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Come si costituisce la società tra professionisti?

Le Società tra professionisti sono costituite per l'esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate in ordini professionali. Guida alle società tra professionisti (STP): requisiti, regime fiscale e analisi del quadro normativo di riferimento.

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La società tra professionisti (Stp) è una società che ha per oggetto l’esercizio di attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati. La costituzione di una STP è, pertanto, riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei: Medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi.


La normativa che disciplina la società tra professionisti è contenuta nell’art. 10, co. 3 – 8 della Legge n. 183/11 e dal D.M. 34/2013. Attraverso queste disposizioni si è arrivati al superamento del divieto di esercizio in forma societaria delle professioni protette. Quindi, sostanzialmente più professionisti possono costituire una società (tra professionisti), nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) e cooperative per l’esercizio di attività professionale. Esercitando sotto forma di SRL o SPA è possibile operare anche in forma individuale.

Tre le attività professionali regolamentate in ordini professionali, rientrano, per esempio, quella di dottore commercialista ed esperto contabile, le professioni tecniche (ingegnere, architetto, geometra) le professioni sanitarie (medico-chirurgo, farmacista, infermiera professionale, levatrice, fisioterapista etc…).

Cosa è una società tra professionisti?

La disciplina delle società tra professionisti, è contenuta nelle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, non costituendo una tipologia di società a sè stante, con l’eccezione delle norme introdotte in relazione al loro particolare oggetto sociale. Il co. 3 dell’art. 10 Legge n. 183/2011 stabilisce che:

“E’ consentita la costituzione di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”

La norma indica, pertanto, due caratteristiche che dovrà avere la società:

  • Esercitare una o più attività professionali regolamentate;
  • Essere costituita in una delle forme societarie già previste nel nostro ordinamento.

La società tra professionisti possono essere:

  • Mono-disciplinari, qualora l’oggetto sociale preveda l’esercizio di una sola attività professionale;
  • Multi-disciplinari, qualora, l’oggetto sociale preveda l’esercizio di più attività professionali.

È escluso dall’ambito di applicazione della società tra professionisti l’esercizio delle professioni “non protette”, ovvero le professioni non organizzate in ordini o collegi professionali. Le società tra professionisti, non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi, e gli esercenti una professione non protetta non possono partecipare a una società tra professionisti quale soci professionisti. Non è possibile utilizzare la forma della SRL semplificata, in quanto non vi è compatibilità con le indicazioni richieste per la società tra professionisti.

Tipologie societarie per la STP: la SRL tra professionisti

La Società tra Professionisti (STP) sotto forma di Società a Responsabilità Limitata (SRL) è una forma societaria che permette ai professionisti di esercitare la loro attività in modo collettivo, mantenendo al tempo stesso i benefici di una struttura societaria. In molti paesi, questa opzione è stata introdotta per offrire ai professionisti una maggiore flessibilità e protezione.

La società tra professionisti non costituisce un tipo di società a sé stante. Come detto, questa è disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme specificamente introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale.

Le società tra professionisti possono dunque essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, coerentemente con quanto previsto dal codice civile, che ammette le società cooperative con tre soli soci, se sono tutti persone fisiche (art. 2521 del codice civile).

Le società tra professionisti possono essere costituite anche nella forma di SRL con capitale compreso inferiore a 10.000 euro (dunque anche di 1 euro), mentre non è possibile utilizzare la forma della SRL semplificata. Questo, in quanto lo statuto standard previsto per questa forma societaria non è compatibile con le indicazioni richieste per la società tra professionisti. Il tipo sociale può essere scelto liberamente dai soci, tenendo presenti le conseguenze sul regime di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, l’ammontare richiesto per il capitale sociale e le diverse regole sul funzionamento della società.

Altre forme giuridiche per l’esercizio di professioni intellettuali legate ad albi professionali

Rimangono in vigore, in deroga alla nuova normativa generale, le norme speciali che disciplinano le società tra farmacisti, le società di ingegneria e le società tra avvocati.

Le società tra farmacisti (art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362) attualmente possono essere costituite solo nella forma di società di persone o società cooperative a responsabilità limitata, ma la proposta avanzata dal governo apre anche alle società di capitali, i cui soci non dovranno più essere necessariamente farmacisti. Sarà eliminato anche l’obbligo che a dirigere la farmacia sia un farmacista socio.

