Guida pratica alla redazione della ricevuta per l’incasso di royalties connesse allo sfruttamento economico del diritto di autore.


Negli ultimi anni con l’avvento di internet l’interesse verso la disciplina fiscale del diritto di autore si è accresciuta notevolmente. Ne abbiamo parlato già in altri articoli, in questo contributo, invece, voglio concentrarmi sull’emissione della ricevuta per royalties da diritto di autore. Capita sempre più spesso infatti di percepire, anche solo occasionalmente, compensi per lo sfruttamento economico di un’opera d’ingegno. Può trattarsi di opere di carattere artistico, letterario o musicale.

Pensa, ad esempio, ai soggetti che cedono a portali online i diritti di vendita dei propri brani musicali (vedi I-tunes). Oppure chi cede i diritti dei propri E-book ad editori online. Per non parlare dei software concessi in uso ad imprese o professionisti.

Lo scopo di questo articolo è delineare i principi generali che regolano il diritto di autore. Ti aiuterò ad avere una guida su come devi comportarti nel caso in cui tu debba emettere una ricevuta per royalties da diritto di autore. Capirai il regime fiscale applicabile ai compensi derivati dallo sfruttamento economico del diritto di autore. Inoltre, ti spiegherò come inserire in dichiarazione dei redditi le royalties e come compilare la ricevuta da consegnare al committente.

ATTENZIONE!
La ricevuta da emettere per il percepimento di royalty da diritto di autore non è una ricevuta legata al lavoro autonomo occasionale. Le due discipline fiscali sono completamente diverse. Per non commettere errori ti invito a leggere attentamente questo articolo.

Diritto di autore: la normativa civilistica

Il diritto di autore è tutelato nella disciplina civilistica dal nostro ordinamento. La legge sul diritto d’autore, Legge n. 633/42, riconosce e garantisce due diritti al creatore di un’opera:

  • Diritto di natura economica: ossia la possibilità di poter sfruttare la propria creazione ottenendone ogni beneficio e ritorno patrimoniale possibile. Questo diritto consiste nella pubblicazione dell’opera e nella vendita delle copie o comunque nella realizzazione di un guadagno, nella realizzazione di mostre, concerti, download a pagamento, ecc. Nessuno può, quindi, appropriarsi dell’opera altrui per pubblicarla o trarne altro vantaggio economico;
  • Diritto di natura morale: si tratta del riconoscimento pubblico della propria qualità di autore dell’opera. E’ sempre necessario indicare il nome e cognome di chi ha creato un’opera d’arte, letteraria, fotografica o musicale. Il fatto di rispettare la paternità dell’opera non significa però poterla utilizzare senza il previo consenso dell’autore.

Il soggetto che può vantare la paternità di un’opera artistica o letteraria può vedersi riconosciuti alcuni diritti.

Sfruttamento economico del diritto di autore

Uno dei principali diritti garantiti al creatore e/o inventore dell’opera è quello di poter concedere a terzi lo sfruttamento economico dell’opera. Secondo il nostro ordinamento, infatti, “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (articolo 2575 del Codice Civile).

L’articolo 12 della citata legge sancisce che l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Sia questo originale o derivato. Il titolare del diritto di autore può quindi disporre commercialmente e concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera. Il tutto, rimanendo in ogni caso proprietario della stessa.

Lo sfruttamento economico dell’opera è un diritto esclusivo del proprietario e riguarda la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione, esecuzione o diffusione tramite qualsiasi mezzo o strumento. Sostanzialmente il titolare del diritto di autore nell’atto di sfruttare commercialmente l’opera da parte di un soggetto terzo, riceve un compenso. Tale compenso è a tutti gli effetti una royalties, quindi una somma (fissa o variabile) legata allo sfruttamento economico dell’opera. Ebbene, il percepimento royalties da parte di un soggetto italiano ha delle conseguenze anche da un punto di vista fiscale.

La cessione del diritto di autore

La legge consente di cedere solo i diritti economici connessi al diritto d’autore, ossia la possibilità di sfruttamento dell’opera.

ESEMPIO:
L’autore di un libro può concedere ad un editore il diritto di pubblicare l’opera e di venderla, dietro il riconoscimento di un compenso, c.d. royalties, solitamente in percentuale. Il cantante può concedere ad una casa discografica la diffusione della musica nei locali o la realizzazione di dischi etc.

La cessione dei diritti economici relativi al diritto d’autore può avvenire soltanto mediante la stipulazione di un contratto scritto.

Diritto di autore: la normativa fiscale

Anche il legislatore tributario si è occupato di disciplinare il diritto di autore. Infatti, l’autore dell’opera che incassa compensi sotto forma di royalties periodiche è tenuto a rilasciare al soggetto erogante una ricevuta. Il soggetto erogante il compenso ad autore residente in Italia è tenuto ad operare all’atto del pagamento una ritenuta di acconto del 20% sulle royalties. Questo ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.

L’autore dell’opera, quindi, percepisce un compenso al netto della ritenuta di acconto, obbligatoria fiscalmente. Tale ritenuta è operata dai soggetti che possono assumere la veste di sostituto di imposta. I soggetti tenuti ad operare la ritenuta sono:

  • Gli Enti e le società indicati all’articolo 73 del DPR n. 917/86;
  • Le società, le associazioni e le persone fisiche indicate nell’articolo 5 del DPR n. 917/86;
  • Le persone fisiche che esercitano imprese agricole o imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del DPR n. 917/86;
  • Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e il condominio in qualità di sostituto d’imposta.

Questi, se uno di questi soggetti si trova ed erogare delle royalties per sfruttamento del diritto di autore devono applicare la ritenuta. A fronte del compenso percepito l’autore è tenuto all’emissione di una ricevuta per royalties.

RITENUTA DI ACCONTO:
Quando le royalties vengono erogate da parte di soggetto o ente sostituto di imposta in Italia, questi è tenuto ad applicare una ritenuta di acconto sul compenso erogato. Ritenuta di acconto significa che si tratta di una trattenuta erogata come acconto ai fini delle imposte sui redditi del percettore. Questi, quindi, è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’ammontare delle royalties percepite e l’importo della ritenuta subita. Queste informazioni si ricavano dalla Certificazione unica che il sostituto di imposta è obbligato a rilasciare ogni anno.

Royalities percepite da soggetti non residenti

Nel caso in cui a percepire le royalties sia un soggetto non residente in Italia il soggetto o ente erogante, qualora rivesta la caratteristica di sostituto di imposta deve applicare una ritenuta. In questo caso si parla di una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Questo ex art. 26 del DPR n. 600/1973. Questa ritenuta è considerata come imposta definitiva per i soggetti non residenti. Tuttavia, la ritenuta può essere ridotta o eliminata in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese di residenza del beneficiario. In tal caso, sarà necessario fare riferimento alle disposizioni della specifica convenzione.

