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Rottamazione delle cartelle esattoriali

Tutte le informazioni utili per effettuare correttamente la rottamazione delle cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione. La guida con la procedura da seguire.

L’articolo 6 del D.L. n. 193/2016 ha introdotto la possibilità per tutti i contribuenti di effettuare il pagamento dei carichi iscritti a ruolo affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016, rispetto ai quali è consentito di pagare il solo debito per capitale, gli interessi per dilazione di pagamento (4%), e l’aggio (seppur ricalcolato), con lo sgravio, quindi, delle sanzioni per intero e dell’interesse di mora. Inoltre saranno bloccate le azioni esecutive in corso.

L’unico inconveniente legato a questa possibilità di ottenere la rottamazione delle cartelle esattoriali è legato al fatto che è necessario conoscere per tempo l’importo delle somme ridotte che dovranno essere versate, soprattutto se si hanno dilazioni in corso molto lunghe. Gli importi rottamati, infatti, dovranno essere versati in tempi molto brevi, ed in caso di decadenza dalla rateazione gli importi residui non potranno più essere dilazionati.

Periodo temporale di riferimento

Sotto il profilo temporale rientrano nella disciplina della rottamazione tutte le cartelle esattoriali  e tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 2000 al 2016. Quindi, il periodo temporale di riferimento è molto ampio, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che il periodo non è quello relativo alla notifica dei ruoli, ma il periodo in cui l’Ente creditore ha affidato all’Agente della riscossione la pretesa tributaria, che poi è stata fatta oggetto di ruolo e notificata al contribuente.

E’ necessario, quindi, prestare la massima attenzione al fatto che, ad esempio, un ruolo notificato nel 2017 potrebbe comunque essere oggetto della procedura di rottamazione delle cartelle, in quanto affidato all’Agente della riscossione nel corso del 2016. Per questo motivo, vi consigliamo di consultare sempre il vostro dottore Commercialista di fiducia per capire quali sono le cartelle esattoriali che possono beneficiare di questa particolare procedura di sgravio e di pagamento.

Infine, ricordiamo che con il termine “affidati” ci si riferisce anche alle somme affidate direttamente, senza formazione del ruolo, come avviene per gli avvisi di accertamento esecutivi e per gli avvisi di addebito dell’Inps.

Le imposte non definibili

Sono esclusi, dalla procedura di rottamazione delle cartelle, per espressa previsione di legge le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l’Iva all’importazione, le somme derivanti dal recupero di aiuti di Stato e da condanne della Corte dei conti, le sanzioni penali e le multe del codice della strada. Per queste ultime la definizione è ammessa solo per le somme aggiuntive rispetto alla sanzione vera e propria.

Le partite in contenzioso sono definibili da parte del contribuente, purché si rinunci al proseguimento della controversia.

Contributi previdenziali

Anche le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito, riguardanti i contributi previdenziali possono essere oggetto della definizione agevolata. Ad occuparsi della possibilità di accedere ad una definizione agevolata dei debiti è l’articolo 6 del D.L. n. 139/2016.

In base al comma 1 dell’articolo possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi debitori che siano stati inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione, negli anni dal 2000 al 2015, quindi per quanto riguarda i debiti previdenziali, sia le cartelle che gli avvisi di addebito.

Tributi locali

La rottamazione delle cartelle riguarda anche tutti i tributi comunali, quali l’Ici, l’Imu, la Tarsu, la Tares, la Tari, l’Imposta di pubblicità, la Tassa di occupazione di suolo pubblico e tutti gli altri tributi minori. I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi di mora (4,13% annuale).

Dovrà essere corrisposta l’imposta, gli interessi originari inseriti nell’atto iscritto a ruolo, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio spettante al concessionario e le spese di notifica.

Attivazione della procedura

Il contribuente interessato alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, dovrà presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2017, redatta su modulo messo a disposizione da Equitalia entro l’otto novembre 2016. Nella domanda deve essere indicato il numero di rate in cui si intende pagare, tendo conto che il massimo è di quattro rate e che l’ultima non potrà scadere oltre il 15 marzo 2018. Entro 180 giorni l’Agente della riscossione trasmette al debitore il prospetto con le somme dovute nonché con l’importo e le scadenze delle singole rate.