Le società per l’esercizio dell’attività di ingegneria (art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e in particolare per l’esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, possono essere costituite nella forma di “società di ingegneria” (società di capitali o società cooperative a cui possono partecipare anche soggetti non professionisti, senza alcun limite specifico) oppure di “società di professionisti” (società di persone o di società cooperative, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali). Con la legge sulla concorrenza 2015 sarà probabilmente introdotta una norma interpretativa che eliminerà ogni dubbio sulla possibilità che le società di ingegneria assumano incarichi anche da soggetti privati.

La società tra avvocati è disciplinata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (la “legge sulla concorrenza“) che prevede la possibilità di esercizio in forma societaria della professione forense. Si tratta di una società che può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali (SRL o SPA tra avvocati) oppure una società cooperativa, così come d’altronde è previsto dalla legge 183/2011 in ordine alle STP diverse da quelle tra avvocati.

Inoltre, rimane sempre aperta la possibilità di costituire uno studio associato tra professionisti. Per approfondire: “Come costituire uno studio associato?“.

Quali sono le caratteristiche della società tra professionisti?

L’atto costitutivo delle società tra professionisti deve prevedere:

  • L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società; in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
  • I criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
  • Le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
  • La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti;
  • I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta;
  • La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali;
  • Sono fatti salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell’entrata in vigore delle norme che disciplinano le società tra professionisti (quindi, tra le altre cose, restano valide le strutture organizzate sotto forma di associazione professionale);
  • Nell’atto costitutivo deve essere indicata la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile del professionista per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
  • Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Caratteristiche della società tra professionisti: tabella

CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO
Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo prevede:
– L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
– Un numero di soci professionisti e la partecipazione al capitale dei professionisti tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni dei soci;
– I criteri e le modalità per l’esecuzione dell’incarico conferito deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti;
– La stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per dai causati ai clienti nell’esercizio dell’attività.
SOCI
Possono entrare a far parte della società tra professionisti come soci:
– I professionisti iscritti ad Ordini, albi e Collegi, anche in differenti sezioni;
– I cittadini di Stati membri UE in possesso del titolo di studio abilitante;
– Soggetti non professionisti:
– Per prestazioni tecniche;
– Per finalità di investimento “soci di capitale”.
PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI E INCOMPATIBILITA’
La partecipazione di un professionista a una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
REGIME DISCIPLINARE
I professionisti sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, mentre la società tra professionisti è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulta iscritta.

Incompatibilità

La legge prevede che la partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Questa limitazione trova applicazione per tutti i soci, anche ai soci per prestazioni tecniche o con finalità di investimento.

Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:

  • È in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;
  • Non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  • Non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Le incompatibilità riguardano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale.

Numero di soci professionisti e partecipazione al capitale sociale

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, co. 4, lett. b) della Legge n. 183/11).

Questa disposizione, tuttavia, lascia aperta la possibilità di attribuire azioni prive del diritto di voto, anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. Tuttavia, qualora la condizione della maggioranza dei 2/3 venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società ed il Consiglio dell’Ordine o il Collegio professionale presso il quale la società è iscritta devono procedere alla cancellazione della stessa dall’albo.

Vantaggi della STP

Ecco una tabella che elenca i vantaggi principali di una Società tra Professionisti (STP):

VantaggiDescrizione
Limitazione della ResponsabilitàI soci hanno una responsabilità limitata al capitale investito nella società. Questo riduce il rischio personale in caso di problemi legali o debiti della società.
Immagine ProfessionaleUna STP può presentare un’immagine più professionale e strutturata rispetto all’esercizio individuale, aumentando la credibilità agli occhi dei clienti e dei partner.
Condivisione delle RisorseLa collaborazione permette di condividere risorse come spazi, attrezzature, personale e competenze, ottimizzando i costi e migliorando l’efficienza.
Diversificazione dei ServiziLa STP può offrire una gamma più ampia di servizi grazie alla combinazione delle diverse competenze e specializzazioni dei soci.
Gestione Fiscale OttimizzataPossibilità di una gestione fiscale più efficiente, con potenziali vantaggi in termini di tassazione sui redditi e deduzioni fiscali.
Crescita e ScalabilitàMaggiori opportunità di crescita e scalabilità dell’attività, attraverso l’attrazione di nuovi soci e l’ampliamento dei servizi offerti.
Successione e ContinuitàLa STP, avendo una personalità giuridica distinta, può sopravvivere ai singoli soci, facilitando la pianificazione della successione e garantendo la continuità dell’attività.
Accesso a FinanziamentiMaggiore facilità nell’accedere a finanziamenti, crediti o investimenti, grazie alla struttura societaria e alla maggiore stabilità finanziaria.
Rete ProfessionaleCreazione di una rete professionale solida, con l’opportunità di collaborazioni interne ed esterne, scambio di conoscenze e sviluppo di sinergie.
Separazione tra Vita Professionale e PersonaleChiara distinzione tra le finanze e le responsabilità professionali e quelle personali dei soci.