È importante notare che le convenzioni contro le doppie imposizioni possono prevedere aliquote di ritenuta diverse da quelle standard previste dalla normativa interna italiana. Pertanto, prima di applicare una ritenuta sulle royalties, è fondamentale verificare la presenza e i termini di una eventuale convenzione tra l’Italia e il Paese di residenza del beneficiario.

Per approfondire: “Royalties per diritto di autore dei non residenti“.

Ricevuta per royalties: determinazione dell’imponibile

Quella che ti ho appena descritto è la disciplina fiscale generica che riguarda lo sfruttamento economico del diritto di autore. A fronte del pagamento delle royalties il soggetto erogante opera una ritenuta, e il soggetto percettore rilascia una ricevuta per royalties.

A questo punto, è opportuno andare a determinare l’importo imponibile su cui deve essere applicata la ritenuta di acconto del 20% sulle royalties (erogate verso soggetto residente). La tassazione della cessione del diritto di autore segue regole diverse in relazione alla tipologia di reddito dove vengono collocati dalla legislazione fiscale. In particolare tali redditi possono essere considerati:

  • Redditi da lavoro autonomo;
  • Redditi diversi.

Vediamoli con maggiore dettaglio.

Diritto di autore come lavoro autonomo

Nel caso in cui il compenso per lo sfruttamento del diritto di autore sia percepito direttamente dall’autore dell’opera, il reddito è considerato di lavoro autonomo. In questo caso, il calcolo della base imponibile su cui applicare la ritenuta di acconto è determinata applicando al compenso percepito una deduzione forfettaria. Tale deduzione, applicata per tenere conto di alcune spese, si applica in misura variabile.

  • Deduzione del 40% della royalties percepita. Nel caso in cui il compenso sia percepito da soggetti di età inferiore ai 35 anni;
  • Deduzione del 25% della royalties percepita. Nel caso in cui il compenso sia percepito da soggetti di età superiore ai 35 anni.

L’importo delle royalties così dedotto è quello che deve essere poi tassato in via definitiva nella dichiarazione dei redditi, ove sconterà l’IRPEF. E’ su questo importo, infatti, che deve essere applicata la ritenuta di acconto del 20%.

Vediamo due esempi pratici per capire meglio.

Royalties percepita da soggetto di età inferiore a 35 anni

Mario Rossi ha 31 anni e deve emettere una ricevuta per royalties. Supponiamo che debba percepire un compenso lordo pari a € 1.000. La ritenuta d’acconto del 20% si calcola sul 60% del compenso lordo.

Compenso lordo: € 1.000
Compenso netto: € 600
Ritenuta d’acconto del 20% su € 600: € 120,00

Royalties percepita da soggetto di età superiore a 35 anni

Mario Rossi ha 40 anni e deve emettere una ricevuta per royalties. Supponiamo che debba percepire un compenso lordo pari a €. 1.000. La ritenuta d’acconto del 20% si calcola sul 75% del compenso lordo.

Compenso lordo: € 1.000
Compenso netto: € 750
Ritenuta d’acconto del 20% su € 750: € 150,00

Diritto di autore come reddito diverso

Al contrario, se le royalties per diritto di autore sono percepite da parte di un soggetto diverso dall’autore, tale reddito rientra nella categoria dei c.d. “redditi diversi“. Anche in questo caso è necessario distinguere due diverse fattispecie di tassazione, ai fini fiscali:

  • Deduzione forfettaria del 25% (al pari della deduzione spettante all’autore). Questo se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso dal soggetto percettore;
  • Nessuna deduzione applicabile. Questo nel caso in cui i diritti sono stati acquisiti a titolo gratuito. In questo caso le royalties vengono tassate integralmente.

Ricevute per royalties e Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il DPR n. 633/72 individua all’articolo 1 le cessioni di beni e le prestazioni di servizio come requisito oggettivo ai fini dell’applicabilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Sempre lo stesso DPR n. 633/72 all’articolo 3, comma 4 lettera a) sancisce quanto segue.

Articolo 3, comma 4 lettera a) del DPR n 633/72
non sono da considerarsi prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore o diritti simili effettuate dagli autori e da loro eredi o legatari

Questo comma quindi esclude dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto le operazione connesse al diritto di autore o diritti simili. Questo a condizione che l’operazione sia posta in essere dall’autore stesso o da suoi eredi o legatari. L’esclusione dall’IVA, tuttavia, non si applica ai seguenti casi:

  • Disegni;
  • Opere di architettura;
  • Opere d’arte cinematografiche, mute o sonore.

In ogni caso l’esclusione non è applicabile nell’ipotesi in cui le opere siano utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale. La ratio di tale norma si fonda sull’incertezza nell’individuare l’esercizio concreto di una attività professionale. Questo riaffermando, invece, la piena imponibilità dove questa difficoltà non sussista. Ossia nel caso di disegni di opere di architettura, cinematografiche, ecc.

Ricevuta per royalties: esempio di compilazione

RICEVUTA PER CESSIONE DIRITTO DI AUTORE

EMITTENTE
Cognome e nome di chi cede il diritto
Indirizzo
Codice fiscale

DESTINATARIO
Cognome e nome di chi cede il diritto
Indirizzo
Codice fiscale
P.IVA
Data di emissione e n° della ricevuta

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Cessione di diritto di autore per ___________ (art. ____ contratto _____) per l’importo di ______ euro
Imponibile (60% o 75% a seconda dell’età) _______ euro
Ritenuta del 20% (sull’imponibile) _______ euro
Netto a pagare (lordo – ritenuta) _______ euro
Operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 3 del PDR n. 633/72

Bollo di 2,00 euro per gli importi superiori alle 77,47 euro (la marca da bollo deve essere apposta sulla ricevuta e deve avere data antecedente o contestuale alla stessa).

FIRMA ___________

Compensi per royalties in dichiarazione dei redditi

I compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di autore possono essere classificati come redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure come redditi di impresa. In base a questa classificazione trovano una collocazione diversa nel DPR n 917/86. Più precisamente:

  • All’articolo 53, comma 2, lettera b), i diritti d’autore percepiti sono considerati redditi di lavoro autonomo. Questo se conseguiti direttamente dall’autore o dall’inventore;
  • In base all’art. 67, sono considerati redditi diversi i diritti di autore che non sono stati conseguiti direttamente dall’autore ma da persona diversa. Persona che li ha acquisiti a titolo oneroso o gratuito, fuori dall’esercizio di attività commerciale;
  • Secondo l’articolo 50, comma 1, lettera c), i diritti d’autore sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Questo quando derivano da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con una retribuzione periodica prestabilita;
  • Se invece i diritti d’autore sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali vengono considerati reddito di impresa.

