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Sanzioni contributo unificato: sospese fino al 31 maggio

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Sanzioni contributo unificato: sospese fino al 31 maggio. In caso di mancato pagamento la sanzione va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

In caso di mancato pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dal deposito dell’atto cui si collega il contributo stesso, l’ufficio notifica un invito al pagamento dell’importo dovuto, con l’avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

Decorso il mese, calcolato dal giorno dell’avvenuta notifica dell’invito al pagamento e a cui devono aggiungersi, 10 dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento, l’Ufficio procede alla notifica di un’apposita intimazione e, in caso di persistente inadempimento, all’iscrizione a ruolo della sanzione stessa, delle imposte e degli interessi.

Sanzioni contributo unificato

La sanzione è prevista nella misura dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.

Sanzioni relative al contributo unificato: sospese fino al 31 maggio

Il Decreto Liquidità ha introdotto nell’art. 16 del DPR 115/2002 il comma 1-ter, mediante il quale viene prevista la possibilità di irrogare la sanzione anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento, notificata a cura dell’ufficio, tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto ovvero, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l’ufficio.

Le sanzioni e gli interessi andranno corrisposti solo se il contributo non viene pagato entro il mese successivo all’invito.

L’art. 135 del Decreto Rilancio, dispone che la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento di cui all’art. 16 del DPR 115/2002 e del termine previsto all’art. 248 del DPR 115/2002 relativo all’invito al pagamento.

Il Decreto Rilancio, coordinandosi, con il Decreto Cura Italia, prevede la sospensione del termine di 30 giorni, decorrente dal deposito dell’atto, per la notifica dell’invito di pagamento e del decorso degli interessi legali e delle sanzioni da irrogare in caso di ritardato versamento, totale o parziale, del contributo unificato.

Non è chiaro quale sia il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16.

Riscossione preceduta dall’invito al pagamento

La normativa illustrata non prevede termini di calcolo delle sanzioni, gli unici termini di computo delle sanzioni, sono indicati nella Circolare Min. Economia e Finanze 21 settembre 2011 n. 1.

La sanzione viene commisurata ai giorni di ritardo:

  • 33% del dovuto, qualora il pagamento avvenga dopo la scadenza del termine indicato nell’invito ma entro 60 giorni dalla sua notifica;
  • 150% dell’importo dovuto, qualora il pagamento avvenga tra il 610 giorno e il 90 giorno successivo alla notifica dell’invito;
  • 200% dell’importo dovuto, negli altri casi.

L’ipotesi che il legislatore sospenda termini indicati da una circolare, non può che essere allontanata, la circolare, altrimenti, verrebbe elevata a rango di norma primaria.

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