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Rottamazione Ter delle Cartelle Esattoriali: guida

Il DL n 119/18 ha introdotto la Rottamazione Ter delle Cartelle Esattoriali affidate all’Agente della Riscossione. Soluzione che consente di aumentare il periodo di estinzione del debito rottamato fino a cinque anni. Rottamazione Ter include tutti gli affidamenti effettuati dal 2000 al 31 dicembre 2017. Per i soggetti che avevano chiesto l’accesso alle definizioni pregresse sono fatti salvi gli effetti delle procedure già perfezionate.

Una nuova opportunità in vista se hai ancora delle Cartelle Esattoriali affidate all’Agente della Riscossione.

Attraverso l’articolo 3 del DL n 119/18, a partire dallo scorso 24 ottobre è possibile aderire alla terza versione della Rottamazione delle Cartelle Esattoriali.

Si tratta dell’ennesima possibilità concessa ai contribuenti di chiudere in modo agevolato le cartelle esattoriali a loro carico.

Il periodo oggetto di agevolazione è piuttosto ampio, e va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La procedura di Rottamazione Ter segue e mutua le precedenti versioni ma se ne differenzia per un elemento importante. Mi riferisco al periodo di estinzione del debito rottamato, che passa a cinque anni.

Quello che si può osservare da una prima lettura della norma è sicuramente un problema di equità. Mi riferisco al confronto tra chi aderisce a questa procedura, rispetto ai soggetti che avevano chiesto l’accesso alle definizioni pregresse. Tuttavia, rimangono salvi gli effetti delle procedure già perfezionate.

Vediamo, quindi, di seguito la procedura da seguire, la domanda da presentare e tutte le scadenze relative alla Rottamazione Ter delle Cartelle Esattoriali.

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ROTTAMAZIONE TER DELLE CARTELLE ESATTORIALI: INCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

La Rottamazione Ter include tutti gli affidamenti effettuati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017.

Rispetto all’ultima edizione della Rottamazione delle Cartelle è stato inserito anche l’ultimo trimestre 2017. Periodo rimasto estraneo rispetto alle previsioni di cui all’articolo 1 del DL n 148/2017.

Ai fini della verifica del rispetto del suddetto periodo temporale si deve guardare alla data di effettiva trasmissione del flusso telematico di riferimento. Questo a prescindere dalla data di presa in carico dello stesso da parte dell’agente della riscossione.

Le entrate interessate sono le stesse delle precedenti edizioni. Ne consegue che la regola è che sono definibili tutte le entrate, con le eccezioni tassativamente previste nella norma.

Le eccezioni riguardano in particolare:

  • Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • Le sanzioni di carattere penale;
  • Le sanzioni diverse da quelle fiscali e contributive.

Un elemento innovativo rispetto al passato riguarda le entrate che costituiscono risorse proprie dell’UE (IVA), per le quali è disposta una specifica procedura nell’articolo 5 del DL n 119/18.

Ne consegue che possono beneficiare della sanatoria tanto entrate tributarie che extra tributarie.

Al fine di individuare i carichi definibili, l’Agenzia delle entrate – Riscossione mette a disposizione degli interessati i dati utili presso i propri sportelli nonché sull’apposita area dedicata del sito istituzionale.

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VANTAGGIO DELL’ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE TER

Attraverso l’applicazione della procedura di definizione agevolata il soggetto ha la possibilità di ottenere l’azzeramento totale di sanzioni ed interessi di mora.

Restano, invece, dovuti e carico del soggetto:

  • La sorte capitale;
  • Gli interessi affidati all’Agente della Riscossione;
  • Le spese esecutive e di notifica della Cartella di pagamento;
  • L’aggio calcolato sulle somme dovute a titolo di sorte capitale ed interessi.

Nel caso in cui l’importo affidato sia solo a titolo di sanzioni la rottamazione comporta il sostanziale annullamento dell’intera pretesa.

Con riferimento alle multe relative a violazioni del codice della strada il risparmio è costituito dagli interessi di mora.

Dall’ammontare dovuto per il pagamento non sono deducibili le somme versate a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione.

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PROCEDURA DI ACCESSO E PERFEZIONAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE TER DELLE CARTELLE

Al fine di poter attivare la procedura di definizione agevolata è necessaria la trasmissione di un’istanza conforme al modello che Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito.

Quì il link:

ISTANZA ROTTAMAZIONE TER

Il termine previsto per la trasmissione della domanda è il 30 aprile 2019. L’istanza può sempre essere integrata o, si ritiene, revocata entro la medesima data.

Il pagamento può avvenire in un numero massimo di 10 rate, con due rate annuali scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Il periodo di dilazione è dunque di 5 anni, molto più lungo rispetto a quello riferito alle precedenti edizioni della definizione agevolata.

A partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi del 2% annuo. Il numero di rate è indicato nella domanda del debitore.

Anche questa rottamazione è su liquidazione d’ufficio, e non su autoliquidazione.

RISPOSTA ALL’ISTANZA DA PARTE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Le somme rivenienti dall’applicazione dei criteri di legge sono infatti liquidate in una apposita comunicazione inviata dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2019.

