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Utilizzo e riattribuzione delle ritenute nello studio associato

La procedura di riattribuzione delle ritenute da parte dei soci di società di persone e di studi associati per la compensazione con modello F24 dei tributi relativi all'ente.

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I soci di associazioni professionali hanno la possibilità di effettuare la riattribuzione delle ritenute, eccedenti rispetto all’Irpef da essi dovuta, allo studio associato in modo che questi possa utilizzarle in compensazione per il versamento di altri tributi. 


Le società di persone, in particolar modo gli studi associati, hanno la possibilità di utilizzare in compensazione le ritenute d’acconto attribuite a ciascun socio, risultate accedenti rispetto all’Irpef da essi dovuta, attraverso un meccanismo di riatribuzione. Nella gestione degli studi associati l’attribuzione delle ritenute d’acconto ha sempre costituto un aspetto cruciale: queste vengono subite dall’associazione professionale e, al termine del periodo d’imposta, imputate agli associati, in proporzione alla quota che questi hanno nella partecipazione agli utili prodotti.

Considerato che le ritenute vengono attribuite agli associati sull’ammontare dei compensi percepiti, quando il reddito prodotto dallo studio associato è significativamente ridotto rispetto all’ammontare dei compensi (per la presenza di spese organizzative e di gestione, etc), le ritenute attribuite a ciascun associato possono risultare eccedenti rispetto all’imposta (Irpef) effettivamente dovuta. Questa situazione porta a due conseguenze: una posizione strutturale di credito per gli associati e uno studio associato con importi a debito a titolo di Iva, Irap, e contributi da dover versare. Per questo motivo è stata prevista la possibilità per ogni associato di riattribuire le ritenute in eccesso allo studio associato.

Imputazione dei redditi dello studio professionale agli associati

L’articolo 5 del TUIR disciplina l’imputazione dei redditi prodotti in forma associata dalle società di persone, dalle associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. Tale disposizione stabilisce che i redditi prodotti dall’ente collettivo devono essere imputati a ciascun socio o associato, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Da ciò consegue che, ai fini delle imposte sui redditi, alle società ed associazioni in parola non viene riconosciuta una soggettività distinta da quella del socio. Inoltre, l’articolo 22 del TUIR prevede che “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. Stante questa disciplina, sembrerebbe difficile sostenere che le ritenute che i soci o associati hanno in eccesso rispetto al proprio debito tributario Irpef possa portare ad una riatribuzione delle ritenute stesse allo studio associato.

La riattribuzione delle ritenute e condizioni da rispettare

Con la Circolare n. 56/E/2009 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire questa situazione, consentendo la riattribuzione delle ritenute, che gli associati non sono in grado di assorbile, allo studio associato. In questo modo l’associazione professionale può utilizzare detti crediti in compensazione, con l’utilizzo del modello F24, per il versamento di altri tributi a debito. È il caso di aggiungere che la stessa possibilità è consentita alle società di persone trasparenti e alle società a responsabilità limitata trasparenti (ex articolo 115 e 116 del TUIR). La facoltà di effettuare la riattribuzione delle ritenute è condizionata all’effettuazione di alcuni adempimenti, sia da parte del socio che dello studio associato, da verificare adeguatamente, ovvero:

  • L’indicazione delle ritenute nella dichiarazione dei redditi, sia del socio (modello Redditi P.F.), che dello studio associato (modello Redditi S.C.);
  • La presenza di un atto con data certa antecedente all’utilizzo delle ritenute stesse ove si manifesti il consenso esplicito da parte del socio/associato alla riattribuzione delle ritenute.
CONDIZIONI DA RISPETTARE PER LA RIATTRIBUZIONE DELLE RITENUTE DEGLI ASSOCIATI ALLO STUDIO ASSOCIATO
– L’indicazione delle ritenute nella dichiarazione dei redditi, sia del socio (modello Redditi P.F.), che dello studio associato (modello Redditi S.C.);
– La presenza di un atto con data certa antecedente all’utilizzo delle ritenute stesse ove si manifesti il consenso esplicito da parte del socio/associato alla riattribuzione delle ritenute.

Il consenso e la remunerazione del socio/associato

In merito al consenso esplicito da parte del socio/associato l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba esservi un atto avente data certa (scrittura privata autenticata o atto pubblico). Tuttavia, sono comunque ritenute ammissibili anche scritture private non autenticate registrate all’Agenzia versando l’imposta di registro fissa di 200 euro ovvero, spedizioni in plico postale senza busta (in modo da apporre il timbro postale sul documento), o ancora mail con posta elettronica certificata. 

