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Sismabonus al 110%

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Il Sismabonus, ovvero la maxi detrazione, introdotta dal Decreto Rilancio, trova applicazione per i condomini e per le persone fisiche che effettuino lavori finalizzati all’efficientamento energetico e al miglioramento antisismico.

Il Sismabonus al 110% può essere beneficiato dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di sconto in fattura e cessione del credito.

Possono beneficiare del Sismabonus coloro che effettuano interventi di ristrutturazione volti migliorare la prestazione sismica ovvero a ridurre il rischio sismico dell’edificio, a condizione che non si trovi in zona sismica 4. La detrazione fiscale spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione, a patto di migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio.

Sismabonus

Sismabonus al 110%

Il Decreto Rilancio prevede una maxi detrazione al 110% ai condomìni ed alle persone fisiche che effettuano lavori di efficientamento energetico.

La maxi detrazione è prevista per i lavori antisismici sugli edifici, dal 1 luglio 2020, fino alla fine del 2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro, da moltiplicare per il numero di edifici in caso di lavori in condominio.

La detrazione fiscale spetta esclusivamente per i lavori in edifici ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

Ambito applicativo

L’ambito di applicazione della disposizione è indicato dai co. 9 e 10, quest’ultimo comma prevede che:

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.

Qualora l’immobile a disposizione, ad esempio la seconda casa al mare o in montagna, che non ha le caratteristiche di un immobile unifamiliare, ad esempio perché si trova in un condominio, sarà possibile fruire del Superbonus del 110%.

Sismabonus al 110%: esclusione dal beneficio

Il legislatore, sembra che, abbia inteso escludere il beneficio solo per le ville o le villette unifamiliari salvo il caso in cui, esse costituiscano l’abitazione principale del contribuente.

L’inapplicabilità della maxidetrazione fiscale, non esclude che i costi relativi agli ulteriori interventi di efficientamento energetico, saranno detraibili secondo le misure standard del 50%.

Sismabonus 110%: lavori ammessi in detrazione

La detrazione del 110% spetta per i seguenti lavori di adeguamento:

  • Adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • Interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento

Il rischio sismico

La detrazione del 110% è applicabile nel caso in cui gli interventi effettuati sulla seconda casa (unifamiliare) siano finalizzati al miglioramento antisismico.

Infatti, come ricordato, il co. 10 non fa alcun riferimento agli interventi di cui al co. 4 (sisma bonus al 110%) che restano agevolati indipendentemente dalla natura (abitazione principale o a disposizione) dell’immobile oggetto dell’intervento di messa in sicurezza.

E’ pertanto possibile, beneficiare della detrazione anche per gli interventi di messa in sicurezza, quindi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, su tutte le seconde case.

Qualora i lavori effettuati riguardano esclusivamente la messa in sicurezza contro il rischio sismico dell’edificio, anche se si tratta di un’abitazione unifamiliare, sarà possibile fruire della detrazione del 110% per ciò che riguarda le spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo integrati.

La soluzione è negativa per ciò che riguarda gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui al comma 8.

Inoltre, il secondo periodo del co. 8 subordina il beneficio della maggiore detrazione alla circostanza che l’istallazione delle infrastrutture per la ricarica, sia eseguita congiuntamente agli interventi di cui al comma 1. Si tratta di interventi di efficientamento energetico diversi dal Sismabonus.

Sismabonus 110%: documentazione

L’elenco di tutti i documenti utili è contenuta nella guida (non ancora aggiornata) dell’Agenzia delle Entrate:

  • Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, deve risultare la data di inizio dei lavori;
  • Abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori, in assenza di abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
  • Bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico;
  • Le fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi;
  • Documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico;
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
  • Per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • La copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
  • Copia dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
  • Atto di cessione dell’immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente.

Sismabonus 110%: sconto in fattura, cessione del credito o detrazione in 5 anni

Il contribuente al posto della detrazione in 5 anni di rate di parti importo, può optare per l’applicazione dello sconto in fattura.

L’impresa potrà a sua volta optare per la cessione del credito, anche alle banche, al fine di recuperare la somma anticipata.

Anche il contribuente, nel caso di mancata applicazione dello sconto in fattura, potrà scegliere di effettuare la cessione del credito, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Per optare per lo sconto in fatture occorre effettuare una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le regole e modalità che verranno definite mediante provvedimento, atteso entro il 19 giugno 2020.

Il contribuente dovrà però richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

Per l’applicazione dello sconto e della cessione del credito ai fini del Sismabonus:

“l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la congruità delle spese sostenute.”

Sanzioni

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

1 COMMENTO

  1. In realtà sembrerebbe che l’interpretazione dell’Agenzia Entrate, circ.24/E 2020, escluda la possibilità di accedere al superbonus per le persone fisiche che esegono interventi antisismici. Al punto 1 lettera b) della circolare riporta che il superbonus si applica agli interventi effettuati: “dalle persone fisiche…..Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari,…”. In pratica l’Agenzia Entrate interpreta in modo restrittivo quanto riportato all’art.119 della Legge Rilancio
    al comma 9 lettara b) e comma 10, ovvero intende che le persone fisiche possono accedere SOLO alle detrazioni energetiche e con un limite di due unità. Questo è un punto molto critico e da approfondire, grazie

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