capitale”: tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio; i “Versamenti in conto futuro aumento di capitale”: tale riserva accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale; i “Versamenti in conto capitale”: tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale; i “Versamenti a copertura perdite”: tale riserva accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita;
Riserva da conguaglio utili in corso”, che accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno;
Riserva straordinaria”, che è una riserva facoltativa, di tipo generico, salvo che l’assemblea ne disciplini una specifica destinazione.
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesiIn essa sono iscritte le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati che si generano nell’ambito di coperture di flussi finanziari attesi e pertanto vengono a costituire una efficace copertura dei rischi connessi a tali operazioni.
VIII – Utili (perdite) portati a nuovoAccoglie i seguenti valori:
– gli utili e le perdite che si sono formati nei precedenti esercizi, rispetto ai quali la società non si è ancora espressa circa la loro destinazione;
– le rettifiche generatesi a seguito di correzioni di errori commessi in precedenti periodi amministrativi;
– le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili, ma solo nel caso in cui l’imputazione ad un’altra voce del Patrimonio Netto non sia ritenuta più appropriata. 
IX – Utile (perdita) dell’esercizioSi iscrive il reddito che scaturisce dal Conto Economico generatosi nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, aggiungendolo (in caso di utile) o sottraendolo (in caso di perdita) al Patrimonio Netto. 
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglioQuesta voce è stata aggiunta a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, che, tra le altre novità relative al bilancio, ha previsto la soppressione, sulla falsariga di quanto già indicato a livello internazionale dal principio contabile IAS 32, dell’iscrivibilità nell’attivo dello Stato Patrimoniale delle azioni proprie. Pertanto, all’atto di acquisto di tali azioni, la società non registrerà, come accadeva in precedenza, il relativo valore tra le attività vincolando contemporaneamente la riserva straordinaria, ma lo rileverà in detrazione del Patrimonio Netto (art. 2357-ter cod. civ.), in quanto, volendo dare rilievo alla sostanza economica dell’operazione piuttosto che alla forma, l’acquisto di azioni proprie in realtà rappresenta un rimborso di capitale netto, ed in quanto tale deve essere segnalato come accantonamento a riserva negativa. Nel caso di acquisto di azioni proprie, le scritture contabili che si dovevano effettuare prima del D.Lgs. n. 139/2015 erano le seguenti:
Azioni proprie (D)            a     Banca c/c (A)
Riserva straordinaria (D)  a     Riserva acquisto azioni proprie (A)
Dopo le modifiche normative, la scrittura si è ridotta alla seguente:
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio     a     Banca c/c
  • Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata secondo le previsioni dell’art. 2435-bis cod. civ., valgono le medesime considerazioni fornite per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, ad eccezione dell’indicazione separata delle altre riserve indicate alla voce VI del Patrimonio Netto. 

  • Società che redigono il bilancio in forma semplificata

Per le società che redigono il bilancio in forma semplificata secondo le previsioni dell’art. 2435-ter cod. civ., valgono le medesime considerazioni fornite per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ad esclusione della voce VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, in quanto il legislatore ha previsto che per tali società (cc.dd. “micro-imprese”) non sono applicabili le disposizioni sugli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, cod. civ.  

Informazioni da riportare in Nota Integrativa

  • Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Le informazioni sul Patrimonio Netto da riportare in Nota Integrativa sono contenute principalmente nell’art. 2427, co. 1, cod. civ., secondo cui nel documento di bilancio occorre riportare: 

  • le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni” (n. 4). Si ricorda che tale prospetto, a differenza di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, non costituisce secondo il codice civile un documento a se stante che compone, insieme agli altri, il bilancio d’esercizio, essendone prevista la sola indicazione nella Nota Integrativa.
  • “(…) la composizione della voce «altre riserve»” (n. 7);
  • le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi” (n. 7-bis). L’OIC 28 specifica a tale riguardo che in genere è sufficiente fornire un’informazione riferita agli ultimi tre esercizi, e che solo in caso di particolari situazioni concernenti l’importo e le modalità di utilizzo delle riserve è opportuno estendere le relative informazioni ad un periodo superiore;
  • il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio” (n. 17);
  • le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono” (n. 18);
  • il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”  (n. 19);
  • la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite” (n. 22-septies).