Se non si paga tempestivamente una qualsiasi delle rate, la dilazione decade e il residuo non può più essere rateizzato.

L’impatto della domanda

Con la presentazione della domanda, si bloccano tutte le iniziative di Equitalia, che non può, quindi,  ne iscrivere fermi, e ipoteche, ne attivare procedure esecutive anche in presenza di importi segnalati da parte della Pubblica Amministrazione ex articolo 48-bis del DPR n. 602/73. Rimangono ferme, quindi, tutte le azioni cautelari ed esecutive a disposizione dell’Agente della riscossione.

I vincoli già apposti, invece, rimangono fino al momento in cui il contribuente non ha definitivamente chiuso la propria posizione debitoria. Le azioni esecutive in corso sono interrotte, a meno che non vi sia già stata l’assegnazione del bene pignorato, ovvero la dichiarazione positiva del terzo, in presenza di pignoramento presso terzi.

Pagamenti in corso

Dalle somme versate devono essere scomputati gli importi già pagati, salvo quelli a titolo di sanzioni e interessi di mora e di dilazione. Sono ammessi alla procedura straordinaria anche i soggetti che avevano dilazioni scadute. Se, invece, la dilazione è pendente è necessario che siano pagate le rate in scadenza fino a dicembre 2016.

Se con i pagamenti già fatti il debitore ha saldato il conto della rottamazione, per avvalersi della definizione e quindi per stralciare le eventuali somme residue è sufficiente presentare la domanda.

Il pagamento

Il pagamento relativo alla procedura straordinaria di rottamazione delle cartelle esattoriali si effettua mediante domiciliazione bancaria o bollettini precompilati. Non è ammesso il pagamento in compensazione dei crediti vantati per appalti e forniture verso la Pubblica Amministrazione.

Decadenza dalla rottamazione delle cartelle

In caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle per cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In questo caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.

L’Agente della riscossione potrà perciò avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, così come potrà proseguire le procedure di recupero coattivo, precedentemente avviate.

 L’Ipertrofismo delle cartelle continua

L’aspetto che più di ogni altro caratterizza le cartelle esattoriali è dato dal fatto che l’aggio e gli interessi finiscono sempre per fare lievitare le somme iscritte a ruolo. Questa misura varata dal Governo non è indirizzata verso la risoluzione di questo problema: non solo i ruoli che non possono essere definiti (ad esempio quelli affidati dopo il 31 dicembre 2015) continueranno a registrare il medesimo fenomeno patologico (aumento incontrollato delle somme da riscuotere), ma così accadrà anche per i ruoli futuri che saranno affidati alla riscossione.

Un’altra disparità è data dalla portata iniqua e discriminatoria della misura: primo perché sono escluse le somme affidate ad Agenti della riscossione diversi da Equitalia, posto che non possono riscuotere in base al ruolo, poi perché vengono esclusi i ruoli affidati all’Agente dopo il 31 dicembre 2015. L’effetto è che soltanto il destino potrà determinare l’inclusione o l’esclusione dal meccanismo definitorio.

Infine, appare evidente che chi aderisce alla procedura riceverà un abbattimento sostanziale del debito, ma dovrà effettuare il pagamento in tempi brevi, non potendo usufruire della rateazione in 72 rate mensili. Per fruire della rottamazione delle cartelle esattoriali, il debito deve essere estinto in massimo quattro rate, l’ultima delle quali deve essere pagata entro il 15 marzo 2018. Questo, infatti, potrebbe rappresentare un disincentivo all’adesione, dato che in molti casi l’intollerabilità del debito è mitigata dalla tollerabilità della rata. E il gioco di convenienza potrebbe non valere la pena cambiare.

Proposte di modifica

Attualmente il Governo sta pensando di modificare in parlamento nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità, il numero delle rate utili per definire la rottamazione delle cartelle esattoriali, portandole dalle attuali quattro, fino ad otto. Ad ogni  modo l’iniquità di questo strumento appare comunque palese, soprattutto perché finisce con il premiare i soggetti che non avevamo finora pagato in alcun modo le cartelle esattoriali.

Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]

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