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Sanificazione ambienti di lavoro: circolare Ade

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Sanificazione ambienti di lavoro. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, ha reso noti i modelli e le istruzioni per poter beneficiare del Bonus sanificazione ambienti di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i modelli e le istruzioni per beneficiare del Bonus per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E del 10 luglio 2020 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Sanificazione ambienti di lavoro

Sanificazione ambienti di lavoro al 60% e fino a 60.000 euro: quali sono le spese agevolabili?

Sono, agevolabili, le spese sostenute nel 2020 e riguardanti:

  • Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • Acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:
    • Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);
    • Prodotti detergenti e disinfettanti
    • Dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
    • Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Soggetti beneficiari

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, l’attività d’impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico, sono intesi:

  • Gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • Enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • Le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Inoltre, possono beneficiarvi:

  • Soggetti in regime forfettario;
  • Soggetti in regime di vantaggio;
  • Imprenditori e le imprese agricole;
  • Enti del terzo settore anche se non esercitano in via principale attività di impresa.

Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro

Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta ora nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24.

Il bonus sanificazione ambienti di lavoro potrà essere beneficiato dalle imprese e i lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.

Come beneficiare del Credito d’Imposta sanificazione ambienti di lavoro?

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato tramite il servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ed avrà risposta entro 5 giorni.

La Comunicazione potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

Nel caso di invio successivo al 31 dicembre 2020, dovranno essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

ll credito d’imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • In compensazione tramite Modello F24;
  • Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
  • Entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

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