Ricevuta per royalties nel modello Redditi Persone Fisiche

I redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di autore si dichiarano principalmente nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Questa indicazione segue particolari regole e beneficiando di alcune detrazioni. Nel quadro RL confluiscono i diritti d’autore conseguiti sia come reddito di lavoro autonomo che come reddito diverso.

Nel quadro RL al rigo RL13 devono essere indicati i diritti di autore acquisiti non a titolo originario. Ovvero quelli che non sono percepiti direttamente dall’autore ma da colui che li ha acquistati a titolo oneroso o gratuito. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzione di spese. Mentre, per quelli che lo hanno acquisito a titolo oneroso va dichiarato l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25%.

Nella Sezione III al Rigo RL25, invece, devono essere indicati i proventi derivanti dall’utilizzazione economica dei diritti d’autore. Redditi conseguiti direttamente dall’autore o inventore. Più precisamente quelli indicati nel comma 2, dell’articolo 53, del DPR n 917/86.

A tali redditi spettano le deduzioni del 25%, ovvero del 40%, in base all’età dell’autore.

Diritto di autore e vendite su Amazon

Un aspetto su cui spesso si commettono errori riguarda la vendita di libri, o opere attraverso il portale Amazon. Si è spesso portati a pensare che Amazon faccia sottoscrivere ai vari autori/venditori un contratto relativo allo sfruttamento economico del diritto di autore.

Ebbene, molto spesso non è così. I contratti che ho visto, e che vengono fatti sottoscrivere online non hanno alcuna caratteristica che li porti ad essere sfruttamento del diritto di autore. Sostanzialmente Amazon si pone come distributore degli oggetti che vengono venduti. Si tratta, quindi, di un contratto di distribuzione di questi beni. Per questo motivo, se decidi di vendere i tuoi oggetti tramite il portale Amazon devi necessariamente operare con partita IVA. Per questo motivo non devi fare riferimento alla disciplina sul diritto di autore, ma a quella di una vendita in ambito commerciale.

Consulenza fiscale online

Hai bisogno di aiuto per capire se e come puoi sfruttare anche tu la disciplina fiscale legata alla cessione del diritto di autore? Devi compilare la ricevuta per royalties da diritto di autore ma non sai come fare?

Se stai percependo delle royalties derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore, allora hai bisogno dell’ausilio di un Commercialista che possa aiutarti a gestire gli aspetti fiscali dei tuoi guadagni. Affidati sempre alla consulenza di un esperto in questo ambito per evitare di commettere errori e organizzare la tua pianificazione fiscale nel modo migliore. Al link seguente puoi trovare il modo per contattarci e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata.

96 COMMENTI

  1. RICEVUTA ROYALTIES SENZA PARTITA IVA

    Salve, sono un designer industriale e vorrei innanzitutto ringraziarvi per la passione che mettete per trattare gli argomenti fiscali con un linguaggio accessibile a tutti e per la disponibilità nell’aiutare molti di noi. Nonostante questo sia senza dubbio l’articolo più completo che ho trovato in rete, vi sarei molto grato se poteste chiarirmi alcuni dubbi.

    Pochi mesi fa ho chiuso la partita IVA e poiché ho dei contratti attivi con delle aziende secondo i quali percepisco delle royalties per la commercializzazione di prodotti da me progettati, trovandomi nell’urgenza di farmi pagare prima di andare in ferie, e non avendo al momento altro impiego, avrei alcune domande da porvi

    Premetto che fino al 1° trim 2017, percepivo royalties da due aziende per un ammontare complessivo annuale vicino ma inferiore ai 5.000 €.

    1 – Anche nel mio caso di royalties provenienti da cessione diritto d’autore per la commercializzazione di prodotti fisici, progettati dall’ ”emittente” (IO) e commercializzati dall’azienda “destinatario” (nel vostro modello), l’imponibile va calcolato al 75% del totale?

    2 – Posso continuare a presentare le ricevute al cliente con cadenza trimestrale (come facevo con le fatture) o sarebbe meglio emetterne soltanto due semestrali per “ridurre” il carattere di abitualità e continuità?
    Visto che continuerò ad incassare tali royalties ogni anno emettendo 2 o 4 ricevute ad un’azienda ed una sola a cadenza annuale ad un’altra, costituisce comunque carattere di abitualità o potrei farlo tranquillamente?

    3 – E’ valido se cambio il titolo del modello in “Ricevuta per royalties da cessione diritto d’autore”? Prima emetterò una “comunicazione” che invierò al cliente e ad incasso avvenuto invierò la RICEVUTA via scansione dell’originale con data ricezione bonifico bancario e numerazione progressiva corretta con apposta marca da bollo da 2€.

    4 – Aggiungerei OGGETTO: Comunicazione saldo relativa a Royalties Prodotti (prodotto 1) e (prodotto 2) trimestri di riferimento es. 1° e 2° 2017

    5 – Nelle voci dei 2 prodotti ho specificato numero pezzi, royalty unitaria (nel mio caso un importo fisso in € per pezzo venduto e non percentuale) e totale seguendo il vostro schema di calcolo imponibile e ritenuta.

    Grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto!

  2. Il calcolo dell’imponibile dipende dalla percentuale forfettaria di deduzione che varia a seconda dell’età del percipiente. Le ricevute si emettono sempre al momento del pagamento delle royalties. Per il resto non ci sono problemi. Il consiglio che posso darle è farsi assistere da un Commercialista, in modo da evitare errori. Se vuole siamo a disposizione.

  3. Grazie!! Avendo età superiore ai 35 anni ho pensato al 75% dell’imponibile.
    Anche ne caso delle royalties da diritto d’autore vale il limite massimo dei 5000 € o si può andare oltre?
    Grazie ! Come faccio a mettermi in contatto telefonico con voi per farmi assistere da voi?

  4. Il diritto di autore ha una disciplina diversa dalle prestazioni occasionali. Per la nostra assistenza la faccio contattare in giornata.

