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Sisma bonus: anche per acquisti con asseverazione tardiva ma entro il rogito

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L’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’asseverazione risulti successiva alla richiesta del titolo abitativo, ma entro la data di stipula del rogito. Chiarimenti sull’ambito applicativo del Sisma bonus nelle Risposte all’Interpello n. 195 e 196 del 30 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate nelle risposte a Interpello n. 195 e 196 del 30 giugno 2020, ha fornito chiarimenti sulla detrazione prevista dal co. 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, il Sisma bonus, può essere beneficiato per gli acquisti di immobili ubicati nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma è presentata dall’impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile.

Sisma bonus

Sisma bonus: anche per acquisti con asseverazione tardiva entro il rogito

Il co. 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 prevede l’applicazione di una detrazione per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3.

L’acquisto di edifici su cui sono realizzati interventi per ridurre il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ricostruzione immobiliare, è prevista una detrazione nella misura del 75 e dell’85% del prezzo di compravendita a condizione che tali edifici siano alienati entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.

Originariamente, la detrazione spettava per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 relative agli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nella zona a rischio sismico 1.

Successivamente, l’art. 8 del DL n. 34/2019, ha esteso le detrazioni alle zone sismiche 2 e 3.

Asseverazione del professionista: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’asseverazione del professionista della classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile al termine dei lavori, per gli immobili nelle zone sismiche 2 e 3 poteva non essere stata allegata alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire) per l’esecuzione degli interventi, perché l’inclusione delle zone sismiche 2 e 3 è avvenuta in data successiva.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ammette di poter beneficiare della detrazione fiscale Sisma bonus, anche nel caso in cui l’asseverazione del professionista sia presentata, in un momento successivo, alla richiesta del titolo abilitativo, ma entro la data di stipula del rogito.

Qualora tali imprese provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, all’acquirente delle unità immobiliari spetta la detrazione del:

  • 75%, qualora dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori.

La detrazione, inoltre, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, calcolata sul prezzo del singolo immobile, risultante nell’atto pubblico di compravendita.

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