HomeIVA nei rapporti con l'esteroScontrino fiscale: le regole di emissione

Scontrino fiscale: le regole di emissione

Lo scontrino fiscale è il documento che certifica l’effettuazione dell’operazione di vendita di beni da parte di commercianti al minuto. Si tratta che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura per la certificazione del corrispettivo. 

La certificazione del corrispettivo, mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale riguarda, in generale, le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

Lo scontrino fiscale deve essere emesso dai commercianti al minuto e dai soggetti ad essi assimilati (bar, farmacie, ristoranti, parrucchieri, alberghi, ecc), per certificare i corrispettivi percepiti.

Attenzione però!

Lo scontrino fiscale certifica l’avvenuta effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

Questo significa che, lo scontrino fiscale deve essere emesso nel momento in cui ai fini IVA l’operazione si considera conclusa. Per le cessioni di beni l’operazione è conclusa nel momento in cui il bene è consegnato o spedito.

In questo contributo voglio concentrare la mia attenzione sulle caratteristiche legate all’emissione dello scontrino fiscale da parte dei commercianti al minuto.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

SCONTRINO FISCALE: CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’EMISSIONE?

Ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/72 l’obbligo di certificazione dei corrispettivi riguarda i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni imponibili.

Si tratta di tutte quelle operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non è richiesta dal cliente).

Si tratta dei soggetti che svolgono le seguenti tipologie di attività.

COMMERCIANTI AL MINUTO

Soggetti che effettuato cessioni di beni in luoghi aperti al pubblico, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, o in forma ambulante.

Si considera locale aperto al pubblico quello in cui il pubblico può liberamente accedere nelle ore di apertura, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalle qualità del soggetto cedente.

Ne sono classici esempi i negozi di vicinato (bar, parrucchiere, farmacie etc).

ATTIVITÀ ASSIMILATE AL COMMERCIO AL MINUTO

Si tratta di coloro che effettuano le seguenti operazioni:

  • Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi;
  • Le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • Infine prestazioni di custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.

COMPATIBILITÀ TRA FATTURA E SCONTRINO FISCALE

Quando è compatibile l’emissione della fattura e l’emissione dello scontrino fiscale?

La regola che devi ricordare è questa:

Se viene emessa fattura immediata, purché contemporaneamente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, non occorre emettere lo scontrino fiscale.

Se, invece, la fattura è emessa successivamente, è necessario emettere anche lo scontrino fiscale al momento della consegna del bene (Circolare Ministeriale n. 97/E/97).

Lo scontrino deve essere rilasciato al soggetto che effettua l’acquisto  del bene o utilizza il servizio prestato.

In linea generale tale soggetto coincide con il soggetto che acquirente o committente in senso giuridico. Cioè colui il quale vedrà addebitarsi la prestazione e ne sosterrà il relativo costo.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLO SCONTRINO FISCALE

Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:

  • Ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome dell’emittente;
  • Numero di partita Iva dell’emittente;
  • Dati contabili:
    • Corrispettivi parziali;
    • Eventuali sconti o rettifiche;
    • Eventuali subtotali;
    • Gli eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati;
    • Totale dovuto, preceduto dalla dicitura “Totale” che deve essere eseguita con particolare evidenza grafica;
  • Data, ora di emissione e numero progressivo;
  • Logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio.

TERMINI DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE

Lo scontrino fiscale deve essere emesso, rispettando le seguenti tempistiche:

EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

In caso di prestazione di servizi lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo.

L’emissione può essere effettuata al momento dell’ultimazione della prestazione, se questa è anteriore al pagamento.

In questo ultimo caso, sussiste l’obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte.

EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE PER LE CESSIONI DI BENI

Per le cessioni di beni lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo.

In alternativa l’emissione dello scontrino fiscale può essere effettuata al momento della consegna del bene. Sempre se lo stesso è consegnato anticipatamente rispetto al pagamento.

MOMENTO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE: ESEMPIO

Facciamo un esempio pratico.

Ipotizziamo una Farmacia che incassa il corrispettivo per la prenotazione di un farmaco.

Due giorni dopo il farmaco viene consegnato al cliente.

L’emissione dello scontrino fiscale in questo caso deve seguire la regola di cui all’articolo 6 del DPR n 633/72. Regola che riguarda l’esigibilità dell’IVA.