In piena linea di continuità con il passato, il perfezionamento della definizione si ottiene solo con il puntuale e integrale versamento di tutti gli importi di legge.

NOVITÀ NELLA PROCEDURA DI ROTTAMAZIONE TER

In caso di decadenza, non solo si ripristina il debito originario, ma il debito residuo non può più essere rateizzato.

A quest’ultimo riguardo, si segnala che non è stata riproposta la previsione secondo cui il divieto di successiva rateazione non opera allorquando la domanda è presentata a meno di 60 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento.

Trattandosi di affidamenti effettuati alla fine dello scorso anno è indubbiamente difficile che nell’ultimo trimestre del 2018 le relative cartelle siano state notificate solo di recente.

In ogni caso, a differenza del passato, a prescindere dalla data di notifica della cartella il divieto di ulteriore rateazione vale sempre, in qualsiasi ipotesi di decadenza della procedura.

Una ulteriore innovazione è la previsione, secondo la quale:

le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili

In merito a questa disposizione occorre effettuare qualche chiarimento. Il riferimento è quello relativo al perfezionamento della definizione. Questo non potendosi in alcun modo ammettere una lettura volta a ricomprendere nell’ambito della norma in esame anche le somme pagate prima della stessa richiesta di accesso.

La disposizione sembra affermare il criterio secondo cui tutto ciò che si paga dopo la trasmissione dell’istanza di sanatoria non è mai ripetibile. Questo anche se la procedura, per qualsiasi motivo non dovesse andare a buon fine.

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RAPPORTI CON PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI NELLA ROTTAMAZIONE

Su questo punto è necessario chiarire che l’entrata in vigore della disciplina in commento non comporta una automatica moratoria delle procedure esecutive e cautelari.

A tale scopo, occorre presentare l’istanza di adesione che determina l’inibitoria di qualsiasi nuova procedura cautelare o esecutiva. Nonché il blocco delle procedure esecutive in corso con la sola eccezione di quelle che sono giunte al primo incanto con esito positivo.

Nelle precedenti edizioni della Rottamazione delle Cartelle vi era una differente applicazione della disposizione. In precedenza erano fatti salvi anche i casi in cui, per effetto dell’avvenuta notifica di un pignoramento presso terzi, il creditore fosse stato già assegnato al creditore pignoratizio.

La trasmissione della domanda di Rottamazione Ter delle Cartelle interrompe anche il pignoramento presso terzi. Questo atteso che l’unica eccezione espressamente contemplata è quella del pignoramento immobiliare con avvenuto incanto con esito positivo.

Un’altro effetto dell’istanza è quello di rendere il debitore non più moroso nei riguardi dell’Agente della Riscossione con una duplice conseguenza:

  1. In caso di pagamento di crediti da parte di una Pubblica Amministrazione il versamento non può essere sospeso dall’Agente della Riscossione. Questo ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR n 602/73;
  2. All’atto dell’erogazione di un credito di imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate il beneficiario non potrà vedersi pignorare il credito in forza della procedura di cui all’articolo 28-ter DPR n 602/73.

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MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE

Il pagamento delle somme oggetto di definizione agevolata può essere effettuato con le seguenti modalità:

  • Mediante domiciliazione in conto corrente bancario;
  • Mediante bollettini precompilati;
  • Presso gli Uffici dell’Agente della Riscossione.

In quest’ultima tipologia rientra anche la facoltà di utilizzare in compensazione i crediti certificati verso la Pubblica amministrazione, a titolo di appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali. Questo secondo le regole stabilite dal Decreto delle Finanze del 24 settembre 2014, a prescindere dalla data di maturazione del credito.

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ROTTAMAZIONE TER E RAPPORTO CON LE DILAZIONI PREGRESSE

L’esistenza di dilazioni precedenti scadute non è in alcun modo di ostacolo all’accesso alla sanatoria né sono previste condizioni di ammissibilità rappresentate dal ripianamento dei debiti pregressi.

In sostanza, eventuali piani di rientro precedenti, sia in corso sia scaduti, sono irrilevanti ai fini in esame.

È inoltre precisato che, una volta presentata la domanda di rottamazione, sono sospese tutte le rate relative a dilazioni in corso fino alla scadenza della prima o unica rata.

Alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese son automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19, DPR n 602/73.

In precedenza era stabilito che la revoca dei piani di rientro in essere si verificava solo con il pagamento della prima rata, di tal che a tale scadenza il debitore era posto di fronte a un bivio:

  • Pagare e quindi non solo decadere dalla rateazione pregressa ma anche perdere per sempre il diritto ad ottenere un nuovo piano di rientro, in caso di abbandono della procedura agevolata;
  • Non pagare e riattivare la dilazione originaria, suddividendo le somme residue nel numero di rate non pagate del piano iniziale.

Con la formulazione odierna invece si collega la revoca ope legis della dilazione precedente al mero decorso della scadenza del 31 luglio 2019. Questo senza che apparentemente rilevi il fatto dell’intervenuto versamento.

