Sospensione degli adempimenti: quali sono gli adempimenti tributari sospesi? Elenco di tutti gli adempimenti tributari sospesi con nuovo termine di scadenza 30.06.2020.
L’art. 62, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia“) dispone la sospensione:
- Degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020;
- Nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Secondo quanto stabilito dall’art. 62, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il termine del 30.06.2020.
In considerazione di quanto previsto dal Decreto Cura Italia, il principale adempimento tributario ad essere sospeso e differito al 30.06.2020 è la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), il cui termine in via ordinaria scadrebbe il 30.04.2020.
Indice degli Argomenti
- La comunicazione dei dati utili per la dichiarazione precompilata a certificazione unica
- La sospensione degli adempimenti validi ai fini IVA
- Sospensione degli adempimenti e riflessioni sugli obblighi di fatturazione delle operazioni
- La trasmissione telematica dei corrispettivi
- Utilizzo in compensazione del credito IVA nel periodo di sospensione
- Soggetti non residenti in Italia
- Sospensione degli adempimenti tributari: conclusioni
La comunicazione dei dati utili per la dichiarazione precompilata a certificazione unica
Il Decreto Cura Italia non ha modificato la scadenza del 31.03.2020 prevista dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 relativa alla:
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e Redditi PF 2020);
- Consegna ai contribuenti sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera, etc);
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
La sospensione degli adempimenti validi ai fini IVA
Come indicato in premessa sono sospesi tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute alla fonte e trattenute di addizionali, i cui termini scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020.
L’effettuazione dei predetti adempimenti può essere effettuata, senza sanzioni, entro il prossimo 30.06.2020.
Nella seguente tabella riportiamo gli adempimenti tributari che possono beneficiare del differimento dei termini di presentazione.
Adempimenti tributari sospesi con termine di presentazione 30.06.2020
Adempimento | Termine ordinario | Nuovo termine di presentazione |
Modello Intrastat relativo a Febbraio 2020 | 25/04/2020 | 30/06/2020 |
Modello Intrastat relativo a marzo 2020 (o primo trimestre 2020) | 27/04/2020 | 30/06/2020 |
Modello Intrastat relativo a Aprile 2020 | 25/05/2020 | 30/06/2020 |
Esterometro relativo al primo trimestre 2020 | 30/04/2020 | 30/06/2020 |
Dichiarazione IVA relativa al 2019 | 30/04/2020 | 30/06/2020 |
Modello TR IVA relativo al primo trimestre 2020 | 30/04/2020 | 30/06/2020 |
Comunicazione LIPE relativa al primo trimestre 2020 | 31/05/2020 | 30/06/2020 |
Comunicazione piattaforme digitali relativa al primo trimestre 2020 | 30/04/2020 | 30/06/2020 |
Sul punto, si segnala che, stante l’attuale sospensione dei termini, l’invio dei modelli Intrastat relativi al mese di maggio (da effettuare entro il 25.06.2020) potrebbe avvenire prima dell’invio dei modelli relativi al mese di aprile. Per questi ultimi, infatti, l’invio è consentito fino al 30.06.2020.
Sospensione degli adempimenti e riflessioni sugli obblighi di fatturazione delle operazioni
In linea teorica, aderendo al dettato normativo, potrebbe sussistere la possibilità di riconoscere la sospensione anche per i termini di emissione delle fatture (analogiche o elettroniche). La stessa possibilità potrebbe essere esercitata anche per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Questa è l’interpretazione estensiva che si potrebbe applicare alla formulazione – molto ampia – della disposizione (art. 62, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) che sospende l’esecuzione degli “adempimenti tributari” nella loro generalità.
Tuttavia, per la dottrina prevalente, l’impostazione è un’altra. Infatti, è necessario considerare anche le finalità perseguite dal Cura Italia. L’intento è quello di postporre i soli adempimenti che il contribuente deve porre in essere nei confronti dello Stato. Tra questi non dovrebbe annoverarsi l’emissione delle fatture, se non altro per il fatto che tali documenti costituiscono strumento necessario all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario committente, il quale, diversamente si vedrebbe negato l’esercizio di tale diritto per un lasso di tempo consistente.
Possiamo, quindi, sostenere che gli obblighi di fatturazione rimangono esclusi dalla sospensione dei termini in esame. Questo, in quanto la fatturazione è anche un adempimento dovuto tra le parti di un rapporto negoziale.
La trasmissione telematica dei corrispettivi
Per quanto riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi di vendita non riguarda i commercianti al minuto. Tali esercenti, infatti, qualora provvisti di Registratore Telematico, sono obbligati ad inviare i dati entro 12 giorni dall’operazione, rilevano giornalmente e trasmettono in via automatica i dati dei corrispettivi mediante il Registratore stesso, al momento della chiusura.
Nell’eventuale periodo di sospensione forzata dell’attività il Registratore Telematico invierà automaticamente, al momento della riapertura, la comunicazione a zero dei giorni precedenti.
Tuttavia, è presumibile ritenere che la sospensione degli adempimenti valga in relazione all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 127/15) per quegli esercenti che, in via transitoria, trasmettono i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo. Seguendo questa logica, sarebbe differito l’invio dei dati relativi al mese di febbraio 2020 (in scadenza il 31.03.2020), marzo 2020 (in scadenza il 30.04.2020) e aprile 2020 (in scadenza il 31.05.2020).
Utilizzo in compensazione del credito IVA nel periodo di sospensione
Stante il fatto che i versamenti tributari non sono completamente posticipati qualche riflessione deve essere riservata anche all’utilizzo in compensazione del credito. Infatti, l’utilizzo in compensazione orizzontale, nel modello F24, del credito IVA annuale o trimestrale, oltre il limite di 5.000 euro annui, richiede la preventiva predisposizione del modello dichiarativo o dell’istanza annuale (modello TR).
La presentazione della dichiarazione annuale IVA o del modello TR è, quindi, un adempimento necessario all’esercizio del diritto di compensazione del credito IVA.
Soggetti non residenti in Italia
La sospensione degli adempimenti tributari fa riferimento ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. Tra questi, in base a una prima lettura della norma, potrebbero essere inclusi anche i soggetti passivi nono residenti. Mi riferisco ai soggetti identificati in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta. Questo poiché anch’essi sono dotati di domicilio fiscale in Italia (vedasi la modulistica connessa all’ottenimento della registrazione ai fini IVA).
Sospensione degli adempimenti tributari: conclusioni
La sospensione degli adempimenti tributari prevista dal Decreto Cura Italia riguarda esclusivamente gli adempimenti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Tuttavia, tutti gli adempimenti prodromici alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (vedasi il mancato rinvio della scadenza delle Certificazioni Uniche) non sono stati toccati. Questo significa che, probabilmente, non c’è l’intenzione, anche qualora i termini di sospensione delle attività economiche dovessero prolungarsi ancora di qualche settimana, di posticipare i termini di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi. Questo sia per il modello 730, il cui termine di presentazione è comunque stato posticipato al prossimo 30 settembre, sia per il modello Redditi Persone Fisiche, che ha come scadenza il 30 novembre, ma che vede come prima scadenza di pagamento il prossimo 30 giugno (per il saldo 2019 e primo acconto 2020).