  5. Gentili Signori buongiorno,

    prima di tutto vorrei complimentarmi per l’accuratezza con cui vengono trattate in queste pagine di Fiscomania certe tematiche relative ai diritti d’autore, spesso trascurate o trattate con approssimazione quasi ovunque.
    Sono un illustratore e da poco mi sto addentrando in questo campo. Finora ho sempre realizzato (e sempre restando sotto i 4800 euro annui) opere con cessioni di diritto d’autore in ambito editoriale (per editoria estera, tra l’altro): per riviste e copertine di libri; dunque facendo notule/ricevute per royalties con esclusione IVA secondo l’art 3, lett. A) DPR 633/72; cessione dei diritti fatte direttamente dall’autore, ad esclusione di opere utilizzate per pubblicità commerciale.
    Tutto come previsto da normative sulla cessione di opere dell’ingegno di carattere creativo.
    Mi si presenta ora forse una possibilità leggermente diversa e non so come comportarmi esattamente, vorrei così presentare questo esempio, ritenendo possa essere di qualche interesse anche per altri ragazzi e giovani autori:
    potrebbe dunque presentarsi l’opportunità di fare l’illustrazione per una copertina di gioco in scatola. Naturalmente non sono in grado di aprire la partita iva per questa sola cessione, ma la norma esclusione iva dei diritti d’autore, cito, “non è applicabile nell’ipotesi in cui le opere siano utilizzate da imprese ai fini di pubblicità commerciale”.
    La domanda dunque è questa: come ci si deve comportare con la ricevuta per royalties in questi casi (o si deve fare forse una prestazione occasionale? Ma così non si perdono i diritti)? E si tratta davvero di ambito commerciale una cessione di questo tipo (ovvero non esattamente editoriale, ma non è nemmeno propriamente definibile “packaging”)?

    Spero che il quesito e l’argomento possano interessare ed essere utili anche ad altri giovani autori (visto anche che spesso i commercialisti stessi non ne sanno molto di questi campi).
    Grazie in anticipo e cordiali saluti

  6. Grazie per i complimenti, per noi è molto importante avere un feedback dai nostri lettori. Per quanto riguarda la sua fattispecie, come ha correttamente individuato non si può far rientrare nella disciplina legata allo sfruttamento del diritto di autore (per le opere sono utilizzare ai fini pubblicitari=. Per questo motivo, se la cessione è occasionale, dovrà utilizzare la prestazione occasionale, altrimenti dovrà aprire partita Iva. Se emette la ricevuta per prestazione occasionale, non si dovrà fare riferimento alla normativa sul diritto di autore, e non ci saranno le deduzioni tipiche del diritto di autore. Si emetterà una semplice ricevuta relativa al lavoro autonomo occasionale, con ritenuta di acconto.

  7. Grazie mille! Siete stati gentilissimi e avete fugato le mie incertezze e perplessità!
    Cordiali saluti,

  8. Ho letto diversi articoli che spiegavano il funzionamento delle Royalties ma il vostro è l’unico che ho letto preciso, corretto e molto chiaro.
    Io emetto ricevute per Royalties da diversi anni e non tutti sono molto informati su questo tipo di “incassi”.
    Mi chiedevo se le Royalties per opere d’ingegno (invenzioni nel settore giostre) hanno un codice ateco e possono rientrare nel regime forfettario. Ho cercato a riguardo ma non ho trovato informazioni. Ma deduco di non rientrare per il tipo di attività, dato che non me l’hanno mai proposto quando faccio la dichiarazione, anche se i miei incassi ho visto che invece ci rientrerebbero in questo regime. Grazie

  9. Salve Michela, grazie per i complimenti. La disciiplina sulle royalties per cessione del diritto di autore, non prevede la fatturazione, ma in alcuni casi, ovvero quando si eseguono anche altre attività soggette ad emissione di fattura, anche le royalties devono essere regolate tramite fattura. Tuttavia, la loro disciplina fiscale non cambia, e non rientra nei limiti ad esempio del regime forfettario. Se vuole approfondire, se vuole la contatto in privato.

  10. Salve, sono un’illustratrice e lavoro esclusivamente con la ritenuta d’acconto.

    Ho un problema con banche e finanziarie, perché lavorando esclusivamente con questo metodo di pagamento e senza necessitare della P.IVA ho questo problema sulla dichiarazione dell’unico.

    Il 40% dei miei compensi, che mi entrano direttamente in tasca quando ricevo il pagamento e non tassabili, sulla mia dichiarazione risultano sul RL29, ma le banche e le finanziarie tengono conto delle mie entrate solo calcolando l’imponibile (ovvero il restante 60% meno il 20%).

    Di fatto per loro guadagno il 48% del mio guadagno lordo, quando in realtà è l’88%.

    Su un compenso lordo di 1000,00 euro
    400,00 euro li ricevo direttamente
    e sul 600,00 invece ricevo 480,00€.

    É facile dedurre che le mie entrate nette sono di 880€ su 1000€ lordi, non di 480€, ma non riesco a trovare il modo di dimostralo o di rendere chiaro questo aspetto sul mio modello dell’unico.

    Il problema per me oltre ad avere così un imponibile ridicolo, quello che dovrebbe essere un vantaggio fiscale mi ritrovo che uno svantaggio agli occhi delle banche fino al compimento dei 35 anni.

    Avevo anche pensato di passare alla p.IVA, pur di dimostrare che il mio guadagno effettivo è decisamente superiore, il mio dubbio da ignorante sarebbe che oltre a pagare più tasse non so se l’imponibile avrebbe una variabile consistente.

  11. Gentilissimi, grazie per le informazioni che condividete. Ho bisogno di approfondire l’argomento e quindi di essere assistito per risolvere la mia situazione. Potreste contattarmi in privato? Grazie

  12. Salve Stefania, a quanto mi dice mi sembra di capire che il problema è nella sua dichiarazione dei redditi, che lei sta compilando nel modo sbagliato. Per questo la banca non calcola correttamente il suo reddito. Se vuole posso aiutarla prendisponendo le sua dichiarazione dei redditi. Se vuole la contatto in privato.

  13. Grazie per l’immediatezza. Le ho invato una mail con tutte le informazioni e richieste. Attendo una sua risposta. Grazie

  14. Buongiorno, come leggo da una risposta ad altro utente, qualora si disponesse di P.IVA (nel mio caso per attività pertinenti a quelle per le quali vorrei farmi riconoscere diritti d’autore: grafica e design per testi, illustrazioni e prodotti industriali), ANCHE per i compensi da diritto d’autore andrebbe emessa fattura e non più ricevuta.
    In questo modo la tassazione per il diritto d’autore continua ad essere calcolata sul 75% dell’importo (per gli over 35 come me) e sussiste l’esenzione dai versamenti previdenziali, oppure la fatturazione fa venire meno tali vantaggi? Grazie

  15. La partita Iva fa da attrazione di ogni prestazione alla fatturazione, quindi dovrà emettere fattura. Per maggiori info e per la nostra consulenza mi contatti in privato oppure tramite il servizio di consulenza.

  16. Buongiorno,
    Grazie innanzitutto del post, molto informativo! Avrei una domanda da farvi in quanto ho un dubbio.
    Sono un compositore con P.IVA (Codice Attività 900/39) e volevo sapere questo: ricevendo compensi tramite royalties / diritti d’autore, sono tenuto a versare i contributi INPS, o posso decidere chiaramente di non farlo?