Ebbene, in linea generale l’IVA per le cessioni di beni è esigile al momento della consegna o spedizione del bene. Tuttavia, se il pagamento è antecedente alla consegna, l’operazione si considera ultimata in quel momento.

Quindi lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo del cliente.

Lo scontrino viene emesso al cliente che passerà due giorni dopo a ritirare il prodotto.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

I MISURATORI FISCALI PER L’EMISSIONE DELLO SCONTRINO

Il rilascio dello scontrino avviene mediante l’uso di particolari apparecchi, detti misuratori fiscali.

I misuratori fiscali possono classificarsi in:

  • Speciali registratori di cassa;
  • Terminali elettronici;
  • Bilance elettroniche munite di stampante.

I misuratori fiscali sono obbligati all’emissione dello scontrino fiscale in forma cartacea. Di contro, non è possibile la trasmissione dello scontrino, in via elettronica tramite sistemi informatici (Circolare n. 36/E/06).

Tutti gli apparecchi devono rispondere a specifiche prescrizioni tecniche.

I produttori o importatori degli apparecchi devono presentare al Ministero dell’Economia e delle finanze un’apposita domanda. Questo al fine di ottenere uno specifico decreto di approvazione per ciascun modello che intendono commercializzare.

Inoltre, anteriormente alla commercializzazione, i misuratori fiscali devono essere sottoposti ad apposito controllo di conformità.

Si tratta di un controllo volto a verificare le prescrizioni stabilite dal decreto di approvazione da parte del personale tecnico degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. L’esito positivo del controllo è attestato mediante apposizione di un bollo fiscale.

La presenza del bollo fiscale sul misuratore certifica la conformità dello stesso alla normativa vigente. Se sei un commerciante al minuto deve fare attenzione a questo aspetto per non essere sanzionato.

INSTALLAZIONE DEL MISURATORE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Una volta acquistato il misuratore fiscale (a titolo di proprietà, comodato, noleggio, ecc), il committente può installarlo nel proprio esercizio in maniera autonoma. Questo a condizione che esso sia già dotato di una targhetta di verificazione, di colore verde,  con data di scadenza ancora valida.

In ogni caso il commerciante che ha installato il misuratore fiscale nel proprio locale deve seguire i seguenti adempimenti:

  • Annotazione immediata sul libretto di dotazione fornito dal produttore del misuratore fiscale. L’annotazione riguarda l’ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova, dichiarando l’integrità del bollo fiscale;
  • Presentazione dichiarazione di messa in servizio entro il giorno seguente. L’utente deve comunicare al competente ufficio delle Entrate l’avvenuta installazione dell’apparecchio. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal tecnico che ha verificato l’apparecchio.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

COME EFFETTUARE LA CHIUSURA GIORNALIERA DI CASSA

Al termine della giornata lavorativa, il commerciante provvede a stampare, con apposito comando, lo scontrino di chiusura giornaliera.

Le imprese che esercitano la loro attività su più turni per l’intero arco della giornata, devono eseguire la stampa dello scontrino di chiusura giornaliera al termine del turo che si conclude prima della mezzanotte (Circolare Ministeriale n. 60/E/83).

Per gli esercizi commerciali che protraggono la loro attività oltre le ore 24 (bar, ristoranti, ecc), lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere stampato entro le ore 24 di ciascun giorno.

Tuttavia, per le attività di intrattenimento e di spettacolo che si protraggono oltre le ore 24 (teatri, discoteche, ecc), lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine di effettivo svolgimento dell’attività. L’emissione avviene con riferimento alla data di inizio dell’evento.

I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in maniera incancellabile nella memoria fiscale dell’apparecchio. Il misuratore fiscale deve conservare i dati per un periodo di circa 7 anni.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

SANZIONI PER LA MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE

La mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale a fronte di un’operazione rilevante ai fini IVA, prevede due tipologie di sanzioni.

Vi è una prima sanzione principale ai fini IVA punita, prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/97. Essa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta (IVA) relativa all’operazione non documentata.

Il successivo quarto comma  dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che vi sia in ogni caso un minimo sanzionatorio. Valore minimo fissato nella misura di €. 500,00.

Ricordiamo che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Accanto a questa sanzione ordinaria vi è poi una sanzione accessoria.

MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE: SANZIONE ACCESSORIA

Accanto alla sanzione amministrativa, nei casi di mancata emissione di scontrino o ricevuta deve essere tenuta presente la sanzione accessoria.

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 non esaurisce l’ambito sanzionatorio relativo all’omessa certificazione dei corrispettivi IVA.

Il successivo articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97 prevede anche l’applicazione di una sanzione accessoria.

Tale sanzione è applicabile quando siano contestate, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97 quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nell’arco di un quinquiennio.

La sanzione accessoria prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo previsto tra tre giorni e un mese.

In deroga a quanto previsto dal comma 7, del D.Lgs. n. 472/97, ai sensi del quale le sanzioni accessorie devono essere eseguite quando il provvedimento sanzionatorio è divenuto definitivo, il provvedimento cautelare amministrativo della sospensione è immediatamente esecutivo.

Per approfondire: “Sanzioni per la mancata emissione dello scontrino“.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA CERTIFICAZIONE MEDIANTE SCONTRINO FISCALE

Sono escluse (art. 12, comma 2, della Legge n. 413/91) dall’obbligo della certificazione mediante emissione dello scontrino fiscale le seguenti operazioni:

  • Cessioni di:
    • tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato;
    • beni iscritti in pubblici registri; carburanti e lubrificanti per autotrazione;
    • prodotti agricoli ovunque commercializzati dai produttori agricoli in regime speciale (articolo, comma 17, del D.L. n. 331/93);
    • beni se risultanti da fattura accompagnatoria o da bolla di accompagnamento, o documento equipollente, da cui risulti l’ammontare del corrispettivo;
    • giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri non di antiquariato;
  • Le prestazioni rese da notai per le quali sono previsti compensi in misura fissa nonché per i protesti di assegni e cambiali.

OPERAZIONI ESONERATE DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Sono esonerate dall’obbligo di certificazione le seguenti operazioni e categorie di contribuenti:

  • vendite con apparecchi automatici a gettone o a moneta (anche per operazioni effettuate con tessere magnetiche o altri mezzi sostitutivi del denaro);
  • prestazioni da apparecchi da trattenimento o divertimento in luoghi pubblici, locali aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie;
  • spettacoli e attività similari (soggette ad imposta sugli spettacoli non in regime normale Iva) per corrispettivi certificati dal biglietto di ingresso o di prima consumazione;
  • attività diverse per le quali l’imponibile è determinato forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell’articolo 14 del DPR n. 640/72;
  • somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche, universitarie, popolari, eccetera, gestite direttamente da enti pubblici e di assistenza e beneficenza;
  • traghetti con barca a remi (compresi gondolieri della Laguna di Venezia) e trasporto a trazione animale;
  • custodia e amministrazione titoli e altri servizi delle banche, finanziarie, fiduciarie, S.I.M.;
  • operazioni esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72, quali operazioni di credito, di assicurazione, valute estere e monete da collezione, riscossione tributi da parte delle banche, giochi, locazioni e affitti di abitazioni, servizi relativi a posta e telegrafo, prestazioni di biblioteche, visite a musei, giardini zoologici, eccetera;
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone effettuate dall’esercente;
  • prestazioni di barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti, calzolai, eccetera, effettuate in luoghi stabiliti in base a convenzioni con la Pubblica Amministrazione (caserme, ospedali, eccetera):

Ed anche le seguenti

  • le prestazioni di spazzacamini, nonché quelle rese in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • prestazioni di rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori e dipendenti;
  • venditori ambulanti di palloncini, gelati, dolciumi, castagne e simili non muniti di attrezzature motorizzate e altre categorie che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • autoscuole per le prestazioni di preparazione agli esami di guida;
  • agenzie di viaggio per le prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente;
  • parcheggi di veicoli quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo è effettuata mediante apparecchiatura a gettone, tessera, moneta, eccetera, indipendentemente dalla presenza di addetti;
  • tutte le operazioni delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge n. 398/91 e associazioni senza scopo di lucro (quali pro loco) assimilate che optano per l’applicazione forfettizzata dell’Iva;
  • accessi alle stazioni ferroviarie;
  • servizi di deposito bagagli;
  • utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • prestazioni di dormitori pubblici;
  • vendite per corrispondenza e a domicilio se la consegna dei beni non è contestuale alla raccolta dell’ordine;
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate da soggetti in regime speciale;
  • operazioni di enti pubblici territoriali, enti di assistenza, beneficenza, previdenza, Unità sanitarie locali, istituzioni pubbliche di cui all’art. 41 della Legge n. 833/78, enti obbligati alla contabilità pubblica, escluse le operazioni delle farmacie.

