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Rottamazione ter e saldo e stralcio proroga al 1 marzo 2021. FAQ Agenzia delle Entrate

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Il Decreto Ristori quater ha previsto la proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali e della pace fiscale al 1° marzo 2021. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune FAQ sulle misure introdotte in materia di riscossione.

Il Decreto Ristori-quater ha disposto la proroga della scadenza unica al 10 dicembre 2020 al 1 marzo 2021 per la rottamazione ed il saldo e stralcio delle cartelle, concedendo in tal modo più tempo ai contribuenti.

Il Decreto Ristori quater, ha previsto la proroga al:

  • 1 marzo 2021 della rottamazione delle cartelle esattoriali e del saldo e stralcio;
  • 30 aprile 2021 per i versamenti IVA, delle ritenute e addizionali e dell’acconto IVA annuale previsto per il 27 dicembre.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione. Per scaricare il link:

Rottamazione ter

Indice degli Argomenti

Rottamazione ter e saldo e stralcio proroga al 1 marzo 2021

Il Decreto Ristori quater ha previsto la proroga dei termini delle definizione agevolate, già disposta dal Decreto Cura Italia al 10 dicembre 2020 e con il Decreto Ristori quater al 1 marzo 2020.

La proroga non comporta l’applicazioni di sanzioni e di interessi. Il contribuente che non effettua il pagamento in questa data, o paga in ritardo, decade dal beneficio e le somme precedentemente versate sono considerate come acconto sul debito totale..

Previsto, inoltre, lo stop all’iscrizione di nuove ipoteche e fermi amministrativi, o l’avvio di nuove procedure esecutive.

Infine, i contribuenti decaduti da precedenti rottamazione o rateizzazioni, possono presentare domanda di una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine dell’anno 2021.

FAQ dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19. Vediamo quali sono state le risposte dell’Agenzia delle Entrate.

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, i provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

L’Agenzia ha risposto che, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 gennaio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate, è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020)?

L’Agenzia ha chiarito che, durante il periodo di sospensione, dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Decreto Ristori-quater dispone una nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?

Il Decreto Ristori-quater ha prorogato al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio.

Per le rate in scadenza nel 2021 e nei successivi anni, restano confermati i
termini di pagamento riportati sulla comunicazione che hai ricevuto.

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio entro il 1° marzo 2021, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella
Comunicazione delle somme dovute già in tuo possesso.

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della Rottamazione-ter e/o del Saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2021?

No. Il Decreto Ristori-quater non prevede alcun ritardo rispetto al termine del
1° marzo 2021. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle
rate in scadenza nel 2020 della Rottamazione-ter e/o del Saldo e stralcio, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, il ritardo massimo di 5 giorni
per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o
perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Non ho pagato le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della
Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti oggetto di Rottamazione-ter o di Saldo e stralcio per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

Se si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata perché non ho pagato le rate della prima rottamazione, posso chiedere la rateizzazione del debito?

L’Agenzia ha chiarito che, il Decreto Ristori-quater ha esteso tale possibilità di chiedere la rateizzazione anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della prima Rottamazione della Rottamazione-bis non avendo pagato le rate in
scadenza entro i termini previsti.

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31 gennaio 2021 tutte le rate i scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il Decreto Rilancio estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche
non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso
di mancato pagamento. Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso tale
agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di
istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31 dicembre 2020, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa
tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31
gennaio.

Il Decreto Ristori quater introduce delle agevolazioni per la presentazione delle
richieste di rateizzazione?

Sì, per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del Decreto Ristori-quater e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista.

Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in
essere prima della data di presentazione dell’istanza di rateizzazione vengono
automaticamente revocate?

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori-quater, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati.

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. L’Agenzia delle entrate può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31 dicembre 2020, non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo o un preavviso di ipoteca, che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene
iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei
carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, l’Agenzia delle entrate non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche).

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella. Come posso
fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo
durante il periodo di sospensione?

Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere
la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e,
pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti
presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in
vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio,
salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo
di pensione e trattamenti assimilati.

Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 2 gennaio 2021.

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5.000 euro. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso
l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

Nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 le Pubbliche
Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati
all’agente della riscossione.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che
hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’Agente
della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di
qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a
favore del beneficiario.

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