    Inoltre volevo anche sapere se è possibile fatturare i compensi (continuativi) tramite diritto d’autore anche senza P.IVA, come persona fisica.
    Grazie dell’attenzione e chiedo scusa per il disturbo!

  17. Salve, sono un libero professionista, iscritto alla gestione separata con P.IVA (Codice attività 900/39) che svolge attività come compositore. Al momento sto godendo del regime forfetario del 33%. Vorrei sapere se sono comunque esentato dal versare i contributi INPS, visto che i miei proventi provengono esclusivamente dallo sfruttamento del diritto d’autore. Grazie in anticipo per le delucidazioni.

  18. Bisogna analizzare meglio la situazione per rispondere, vedere se sta percependo royalties da diritto di autore, e verificare se è soggetto al versamento Enpals. Comunque, in generale, sul diritto di autore non sono dovuti contributi Inps.

  19. Salve.
    Complimenti per il sito.
    Avrei una domanda: io vorrei vendere una canzone sul mio sito e tramite iTunes.
    Come faccio ad emettere ricevuta?
    Grazie

  20. Il consiglio che posso darle è affidarsi ad un bravo Commercialista. Se non ne ha uno, siamo a disposizione, ci contatti in privato.

  21. Salve, complimenti per come tratte tutti gli argomenti. Volevo porre il seguente quesito. Sono un cantante e compongo i miei pezzi e titolare di partita iva con codice ATECO altre rappresentazioni artistiche. Nel 2017 ho incassato Delle royalties emettendo fattura nei confronti di una società con applicazione dell’iva a 22%. È corretta la fattura come emessa?

  22. Salve Antonio, e grazie prima di tutto per i complimenti. La fattura relativa all’emissione di royalties non prevede Iva. Se ha bisogno di un commercialista che la segua da un punto di vista fiscale per la sua attività, mi faccia sapere, la ricontatto in privato.

  23. Buongiorno
    Ho creato un design e ho trovato su internet un’azienda che vende magliette con il tuo design dietro pagamento di una percentuale. Questo mi pare a tutti gli effetti un pagamento di royalties.
    Il punto è che io non ho mai registrato da nessuna parte questo design: è lecito ricevere pagamenti per il design e quindi farli figurare come royalties come diritto d’autore?
    In particolare, non ho intenzione di vendere tali magliette a scopo di lucro, ma solo come eventuale introito aggiuntivo, ben al di sotto di qualsiasi soglia monetaria nota (stimerei introiti sicuramente al di sotto dei 1000 euro annui).

  24. Per poter sfruttare la disciplina sul diritto di autore compiutamente è necessario prima avere la paternità riconosciuta dell’opera creata. Se ha realizzato un marchio è opportuno prima che lo registri.

  25. Salve, quando a un certo punto si parla di disegni ed opere di architettura, cinema ecc. per “disegni” si intende solo disegni architettonici per dei progetti, vero? Non si tratta invece di carattere professionale se una tantum cedo un disegno creato per la copertina di un libro o per una serie di magliette, giusto? Grazie.

  26. Il diritto di autore può essere applicato a qualsiasi opera a carattere artistico, anche se creata una tantum, la cosa importante è avere titolo per vantare la paternità dell’opera e strutturare un contratto per la cessione del diritto di autore.

  27. Dovrei percepire diritti d’immagine e per il 2018 sono un forfettario devo inserire ritenuta? Devo fare imponibile -40% ho 18 anni. Rientra tale reddito nella gestione separata?

  28. Non è detto che debba operare con partita IVA, in questa situazione, le royalties hanno un regime fiscale diverso. Bisogna analizzare con maggiore dettaglio la sua situazione, per indicarle al meglio come operare. Dipende poi anche dal soggetto che le eroga le royalties, se nazionale o estero. Se vuole mi contatti per una consulenza a questa email: [email protected].

  29. Buongiorno, avrei due quesiti:
    1 – mi conferma che non sia ammesso rivendicare il diritto d’autore sul design di manufatti che abbiano un’utilizzo funzionale come i prodotti industriali, ad esempio una lampada, una tazza, una borsa …. ?
    2 – è vero che opere figurative come le illustrazioni sono coperte da copyright dal momento stesso in cui sono state realizzate (mettendo lil simboletto) e casomai bisogna solo dimostrare la data di creazione che ne attesti la primogenitura?
    Un doppio grazie

  30. Il diritto di autore su opere di design è possibile, per lo sfruttamento del disegno industriale verso chi realizza l’oggetto. Per quanto riguarda le opere figurative il diritto di autore è garantito, ma giustamente, è necessario avere dimostrazione della paternità dell’opera.

  31. Buongiorno a tutti. Anche io ho il dubbio sulla questione royalties magliette. Si tratta di creare un disegno, poi l’azienda terza stamperà e spedirà il prodotto finito (si tratta di Amazon Merch). Si riceve una commissione sul venduto. Il disegno è creato da me (certificato tramite invio su PEC o da documenti di cessione diritti creativi di un eventuale designer), o da freelance dietro mia commissione, ma non si tratterebbe di un marchio di abbigliamento, bens^ di prodotti merchandising di supporto ad un infoprodotto venduto su market editoriali (non sul mio sito, dunque, ma sui classici amazon, google play, kobo). Che si fa, è una zona grigia e quindi la la partita IVA è necessaria in questi casi oppure è considerata comunque un’opera artistica? Grazie del vostro tempo. Un saluto, Paolo

  32. In questi casi non siamo di fronte ad un caso di cessione dello sfruttamento del diritto di autore, occorre obbligatoriamente la partita IVA. Per poter usufruire della disciplina sulla cessione del diritto di autore è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, indicati nell’articolo, che in questa fattispecie non ritrovo.

  33. Salve, ho creato dei videogiochi che vengono venduti da un’azienda basata in Inghilterra e per i quali mi spetta una percentuale sulle vendite. Non possiedo partita IVA e devo emettere fattura per ricevere un pagamento (di circa 300 Euro). Devo applicare la ritenuta d’acconto? Devo apporre qualche dicitura specifica? Non so se può avere alcuna rilevanza, ma aggiungo anche che, essendo disoccupato, quest’anno il mio reddito è stato inferiore ai 1000 Euro.
    Ringrazio anticipatamente.

  34. Quello che deve capire è se si tratta o meno di una ricevuta per royalties. In ogni caso, trattandosi di committente estero non deve applicare la ritenuta di acconto.

  35. Salve. Nel 2018, ho autopubblicato, tramite Amazon, una raccolta di poesie, che non ha avuto molto successo, dato che ho guadagnato solo 5 euro di royalties. Amazon si è trattenuta il 65% dei miei guadagni lasciando a me il 35%. Devo fare la dichiarazione dei redditi? Perché ho letto che i guadagni fino a 4.800 euro non c’è bisogno di dichiararli al fisco. Nel 2018 non ho avuto nessun altro guadagno, sono disoccupata e a carico dei miei genitori. Sono maggiore di 24 anni.

