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Sospensione del mutuo: i casi

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Sospensione Mutuo: l’emergenza sanitaria ha richiesto necessari interventi di sostengo all’economia, tra cui anche alcune nuove regole sulla sospensione del mutuo. Vediamo come il recente Decreto Sostegni bis ha inciso sul tema.

Le sospensione del mutuo è uno degli interventi che ha connotato la disciplina di sostegno all’economia in tempo di emergenza santaria. Tra i primi provvedimenti dello scorso Governo del Prof. Conte, il Decreto Liquidità ha previsto alcune importanti novità sulla materia, prevedendo un regime agevolato, che poi è stato esteso fino al 31 dicembre del 2021 e che consentono appunto di sospendere le rate del mutuo senza conseguenze, cioè senza essere segnalati come cattivi pagatori.

Il decreto Sostegni bis, infatti, ha previsto la proroga delle deroghe per l’accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Approfondiamo il tema sulla sospensione del mutuo.


Cos’è il mutuo?

Il contratto di mutuo è disciplinato all’art. 1813 e seguenti del codice civile, il quale afferma che:

“Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Il mutuo è, quindi, un contratto di finanziamento con capitale di terzi. Rientra in quella categoria di negozi con il quale il potrai venire in possesso della liquidità necessaria ai tuoi. Questo consente di trasferire soldi da un soggetto a un altro, al fine di consentire alla persona che chiede il prestito (mutuatario) di godere dei benefici di potere acquistare quello che gli serve.

Il contratto di mutuo, come si evince dall’art. 1815 cc, non è a titolo gratuito. Le parti potranno pattuire degli interessi che verranno incorporati e calcolati nella rata unica, comprensiva della quota per la restituzione del capitale.

Gli interessi sono calcolati in modo proporzionale al capitale erogato. Essi non possono superare il tasso soglia di usura, il quale, se superato, comporta la nullità della clausola convenzionale che li prevede. Il mutuo, così da oneroso, diventa gratuito.

Tipologie di mutuo: il mutuo di scopo

Una della particolari tipologie di mutuo, che possiamo brevemente esaminare, è il mutuo di scopo. In questo caso il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata con gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo per il quale il mutuo è stato concesso. La disponibilità della somma mutuata è quindi strumentale alla realizzazione dello scopo.

Lo scopo entra a far parte della causa del contratto, il che determina:

  • la nullità del muto per illiceità della causa se lo scopo è illecito;
  • la nullità del mutuo per illiceità se le parti si accordano per utilizzare la somma mutuata per uno scopo diverso da quello cui essa è destinata per legge;
  • la risoluzione per inadempimento se il mutuatario non attua lo scopo. Lo scopo deve corrispondere ad un interesse non solo del mutuatario ma anche del mutuante. In mancanza di questa condivisione dello scopo, se lo scopo risponde solo all’interesse del mutuatario, ma è estraneo a quello del mutuante, non si tratta di mutuo di scopo e la c.d. clausola di destinazione è solo esteriorizzazione dei motivi, ma non incide sulla struttura e sulla funzione del mutuo.

Sospensione del mutuo

Come poc’anzi accennato, uno degli interventi a sostegno dell’economica, che ha caratterizzato la fase pandemica, è relativo alle sospensione del mutuo.

La misura si sostanzia nella facoltà per il mutuatario, che si trovi in una situazione di difficoltà, di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per la parte riguardante la quota capitale. La dilazione dell’obbligo di corrispondere le rate, concessa dalla banca erogante sulla base di alcuni presupposti specifici.

Tale strumento non è, tuttavia, di recente conio, già era previsto. Infatti, il Governo ha ampliato dal marzo 2020 l’ambito di operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, c.d. fondo Gasparrini, introdotto nel 2010. L’originaria disciplina prevedeva la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate del debito fino a 18 mesi al verificarsi di condizioni di temporanea difficoltà.

Tale strumento può essere impiegato da tutti coloro che hanno concluso il contratto di mutuo per un valore equivalente o superiore ai 250 mila euro. Tramite il fondo, invece, si sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per far fronte all’emergenza covid, il legislatore ha infatti introdotto alcuni correttivi alla normativa.

Chi ha diritto alla sospensione del mutuo?

Il decreto Sostegni bis ha previsto alcuni correttivi alla disciplina in essere al momento. Secondo la previgente disposizione, potevano richiedere la sospensione del mutuo chi:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • cessazione dei rapporti di lavoro atipici, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • morte
  • handicap grave 
  • invalidità civile non inferiore all’80%.

La disciplina del decreto Sostegni bis ha ampliato la platea degli aventi diritto, stabilendo che potranno ricorrere al rimedio in questione anche:

  • lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, che a causa dell’emergenza coronavirus hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019;
  • i titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro;
  • i titolari di mutui che fruiscono del Fondo di garanzia per i mutui prima casa;
  • le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse.

Dilazione di pagamento

La sospensione comporta in buona sostanza una dilazione di pagamento, la quale può avvenire secondo le seguenti previsioni:

  • 6 mesi, se il lavoratore ha subito una sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se il lavoratore ha subito una la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se il lavoratore ha subito una la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Decreto sostegni bis: novità in tema di sospensione del mutuo

Il decreto sostegni bis, oltre le citate novità in termini di platea di aventi diritto, ha introdotto altre due considerevoli modifiche al regime della sospensione del mutuo:

  • una a regime, per concedere un accesso in via prioritaria ai giovani di età inferiore a 36 anni, attualmente il limite è fissato a 35 anni per i giovani con un rapporto di lavoro atipico;
  • una legata all’emergenza Covid con scadenza il 31 dicembre 2022, per concedere l’accesso prioritario ai giovani di età inferiore a 36 anni.

Domanda

La disciplina della sospensione dei mutui prevede la possibilità di accedere al presente beneficio se si presenta domanda di congelamento del debito. Questa può essere effettuata direttamente nella banca che ha erogato il finanziamento anche se le agevolazioni non sono concesse in realtà dall’istituto di credito, ma dal governo attraverso al Consap, cioè la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Non è necessaria l’allegazione dell’ISEE alla domanda in questione.

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