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Secondo acconto Ires del 30 novembre: guida al versamento

Il 30 novembre è il scadenza il pagamento del secondo acconto Ires per le imprese soggette all’Imposta sul reddito delle società. Tutte le informazioni utili per effettuare il pagamento restando in regola con la normativa fiscale e le possibilità di ridurre l’importo dell’acconto con il metodo previsionale. 

Le società e gli enti soggetti all’Ires, di cui all’articolo 73 del DPR n. 917/86, sono tenuti entro il prossimo 30 novembre, a provvedere al pagamento del secondo acconto Ires per l’anno di imposta in corso. Si tratta della seconda rata di acconto dell’Ires che ogni anno le imprese sono tenute a versare all’Amministrazione finanziaria, come anticipo delle imposte che saranno determinate in via definitiva con la dichiarazione dei redditi, da presentare nell’anno successivo.

Vediamo, quindi, tutte le informazioni utili per arrivare preparati alla scadenza del pagamento del secondo acconto Ires, le modalità di compilazione del modello F24 e la possibilità di ridurre l’importo dovuto, utilizzando il metodo di calcolo previsionale.

Termini di versamento del secondo acconto Ires

Entro il prossimo 30 novembre, le imprese e tutti i soggetti passivi Ires, di cui all’articolo 73 del DPR n. 917/86, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sono tenuti a provvedere al pagamento della seconda rata dell’acconto Ires.

In base all’articolo 17 del DPR n, 435/2001, il termine di versamento degli acconti deve essere effettuato tenendo conto di due parametri tra di loro alternativi, ovvero:

  • La data di chiusura del periodo di imposta;
  • La data di approvazione del bilancio d’esercizio (o rendiconto).

Seguendo questi parametri, pertanto:

  • Il primo acconto Ires deve essere versato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (salvo che il bilancio d’esercizio non venga approvato oltre i termini ordinari: in tal caso va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione);
  • Il secondo acconto Ires deve essere versato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta (e quindi novembre nel caso esercizio coincidente con l’anno solare).

Modalità di versamento del secondo acconto Ires

Gli acconti Ires possono essere versati utilizzando, in line generale, due diverse modalità di calcolo, che poi valgono anche per determinare gli importi degli acconti relativamente a tutte le imposte dirette. Si tratta dei seguenti metodi di determinazione dell’acconto:

  • Il metodo storico;
  • Il metodo previsionale.

Metodo storico

Con il metodo storico, la misura dell’acconto da versare è parametrata sulla base dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente. Questo significa che i soggetti passivi Ires che nel periodo di imposta precedente a quello in corso risultavano a debito per un importo superiore ai  €. 20,66, ossia il cui rigo RN17 del modello Unico S.C. o rigo RN28 del modello Unico E.N.C. presentava un importo superiore a €. 20,  determinano l’acconto con il metodo storico nella misura del 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17).

L’acconto così determinato deve essere versato in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a €. 257,52. Oppure, in dure rate se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore a €. 257,52, di cui:

  • La prima, nella misura del 40%, deve essere già stata versata entro il 16 giugno dell’anno di imposta in corso, ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);
  • La seconda, nella misura del 60%, deve essere versata entro il prossimo 30 novembre.

Le istruzioni del modello Unico S.C. precisano che ai fini della determinazione dell’acconto Ires il contribuente non può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute su interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 1, D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996).

Particolarità nella determinazione dell’acconto

La determinazione dell’acconto Ires deve tenere conto anche di alcune specifiche peculiarità che andiamo di seguito a riepilogare brevemente:

  • La base di commisurazione deve essere assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (articolo 34, comma 2, Legge n. 183/2011);
  • Non si deve tenere conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4 dell’articolo 16 del D.L. n. 83/2015all’articolo 106 del DPR n. 917/86, in tema di svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela per gli enti creditizi e finanziari;
  • Per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, non si deve tenere conto delle disposizioni dei commi 91 e 92, articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. super ammortamenti: maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria).

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico di determinazione dell’acconto Ires è possibile utilizzare il metodo previsionale. Con questa modalità di calcolo il soggetto Ires ha la possibilità di determinare l’importo dell’acconto da versare esclusivamente sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo.

Qualora cioè il contribuente ritenga, di realizzare un minor reddito nell’anno di imposta in corso, e quindi di dover versare una minore imposta, può rideterminare l’acconto Ires utilizzando l’aliquota in vigore per l’anno in corso. Il vantaggio di questo metodo è quello di non essere legato all’andamento dell’impresa registrato nell’anno precedente, come accade per il metodo storico, consentendo di versare l’acconto in base esclusivamente all’imposta che si presume di dover versare nell’anno in corso.

Cosa accade in Unico?

Se a posteriori l’acconto Ires versato totalmente (tra primo e secondo acconto) dovesse risultare inferiore al 100% dell’importo indicato al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Unico SC, il contribuente verrà sanzionato per insufficiente versamento, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Per questo motivo, al fine di evitare l’applicazione di spiacevoli sanzioni, è opportuno, prima di effettuare il versamento con il metodo previsionale, consultarvi con il vostro Commercialista di fiducia, per capire se ci sono margini per l’applicazione di questa modalità di determinazione dell’acconto Ires.

Compilazione del modello F24

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24. Deve essere utilizzato il codice tributo 2002 – “IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

Nel caso di società di comodo che ha applicato nell’anno precedente la maggiorazione del 10,50% Ires, sarà necessario versare l’acconto per l’anno di imposta in corso anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il metodo storico (parametrato a quanto risulta nel rigo “Imposta” della Sezione del quadro RQ del modello Unico S.C. dedicata alla Maggiorazione Ires, purchè superiore a €. 21) o quello previsionale. In questo caso il codice tributo da utilizzare è 2019 – Maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione.

Se il versamento del secondo acconto Ires dovesse avvenire in ritardo rispetto alla scadenza del 30 novembre è possibile intervenire applicando il ravvedimento operoso.

La nostra consulenza

Se dovete calcolare il secondo acconto Ires e volete sapere se avete margini per l’applicazione del metodo previsionale, contattateci, potrete contare sulla nostra consulenza.

Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.

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