Ritenuta d’acconto professionisti e agenti di commercio sospesa fino al 31 maggio 2020 dal Decreto Liquidità: i requisiti per usufruire dell’agevolazione.

Sospensione della ritenuta d’acconto per i professionisti e gli agenti di commercio per i pagamenti eseguiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020.

Inizialmente la misura faceva parte del Decreto Cura Italia, che ha sospeso le ritenute d’acconto per i pagamenti fino al 31 marzo. Il nuovo decreto ha quindi esteso la misura per altri due mesi.

L’agevolazione trova applicazione per i professionisti con determinati requisiti individuati dall’art. 62 del Decreto Liquidità, come i ricavi o compensi che non superino i 400.000 euro.

Ritenuta d'acconto professionisti

Saranno poi i professionisti stessi a dover versare le ritenute sospese, entro il 31 luglio 2020, scegliendo tra il pagamento in un’unica soluzione o a rate.

I professionisti dovranno, poi rilasciare una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

Ritenuta d’acconto professionisti sospesa fino al 31 maggio

Tra le varie misure del Decreto Cura Italia per dare un sostegno economico a famiglie e imprese c’è anche la sospensione (opzionale) delle ritenute d’acconto per i professionisti.

Anche le piccole partite IVA quindi sono interessate dall’intervento del Governo, che cerca di arginare le conseguenze economiche dell’emergenza economica provocata dal diffondersi del Covid-19.

L’agevolazione è stata, poi ripresa dal Decreto Liquidità, che ha esteso l’agevolazione fino al 31 maggio, insieme alla proroga delle scadenze fiscali dei prossimi due mesi.

Chi può richiedere la sospensione del versamento della ritenuta d’acconto?

La sospensione della ritenuta d’acconto è prevista per professionisti e agenti di commercio.

Quindi, possono richiedere la sospensione del versamento della ritenuta d’acconto:

  • I titolari di redditi di lavoro autonomo;
  • I titolari di redditi derivanti da provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

I requisiti per poter accedere all’agevolazione rimangono quelli individuati dal Decreto Cura Italia, particolare dall’art. 62, co. 7:

  • Possedere la residenza in Italia;
  • Ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • Non aver sostenuto nel mese di febbraio 2020 spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Dichiarazione

I professionisti che decideranno di usufruire dell’agevolazione garantita dovranno comunque versare le ritenute in sospeso entro il 31 luglio.

Il versamento della somma sospesa potrà essere effettuato:

  • In un’unica soluzione;
  • Fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Non verranno applicate né sanzioni né interessi.

L’art. 62 del Decreto Cura Italia ha specificato che:

“I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.”

Un’altra condizione per poter usufruire dell’agevolazione è il rilascio al committente/sostituto di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare 8/E/2020 del 3 aprile, ha fornito importanti chiarimenti sulla:

  • Modalità di fatturazione: il contribuente dovrà emettere fattura senza l’indicazione della ritenuta d’acconto. Nel caso di fattura elettronica, nella sezione “Dettaglio Linee” non va valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”. Inoltre, in base a quanto stabilito dall’art. 62, co. 7, del DL n. 18/2020, laddove stabilisce “i contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione […]”, è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020”.
  • Non rilevanza dei componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale: nel calcolo del limite dei 400.000 euro, occorre tenere conto soltanto dei ricavi/compensi effettivi risultanti dalle scritture contabili;
  • Versamento tramite codice tributo apposito: il versamento dovrà essere eseguito, tramite modello F24, indicando un nuovo codice tributo che sarà individuato dall’Agenzia delle Entrate.

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