Versamento del saldo IMU per i contribuenti entro il prossimo 18 dicembre: soggetti obbligati, esoneri, modalità di versamento ed ipotesi di ravvedimento operoso.


Il 18 dicembre 2023 (il 16 cade di sabato) scade il termine per effettuare il versamento del saldo IMU dell’annualità in corso. In arrivo ancora una scadenza fiscale per i contribuenti chiamati al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (prevista per il 30 novembre). Sono chiamati ad effettuare il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Unica sugli immobili, i contribuenti titolari di diritti reali immobiliari che non rientrano in una delle casistiche di esonero. In particolare, possiamo dire che deve essere versato a saldo e conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno (ex art. 1 co. 762 della Legge n. 160/19).

Detto questo andiamo subito ad analizzare quali sono i principali aspetti peculiari legati al pagamento dell’imposta patrimoniale sugli immobili diversi dall’abitazione principale (non di lusso).

Chi deve effettuare il versamento del saldo IMU?

Entro il prossimo 18 dicembre deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’IMU per l’annualità in corso, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero periodo. In generale, il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili rientranti in una delle seguenti categorie:

  • Fabbricati;
  • Aree fabbricabili;
  • Terreni agricoli.

Ai fini IMU sono assoggettate ad imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze accatastate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di pregio o storici). Sono esenti le abitazioni principali delle altre categorie catastali. Sono soggetti passivi dell’IMU (ex art. 9, co. 1 D.Lgs. n. 23/11):

  • Il proprietario dell’immobile;
  • Il soggetto titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Non è soggetto passivo il nudo proprietario;
  • Il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing;
  • Il concessionario di aree demaniali in regime di concessione.

Coniuge separato assegnatario della casa coniugale

L’assegnazione all’ex coniuge della casa coniugale disposta da un provvedimento giudiziale di separazione legale o divorzio è effettuata a titolo di diritto di abitazione (nel caso di specie il marito che possiede il 100 % della casa familiare che viene assegnata dal giudice alla moglie non deve pagare l’IMU in quanto il soggetto passivo dell’imposta è la moglie (pur in assenza di un diritto reale di proprietà). Su questo argomento abbiamo dedicato uno specifico articolo al quale ti rimando per approfondimenti: “Separazione legale: l’imu spetta al coniuge assegnatario“.

Come si determina la base imponibile IMU?

La modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU varia in relazione alla tipologia di bene immobile posseduto dal soggetto passivo. In particolare, in relazione alla tipologia di immobile possiamo avere calcoli differenziati a seconda che si tratti di:

  • Fabbricati;
  • Aree fabbricabili;
  • Terreni agricoli.

Nella tabella seguente abbiamo riepilogato le diverse modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta.

TIPOLOGIACALCOLO BASE IMPONIBILE
FABBRICATIPer i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile IMU si determina:
– Rivalutando del 5% la rendita catastale risultante al 1° gennaio del periodo di imposta;
– Moltiplicando il risultato per il coefficiente moltiplicatore.
AREE FABBRICABILILa base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta, determinato con riferimento a:
– La zona territoriale di ubicazione;
– L’indice di edificabilità;
– La destinazione d’uso consentita;
– Gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
– I prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
TERRENI AGRICOLILa base imponibile per i terreni agricoli è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25% per il coefficiente moltiplicatore previsto, pari a 135.

Ai fini della liquidazione dell’imposta, l’art. 1, co. 761 della Legge n. 160/19 prevede che l’IMU sia dovuta per anni solari, in proporzione:

  • Alla quota di possesso;
  • Ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso dell’immobile. In particolare, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto va computato per intero.

Ipotesi di riduzione della base imponibile

Deve essere evidenziato che sono soggetti alla riduzione del 50% della base imponibile le seguenti casistiche:

  • I fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del D.Lgs. n. 42/04;
  • I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in reazione al periodo dell’anno durante il quale sono state verificate queste condizioni;
  • Per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni.

Le particolari disposizioni IMU legate ai pensionati residenti all’estero

Una importante disposizione, valevole a partire dal 2021, è quella disposta dal co. 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/20. Questa norma ha previsto una particolare agevolazione ai fini IMU e TARI per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Verificata questa ipotesi, sull’unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero:

  • L’IMU è ridotta del 50%;
  • La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta nella misura di 2/3 del complessivo.

Queste disposizioni si applicano a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato d’uso. In particolare, al fine di verificare questa condizione è fondamentale che il pensionato verifichi con l’INPS la presenza di una pensione in regime di convenzione internazionale. Attenzione al fatto che la norma fa riferimento ai soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Da evidenziare che, questa disposizione, non fa riferimento ai cittadini italiani, quindi, al verificarsi delle condizioni sopra indicate anche un soggetto non cittadino italiano ne può usufruire. Se desideri approfondire questa casistica puoi trovare maggiori informazioni in questo articolo dedicato: “Imu al 50% per i pensionati esteri“.

Quali sono le esenzioni dal versamento?

