Sismabonus e Regime Forfettario. Le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello n. 224 del 22 luglio 2020, sulla cessione del credito e sulle modalità di pagamento per poter beneficiare dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa la cessione del credito Sismabonus, per i contribuenti che applicano il Regime Forfettario e sulle modalità di pagamento.

Per avere maggiori informazioni sull’Ecobonus e sul Sismabonus al 110%:

“Ecobonus e sismabonus al 110% e con sconto in fattura”

Sismabonus

Sismabonus e Regime forfettario

L’istante è un avvocato (il quale ha aderito al Regime Forfettario), nel condominio della sua abitazione, nel 2020, saranno effettuati dei lavori agevolabili con il Sismabonus.

L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se avendo aderito al regime forfettario, può effettuare all’impresa che effettuerà i lavori, la cessione del credito.

Inoltre, chiede se tra le spese ammesse al Sismabonus rientrano anche quelle sostenute per la realizzazione dell’intonaco di fondo e di finitura, della tinteggiatura e dei decori.

Infine, ha richiesto in che modo deve essere effettuato il pagamento all’impresa che si occupa dei lavori in caso di cessione del credito.

L’istante, sostiene di poter cedere il credito maturato per i costi degli interventi di miglioramento sismico sulle parti comuni all’impresa, pur essendo in regime forfettario.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nella Risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune questioni concernenti il pagamento effettuato, ovvero:

  • Deve risultare:
    • La causale del versamento;
    • Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
    • Il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ma può essere anche inferiore nei casi in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento.

L’Agenzia delle Entrate, chiarisce, poi, che possono effettuare la cessione del credito, tutti i condòmini beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’IRPEF.

“La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta”.

Per quanto riguarda le spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che:

“La detrazione, dunque, spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera”.

Modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori

Per quanto riguarda le modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori a cui viene ceduto il credito:

  • Il credito cedibile da ciascun condomino in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda prevista dalla norma, a cui ha teoricamente diritto il condomino medesimo e si determina sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito;
  • Qualora i dati non sono indicati nella delibera assembleare, è necessario comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre, la cessione del credito specificando tutte le informazioni di dettaglio;
  • La fattura emessa dai fornitori deve riportare l’intero corrispettivo con l’importo che corrisponde alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento della somma totale.

Lascia una Risposta