Sospensione versamenti. Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha riscritto il calendario con le date di scadenza. IVA, ritenute e contributi assistenziali e previdenziali passano al 16 settembre, mentre rottamazione ter e saldo e stralcio passano al 10 dicembre.

Il Decreto Rilancio il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha riscritto il calendario fiscale.

E’ stato previsto lo slittamento al 16 settembre di quanto dovuto fino al 31 maggio per gli avvisi bonari ad adesioni:

  • Rinvio generalizzato al 16 settembre di quanto ordinariamente dovuto per IVA e ritenute anche previdenziali ed assistenziali al 31 maggio, già sospeso con i precedenti decreti;
  • Sospensione fino al 31 agosto di quanto dovuto per i carichi AdER, Agenzia delle Entrate Riscossione;
  • Rinvio al 10 dicembre per quanto dovuto nel 2020 per Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio“.
Sospensione versamenti

Sospensione versamenti ritenute e contributi

L’art. 126 prevede la proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi.

Secondo quanto prevede il Decreto Rilancio, i versamenti sospesi per ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA in scadenza ad aprile e maggio:

 “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

Nelle stesse modalità dovrà essere effettuato il versamento da parte del percipiente delle ritenute in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020.

Il non assoggettamento a ritenuta di acconto per lavoro autonomo e provvigioni da parte del committente dei ricavi e dei compensi da questi erogati nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio.

Sospensione versamenti avvisi bonari

L’articolo 144 disciplina la Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, quindi il 18 maggio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

E’ prevista, la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 i quali “possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi”.

In entrambi i casi “possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato“.

Sospensione versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione

Come indicato nella relazione illustrativa, i commi 1 e 2 dispongono la proroga dal 9 marzo al 31 maggio 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte e dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione.

E’ prevista poi la sospensione dal 9 marzo al 31 maggio delle rateazioni in corso per i predetti atti ed a quelle relative agli istituti definitori, della pace fiscale:

  • Processi verbali;
  • Atti del procedimento di accertamento;
  • Controversie tributarie;
  • Atti del procedimento di accertamento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche

I commi 5 e 6 del presente articolo regolano le modalità di versamento:

“I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.”.

Proroga rottamazione ter e saldo e stralcio

Sono state introdotte alcune modifiche all’art. 68 del Decreto Cura Italia riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione a cominciare dalla lettera a) che differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei pagamenti.

I piani di rateazione in corso al 8 marzo e quelli presentati al 31 agosto 2020 potranno essere considerati decaduti in caso di mancato versamento di 10 rate invece di 5.

Per quanto riguarda il Saldo e Stralcio ed la Rottamazione Ter, viene introdotta la possibilità di pagare al 10 dicembre quanto dovuto per rate in scadenza nel 2020.

Questa data è tassativa in quanto è espressamente negata la fruizione del periodo di tolleranza 5 giorni.

E’ stata rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate indicate alla lettera c) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto facendone decadere la validità al 31 dicembre 2019.

Tabella Riassuntiva sospensione versamenti

Versamenti interessatiData di scadenza
Versamento di ritenute e contributi marzo, aprile e maggio 202016 settembre 2020
Versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni16 settembre 2020
Versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta16 settembre 2020
Rottamazione ter e saldo e stralcio, rate 202010 dicembre 2020

4 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    per gli avvisi bonari la cui rata scade il 31/05 ma viene esposta sul prospetto dell’Agenzia delle Entrate come scadenza 1/06, in quanto il 31/05 è domenica, ci si potrà avvalere della sospensione?
    Ringrazio

  2. Buongiorno, un avviso bonario rata scaduta il 31.12.2019 con possibilità di ravvedimento entro il 31.3.2020…rientra nella sospensione?
    Grazie

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