OPERAZIONI PER LE QUALI NON SUSSISTE OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Le operazioni di seguito riportate, sono esonerate da certificazione per le sole operazioni previste dai decreti ministeriali ivi citati, per le quali non sussiste obbligo di emissione della fattura.

Per queste operazioni può essere emesso lo scontrino fiscale.

  • prestazioni dell’Associazione italiana Croce Rossa (D.M. 4 marzo 1976);
  • servizi di telecomunicazioni (D.M. 13 aprile 1978);
  • enti concessionari di autostrade (D.M. 20 luglio 1979);
  • esattori comunali e consorziali (D.M. 2 dicembre 1980);
  • somministrazione di gas, acqua, luce, manutenzione fognature riscosse tramite ruolo (D.M. 16 dicembre 1980);
  • somministrazione di acqua, gas, vapore e teleriscaldamento (D.M. 16 dicembre 1980);
  • traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (D.M. 22 dicembre 1980);
  • enti e società di credito e finanziamento (D.M. 26 luglio 1985);
  • utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari (D.M. 19 settembre 1990);
  • tassisti (D.M. 29 luglio 1994, con effetto dall’8 giugno 1994);
  • stabilimenti balneari (D.M. 10 maggio 1995, con effetto dal 15 maggio 1995) con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande e delle attività non connesse alla principale.
Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

38 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    Il suo articolo è molto interessante ed esaustivo.
    Non ho però trovato risposta al mio dubbio: per vendite on line di beni da impresa italiana con partita iva a clienti privati in altri paesi UE può essere emesso lo scontrino o serve necessariamente la fattura?
    Grazie anticipatamente

  2. In questo articolo non è indicata la disciplina che riguarda le vendite in E-commerce. La vendita di beni in E-commerce non prevede la certificazione del corrispettivo con l’emissione dello scontrino, ma essendo una vendita assimilata a quelle per corrispondenza, è necessario annotarla nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/73. Per maggiori info: “E-commerce: guida alla disciplina fiscale“.

  3. Vorrei sapere perché in alcuni negozi o supermercati rilasciano uno scontrino privo dei singoli prodotti e relativi prezzi ma col solo ammontare totale. Sono legali? È stata fatta molta informazione sul fatto che alcuni supermercati indicano un prezzo a scaffale che sale in scontrino per cui verificare sempre, come si può se nello scontrino non ci sono i singoli prezzi?Spero in una Vs cortese risposta, distinti saluti

  4. Lo scontrino deve riportare l’indicazioni dei prodotti o delle categorie di prodotti acquistati. Altrimenti lo scontrino non è regolare.

  5. Buongiorno, un ambulante estero che viene in Italia a fare un evento/fiera oltre alla partita iva temporanea deve avere anche una cassa fiscale Italiana oppure usare quella del paese di provenienza? non riesco a trovare una risposta concreta.
    Ringrazio
    Alessandro

  6. Se opera in Italia deve identificarsi fiscalmente in Italia, avere una partita Iva e fare scontrini italiani.

  7. salve, in un evento tipo mercato/fiera si possono usare contestualmente sia il registratore fiscale che gli scontrini/ricevute cartacei ?

  8. Si deve utilizzare un metodo, non entrambi. Deve scegliere tra registratore fiscale e ricevute fiscali ed utilizzare quello per tutta la giornata.

  9. buongiorno il coltivatore diretto che quotidianamente espone e vende la sua merce in un mercato ortofrutticolo rionale (ufficiale ed attrezzato), è obbigato al rilascio di scontrino?
    grazie

  10. L’articolo 34, comma 6, del DPR n.633/72 prevede che i produttori agricoli applichino il regime di esonero Iva in presenza dei seguenti due requisiti:
    – nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €. 7.000;
    – il volume d’affari sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella I parte della tabella A allegata al DPR citato.
    Rispettando questi requisiti si è esonerati anche dall’emissione dello scontrino al momento della vendita dei prodotti.