Come si costituisce una società tra professionisti?

La società tra professionisti deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese. Nel certificato di iscrizione al Registro Imprese deve essere riportata la qualifica di società tra professionisti. La società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Per quanto concerne la procedura da seguire per l’iscrizione, viene previsto che:

  • La domanda deve essere fatta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:
    • Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
    • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
    • Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda;
  • La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società;
  • Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni di legge, iscrive la società professionale nella sezione speciale dell’albo curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni;
  • L’iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del Registro Imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società;
  • Le eventuali variazioni dei dati, le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, vanno comunicate all’ordine o al collegio competenti, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell’albo o del registro.

La trasformazione di associazione professionale in società tra professionisti

Una parte della giurisprudenza ritiene invece assimilabile l’associazione professionale alla società semplice, in quanto svolge un’attività economica ma non commerciale. È possibile effettuare una trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti, secondo le modalità della trasformazione eterogenea atipica, con il consenso di tutti gli associati e con gli effetti di cui all’art. 2498 c.c.

L’amministrazione della società tra professionisti

Lo statuto della società può determinare la composizione numerica e personale dell’organo amministrativo. In generale, l’amministrazione e la rappresentanza della società possono essere regolate in conformità alla disciplina del tipo sociale prescelto in sede di costituzione. Pertanto, in mancanza di limiti imposti dalla legge, l’amministrazione può essere affidata:

  • Sia ai soci non professionisti. Tuttavia, devono essere rispettate le condizioni previste dall’art. 6, co. 3 e 4 del DM n. 34/13;
  • Sia a soggetti estranei alla compagine sociale.

Fiscalità diretta della società tra professionisti

La Legge n. 183/2011 non disciplina il regime fiscale delle società professionali. Questo significa che la disciplina fiscale delle società tra professionisti è contenuta nel TUIR. Il primo aspetto da evidenziare è che la società tra professionisti può essere costituita secondo i modelli societari, ovvero nelle forme tipiche delle società che sono produttive di reddito di impresa. Tuttavia, la qualifica di società tra professionisti è legata al requisito di esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate (ovvero attività produttive di redditi da lavoro autonomo).

Questa problematica ha rappresentato un problema non di poco conto. Sul punto occorre segnalare la risposta ad interpello n. 107/E/2018 (quesito n. 3) secondo la quale occorre prestare riferimento agli art. 6, co.3 e 81 del TUIR. Questo significa che:

  • Il reddito delle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) in contabilità ordinaria è sempre considerato reddito di impresa (da qualsiasi fonte provenga), con applicazione del principio di competenza;
  • Il reddito delle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) in contabilità semplificata, viene determinato secondo il criterio di cassa di cui all’art. 66 del TUIR, al fine di determinare il reddito di impresa.

Sui criteri di collegamento del reddito della società tra professionisti è intervenuta (a conferma) anche la risposta ad interpello n. 128/E/2018. L’unica eccezione a queste disposizioni deriva dalla società semplice società tra professionisti. In questo caso (non trattandosi di società che può svolgere attività commerciale), il reddito rientra tra quelli di lavoro autonomo (come avviene per gli studi associati).

Focus sul reddito di impresa per le STP

Il documento redatto dalla Fondazione dei dottori commercialisti sulla STP effettua un focus sull’applicazione del criterio di competenza nella determinazione del reddito delle STP che operano come società di capitali. In buona sostanza, l’applicazione del principio di competenza comporta la rilevazione dei ratei e risconti attivi e passivi, dei crediti e dei relativi fondi di svalutazione, dei fondi per i rischi professionali derivanti da potenziali richieste di risarcimento del danno da parte di clienti o di terzi e, più in generale, il rispetto di una serie di regole proprie del reddito di impresa differenti da quelle previste per i redditi di lavoro autonomo.

