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Sismabonus e cessione del credito in caso di Regime Forfettario

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Sismabonus e Regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 281 del 27 agosto 2020 ha chiarito che, il contribuente in Regime Forfettario può optare per la cessione del credito all’impresa, nonostante abbia aderito al Regime forfettario.

Nella fattispecie presentata, l’Istante ha dichiarato di essere il futuro acquirente di una unità immobiliare con relativa pertinenza, derivante dalla demolizione e ricostruzione di un fabbricato in un Comune, in zona sismica 2, in attuazione della Legge “Piano Casa” che prevede la possibilità di realizzare più edifici nello stesso lotto.

A seguito della demolizione di un edificio collabente, verranno ricostruite 4 abitazioni unifamiliari e 5 abitazioni in condominio tutte dotate di singoli box auto pertinenziali, autonomamente accatastati.

Sismabonus

L’Istante non ha ricevuto l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, esso chiede all’Agenzia delle Entrate, se è possibile:

  • Beneficiare della detrazione prevista dal citato articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013, anche se l’asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso di costruire;
  • Nel calcolo delle spese agevolabili le pertinenze devono essere considerate autonomamente oppure unitamente all’abitazione;
  • Tenuto conto del fatto che avendo aderito al “Regime forfettario” non può beneficiare della detrazione IRPEF, possa, comunque, cedere il proprio credito all’impresa esecutrice dei lavori o a soggetti terzi.

Sismabonus e Regime Forfettario

L’Agenzia delle Entrate, ritiene che l’Istante, può beneficiare della detrazione a condizione che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

La detrazione deve essere calcolata sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

Infine, per quanto riguarda il terzo quesito, l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’imposta sul reddito e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Pertanto, ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, si avvalga del Regime forfetario.

La cessione del credito è finalizzata ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico edifici prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

Pertanto, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al Regime forfetario i quali, possono, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La detrazioni spettante in caso di Sismabonus, ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo.

In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta.

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