  11. Buona sera, in azienda ho ricevuto un pagamento anticipato per della merce da ritirare in un periodo successivo. Il cliente non vuole la fattura. Abbiamo fatto lo scontrino al ricevimento del pagamento, ma adesso quando il cliente ritirerà la merce quale titolo accompagnerà la stessa?

  12. buongiorno

    ho un quesito. Lavoro in un’azienda di supermercati e per errore ho emesso degli scontrini con delle date errate. Il pc erroneamente aveva una data retrodatata di 3 giorni per cui in data 03.04 emettevo scontrini con data 31.03. questo può rappresentare un problema di natura fiscale oppure l’importante è che io abbia emesso regolare scontrino fiscale dichiarando sia corrispettivi che Iva a debito.

    Grazie

  13. Sicuramente è un problema e le consiglio di risolverlo con il commercialista che la segue.

  14. buongiorno, due domande:
    1) se il cliente ritira abbigliamento da un commerciante al dettaglio e non lo paga perche’ deve provare l’abbigliamento a casa, quando deve essere emesso lo scontrino?
    2) lo scontrino di cortesia e’ legale?

    grazie

  15. Lo scontrino si emette solo al momento del pagamento. Non so cosa sia lo scontrino di cortesia, ma non è niente che abbia valenza fiscale.

  16. Buonasera, dopo aver ricevuto il pagamento della merce (pasticceria) ho inviato la fattura via pec al cliente prima di consegnarla e non ho quindi emesso scontrino. E’ valida la sanzione contestatami dalla Guardia di Finanza per la mancata emissione dello scontrino fiscale anche se ho detto loro di averla inviata via pec poco prima?

  17. Se si cedono beni, se non si emtte lo scontrino, la fattura deve essere accompagnatoria, quindi almeno copia della fattura inviata doveva essere consegnata assieme ai beni.

  18. Salve io ho un negozio dove vendo filati e merceria se volessi inserire l’artigianato e piccole riparazioni sartoriali eseguita da me (titolare) per questi ultimi due settori dovrei emettere scontrino fiscale?Grazie in anticipo per il tempo dedicatomi.buona giornata

  19. L’emissione dello scontrino è comunque obbligatoria quando si esercita nel commercio al minuto, quindi nel suo caso dovrà continuare ad emettere scontrini.

  20. Ho una sala da tè e negozio di tè e accessori. Propongo due tipi di carta fedeltà (gratuita e senza richiesta dati sulla persona) ai miei clienti.
    Una carta per le consumazioni : ogni 10 tè consumati, 1 tè in omaggio. Devo fare lo scontrino per il tè in omaggio?
    Una carta per gli acquisti: ogni 60€ di spesa, una confezione di tè a scelta in omaggio. Stessa domanda.
    Grazie in anticipo per la risposta.

  21. Quando lei cede un bene od offre un servizio gratuito, in realtà sta cedendo il bene con un valore. Trattandosi di beni, per i quali si è detratta l’Iva lei è comunque tenuta ad emettere lo scontrino di vendita. Il cliente non pagherà il prezzo e resterà a suo carico il pagamento di quell’Iva. Questa è la procedura corretta da seguire. Non fare questo porta ad una sanzione di 516 euro e la sanzione accessoria legata alla sospensione dell’attività da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 30.

  22. Chiedevo una info sulle fidelity card prepagate e gift card. Al momento della ricarica della tessera (premotto che è una tessera con codice a barre e i dati del credito verranno memorizzati non sulla tessera ma gestiti dal software) come ci si deve comportare? Occorre emettere scontrino per l’importo caricato, visto comunque che tutti i servizi e prodotti che poi si potranno acquistare sono con la stessa iva. E se così quando il cliente utilizzerà il credito emetterò scontrino ad importo zero? e occorre mettere qualche riferimento sullo scontrino?

  23. Buongiorno, ho fatto riparare un paio di scarpe da un calzolaio con regolare negozio.
    All’atto del pagamento, in assenza di scontrino fiscale, mi è stato detto che il documento richiesto non poteva essere emesso in quanto “prestazione d’opera” senza vendita di prodotti. E’ corretto??

