La Circolare n. 10/2020 del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, fornisce alcuni chiarimenti sulla disciplina del rinvio udienze e della sospensione dei termini processuali, determinate a seguito dall’emergenza sanitaria Covid-19, previsti dall’art. 83 del Decreto Cura Italia e dall’art. 36 del Decreto Liquidità.

La Circolare n. 10/E/2020 del 16 aprile, ha fornito i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, sul rinvio udienze e sulla sospensione dei termini processuali, sulla base dell’art. 83 del Decreto Cura Italia n.18/2020 e dell’art. 36 del Decreto Liquidità n. 23/2020.

L’Agenzia ha affermato che le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio e sono incluse la proposizione dell’appello, il ricorso in Cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali

Rinvio udienze

Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Rinvio udienze

Sulla base di quanto disposto dall’art. 83 del Decreto Cura Italia n. 18/2020 e dall’art. 36 del Decreto Liquidità n. 23/2020, le udienze, con riferimento al processo tributario, che si sarebbero dovute tenere fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.

Le questioni chiarite dalla Circolare riguardano le eccezioni elencate al comma 3 dell’art. 83 Decreto Cura Italia, il quale dispone l’esclusione dal rinvio delle udienze i procedimenti di cui agli art. 283, 351 e 373 c.p.c., ossia quelli riguardanti la sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione ed in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Un’altra eccezione al rinvio riguarda i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato in quanto rientranti tra «i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».

Infine, restano esclusi dal rinvio anche i procedimenti cautelari di cui all’art. 19 del D.lgs n. 472/1997 relativi alla sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Ctr aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, come gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione (articoli 16 e 17 del D.lgs n. 472/1997).

Inoltre, la Circolare ha affermato, che resta escluso dal rinvio udienze anche il procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo.

Sospensione dei termini

La Circolare n. 10/2020 premette che dal combinato disposto dell’art. 83, co. 2, del Decreto Cura Italia e dell’art. 36, comma 1 del Decreto Liquidità deriva che dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020:

è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali“.

L’Agenzia delle Entrate mette in risalto l’amplia portata della sospensione, che deve riguardare tutti i procedimenti e non solo a quelli in cui sia stato disposto un rinvio di udienza. 

A partire dal 9 marzo fino all’11 maggio 2020, è sospesa la decorrenza dei termini relativi a tutti gli adempimenti processuali tra cui:

  • La proposizione dell’appello;
  • Del ricorso in cassazione e del controricorso;
  • Dell’atto di riassunzione;
  • La costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente;
  • L’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

Eccezioni

La Circolare, afferma che la sospensione dei termini processuali non trova applicazione per:

  • I termini relativi ai citati procedimenti cautelari;
  • I termini ai quali si applica la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, del Decreto legge n. 119/2018 in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti. Sulla base di quanto disposto dalla Corte di cassazione,la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da condono non si cumula con altre sospensioni di termini, come, ad esempio, la sospensione feriale. Di conseguenza, se per effetto di tale sospensione, il termine di impugnazione sia destinato a scadere in data successiva all’11 maggio 2020, è opportuno non tener conto della sospensione dei termini stabilita dall’articolo 83. Al contrario, se il predetto termine sia destinato a scadere tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020;
  • Il termine di notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, fissato al 31 luglio 2020 dall’art. 6, co. 12, del D.L. n. 119/2018, trattandosi di un adempimento non contemplato dall’articolo 83 del Dl n. 18/2020;
  • Il termine del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall’articolo 6 del Dl n. 119/2018, essendo anche questo un adempimento non incluso tra quelli indicati nell’articolo 83 e non essendo previste, inoltre, nelle altre disposizioni del Dl n. 18/2020, differimenti concernenti la scadenza di detto versamento.

Sospensione dei termini per il ricorso in primo grado e per la conclusione della mediazione

La Circolare n. 10/E/2020 stabilisce che sono sospesi sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

La sospensione si applica anche al termine di 20 giorni per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute a seguito di accordo di mediazione.

Quest’ultimo adempimento infatti non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa, ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all’Ufficio.

Non è disposto il rinvio, per le rate della mediazione successive alla prima, tenuto conto che in tal caso il perfezionamento si è verificato in data antecedente al periodo di sospensione e che non si è in presenza di un adempimento rientrante tra quelli previsti dall’articolo 83 né altre disposizioni del Dl n. 18/2020 contemplano eventuali differimenti dei termini di versamento.

Sono, inoltre, esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, incluse quelle rateali.

Termini

Riguardo ai termini, la Circolare precisa che:

  • I termini che iniziano durante il periodo di sospensione: qualora il termine inizi a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, l’inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020;
  • I termini computati a ritroso: La sospensione riguarda anche i termini a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie, che l’art. 32 del D.lgs n. 546/1992 fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione o per l’istanza di trattazione in pubblica udienza da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.

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