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Sospensione licenziamenti per 5 mesi nel Decreto Maggio

Nella bozza del Decreto in arrivo nei prossimi giorni, è prevista la sospensione dei licenziamenti per 5 mesi, non più di 60 giorni.

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Sospensione licenziamenti per 5 mesi: dal 17 marzo 2020 (entrata in vigore del Decreto Cura Italia), le procedure collettive di riduzione del personale sono precluse per 5 mesi, anzichè 60 giorni e durante lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Inoltre, tra le novità previste dal Decreto Maggio, in arrivo nei prossimi giorni, c’è la sospensione delle procedure, che i datori di lavoro, con un organico superiore alle 15 unità, devono seguire se intendono procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che richiede, il tentativo di conciliazione presso la commissione istituita avanti all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente.

Sospensione licenziamenti

Sospensione licenziamenti

La bozza del decreto legge di Maggio, intervenendo in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, stabilisce che l’avvio delle procedure ex art. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, è precluso per 5 mesi (non per 60 giorni) e durante lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio.

Sono fatte salvi i recessi del personale impiegato in appalti, riassunto a seguito del subentro di altra impresa in conseguenza di un obbligo di natura legale, di CCNL o di clausola inserita nel contratto di appalto.

Le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in corso alla data del 17 marzo 2020 sono sospese.

Il datore di lavoro, dal 17 marzo 2020, per 5 mesi, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, non può recedere dal contratto di lavoro per un giustificato motivo oggettivo.

Il datore di lavoro, nel periodo 23 febbraio al 17 marzo che abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo, uno o più lavoratori, può revocare il provvedimento, purchè, richieda un trattamento di integrazione in deroga per il soggetto (o i soggetti) interessati dalla data di efficacia del provvedimento di licenziamento.

Il rapporto (o i singoli rapporti) vengono ripristinati, senza soluzione di continuità, e senza alcun onere o sanzione in carico al datore di lavoro.

Sospensione licenziamenti: ambito di applicazione

Fino al 16 agosto la preclusione ha effetto:

  • Sull’art. 4 della Legge n. 223/1991, disposizione che riguarda le imprese che sono giunte al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria e che non possono assicurare la piena ripresa dell’attività a tutto il personale coinvolto nell’ammortizzatore sociale straordinario utilizzato (riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà difensivo) e che, al contempo, non hanno la possibilità di offrire valide alternative;
  • Il datore di lavoro concluso l’iter deve procedere ad individuare i lavoratori oggetto di recesso sulla scorta dei criteri individuati dall’accordo sindacale o, in mancanza, dalla legge, in concorso tra loro (anzianità aziendale, carico familiare, esigenze tecnico produttive), anche in questa fase la procedura è sospesa;
  • I datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività, hanno come obiettivo quello di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nella provincia. La procedura riguarda anche i datori di lavoro, che intendessero cessare l’attività. Alla procedura non sono interessati i contratti a termine in scadenza, quelli edili correlati alla fine dei lavori, i rapporti stagionali e quelli di natura saltuaria.La norma ha effetto anche sulle procedure di riduzione collettiva di personale pendenti avviate dopo il 23 febbraio, quando furono emessi i primi provvedimenti di restrizione: esse risultano bloccate e potranno riprendere dal punto in cui si è verificato lo stop a partire dal prossimo 16 agosto. Il Legislatore ha, invece, fatte salve quelle iniziate prima del 24 febbraio.

Tentativo di conciliazione

Fino al 16 agosto, qualunque sia il momento della procedura, tutto viene bloccato. Si ha motivo di ritenere che lo la sospensione della procedura comporti dimissioni o risoluzioni consensuali, incentivate, alle quali non può seguire il trattamento di NASpI previsto dalla norma in caso di raggiungimento dell’accordo in sede di commissione di conciliazione.

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Nel terzo punto la norma fa riferimento a tutti i datori di lavoro, prevedendo che fino al 16 agosto, non è possibile procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che, fanno riferimento a:

  • Ragioni inerenti l’attività produttiva come una diminuzione delle commesse o ad una attività ridotta a seguito di esternalizzazione;
  • Ragioni inerenti il regolare funzionamento dell’impresa.Nel blocco rientrano anche i licenziamenti plurimi ivi compresi quelli di un datore di lavoro, dimensionato sotto i 15 dipendenti che intende cessare la propria attività.

La revoca del licenziamento

Il quarto punto riguarda quei datori di lavoro che nel periodo 23 febbraio – 17 marzo (data a partire dalla quale è scattata la sospensione dei licenziamenti) hanno proceduto a recessi, per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dai loro limiti dimensionali.

La revoca può avvenire anche se sono trascorsi più di 15 giorni dal licenziamento, che il rapporto riprende senza soluzione di continuità che il lavoratore non ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo antecedente la revoca e che non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’art. 18 della legge n. 300/1970.

Tutto questo, però, alla sola condizione che il datore richieda per lo stesso la Cassa in deroga dal giorno in cui abbia avuto efficacia il licenziamento (i termini ci sono, atteso che l’istanza può essere avanzata entro 4 mesi dalla fine del mese in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario).

Licenziamenti esclusi dalla sospensione

A titolo non esaustivo, restano fuori dall’ambito applicativo della disposizione:

  • I licenziamenti per giusta causa che, comunque, obbligano il datore alle procedure garantiste previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970, come ricordato dalla Corte Costituzionale;
  • I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, compresi quelli di natura disciplinare;
  • Licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia
  • Licenziamenti determinati da superamento del periodo di comporto;
  • I licenziamenti per inidoneità;
  • I licenziamenti durante o al termine del periodo di prova;
  • La risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

1 COMMENTO

  1. Bel servizio, finalmente chiaro.
    Racconto la mia via crucis di ESODATO PER LEGGE DELLO STATO.
    Sono stato licenziato il 10 Febbraio per GMO, ma la conciliazione non l’ho mai fatta perché l’ITL di Milano è stata chiusa per Coronavirus. Gli avvocati si sono accordati sulla buona uscita e da Marzo sono in aspettativa non retribuita. Ho diritto della Naspi. Domando: “Con il decreto rilancia Italia, gli ITL saranno riaperti ad agosto… Significa che devo stare senza stipendio e senza aiuti al reddito fino a Settembre? Se sì, come posso dar presente questo errore a chi decide? Grazie

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