    Grazie.
    Alberto

  24. Salve Alberto, i commercianti al dettaglio hanno l’obbligo di rilasciare sempre scontrino o ricevuta fiscale. In alternativa, le devono consegnare la fattura. Qualsiasi comportamento diverso può essere segnalato alla Guardia di Finanza.

  25. Egregio dottore,

    Un bar dispone di diversi tavoli al suo esterno (per strada), ove il cliente si può accomodare e ordinare. Domanda: Il cameriere è obbligato a portare al tavolo quello che si è ordinato accompagnato dallo scontrino fiscale ?? Grazie per il gradito riscontro.

  26. Salve,
    chiedevo una info su come gestire i pagamenti non riscossi per servizi e prodotti venduti. Al cliente emetto scontrino con dicitura non riscosso. E non segno il totale come incasso giornaliero. Nel momento in cui il cliente paga emetto scontrino con l’incasso. Puo’ essere corretto così anche in previsione della nuova normatica dello scontrino telematico?

  27. Lo scontrino si emette in relazione al pagamento ricevuto, se contestuale alla consegna del bene. Se il bene è consegnato prima del pagamento lo scontrino deve essere emesso, ed in relazione all’emissione ci sono gli adempimenti successivi.

  28. Se emtto lo scontrino quando presto il servizio o consegno il bene con la dicitura NON RISCOSSO il totale dello scontrino mi appare nel tot. di chiusura della giornata … non capisco se questo posso toglierlo dagli incassi del giorno in quanto il pagamento non è avvenuto e quindi posticipare l’adempimento iva al momento del solo incasso, quando poi emetterò un altro scontrino pagato

  29. Salve, chiedevo una info su pacchetti venduti in un centro di bellezza. Spesso proponiamo ai ns clienti pacchetti composti da piu’ servizi che il cliente effettuerà periodicamente. Capita spesso che il cliente non paghi subito ma versi acconti o paghi solo all’ultimazione dell’ultimo servizio del pacchetto. Quindi puo’ capitare anche di riscuotere il tutto anche dopo 5 mesi dal primo trattamento fatto. Come mi devo comportare fiscalmente utilizzando un registratore di cassa che da gennaio sarà anche telematico? Quando emettere lo scontrino? Il cliente deve uscire sempre con lo scontrino anche se ha fatto il servizio dell’abbonamento ma non l’ha pagato? La ringrazio per una risposta

  30. Salve Francesca, se il bene viene consegnato prima del pagamento allora deve essere emesso lo scontrino ogni volta per il valore del bene consegnato, se si tratta di servizi prestati lo scontrino non si emette sino al momento del pagamento.

  31. Scusi non vorrei sembrare pignola ma questo argomento vorrei davvero averlo chiaro: nella risposta precedene sa lei data all’utente Giack ha scritto che l’iva è esigibile al momento della prestazione del servizio, ma se faccio lo scontrino solo al momento del pagamento (ad. es. fra 3 mesi) come farei a versare l’iva al momento della prestazione? Poi mi chiedo ma i clienti che escono dal mio negozio senza lo scontrino perchè non hanno pagato e dovessero subire un controllo della finanza che li ha visti seduti dalla vetrina ad effettuare la prestazione cosa devono dire? Basta dire che non hanno pagato?

  32. Salve Francesca, lo scontrino si emette al momento della cessione del bene (anche se non è avvenuto il pagamento), per i servizi al momento del pagamento. Sono queste le regole da seguire. Non è corretto, quindi, emettere sempre lo scontrino al momento del pagamento, se la prestazione viene resa prima lo scontrino si emette prima.

  33. Buongiorno, nel mio centro estetico le mie clienti comprano delle beauty card con importo stabilito senza scadenza.
    le usano x quello che vogliono scalando l’importo singolo ogni volta
    ecco con il nuovo misuratore fiscale quando faccio lo scontrino?
    e ogni volta che vengono con cosa escono?
    grazie
    simona

  34. Salve Simona, le regole non cambiano rispetto all’emissione dello scontrino, cambia lo strumento che si utilizza. Questi aspetti richiedono maggiore dettaglio che è opportuno che segua con il Commercialista che la segue nella sua attività. Se non ne ha uno di riferimento mi contatti in privato.

Lascia una Risposta