Questo significa che lo studio professionale che intende adottare la veste giuridica di STP costituita nella forma di società di capitali o società cooperativa è tenuto a dotarsi di una organizzazione interna che preveda un sistema di rilevazione dei tempi di lavoro (time sheet) dedicati da professionisti, collaboratori e personale dipendente alle singole pratiche. La rilevazione di tali tempistiche è infatti indispensabile per poter impostare una contabilità di tipoindustriale” dello studio-STP, anche al fine di valorizzare correttamente le prestazioni in corso alla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Compensi ai soci come reddito da lavoro autonomo

Così come avviene per gli studi associati anche nelle società tra professionisti si deve analizzare il problema della remunerazione dei soci (oltre che mediante la partecipazione all’utile annuale) ma anche a fronte della fatturazione che viene da loro emessa nei confronti della società (metodo solitamente seguito per la remunerazione dei soci più giovani). In questo caso:

  • I compensi erogati dalla società tra professionisti ai soci per le prestazioni d’opera effettuate sono da qualificarsi come reddito da lavoro autonomo (art. 53 del TUIR). Questo significa che su tali compensi deve essere applicata la ritenuta di acconto del 20% (ex art. 25 del DPR n. 600/73). Questo è quanto previsto dalla risposta ad interpello n. 128/E/2018. Tali compensi sono deducibili dal reddito di impresa della STP.

Occorre considerare, tuttavia, che vi possono essere eccezioni. Infatti, con l’interpello n. 904-1126/2017 la DRE Lombardia ha affermato alcune considerazioni importanti che riguardano le STP costituite nella forma di SRL:

  • Il compenso erogato al socio non amministratore (professionista senza partita Iva) rientra tra i redditi di capitale, ex art. 44, co. 1 lett. e) del TUIR;
  • Il compenso erogato al socio per l’attività di amministratore (professionista senza partita Iva) deve essere qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ex art. 50, co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

Confronto tra studio professionale e società tra professionisti

CriteriSocietà tra Professionisti (STP)Studio Associato
DefinizioneEntità giuridica con personalità giuridica propria, in cui i professionisti collaborano per offrire i loro servizi.Associazione di professionisti che collaborano senza costituire una persona giuridica separata.
Personalità GiuridicaSì, ha una personalità giuridica distinta dai suoi membri.No, non ha una personalità giuridica distinta dai suoi membri.
ResponsabilitàLimitata alla quota di partecipazione, a meno che non sia previsto diversamente dallo statuto.Solitamente illimitata e solidale tra i membri, a meno che non sia regolamentato diversamente.
FiscalitàImposizione fiscale a livello societario e poi a livello personale sui dividendi distribuiti ai soci.I redditi sono attribuiti direttamente ai singoli professionisti e tassati come redditi personali.
GestioneGestita in base alle regole stabilite nello statuto e nei patti sociali.Gestione più flessibile, spesso basata su accordi informali o contratti di associazione.
Registrazione e FormalitàNecessità di registrazione al registro delle imprese e adempimenti formali più complessi.Minori requisiti formali e di registrazione, dipendenti dalla legislazione locale.
Trasferimento di PartecipazionePossibile, secondo le regole stabilite nello statuto.Più complicato, poiché legato ai rapporti personali tra i membri.
Immagine e Percezione EsternaPercezione come entità più formale e strutturata.Percezione come unione più informale di professionisti.

Costituire una società tra professionisti è conveniente?

La possibilità di operare in forma societaria è una possibilità concreta che molti professionisti dovrebbero applicare concretamente. L’esercizio della forma associata della libera professione da una parte assicura la possibilità di offrire una certa pluralità di servizi multidisciplinari. Ad esempio, per dei professionisti che vogliono associarsi la possibilità di costituire una società tra professionisti sotto forma di SRL permette di avere minori responsabilitàmaggior tutela del patrimonio personale e ottenere una minor pressione fiscale, soprattutto con redditi molto alti e giocando sulla distribuzione dei dividendi e sull’attribuzione di compensi ai singoli professionisti.

Come sempre in questi casi è importante affidarsi a dottori commercialisti esperti su queste tematiche per poter individuare e scegliere il modello societario migliore per soddisfare le esigenze dei professionisti coinvolti. Per ottenere concreti benefici è indispensabile un’attenta programmazione della spartizione dei dividenti spalmandoli nel tempo in base alle necessità di liquidità personale o di investimenti da destinare all’azienda, assieme ad una attenta ripartizione dei compensi ai soci amministratori.

