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Sconto del 30% sul canone RAI: chi può usufruirne?

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Con il Decreto Sostegni, è stato previsto uno sconto del 30% sul Canone Rai per tutto il 2021 in favore degli esercizi commerciali che operano nel campo della ristorazione e delle strutture ricettive.

Il Decreto sostegni all’art. 6, ha previsto uno sconto del 30% sul Canone RAI ma soltanto per alcune tipologie di imprese.

L’agevolazione prevista dal Decreto Sostegni sul Canone Rai è prevista in favore dei proprietari di alberghihotelvillaggi turisticicampeggicase vacanzebed & breakfastpubbar, e ristoranti.

Qualora i contribuenti abbiano già versato il canone Rai prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni verrà loro riconosciuto un credito d’imposta pari al 30%, che non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Sconto del 30% sul canone RAI: chi può usufruirne?

Chi può beneficiare dello Sconto sul canone RAI?

Possono beneficiare dello sconto sul Canone RAI gli alberghihotelvillaggi turisticicampeggicase vacanzebed & breakfastpubbar, e ristoranti.

La misura è valida solo per coloro che non sono soggetti alla tariffa ordinaria del Canone Rai, ossia per tutte quelle attività che versano il cosiddetto canone speciale.

Il Decreto Sostegni prevede, all’art. 6, co.6 che gli esercizi che hanno già versato la loro quota per i primi tre mesi dell’anno possono eventualmente richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate, registrando un credito d’imposta del 30% su quanto è già stato corrisposto.

Esenzione Canone Rai

Sono esonerati dal pagamento del Canone RAI:

  • Chi ha dichiarato di non possedere alcun apparecchio televisivo presso la propria abitazione;
  • I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro;
  • Diplomatici e militari stranieri;
  • Rivenditori e negozi in cui vengono riparati apparecchi televisivi.

Come beneficiare dell’esenzione del Canone RAI?

Per beneficiare dell’esenzione del Canone RAI è necessario presentare unaDichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, la quale deve essere presentata, allegando copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, mediante:

  • consegna diretta ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
  • spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: “Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 – Torino. N.B.”

La dichiarazione sostitutiva, che avrebbe già dovuto essere inoltrata entro il 31 gennaio 2021, ha validità annuale. Il che vale a dire che ogni anno prossimo occorrerà compilare e inoltrare una nuova dichiarazione.

Il 30 aprile 2021 è preista anche la scadenza per la presentazione della domanda di esonero dal pagamento del canone Rai per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti di reddito per godere dell’esonero dal pagamento del canone Rai.

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