Per poter beneficiare dell’Ecobonus e sismabonus al 110% previsto dal Decreto Rilancio, devono essere considerate, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in ossequio al principio di cassa.

In base al principio di cassa, è consentito beneficiare del Superbonus al 110% per le spese sostenute nel suddetto periodo a prescindere dalla data di effettuazione delle opere.

Fermo restando il diritto a esercitare la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione, rileva la data del bonifico effettuato dal singolo proprietario o dall’amministratore di condominio, anche relativamente a lavori avviati prima del mese di luglio.

Per avere maggiori informazioni su l’Ecobonus e sismabonus al 110%:

“Ecobonus e sismabonus al 110% e con sconto in fattura”

“Ecobonus 110% per le seconde case: a quali condizioni?”

Sismabonus

Superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Il Decreto Rilancio ha previsto l’innalzamento al 110% della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l’isolamento termico sull’involucro degli edifici (cappotto termico), la sostituzione di caldaie con impianti a pompe di calore o a condensazione e gli interventi per l’adozione di misure antisismiche.

L’esecuzione di questi interventi, permette di beneficiare della detrazione Ecobonus e sismabonus al 110% anche per l’esecuzione di lavori compresi nell’Ecobonus ordinario, nonché per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per poter beneficiare dell’agevolazione gli interventi dovranno rispettare determinati requisiti tecnici che consentano il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, qualora non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le spese per gli interventi agevolati devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la relativa detrazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo.

L’agevolazione può essere fruita direttamente in dichiarazione dal contribuente o, in alternativa, può essere monetizzata, esercitando l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione teorica.

Principio di cassa

Al fine di beneficiare della detrazione al 110% occorre far riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, il beneficio spetta indipendentemente dal periodo di effettuazione delle opere, che potranno conseguentemente essere avviate anche anteriormente alla data del 1° luglio 2020 e concluse successivamente al 31 dicembre 2021.

Al fine di individuare il periodo agevolato non assume inoltre rilevanza la data di emissione delle fatture da parte della ditta incaricata di eseguire i lavori.

Per i lavori avviati successivamente al 1° luglio 2020, qualora risultino versati acconti, anteriormente a tale data, i pagamenti non consentiranno di beneficiare del Superbonus al 110% che spetterà limitatamente ai pagamenti successivi, purché eseguiti entro il 31 dicembre 2021.

Parti comuni condominiali

Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione deve essere ripartita tra i singoli condomini entro il limite della propria quota millesimale.

Nel caso dei pagamenti effettuati dal condominio rileverà la data del bonifico eseguito dall’amministratore di condominio, indipendentemente da quella di versamento della rata addebitata al singolo condomino, purché il relativo pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti da parte dell’amministratore (cfr. Ministero delle Finanze, circolare 12 maggio 2000 n. 95).

Chi può beneficiare del Superbonus al 110%?

Il Superbonus al 110% spetta per gli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Le agevolazioni spettano anche con riferimento agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Dovrà essere chiarito se, per i soggetti titolari di redditi d’impresa sia possibile beneficiare dell’agevolazione relativamente alle unità immobiliari ubicate in edifici condominiali qualora gli interventi riguardino le parti comuni.

2 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    complimenti per l’articolo. Le imprese hanno necessità di non interrompere i lavori e di essere pagate.
    In attesa del decreto finale e di quello attuativo (entro il 18 agosto) chiedo se sia possibile procedere così senza perdere il diritto al bonus:
    – ora emissione fattura per l’importo lordo da pagare con bonifico per detrazione (con ritenuta)
    – poi dopo il 18 agosto farsi fare nota di credito dall’impresa con rimborso delle somme pagate
    – emissione nuova fattura con riconoscimento dello sconto nella stessa fattura?
    grazie
    Alex

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