L'art. 1 del D.Lgs. n. 472/97 sancisce che: "il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria". Le sanzioni amministrative tributarie sono delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla pubblica amministrazione in caso di violazioni amministrative nell'applicazione della normativa tributaria.

In linea generale, la violazione degli obblighi tributari comporta, da parte della Legge, l'irrogazione di sanzioni tributarie, che possono essere suddivise in due categorie. Si tratta delle sanzioni legate ad illeciti amministrativi (trattate in questo contributo) e le sanzioni connesse ad illeciti penali (approfondite in questo contributo: "Quali sono i reati tributari?"). Le sanzioni penali sono irrogate dall'autorità giudiziaria, mentre le sanzioni amministrative sono irrogate dalla pubblica amministrazione. Inoltre, in caso di pluralità di trasgressori la sanzione penale colpisce singolarmente ciascun trasgressore, mentre per le sanzioni amministrative vi è il principio di responsabilità solidale.

L'ordinamento tributario prevede poi che le sanzioni civili che hanno natura restitutoria e mirano a colpire un ritardato pagamento. Una particolare categoria di sanzioni amministrative è rappresentata dalle sanzioni accessorie che conseguono all'irrogazione di una sanzione principale, sia amministrativa che penale. Vediamo di seguito, con un'ottica per lo più pratica e schematica le principali sanzioni amministrative in ambito fiscale.

Principi e regole di applicazione delle sanzioni amministrative

Il sistema sanzionatorio amministrativo è disciplinato dai D.Lgs. n 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997. In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che: "il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria". La sanzione consiste, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro. Prima di analizzare le singole fattispecie, vediamo alcuni principi di carattere generale da considerare. In particolare i seguenti:

La personalità della sanzione. Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione. Le sanzioni non si trasmettono agli eredi;

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi;

L'irretroattività della sanzione, in forza del quale: "nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione" (art. 3 co. 1 del DLgs. 472/97).

Il principio di legalità, ossia che le uniche condotte passabili di sanzioni sono previste, unicamente la legge o altra fonte del diritto primaria (decreto-legge, decreto legislativo).

Il principio di imputabilità. La sanzione non può essere irrogata nei confronti di chi "al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere" (art. 4 del DLgs. n. 472/97);

Il cumulo...

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