Sono esenti dal versamento dell’imposta le seguenti tipologie di immobili:

  • Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
  • Fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico); 
  • Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense e i Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali; 
  • I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati; l’art. 2 del D.L. n. 102/2013 prevede che per fruire dell’esenzione è necessario presentare la dichiarazione IMU; 
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, sulla base dell’elenco ISTAT (sono invece soggetti ad IMU i fabbricati rurali adibiti ad uso abitativo).

Per quanto riguarda i coniugi con residenza in comuni diversi, secondo quanto disposto dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, i coniugi dovevano scegliere uno degli immobili da esentare ai fini IMU, anche se la residenza anagrafica e la dimora abituale non siano nello stesso Comune. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 ha dichiarato illegittima la norma e ha ripristinato quindi il diritto alla doppia esenzione. Pertanto, l’agevolazione “spetta per ciascuna abitazione principale di persone sposate o di un’unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell’immobile a prescindere dal suo nucleo familiare”.

Come deve essere effettuato il versamento del saldo IMU?

Il pagamento del saldo IMU da parte dei contribuenti interessati deve avvenire, alternativamente, utilizzando uno di questi strumenti:

  • Il modello F24;
  • Il bollettino di c/c postale;
  • La piattaforma PagoPa.

Il versamento deve essere effettuato da proprietari di prime case di lusso (codici catastali A1, A8 e A9) e di immobili diversi dall’abitazione principale (seconde case, a prescindere dall’utilizzo effettuato). In particolare, deve essere ricordato che il modello F24 è lo strumento di pagamento utile se si vuole effettuare la compensazione dell’IMU con un altro tributo (es. IRPEF). Con il modello F24, infatti, è possibile compensare parzialmente, o totalmente l’imposta dovuta. In questo caso il versamento del modello F24 deve essere effettuato utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). E’ preclusa, quindi, la possibilità di effettuare il pagamento attraverso il canale bancario (home banking).

Quali le aliquote IMU in vigore?

Per il saldo dell’IMU trovano applicazione le aliquote approvate dal Comune con delibera trasmessa al MEF entro il 31 ottobre 2023 e pubblicata entro il 16 novembre 2023. Nel caso in cui, il Comune non abbia elaborato nessuna nuova delibera, la seconda rata ammonterà alla metà di quanto pagato nell’anno precedente. In ogni caso, per consultare direttamente tutte le aliquote approvate dai Comuni italiani ti lascio a questo link al portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

A questo link puoi trovare l’elenco di tutte le aliquote IMU approvate per ciascun Comune suddivise per regione ed i regolamenti comunali che spiegano l’applicazione delle diverse aliquote e le esenzioni in vigore.

Come si effettua il pagamento del saldo IMU con modello F24?

Qualora il pagamento venga effettuato con modello F24 è necessario seguire una precisa modalità di compilazione del modello. In particolare, è necessario:

  • Inserire il codice del comune di ubicazione degli immobili;
  • Barrare la casella saldo;
  • Inserire il numero di immobili;
  • Codice tributo;
  • Anno di riferimento;
  • L’importo da versare;
  • Eventuale importo a credito da compensare.

Tabella: codici tributo versamento IMU con modello F24

CODICE TRIBUTO IMUDESCRIZIONE
3912IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3914IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3925IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Modalità di presentazione pagamento

I soggetti NON titolari di partita Iva, devono seguire le seguenti regole:

  • Qualora nel Modello F24 ci siano crediti compensati, può essere presentato soltanto in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate;
  • Qualora nel Modello F24 non ci siano crediti compensati, la presentazione può avvenire:
    • Telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
    • Telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking;
    • Poste o banche.

Per i soggetti con partita Iva:

  • Qualora nel Modello F24 ci siano crediti compensati, può essere presentato soltanto in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate;
  • Qualora ne nel Modello F24 non ci siano crediti compensati, la presentazione può avvenire:
    • Telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
    • Telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking.

In particolare, il modello F24 deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali”, avendo cura di compilare seguendo le sottostanti indicazioni:

  • Codice ente/codice comune: indicare il codice catastale del Comune in cui è situato l’immobile. In caso di più comuni diversi devono essere compilati più righi del modello F24;
  • Casella “Ravv”: la casella deve essere barrata se si effettua il ravvedimento operoso. In questo caso, come anticipato, le sanzioni amministrative e gli interessi devono essere versati nello stesso codice tributo relativo all’imposta;
  • Casella “acconto”/”saldo”: casella da barrare a seconda che il versamento si riferisca all’acconto o al saldo IMU;
  • Casella “anno di riferimento”: indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • Codice tributo: indicare il codice tributo che individua il versamento dell’IMU per la categoria prevista.

