Home Fisco Nazionale Bilancio Riduzione del capitale per perdite SRL: la disciplina

Riduzione del capitale per perdite SRL: la disciplina

Una SRL può trovarsi nella situazione di dover deliberare la riduzione del proprio capitale sociale per la copertura delle perdite d'esercizio. Tale procedura è in regola facoltativa, ma in alcuni casi, può diventare obbligatoria. Vediamo la disciplina della riduzione del capitale per perdite prevista per le SRL.

0

Nelle società di capitali può sovente verificarsi la situazione in cui si è costretti a ridurre il capitale sociale a seguito delle ingenti perdite che si sono create nella gestione. Tale situazione deve essere attentamente monitorata, sia dagli amministratori, che dai sindaci della società, per evitare spiacevoli conseguenze, sia per la società, che in via sussidiaria verso di loro, in termini di azioni di responsabilità.

In questo articolo, andremo ad analizzare la disciplina civilistica legata alla riduzione del capitale sociale per perdite. La perdita d’esercizio non è altro che la differenza negativa tra ricavi e costi di competenza dell’esercizio. Quando la società subisce perdite di entità tale da ridurre il patrimonio netto a valori inferiori al capitale sociale si può o deve (a seconda dei casi) ridurre il capitale per adeguarlo al patrimonio netto.

La decisione di ridurre il capitale sociale è di competenza dell’assemblea dei soci, che come per tutte le modifiche dell’atto costitutivo, decide con la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale. La disciplina della riduzione obbligatoria del capitale sociale di SRL contenuta negli articoli 2482 bis, ter, quater del codice civile, è sostanzialmente identica a quella prevista per le SPA agli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

La perdita del capitale sociale

Si verifica una perdita nel capitale sociale della società quando:

il valore del patrimonio netto risulta inferiore rispetto al capitale sottoscritto in sede di costituzione della società o di successivi aumenti.

Le perdite che si originano nel corso dell’esercizio e che si aggiungono a quelle di esercizi precedenti. L’aspetto da evidenziare è che il legislatore richiede un tempestivo intervento della società quando il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo a causa di perdite. In questo caso vi possono essere conseguenze diverse a seconda che:

  • La perdita sia superiore ad 1/3 e non incida sul minimo legale del capitale sociale (art. 2482-bis c.c.);
  • La perdita sia superiore ad 1/3 ed incida sul minimo legale del capitale sociale (art. 2482-ter c.c.).

Deve essere evidenziato che, quindi, sono irrilevanti le perdite del capitale sociali inferiori ad 1/3 dello stesso. Tuttavia, anche in questo caso è necessario seguire la procedura di cui all’art. 2482-bis c.c. Quando, invece, siamo di fronte ad una perdite inferiore ad 1/3 che, comunque, va ad incidere sul minimo legale, possono applicarsi, facoltativamente le disposizioni degli art. 2482-bis e 2482-ter c.c. (in quanto non viene ad innescarsi una causa di scioglimento della SRL, ex art. 2484, co. 1, n. 4 c.c.).

Quando la perdita intacca il capitale sociale di una SRL?

La perdita d’esercizio va ad intaccare il capitale sociale determinando la riduzione del capitale stesso solo a determinate condizioni. Questa fattispecie si verifica quando la perdita è tale da superare e quindi assorbire l’ammontare dei seguenti elementi patrimoniali:

Inoltre, nella determinazione dell’entità delle perdite rilevanti è necessario tenere in considerazione anche:

  • Gli utili di periodo maturati dopo la chiusura dell’ultimo bilancio approvato;
  • Le rinunce di precedenti finanziamenti soci, risultanti nella voce “debiti verso soci per finanziamenti“;
  • I versamenti in conto capitale di cui non sia certo il collegamento causale con un futuro ben determinato aumento. Non si considerano i versamenti in conto futuro determinato aumento di capitale.

L’organo amministrativo, che vigila sull’andamento della gestione societaria, deve accertare prontamente il manifestarsi della perdita. Tale accertamento può aversi sia in sede di redazione del bilancio di esercizio che nel corso dell’esercizio. E’ compito e responsabilità dell’organo amministrativo essere sempre aggiornato sull’andamento periodico economico della società. Questo, in quanto, il mancato accertamento della perdita d’esercizio, e l’aggravamento della situazione di crisi della società, possono avere conseguenze spiacevoli. Infatti, se non adeguatamente accertato e segnalato, in caso di successivo fallimento della società, il mancato accertamento della perdita può essere fonte di responsabilità:

  • Civilistica e
  • Penale

per i componenti dell’organo amministrativo.

Vediamo, di seguito le diverse fattispecie di riduzione del capitale per perdite con cui può imbattersi l’organo amministrativo.

Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori al terzo

Fino a quando non si verifica una perdita d’esercizio di importo inferiore al terzo del capitale sociale, non vi è alcun obbligo legale. Questo significa che gli amministratori della società possono non prendere provvedimenti per il riassorbimento della perdita. In pratica, una perdita d’esercizio che non supera il terzo del capitale sociale può essere riportata a nuovo, senza limiti di tempo.

L’organo amministrativo è libero di convocare l’assemblea straordinaria per ridurre il capitale sociale e l’assemblea ha facoltà di approvare o respingere la richiesta. L’unico accorgimento da parte dell’organo amministrativo deve essere quello di verificare che il capitale sociale, per effetto della perdita non scenda al di sotto del limite legale. Infatti, se a seguito delle perdite inferiori al terzo il capitale sociale si riduce sotto il limite legale, la società deve:

  • Deliberare con l’assemblea dei soci la riduzione del capitale e contestualmente
  • Deliberare l’aumento del capitale sociale al di sopra del minimo, attraverso nuovi conferimento. Oppure, in alternativa provvedere alla trasformazione della società.

Momento di accertamento della perdita di esercizio

L’organo amministrativo deve o può adottare diversi provvedimenti a seconda del momento in cui la perdita venga accertata:

  • Alla chiusura dell’esercizio. Deve convocare l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio. Può convocare un assemblea straordinaria mettendo all’ordine del giorno i provvedimenti che ritiene necessari sulla riduzione;
  • Nel corso dell’esercizio. Se lo ritiene opportuno, può convocare l’assemblea straordinaria per deliberare in merito ai provvedimenti relativi alla riduzione, rendendo edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società.

Riduzione del capitale sociale per perdite superiori al terzi che non intaccano il capitale minimo legale

La prima fattispecie che impone all’organo amministrativo di intervenire riguarda il caso della diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, senza che queste incidano sul minimo legale (del capitale). Il codice civile, in questo caso, richiede che l’organo amministrativo provvede ad una riduzione “nominale” del capitale sociale. Per farlo è necessario procedere con i seguenti passaggi (ex art. 2482-bis c.c.):

La convocazione dell’assemblea dei soci

  • L’aspetto da evidenziare è che la convocazione dell’assemblea deve avvenire senza indugio (nei 30 giorni successivi a quando amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto) in modo tale da permettere di reagire tempestivamente alla perdita del capitale sociale. Sul punto, gli amministratori ed i sindaci che omettono la convocazione dell’assemblea dei soci sono passibili di sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro.

Relazione sulla situazione economica e patrimoniale

La situazione economica e patrimoniale rappresenta deve essere redatta secondo i criteri del bilancio d’esercizio. Da tale relazione deve necessariamente emergere la perdita d’esercizio rilevata. In mancanza di chiarimenti ufficiali se detta relazione debba essere composta oltre che dallo Stato Patrimoniale e del Conto Economico, anche della Nota Integrativa. In ogni caso è preferibile adottare un approccio prudente che consenta di fornire adeguata informazione ai soci. L’aggiornamento della relazione deve essere tale, quindi, da non far mancare informativa ai soci sulla perdita d’esercizio.

La relazione degli amministratori deve essere accompagnata dalle osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. L’organo di controllo:

  • Valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate dall’organo amministrativo;
  • Esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
  • Da atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale.

La mancata predisposizione della Relazione riguardante la situazione patrimoniale deve essere ritenuto come motivo di invalidità della delibera assembleare nella forma della nullità.

Deve essere evidenziato che nell’assemblea l’organo amministrativo è tenuto a dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della Relazione attinente alla situazione patrimoniale della società. Sono rilevanti quei fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (es. la firma di contratti, l’evasione di ordini importanti, l’incasso di crediti rilevanti, etc).

I provvedimenti dell’assemblea dei soci

L’assemblea dei soci, correttamente convocata e con a disposizione i dati della Relazione, ha a disposizione tutte le informazioni per deliberare il provvedimento che ritiene più opportuno, tra i quali:

  • Effettuare una immediata riduzione del capitale sociale a copertura della perdita;
  • Provvedere alla riduzione e ripianamento integrale delle perdite mediante nuovi conferimenti dei soci;
  • Provvedere alla riduzione e ripianamento integrale delle perdite in modo da far scendere la perdita a meno di un terzo;
  • Procedere ad un aumento di capitale a pagamento (senza la preventiva riduzione);
  • Trasformare la SRL in società di persone;
  • Sciogliere la società;
  • Rinviare a nuovo le perdite, ossia valutare l’andamento della società fino al termine dell’esercizio successivo.

Cosa accade nell’esercizio successivo?

