Le soglie da verificare per l'applicazione del bilancio semplificato per le microimprese, ma anche per il bilancio abbreviato ed ordinario.
Le microimprese devono prestare attenzione ai vincoli previsti per poter beneficiare delle semplificazioni ai fini della redazione del bilancio di esercizio e per non incorrere nei nuovi obblighi degli organi di controlli introdotti dalla Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
Il presente articolo ha l'obiettivo di analizzare il regime semplificato per la redazione del bilancio delle c.d. microimprese, disciplinato dall'art. 2435-ter c.c.
Il Bilancio semplificato per le microimprese
Sono considerate microimprese le società di cui all'art. 2435-bis c.c.: le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (art. 2435-ter co. 1 c.c.):
LIMITEIMPORTO (in migliaia)Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale150.000 euroRicavi delle vendite e delle prestazioni350.000 euroDipendenti occupati in media durante l'esercizio5 unità
Qualora per due esercizi consecutivi vengono superati due parametri scatta il bilancio semplificato. In questo caso occorre rispettare quanto previsto dal principio contabile OIC 29 che regola il passaggio dalla redazione di un tipo di bilancio ad un altro.
Le microimprese, proprio in funzione della loro dimensione ridotta beneficiano di notevoli semplificazioni nel bilancio:
Semplificazioni dei dati da indicare nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico,
Esonero dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione (se le informazioni previste dall'art. 2435-ter c.c. sono presenti in calce allo Stato Patrimoniale), ed esonero dal Rendiconto finanziario.
Verifica delle soglie per la redazione del bilancio semplificato, abbreviato ed ordinario
Nella seguente tabella, s...
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