Le sanzioni per mancato o ritardato versamento

Le sanzioni connesse all’IMU hanno natura tributaria, per cui operano le norme del D.Lgs. n. 472/97, in particolare quelle sul ravvedimento operoso e sulle modalità di determinazione delle sanzioni (art. 16 del D.Lgs. n. 473/97). Detto questo, in caso di versamento dell’IMU in ritardo, rispetto alla scadenza prefissata, o nei casi di pagamento tardivo o insufficiente, il contribuente ha la possibilità di sanare la sua posizione, corrispondendo all’erario quanto originariamente dovuto, con l’aggiunta di sanzioni e interessi che aumenteranno progressivamente in base al tempo trascorso dalla scadenza prevista per il pagamento. Il ravvedimento operoso ha lo scopo di andare incontro ai contribuenti che, pur non avendo rispettato le scadenze, hanno l’intenzione di regolarizzare la loro situazione debitoria. Con l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, sono estese a tutti i tributi, inclusi quelli locali, delle riduzioni sanzionatorie che in precedenza erano riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi erariali.

Le sanzioni ridotte con ravvedimento operoso

Secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, a prescindere dal ravvedimento operoso, l’omesso/tardivo versamento è punito con la seguente sanzione amministrativa:

  • Del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
  • Del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
  • Del 30%, se il ritardo è superiore a novanta giorni (art. 1 co. 774 della Legge n. 160/19).

Ci sono diverse tipologie di ravvedimento operoso, sulla base dei giorni intercorrenti tra la scadenza originale del versamento ed il suo effettivo pagamento, ovvero:

  • Ravvedimento super breve, per il pagamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, ed entro tale intervallo, la sanzione è dello 0,1%, pari a 1/10 di quella ordinaria dell’1%, per ogni giorni di ritardo;
  • Ravvedimento Breve, per il pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prevista e precisamente dal 15° al 30° giorno, la sanzione è pari all’1,5% da calcolare sull’importo del tributo dovuto;
  • Il Ravvedimento medio, la sanzione è dell’1,67% quando il pagamento dell’IMU avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione;
  • Ravvedimento lungo, pagamento dopo i 90 giorni, tuttavia se il pagamento viene comunque fatto entro il termine di 1 anno, e consiste nella corresponsione insieme all’IMU di una sanzione del 3,75%.

Ravvedimento operoso lunghissimo esteso all’IMU

Superata la soglia dei 12 mesi, scatta la novità del ravvedimento lunghissimo, esteso anche all’IMU nei casi di mancato versamento entro i 2 anni o oltre questo termine. Qualora il pagamento venga effettuato entro 2 anni dal termine previsto o da quello di presentazione della dichiarazione periodica, la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta ad 1/7 e quindi è pari al 4,29%. La sanzione sale al 5% quando il versamento dell’IMU avviene oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. Infine, la sanzione del 6%, da aggiungere al tributo originario se la regolarizzazione avviene dopo aver ricevuto il verbale di constatazione, ma entro la notificazione dell’atto di accertamento, quindi prima dell’emissione della cartella esattoriale. Deve essere evidenziato che la possibilità di applicare il ravvedimento operoso per il ritardato o omesso versamento IMU è applicabile sino al momento in cui viene notificato un atto di accertamento.

Tabella: applicazione delle sanzioni ridotte Imu con ravvedimento operoso

RITARDO NEL VERSAMENTO IMURIDUZIONE DELLE SANZIONE PREVISTA
Sino a 14 giorniRiduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo
Da 15 a 30 giorni1/10
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione1/9
Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione1/8
Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/7
Oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/6
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel “PVC”1/5
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione1/10

Termini di accertamento

La notifica degli avvisi di accertamento IMU deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 co. 161 della Legge n. 296/06). In relazione a questo aspetto (in base alla Legge n. 160/19) per i tributi locali e le entrate di natura patrimoniale, gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 2020 sono degli “accertamenti esecutivi”. Questo significa che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste (nei 60 giorni previsti), potrà avvenire immediatamente l’avvio di azioni esecutive volte al recupero coattivo del credito.

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3 COMMENTI

  1. Solo per quest’anno c’è un altro caso, chiaramente spiegato dalla Circolare MEF N.1/DF.
    Chi nel 2019 non era proprietario dell’immobile, e quindi non ha versato IMU e TASI, a Giugno 2020 non era tenuto a versare l’acconto.
    A Dicembre quindi verserà l’intero importo, ma cosa deve indicare nel F24?
    Le istruzione alla compilazione del F24 – IMU emesse dell’ADE dicono che “Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;”, ma temo che siano istruzioni “vecchie” e che, se si seguono, il pagamento verrà interpretato dal sw di controllo dei comuni come un ritardato pagamento dell’acconto con relativo addebito di sanzioni e interessi che dovrà poi essere contestato dal contribuente.
    E se invece si barra solo S?
    Cordiali saluti
    Luciano Cecchi

  2. Sono residente all’estero, il mio commercialista mi ha compilato L F24. Come lo posso pagare dall estero? Grazie

  3. Il pagamento con modello F24 richiede un conto corrente italiano. In alternativa può contattare il Comune interessato per capire se hanno procedure di pagamento alternative per chi vive all’estero.

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