  36. Salve Marta, quello che ha letto non riguarda la disciplina sul diritto di autore. Nel suo caso Amazon non le ha trattenuto una royalty, in quanto Amazon effettua contratti di distribuzione (e non sfruttamento del diritto di autore). Per questo motivo i guadagni devono essere gestiti con Partita IVA. Non vi sono altermative.

  37. Grazie per la risposta. Qual è, allora, il limite di reddito derivante dai diritti d’autore entro il quale non è obbligatorio dichiarare al fisco?

  38. Non esiste un limite minimo, come trova indicato nell’articolo, esistono deduzioni forfettarie, ma il reddito deve sempre essere dichiarato. Nel suo caso non ci sarebbe imposta da versare, quindi c’è l’esonero.

  39. Salve, ma le ricevute per royalties soggiacciono pure all’obbligo della fatturazione elettronica appena entrato in vigore? Grazie.

  40. Buongiorno, non sono titolare di partita IVA e un’azienda mi ha commissionato un breve fumetto a fini pubblicitari. Emetto la ricevuta per cessione di diritti d’autore con ritenuta d’acconto, ma, essendoci il fine pubblicitario, non posso citare l’art. 3 comma 4, lettera A, D.P.R. 633/1972. Che dicitura posso mettere sulla ricevuta per l’esenzione IVA? grazie in anticipo per l’aiuto.

  41. Da quello che mi dice, visto che si tratta di un’attività del tutto occasionale con un compenso molto basso, presumo che posso indicare che l’operazione non è soggetta ad I.V.A. ex art. 5, D.P.R. 633/72. E corretto?
    Ho anche un dubbio sulla ritenuta d’acconto: anche se la cessione di diritto d’autore è legata a fini pubblicitari applico comunque la ritenuta d’acconto sul 75% dell’imponibile? grazie ancora

  42. Se si tratta di royalties nell’articolo trova l’esatta indicazione di esenzione IVA. In fattura se si tratta di diritto di autore deve usare la disciplina indicata, quindi applicare detrazione e ritenuta spettante.

  43. Salve. Sto realizzando una caricatura su commissione; non ho partita IVA e si tratta di un lavoro occasionale e saltuario.
    Ho dei dubbi su come emettere la ricevuta di pagamento:
    – devo emettere ricevuta per cessione dei diritti d’autore? O deve essere considerata come una qualsiasi vendita occasionale?
    – Devo indicare obbligatoriamente il codice fiscale del committente o posso ometterlo (lo chiedo perché nel caso dovrei spiegare al committente il motivo della richiesta)?
    Grazie

  44. Salve Matteo, la differenza tra l’una o l’altra opzione dipende da quello che sta facendo. Se quello che fa ha le caratteristiche per essere considerata cessione del diritto di autore allora si deve seguire questa disciplina. Altrimenti si tratterà di una vendita occasionale. Bisogna capire in che modo è regolato il rapporto ed il contratto stipulato. Senza un contratto diventa sicuramente una cessione occasionale.

  45. Buongiorno, ho una società che si occupa di traduzioni, fotografia e stampe fine art. A parte la sessione fotografica che rientra di sicuro nel campo del diritto di autore, non sono sicuro se potrebbero rientrarci anche le traduzioni e la stampa fine art. Le traduzioni so che possono essere assoggettate al diritto di autore, ma noi le gestiamo e ci vengono fornite da professioni italiani e stranieri, tramite l’emissione di una fattura. Mentre la stampa fine art, è una stampa di altissima qualità, che viene fornita a fotografi o illustratori. Idealmente anche la stampa è equiparata ad un processo personalizzato, e quella che effettuo io è un lavoro artigianale, di altissima qualità, ma non so se potrebbe rientrare in un lavoro assoggettato al diritto di autore.
    Ricapitolando, le traduzioni vengono eseguite da soggetti terzi e da noi rivendute, mentre fotografia e stampa fine art vengono eseguiti direttamente da me. Questi servizi possono rientrare nella vendita di royalties? Grazie.

  46. Salve Max, le traduzioni possono rientrare nel diritto di autore solo in alcuni casi, ovvero quando la traduzione può essere considerata un’opera. In tutti gli altri casi è opportuno avere il parere di un legale per poter poi applicare la disciplina fiscale sul diritto di autore.

  47. Salve
    Ho’ la possibilità di tradurre una rivista internazionale in lingua italiana pagando le royalties che mi darebbe diritto d’autore…e sfruttare in forma economica vendendo spazi pubblicitari in Italia…nel settore di interesse. Le traduzione vengono fatte da me e la rivista viene venduta esclusivamente su Amazon su ordinazione.
    Fiscalmente potrei aprire una partita iva forfettaria? Basterebbe quella? C’ Un modulo da compilare essendo una rivista estera? (Glasgow) grazie aspetto delucidazioni riguardo.
    Saluti
    Carla x

  48. Salve Carla, prima bisogna verificare che nel suo caso sia possibile applicare il regime legato allo sfruttamento del diritto di autore. Fatto questo, è possibile usufruire di questo regime fiscale particolare, che non richiede espressamente la partita IVA. Ricordo e ribadisco che (sostanzialmente) Amazon fa firmare contratti di distribuzione e non contratti di sfruttamento del diritto di autore. Per questo motivo occorre sempre operare con Partita IVA se si vende tramite portali come Amazon.

  49. Buongiorno Federico,
    Una domanda: un committente estero (e uno italiano) mi ha commissionato un artwork digitale.
    Non ho partita IVA ed è chiaramente saltuaria come collaborazione. Presuppongo che possa rientrare nella cessione del diritto d’autore e non ho mai fatto una ricevuta per un committente estero, come mi devo comportare (e cosa dovrò chiedere al committente estero in fase di dichiarazione dei redditi)?

    Grazie mille
    Stefano

  50. Salve Stefano, la prima cosa da fare è il contratto, poi si pensa alla ricevuta. E’ opportuno analizzare bene la situazione per capire se vi è sfruttamento economico del diritto di autore. Se vuole mi contatti in privato per analizzare meglio la sua situazione.

  51. Buongiorno, nel momento in cui si iniziano a percepire royalties da diritto di autore decade l’indennità naspi? se si in quale caso? fin dai primi versamenti?

  52. Salve Cristian, quando percepisce compensi da diritto di autore deve comunicarlo all’INPS per verificare la rimodulazione o la sospensione della NASPI. La soglia di riferimento per la rimodulazione è € 4.800, ma la comunicazione all’INPS va fatta dal primo euro incassato.

