Sospensione versamenti nel Decreto Rilancio. E’ stato riscritto il calendario fiscale. Slittano al 16 settembre 2020 i versamenti di marzo, aprile e maggio relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali dell’IVA periodica.

Il Decreto Rilancio, approvato ieri sera, contiene una serie di norme che spaziano dalla sanità alla giustizia, dalla pubblica amministrazione alla scuola e tra le novità fiscali è previsto lo slittamento dei versamenti già oggetto di sospensione da parte del Decreto Cura Italia.

Il Decreto Rilancio prevede un rinvio generalizzato al 16 settembre di quanto ordinariamente dovuto per IVA e ritenute previdenziali ed assistenziali al 31 maggio, già sospeso con i precedenti decreti.

Sospensione dei versamenti

E’ prevista poi, la sospensione fino al 31 agosto di quanto dovuto per i carichi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Viene rinviato al 10 dicembre quanto dovuto nel 2020 per “Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio”.

Sospensione versamenti Decreto Rilancio

Viene posta in essere una remissione in termini per:

  • u) servizi degli istituti di bellezza,servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di manicure e pedicure, attività ditatuaggio e piercing;
  • v) attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie;
  • z)servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • aa) attività di sgombero di cantine, solai e garage;
  • bb) agenzie matrimoniali e d’incontro;
  • cc) servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari;
  • dd) altre attività di servizi per la persona n.c.a.

In queste categorie rientrano i contribuenti che non avevano potuto accedere alle precedenti previsioni sospensive per effetto del superamento dei limite dei ricavi, dal Decreto Cura Italia.

Sospensione versamenti ritenute e contributi

Il Decreto Rilancio prevede che i versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, per le ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA in scadenza ad aprile e maggio:

 “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

Nelle stesse modalità, dovrà essere effettuato il versamento da parte del percipiente delle ritenute, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento a ritenuta di acconto per lavoro autonomo e provvigioni da parte del committente dei ricavi e dei compensi da questi erogati nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Il Decreto Rilancio, prevede, poi, una rimessione in termini, ai contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 ed il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

I versamenti “sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 settembre 2020“.

Per i medesimi atti, è prevista, anche, la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 i quali possono essere effettuati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

Proroga rottamazione ter e saldo e stralcio

Il Decreto Rilancio interviene anche sulla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione, prevedendo la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020, per il termine finale della sospensione dei pagamenti.

E’ stabilito poi, che per i piani di rateazione in corso al 8 marzo e quelli presentati al 31 agosto 2020 potranno essere considerati decaduti in caso di mancato versamento di 10 rate invece di 5.

La lettera c) fa riferimento al Saldo e Stralcio ed alla Rottamazione Ter con la possibilità di pagare al 10 dicembre quanto dovuto per rate in scadenza nel 2020. Questa data è però tassativa.

Sospensione dei versamenti nel Decreto Rilancio: tabella riassuntiva

Versamenti Scadenza
Versamento di ritenute e contributi marzo e aprile 202016 settembre 2020
Versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni30 settembre 2020
Versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta30 settembre 2020
Rottamazione ter e saldo e stralcio, rate 202010 dicembre 2020

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