Sospesi i termini per il pagamento delle sanzioni amministrative fino al 15 maggio 2020 ed in alcuni casi, fino al 31 luglio 2020. A stabilirlo è la nota n. 12/2020, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti alla luce del Decreto Cura Italia.

L’Ispettorato del lavoro ha chiarito che, sono stati sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, termine poi prorogato al 15 maggio, dall’art. 37 del Decreto Liquidità n. 23/2020, tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all’Ispettorato.

La legge di conversione ha aggiunto all’art. 103 il co. 1-bis, il quale ha esteso il medesimo periodo di sospensione anche agli adempimenti ricadenti nella sfera giuridica del soggetto sanzionato.

Sospensione dei termini

Sono sospesi fino al 15 maggio i termini per tutta una serie di atti difensivi, avverso verbali o ordinanze ingiunzione, quali la presentazione di scritti difensivi, la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione, la proposizione dei ricorsi amministrativi.

Restano sospesi, sempre fino al 15 maggio, anche i termini per contestare le sanzioni amministrative in materia di autotrasporto.

Inoltre, è stata prevista la sospensione fino al 31 maggio del termine di prescrizione quinquennale relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, già sospeso dal 23 febbraio 2020, e del termine di 90 giorni entro il quale effettuare la contestazione della sanzione amministrativa.

Sospesi i termini per pagare le sanzioni amministrative fino al 31 luglio

Questo quadro normativo non trova applicazione per gli atti, ad esempio, di natura penale, come la prescrizione obbligatoria, per i quali vale l’abrogato art. 10 comma 4 del DL 9/2020, con termine per il pagamento delle sanzioni che è ripreso a decorrere dal 1° aprile.

A meno che la notifica dei relativi verbali non sia avvenuta dopo il 17 marzo ed a mezzo posta mediante compiuta giacenza.

L’art. 108 del Decreto Cura Italia, in materia di notifica a mezzo posta, come innovata, in fase di conversione, dal nuovo comma 1-bis, prevede che per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta gli operatori postali procedano alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata.

Inoltre, la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020 mentre, ciò che più conta, i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 luglio.

L’art. 108 si applica alle notifiche effettuate a partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, per una più completa disamina della sospensione dei termini, riferiti agli adempimenti da compiere per i soggetti destinatari dei verbali sanzionatori, tanto amministrativi quanto penali, occorre necessariamente verificare la modalità di notifica degli stessi.

Qualora i verbali siano stati notificati prima del 17 marzo o successivamente ma con consegna a mani, il termine per tutti gli adempimenti difensivi e per i pagamenti è sospeso fino al 15 maggio.

Qualora la notifica sia avvenuta dopo il 17 marzo mediante posta, con compiuta giacenza, il termine è sospeso fino al 31 luglio.

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