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Sospensione pignoramenti presso terzi

Sospensione dei pignoramenti presso terzi sospesi, per salari e stipendi fino al 31 agosto 2020.

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Sospensione pignoramenti presso terzi. Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi notificati fino alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, ma solo nel caso di salari e stipendio.

La sospensione dei pignoramenti, produce effetti anche nel caso in cui a seguito della notifica dell’ordine di pagamento, le somme siano già state assegnate al creditore procedente con ordinanza del giudice dell’esecuzione, con la conseguenza che il debitore esecutato potrà utilizzarle.

Restano escluse dalla sospensione le somme accantonate prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Sono le somme, che il terzo pignorato, ha l’obbligo di accantonare dal momento in cui riceve la notifica dell’ordine e fino al momento in cui il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione.

Sospensione pignoramenti

Questa ipotesi si applica qualora l’Agente per la Riscossione abbia deciso di notificare un atto di citazione secondo quanto previsto dall’art. 543 c.p.c. o, comunque, nel caso disciplinato dall’art. 72 comma 2 del DPR 602/73 a mente del quale “nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.

Sospensione pignoramenti presso terzi

Rientrano nell’ambito applicativo della norma introdotta con il Decreto Rilancio i casi in cui l’Agenzia delle Entrate, ordina il pagamento delle somme al datore di lavoro oppure all’istituto che eroga il trattamento pensionistico o l’assegno di quiescenza.

I crediti da lavoro o di natura pensionistica sono tutelati dal legislatore che prevede nel caso in cui a pignorare sia l’Agenzia delle Entrate dei limiti graduali di pignorabilità, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma generale di cui all’art. 545 c.p.c., la quale si limita a prevedere per questi crediti il limite di pignorabilità del quinto.

I limiti speciali contenuti nell’art. 72-ter richiamato, secondo la giurisprudenza di legittimità, non si applicano nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto il conto corrente.

Sospensione pignoramenti: sospensione del conto corrente

Con la Sentenza della Cassazione n. 17178/2012 i giudici della Suprema Corte, hanno affermato che non si applicano i limiti vigenti per il pignoramento dello stipendio in quanto:

“Quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità dello stipendio, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente.

Sono quindi del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate sul conto: il denaro è bene fungibile per eccellenza”.

Si ritiene di poter affermare che la norma introdotta con l’art. 163 del Decreto Rilancio, non possa applicarsi qualora l’ordine di pignoramento sia rivolto alla banca, anziché al datore (o all’ex datore) di lavoro o all’ente pensionistico.

La sospensione degli effetti del pignoramento presso terzi non opera in relazione all’ordine di pagamento emesso per il pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, di crediti di altra natura che il debitore vanti verso terzi, inclusi quelli verso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti soggetti al controllo della Corte dei Conti.

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