Se così è però, non è chiaro in quali casi sia possibile riattivare la dilazione sospesa alla data di trasmissione della domanda. A meno che non si ipotizzi la possibilità di ritrattare l’istanza di definizione agevolata.

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CONTROVERSIE PENDENTI

Attraverso la presentazione dell’istanza è ammessa la sanatoria dei carichi in contenzioso.

In tale eventualità, con la compilazione della dichiarazione occorre assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi.

L’effettiva estinzione della controversia tuttavia è subordinata al perfezionamento della definizione agevolata. Ciò accade, come detto, solo dopo l’integrale e puntuale versamento degli importi dovuti.

Sempre in tema di contenzioso si stabilisce che i giudizi in corso possano essere sospesi con la presentazione dell’istanza.

Se poi il contribuente non completa la definizione, il giudice riattiva la controversia su segnalazione di una qualsiasi delle parti. Ai fini della definizione dei carichi in contenzioso, è sufficiente che vi sia un affidamento all’Agente della riscossione alla data del 31 dicembre 2017. Questo essendo tecnicamente irrilevanti eventuali pronunce intervenute medio tempore.

Tuttavia, poiché non sono mai rimborsabili o recuperabili le somme pagate a titolo di sanzioni e interessi di mora, se il debitore ha già versato l’intera cifra in contestazione non vi è alcun interesse a richiedere la rottamazione. In linea di principio, se il debitore non perfeziona la sanatoria non si verifica l’estinzione del giudizio e dunque le sentenze rese medio tempore dovrebbero conservare efficacia.

Tuttavia, la piena esecutività delle sentenze appare in questo caso ostacolata dalla previsione recata nell’articolo 3, comma 9, DL n 119/18, che prescrive l’irripetibilità delle somme pagate nelle more della definizione. Il punto, però, richiederà degli approfondimenti.

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RAPPORTO CON LE ROTTAMAZIONI DELLE CARTELLE PRECEDENTI

La parte più ostica della Rottamazione Ter è quella che riguarda i rapporti con le due edizioni precedenti della definizione agevolata.

Fermo il libero accesso alla nuova sanatoria con riferimento ai carichi mai inclusi prima in istanze di definizione, relativamente ai carichi già indicati nelle precedenti domande occorre distinguere quelle presentate entro il 21 aprile 2017, da quelle presentate entro la fine del mese di maggio 2018.

PRIMA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Con riferimento alle prime la norma consente la riammissione ai benefici di legge qualunque sia la causa della decadenza dalla sanatoria 2016 e senza condizioni di sorta.

L’ampia facoltà di accesso si giustifica con l’esigenza di tener conto dei ristretti limiti temporali della prima rottamazione rispetto a quelli odierni, molto più ampi, e dunque con la necessità di riequilibrio delle posizioni dei debitori.

ROTTAMAZIONE BIS

Se si passa invece alla rottamazione bis, bisogna ricordare innanzitutto che questa riguardava tre diverse fattispecie:

  • Carichi ante 2017 non inclusi nella prima rottamazione, senza rate scadute a fine 2016;
  • Carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • Oppure carichi ante 2017 inclusi nella prima definizione con istanza rigettata per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016. Nonché carichi ante 2017 mai rottamati con rate di dilazioni pregresse scadute a fine 2016.

Per le prime due ipotesi, l’accesso alla Rottamazione Ter è consentito a condizione che le rate scadute a fine luglio, settembre e ottobre vengano pagate entro il 7 dicembre, senza maggiorazioni di sorta.

Si tratta dunque di una vera e propria remissione in termini che consente, non solo di far salva la rottamazione bis, ma anche di fruire dei benefici dell’attuale definizione agevolata.

In tale eventualità, infatti, il residuo, corrispondente alla rate originariamente scadenti a novembre 2018 e febbraio 2019, viene dilazionato in cinque anni, alle scadenze ordinarie, con maggiorazione degli interessi dello 0,3% annuo.

PROCEDURA PER LA RIAMMISSIONE

L’agente della riscossione, una volta rispettato l’onere del pagamento del 7 dicembre, comunica al debitore, entro il 30 giugno 2019, l’importo delle rate dovute.

Il suddetto termine del 7 dicembre appare quindi dirimente. se il debitore non paga entro questa data, la definizione bis decade, non si è ammessi alla Rottamazione Ter. Conseguentemente si perde il diritto a dilazionare ulteriormente le somme residue.

Nella terza ipotesi vista prima, invece, il debitore avrebbe dovuto versare l’intero importo delle rate scadute a fine 2016 entro la fine di luglio scorso. In mancanza, non poteva accedere alla rottamazione bis. Se vi è stata omissione da parte del debitore, è oggi possibile chiedere la Rottamazione Ter, senza condizioni di sorta, alle medesime regole della generalità dei debitori.

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ROTTAMAZIONE TER: CONSULENZA PER ANALISI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

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Valuteremo insieme la possibilità di aderire alla Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali, ed individueremo la migliore soluzione per fermare le azioni esecutive dell’Agente della Riscossione.

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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]

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