  53. Buona sera. Volevo cedere per 12 mesi i diritti di 10 brani di musica elettronica ad un soggetto terzo (disposto ovviamente a pagarmi di royalties) che vorrebbe sfruttare anche per pubblicità commerciale le mie composizioni. In questo caso decade l’esclusione dell’IVA sulle mie royalties? Grazie.

  54. BUON GIORNO,VOLEVO SAPERE COME INDICARE LE ROYALTIES PAGATE DA AMAZON PER LA VENDITA DI LIBRI ON LINE. E’ GIUSTO METTERLE NEL QUADRO RL .

  55. Salve Elisabetta, i guadagni che derivano da Amazon non sono royalty da diritto di autore. Si tratta di sue cessioni del bene per le quali è necessario operare con Partita IVA.

  56. Salve, se commissiono la scrittura di e-book a ghostwriters o freelancers e poi li pubblico su Amazon sono tenuto ad aprire la partita iva?

  57. Certamente, se si pubblicano su Amazon libri si è soggetti ad operare come commercianti, con Amazon vi è solo un accordo di distribuzione. Su questo punto online ci sono molte informazioni non corrette. Se vuole approfondire sono a disposizione in privato per una consulenza.

  58. Buonasera,
    ipotizziamo quanto segue:
    1) posseggo un brevetto registrato a mio nome per un arredo;
    2) firmo con una azienda un contratto – come persona fisica – per l’uso esclusivo del mio brevetto per due anni a fronte del quale percepirò delle royalties che terranno conto sia del valore del brevetto, sia del “venduto”;
    3) all’azienda faccio fattura mensilmente come persona fisica, esentando il 25% del fatturato e accettando la ritenuta di acconto del 20%
    4) nella dichiarazione dei redditi indicherò il 75% delle royalties percepite nell’anno e sconterò dalle tasse il 20% ritenuto alla fonte.
    Le domande sono 3:
    a) quanto descritto è corretto, e se no in quale passaggio ?
    b) quanto sopra assume che io possa fatturare come privato, ovvero senza partita IVA. è corretto ?
    c) non trattandosi di reddito da lavoro non devo versare contributi INPS ?
    Grazie in anticipo per la sua preziosa risposta
    Cordialmente
    Vincenzo

  59. Buongiorno,
    vendo la mia musica online attraverso i siti distribuzione digitale tipo Believe Digital, Distrokid etc..
    Quanto vengono tassate le mie royalties?
    devo sempre applicare la formula scritta sopra?

    “Compenso lordo: € 1.000
    Compenso netto: € 600
    Ritenuta d’acconto del 20% su € 600: € 120,00”

    grazie mille

  60. Domenico la risposta alla sua domanda dipende dal contratto firmato con questi siti. Se vuole possiamo analizzare la sua posizione in consulenza e risolvere tutti i suoi dubbi sulla tassazione dei suoi compensi.

  61. Salve,
    le Royalties sono deducibili sia a fini IRES che a fini IRAP giusto? qual’è la norma di riferimento per quanto riguarda la deduzione?

  62. Salve.. Io carico le mie composizioni musicali su routenote.com, da cui ricevo delle piccole somme di denaro.. Questi “ricavi” (se così vogliamo chiamarli) li devo indicare nel modello 730 che compilo ogni anno? Se si, li devo indicare come “altri guadagni” oppure c’è una voce specifica?

  63. Questi compensi li deve dichiarare come prestazioni occasionali (dato che mi sembra di capire non si tratti di royalty). Attenzione all’abitualità dell’attività e quindi agli obblighi di operare con partita IVA.

  64. Gentile sig. Migliorini vorrei porle un quesito molto chiaro per ricevere una risposta altrettanto chiara se è possibile, mi riferisco alle royalty ricevute da Amazon sulle vendite di libri, perchè su questo discorso sento sempre pareri differenti e non capisco bene come realmente stanno le cose per regolarmi fiscalmente e non incorrere in alcun tipo di problema.

    Io da poco tempo ho iniziato a pubblicare libri sul self publishing di “Amazon Italia” ma i libri che pubblico non vengono delegati a nessuno, nel senso che sono interamente creati disegnati e scritti da me senza nessun tipo di delega quindi con diritto d’autore, quindi nello stesso tempo non creo impresa semplicemente pubblico libri avvalendomi del servizio di distribuzione di Amazon pagando anche le pubblicità all’interno della piattaforma per promuovere i miei libri.

    Un fiscalista a cui ho chiesto qualche informazione, mi ha solo detto che non sono obbligato ad aprire partita iva, testuali parole “Devi fare Autodichiarazione delle royalties come diritto autore in dichiarazione redditi” e nient’altro. Può darmi qualche delucidazione su questo punto?

  65. Amazon non fa contratti legati allo sfruttamento economico del diritto di autore, ma contratti di distribuzione. Per questo motivo non può essere applicata la disciplina in commento, ma piuttosto deve operare con partita IVA. Questo è quanto le possiamo dire, se desidera approfondire la sua situazione siamo a disposizione per una consulenza.

  66. Salve Federico,
    Se un programmatore produce dei software per conto suo, non “su misura” e senza che nessuno glieli commissioni, e successivamente li pubblica sul proprio sito web per “venderli” (in realtà concede licenza d’uso, temporale oppure perpetua) direttamente all’utente finale utilizzatore (persone o imprese), i proventi sono da considerarsi reddito d’impresa o royalties?
    Cambia qualcosa se il programmatore in questione svolge anche un’attività d’impresa con P. IVA come programmatore che sviluppa software “su misura” a committenti?

  67. Gentilissimo Federico, sicuramente le scriverò a breve per ricevere una sua consulenza personalizzata, specifica e approfondita per il mio caso in particolare. Intanto continuo a leggere i suoi articoli sulla proprietà intellettuale (estremamente professionali e allo stesso tempo comprensibilissimi) in modo tale da farmi venire in mente tutte le domande che dovrò porle in consulenza. Nel frattempo, posso chiederle un esempio al volo di elemento di discrimine che configura il reddito d’impresa piuttosto che il reddito da royalties, per un programmatore che rende disponibili le proprie creazioni attraverso un proprio sito web? Mi viene da pensare si configura reddito da royalties per i compensi percepiti da attività di CESSIONE a terzi dei diritti di sfruttamento economico della propria opera (e questi terzi poi operano nel mercato, rendendo “prodotto finito” e vendendo all’utente finale la creazione, cioè il software in questo caso), mentre si ha reddito d’impresa quando il programmatore sfrutta i diritti economici della sua creazione in prima persona, commercializzando lui stesso il prodotto finito, anche se nella licenza d’uso del software in realtà non si sta cedendo la proprietà del software ma soltanto una licenza d’uso a titolo oneroso. E’ così?
    La ringrazio molto per la sua attenzione e per la sua professionalità che mette a disposizione di tutti. Lei è una delle mosche bianche se si guarda la media dei Dottori Commercialisti in Italia (che nessuno si offenda).
    Grazie ancora.