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Domande frequenti

Come si costituisce una società tra professionisti?

La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

Come deve essere composta la società tra professionisti?

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, in coerenza con quello che prevede il codice civile, che ammette le società cooperative con tre soci, se sono persone fisiche (art. 2521 del codice civile).

Come si costituisce una STP?

I soci della STP devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, residenti in uno dei paesi degli Stati membri dell’Unione europea. Pertanto la partecipazione di soggetti non professionisti è relativa solo allo svolgimento di prestazioni tecniche strumentali alla società o per finalità di investimento.

Chi può aprire una STP?

Solo le professioni protette:
Possono aprire una STP i soli professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia, quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici.
La costituzione di una STP è, pertanto, riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:
Medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi.
Infermieri: solo in forma di cooperativa sociale.
Maestri di sci.
Ingegneri e Avvocati.
Commercialisti ed esperti contabili.

Che tipo di società STP aprire?

La STP può essere costituita secondo uno dei seguenti tipi societari:
Società semplice;
Società in nome collettivo;
Società in accomandita semplice;
Società per azioni;
Società in accomandita per azioni;
Società a responsabilità limitata;
Società cooperativa.

Quali sono i requisiti richiesti per aprire e costituire una società di professionisti?

I requisiti per costituire una STP sono i seguenti:
– Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Sono pertanto escluse le cd. professioni “non protette” ovvero quelle esercitate senza obbligo di iscrizione a ordini, albi o collegi.
– I soci della STP devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, residenti in uno dei paesi degli Stati membri dell’Unione europea. Pertanto la partecipazione di soggetti non professionisti è relativa solo allo svolgimento di prestazioni tecniche strumentali alla società o per finalità di investimento.
– Numero dei soci professionisti e partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve determinare una maggioranza di due terzi. La mancanza di tale requisito per oltre 6 mesi produce lo scioglimento della società e la sua iscrizione presso il relativo albo.
– Incarico professionale: va conferito solo ai soci in possesso dei requisiti e designato direttamente o indirettamente dall’utente.
– Obbligo stipulazione polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti della STP.
– Esclusione del socio espulso e cancellato dall’albo.
– La denominazione sociale STP deve contenere obbligatoriamente l’indicazione di società tra professionisti;
– Le società cooperative devono essere costituite da almeno 3 soci persone fisiche.

Come funziona l’iscrizione della STP al Registro delle Imprese?

Per la STP è obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese come società tra professionisti per cui va presentata la domanda di iscrizione alla sezione speciale, diversa in base al tipo di forma societaria prescelta dai soci, nella quale va compilato il riquadro
note n. 20 indicando la seguente dicitura: “la presente società è una società tra professionisti ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e del decreto del ministro della giustizia 8 febbraio 2013 n. 34, per cui la società (art. 7 del D.M.) è
iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 96/2001”. Successivamente va presentata un’altra domanda di iscrizione ma questa volta al relativo Consiglio dell’ordine/collegio/albo di appartenenza, nel caso di STP
multidisciplinare, e quindi di società tra professionisti che esercitano più professioni protette, va individuata prima l’attività prevalente nello statuto e poi l’iscrizione all’ordine nella circoscrizione in cui è ubicata la sede legale della STP.
Una volta effettuati tali adempimenti, il rappresentante legale della STP procede a far annotare l’avvenuta iscrizione della società al consiglio dell’ordine, collegio o albo e comunica entro 30 giorni l’inizio dell’attività. Per effettuare l’annotazione, è sufficiente
compilare il modello S5, sezione inizio attività, riquadro A5 “Iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri” indicando i relativi estremi di iscrizione e pagamento dei diritti di segreteria pari a 30 euro. Per le STP tra avvocati si applicano invece le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.96/2001, che prevede che possano costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato.
Riassumendo quindi i passi da compiere per iscrivere la STP al registro delle imprese sono:
– Stipula dell’atto costitutivo della STP secondo le modalità previste dal libro V, titoli V e VI C.C. per la forma societaria prescelta.
– Presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese nella Sezione Ordinaria per la società e Sezione Speciale STP con successivo rilascio del Certificato di iscrizione come società inattiva.
– Domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo di riferimento, verifiche e successiva delibera di accettazione, pubblicazione dati nella Sezione Speciale dell’Albo professionale.
– Annotazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

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