Se all’esercizio successivo le perdite non sono scese a meno di 1/3, gli amministratori devono convocare l’assemblea. Questa deve deliberare all’approvazione del bilancio ed alla conseguente riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

Particolare attenzione, quindi, deve essere prestata alla valutazione sulla durevolezza della perdita e della sua ragionevole possibilità di recupero. Sostanzialmente, quindi, l’organo amministrativo deve valutare l’effettiva condizione economico-patrimoniale della società e suggerire la condotta più opportuna.

Start up e PMI innovative

La normativa agevolativa di start up e PMI innovative prevede deroghe relative alla disciplina della riduzione del capitale per perdite. In caso di riduzione del capitale per perdite ex art. 2482-bis c.c. il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo).

Riduzione del capitale per perdite superiori al terzo del capitale che intaccano il minimo legale

Il legislatore prevede un preciso intervento ed iter da seguire nel caso in cui il capitale sociale della SRL risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, andando ad intaccare il capitale minimo (art. 2482-ter c.c.). Di fatto, questa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui in conseguenza della perdita il patrimonio netto risulti pari a zero o assuma un valore negativo.

L’organo collegiale dei soci è chiamato a deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo. In alternativa, l’assemblea può essere chiamata a deliberare la trasformazione della società. Per l’applicazione di questa disposizione, è richiesto il rispetto di due requisiti:

  • Una perdita di oltre 1/3 del capitale sociale;
  • Una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Anche in questo caso gli amministratori devono presentare all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica della società (in relazione a quanto già previsto dal precedente art. 2482-bis c.c.).

Le decisioni dell’assemblea dei soci

Alla presenza di una siffatta situazione l’organo amministrativo deve proporre, ed i soci deliberare, la riduzione al di sotto del minimo legale del capitale sociale e la sua ricostituzione con il sovrapprezzo necessario ad assorbire la maggior perdita, sino a concorrenza della misura minima di legge.

In questo modo, la società viene ricapitalizzata lasciando la libertà negoziale ed il pari trattamento dei soci (alcuni, infatti, potrebbero non esercitare il proprio diritto di opzione proporzionale, lasciando ad altri di sottoscrivere le quote eventualmente non optate del nuovo capitale). In particolare, rispetto all’ipotesi di perdita oltre 1/3 del capitale che non intacca il minimo legale del capitale sociale, l’assemblea dei soci convocata senza indugio può solo:

  • Ridurre il capitale sociale con contestuale aumento dello stesso sino ad una cifra almeno pari al minimo legale;
  • Assumere una delibera di aumento di capitale sociale che sia in grado di ricondurre il capitale stesso a un ammontare superiore al minimo legale;
  • Trasformare la SRL in società di persone, per le quali non è previsto un capitale minimo;
  • Effettuare un’operazione di fusione diretta ripristinare il valore del capitale sociale;
  • Deliberare lo scioglimento della società.

L’assemblea dei soci deve essere convocata, senza indugio, indicando nell’oggetto “provvedimenti ai sensi dell’art. 2482-ter c.c.“.

Per quanto riguarda le decisioni assembleari sono ritenuti possibili anche i seguenti interventi per la copertura della perdita: il versamento di capitale da parte dei soci, oppure la rinuncia a preesistenti finanziamenti.

Cosa fare per prevenire le fattispecie di riduzione del capitale per perdite?

Se hai letto questo articolo molto probabilmente stai monitorando la situazione della tua società per capire se devi adempiere a quanto prescritto dalla normativa in materia di riduzione del capitale sociale per perdite. Quello che ripeto sempre ai miei clienti è che monitorare costantemente la situazione e l’andamento economico della società consente di evitare situazioni spiacevoli. Ma vediamo come è possibile intervenire se ci accorgiamo in tempo che la situazione economica della società potrebbe risultare in perdita.

Ecco alcune soluzioni.

Versamenti soci senza diritto al rimborso – cd “in conto capitale

I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile. Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata.

Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento. L’aumento gratuito di capitale mediante l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle loro partecipazioni.

I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti. Non è richiesta per il perfezionamento dell’accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell’organo amministrativo.

Versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale

I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, comma 2, c.c.). Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, né possono essere appostati a patrimonio netto (lett. a).

Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati. I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione). Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli già prestati, essendo la materia di competenza dell’organo amministrativo. In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effettuati anche da non soci.

Conclusioni

Gli amministratori devono sempre vigilare sulla situazione patrimoniale della società per individuare situazioni di potenziale riduzione del capitale sociale per perdite. E’ di fondamentale importanza monitorare con costanza questi aspetti per evitare possibili profili di responsabilità nei loro confronti in caso di fallimento.

A parte questa fattispecie gli obblighi maggiormente gravosi sono quelli che riguardano la riduzione del capitale per oltre un terzo con riduzione del capitale sotto al minimo legale.

Per qualsiasi dubbio o approfondimento, contattami al link sottostante.

Exit mobile version