  68. Alex ha compreso benissimo la differenza tra commercializzazione diretta dei diritti di una propria opera e concessione a terzi di questo diritto dietro corrispettivo (royalty). Le due cose sono diverse e gestite fiscalmente in modo diverso. Se vuole approfondire questi aspetti sarò felice di aiutarla. Per il momento la ringrazio per le sue parole.

  69. Ciao Federico, complimenti e grazie per questo articolo!

    Avrei solo due semplici domande:

    1. La ricevuta per la cessione dei diritti d’autore segue la stessa numerazione di quella per la prestazione d’opera occasionale? Ad es., ho rilasciato ricevuta n. 1 del 23/05/2020 e adesso mi è stata commissionata un’illustrazione, la notula in cui cedo i diritti di quest’ultima deve avere il numero 2 oppure deve ripartire da 1?

    2. In caso di cessione di diritti a privato, la ritenuta d’acconto va inserita? E se no, c’è una dicitura specifica da applicare?

  70. Grazie! E per quanto riguarda invece la ritenuta d’acconto nei confronti di un privato, non c’è nessuna dicitura da inserire tipo quella per l’IVA? Basta semplicemente l’intestazione (con CF e non P.IVA) per capire che si tratta di un privato e non di un sostituto di imposta? Mi scuso in anticipo se il mio dubbio è banale e grazie ancora!
    Mattia

  71. Buonasera Federico, stavo pensando di ottenere un guadagno extra con Amazon Merch (si creano grafiche di magliette, mentre Amazon pensa alla stampa, vendita e spedizione delle stesse). Io guadagnerei una piccola percentuale su ogni singola vendita. Dai post che ho letto in precendenza non credo si tratti di royalties? In ogni caso, è possibile evitare l’apertura di partita iva se i ricavi non superano i 5000 euro annui? Grazie molte

  72. Bisogna leggere i contratti per capire se si tratta o meno di royalty. Solo in questo caso si può seguire una disciplina fiscale che può non prevedere una posizione Iva.

  73. Buongiorno Federico,
    leggo sempre con interesse i vostri articoli e li considero alcuni dei più validi anche se scritti in un linguaggio molto scorrevole e comprensibile (non sempre scontato in questi contesti).
    Mi chiedevo: dovessi preparare un videocorso con l’intento di pubblicarlo su una piattaforma tipo skillshare (corsi online a pagamento su vari argomenti) figurerebbe come diritto d’autore ai fini fiscali?

  74. La vendita di videocorsi non rientra nel diritto di autore, a meno che non ci sia un contratto con un editore che si impegna a sfruttare economicamente l’opera dietro royalty. Senza questo è impossibile rientrare in questa disciplina.

  75. Buongiorno sig. Migliorini,
    Sono incappata casualmente in uno dei vostri articoli e devo dire che li ho trovati utilissimi.
    Avrei una domanda in merito al percepimento delle royalties di amazon.
    Con un’altra persona abbiamo in progetto di iniziare una collaborazione a quattro mani usufruendo e volevo capire come funziona in questo caso la dichiarazione dei guadagni visto che amazon riconosce una sola persona come sottoscrivente del contratto con cui si pubblica sulla loro piattaforma.

    Grazie mille per il suo tempo e per il lavoro che svolge con le sue pubblicazioni.

  76. Salve Federico e complimenti per l’ottimo articolo.
    Un dubbio che forse potrà chiarirmi e che riguarda anche una domanda posta sopra anche da un altro utente: io realizzo videocorsi che vengono poi venduti online sun una piattaforma, che ogni mese riconosce i compensi in percentuale sula vendita (variabili in base al tipo di vendita effettuato, solitamente 50% del prezzo del corso). La piattaforma si occupa della vendiita e di tutte le pratiche relative alla parte economica, io come insegnante devo pensare solo alla parte didattica.
    La piataforma indica questo relativamente ai compensi: “You are a course creator, and you are creating video courses. The material you create is uploaded onto Udemy and Udemy sells it to their customers. As such, you are providing a license to Udemy, to sell your copyrighted material. At the end of the calendar month, Udemy computes what it owes you. The nature of what is owed to you, because Udemy is using your copyrighted material, is called a royalty payment. You are not providing a service to Udemy, you are not doing consulting for Udemy, you are not Udemy’s employees, nothing. You are receiving a royalty.”
    Quindi in questo caso possono essere coniderate royalty? Ho un’latra attività “fisica” e sono in contabilità semplificata, per cui ad oggi il mio commercialista mi ha sempre fatto fare una fattura indicando i compensi ricevuti come prestazioni e mettendo quindi iva al 22% su quanto arriva dalla piattaforma. Ma siccome leggo spesso di royalty proprio in questi settori mi ero chiesto se era davvero la formula giusta …
    Grazie e non so se può rispondermi qui o se dobbiamo sentirci in privato per una consulenza, penso però che l’argomento possa interessare a molti nella mia situazione….

  77. Se riceve un parere legale che il contratto che la lega al portale è un contratto legato allo sfruttamento del diritto di autore, allora può applicare quella disciplina legale. Questo è il consiglio da seguire.

  78. Salve, mi è capitata una proposta di lavoro con un sito estero e mi sta sorgendo un dubbio.
    Per il sito in questione, realizzerei delle grafiche e, mensilmente, riceverei un pagamento in royalties per ogni download della grafica effettuato; non so di quanto potrebbe essere il mio guadagno, non conosco i dettagli del “contratto” dato che ho solo effettuato la candidatura. Inoltre il sito non richiede di emettere fatture né ricevute.

    Ora il mio dubbio è: nel caso in cui venissi “assunta”, avrei bisogno di aprire la Partita Iva oppure no? Come dovrei dichiarare poi gli eventuali compensi ricevuti? Ci sono delle questioni che non sto considerando?

    La ringrazio anticipatamente

  79. Per analizzare questioni personali che richiedono maggiore dettaglio, come nel suo caso, non essendo possibile una risposta certa in questa modalità, le chiederei di scriverci in privato per una consulenza, la aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  80. Salve, dall’articolo si capisce che se l’erogatore è un sostituto di imposta dovrà trattenere a Monte una ritenuta. Ma se invece Chi acquista i diritti è una persona fisica, dovrà corrispondere all’autore l’intera somma senza ritenuta?
    Grazie.

  81. Salve, io pubblico libri su amazon.it, devo aprire p IVA oppure devo considerarle royalty da diritto di autore?

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