Altre informazioni da riportare nella Nota Integrativa sono contenute nell’art. 2427-bis, co. 1, lett. b-quater, cod. civ., rubricato “Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari”, che richiede una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

  • Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis cod. civ., con riferimento al Patrimonio Netto l’informativa da riportare nella Nota Integrativa è limitata alle indicazioni richieste dall’art. 2427-bis, co. 1b-quater sulla tabella indicante i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

  • Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma semplificata

Il comma 2 dell’art. 2435-ter c.c, che disciplina le micro-imprese, dispone per queste l’esonero, tra gli altri, anche dalla redazione della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dall’art. 2427 cod. civ., riguardanti l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale e l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci. In caso contrario, con riferimento alle informazioni relative al Patrimonio Netto, saranno tenute a redigere la Nota Integrativa secondo quanto disposto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Tabelle informative sul Patrimonio Netto

Il codice civile prevede che in Nota Integrativa debbano essere riportati alcuni prospetti (art. 2427, co. 1, n. 4 e n. 7-bis; art. 2427-bis, co. 1, lett. b-quater) che evidenzino determinati aspetti legati al Patrimonio Netto, come la composizione e il relativo regime di disponibilità, le variazioni intervenute nelle singole voci rispetto al precedente esercizio ed il dettaglio della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. 

L’OIC 28 indica degli schemi di riferimento (riprodotti di seguito) che possono essere utilizzati in Nota Integrativa al fine di riportare dettagliatamente le suddette informazioni. Da precisare che tali prospetti non sono vincolanti, in quanto vincolante è la sola indicazioni delle informazioni richieste dalla legge con riferimento al Patrimonio Netto. Pertanto, i redattori del bilancio possono anche ricorrere a forme rappresentative diverse di tali informazioni. Ad ogni modo, i prospetti proposti dall’OIC sono ritenuti a tal fine completi dalla dottrina economico-aziendale, in quanto idonei ad assicurare chiarezza informativa e una rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili.

Tabella relativa alle informazioni da fornire ai sensi del numero 7-bis dell’articolo 2427, comma 1:




Descrizione



Importo


Origine/natura (riserva di capitale o di utili)


Possibilità di utilizzazione (A,B,C,D)


Quota disponibile*
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:

Per copertura di perdite Per altre ragioni
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva per azioni o quote di società controllante
Riserva da utili netti su cambi
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto
Riserva da deroghe ex articolo 2423
(…)
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Legenda:

  • A: per aumento di capitale B: per copertura perdite
  • C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari

*Al netto dell’eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Tabella relativa alle informazioni da fornire ai sensi del numero 4 dell’articolo 2427, comma 1:

Capitale socialeRiserva LegaleRiserve1Utile (perdita) dell’esercizioTotale
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio:
– Attribuzione di dividendi (€… per azione)
– Altre destinazioni
Altre variazioni:
Incrementi/Decrementi/Riclassifiche
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio:
– Attribuzione di dividendi (€… per azione)
– Altre destinazioni
Altre variazioni:
IncrementiDecrementiRiclassifiche
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

1 Indicare in colonne distinte le diverse riserve.

Tabella relativa alle informazioni da fornire ai sensi della lett. b)-quater dell’articolo 2427-bis, comma 1:

All’inizio dell’esercizio precedenteIncremento per variazione di fair valueDecremento per variazione di fair valueRilascio a contoeconomicoRilascio a rettifica di attività/passivitàEffetto fiscale differitoAlla chiusura dell’esercizio precedente
All’inizio dell’esercizio correnteIncremento per variazione di fair valueDecremento per variazione di fair valueRilascio a contoeconomicoRilascio a rettifica di attività/passivitàEffetto fiscale differitoAlla chiusura dell’esercizio corrente

Prospetto del patrimonio netto nel modello Redditi SC

Il prospetto dei dati relativi al patrimonio netto (capitale sociale e riserve) del quadro RS del modello Redditi SC ha lo scopo di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

Il contribuente deve riportare nel prospetto in esame i valori relativi alle riserve indicando gli stessi con il criterio per massa, vale a dire raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

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