Naturalmente, una volta effettuata la riattribuzione delle ritenute in eccedenza, queste non potranno più essere imputate al socio/associato. Lo studio associato a fronte di questo apporto è tenuto ad erogare al socio un importo di denaro esattamente corrispondente alle ritenute dovute: lo studio associato, infatti, anziché versare denaro per effettuare i versamenti d’imposta dovuti, utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti. Sarà, quindi, necessario andare a remunerare il socio che ha ceduto il credito. In questo modo si andrà anche a conguagliare il fatto che i soci potrebbero trasferire somme diverse tra loro. Infatti, poiché la posizione tributaria di ogni socio (Irpef) è diversa da quella degli altri, è evidente che ciascun socio sarà in grado di mettere a disposizione dello studio associato una diversa dote di ritenute. Conseguentemente, lo studio associato è tenuto a conguagliare a favore di ciascun socio un importo pari alle ritenute da questi cedute. Si precisa che tali movimentazione hanno carattere esclusivamente finanziario, e pertanto non comportano alcuna conseguenza reddituale in capo al socio.

Da un punto di vista dichiarativo le istruzioni per la compilazione del modello Redditi Società di Persone prevedono, nel quadro RO, una specifica casella per ciascun socio (casella 12), così da confermare tale criterio di scelta autonoma relativamente all’importo della riattribuzione delle ritenute allo studio associato.

L’indicazione in dichiarazione dei redditi delle ritenute

Come detto, per poter effettuare la riattribuzione delle ritenute è necessaria l’indicazione in dichiarazione dei redditi, sia dello studio associato che dei soci, dell’importo delle ritenute riattribuite. Tale indicazione avviene con le seguenti modalità:

Modello Redditi Società di Persone, relativamente allo studio associato

  • Nel quadro RN continuano ad indicarsi le ritenute subite dallo studio associato, poiché il quadro serve da supporto per la originaria imputazione ai soci/associati;
  • Nel quadro RO, casella 12, in relazione a ciascun socio deve essere indicato l’ammontare delle ritenute sostituite;
  • Nella sezione IV del quadro RX, rigo RX51, deve essere indicato l’ammontare totale delle ritenute ricevute in restituzione e del loro utilizzo ai fini della compensazione o del rimborso.

Modello Redditi Persone Fisiche, relativo ai singoli soci/associati

  • Nel quadro RN al rigo 33, troveranno indicazione le ritenute totali del socio, tra cui anche quelle attribuite dallo studio associato;
  • Nel quadro RN al rigo 33, casella 3, deve essere indicata la quota di ritenute dello studio associato non utilizzate e riattribuite allo stesso.

Naturalmente, se il credito derivante dalla restituzione delle ritenute non è stato interamente utilizzato dallo studio associato entro il termine della dichiarazione successiva l’ammontare residuo può essere rigenerato e riutilizzato ferma restando la possibilità di richiedere il rimborso delle eccedenze non utilizzate.

Il visto di conformità e compensazione

La Legge n. 190/2014, articolo 1 comma 514, ha introdotto nuovi limiti alla compensazione in F24 dei crediti erariali (Irpef, Ires ed Irap), prevedendo l’obbligo per le compensazioni di importi superiori ad €. 15.000 annui l’apposizione del visto di conformità. Sul punto, in merito alla riattribuzione delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • I soci non sono tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 5.000 euro, a meno che tali soggetti non utilizzino un credito scaturente dalla propria dichiarazione per un importo superiore alla citata soglia;
  • Il visto di conformità dovrà essere apposto sulla dichiarazione dello studio associato quanto il credito che emerge dalla dichiarazione della società stessa viene utilizzato in compensazione per importi superiori a 5.000 euro. 

La possibilità di restituire le ritenute alla società è prerogativa esclusiva di ogni singolo socio. Questo significa che se uno dei soci effettua la riattribuzione, non è necessario che venga effettuata anche dagli altri soci. Una volta effettuata, la riattribuzione ha carattere permanente. Questo significa che non sarà più possibile poi ritrasferirle al socio/associato. Infine, appare opportuno ricordare che per utilizzare crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro è necessario presentare la dichiarazione dei redditi e l’utilizzo può avvenire dal decimo giorno successivo all’invio.

Compilazione del modello F24

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

  • Il codice tributo da utilizzare, istituito con la Risoluzione n. 6/E/2010, è il 6830 denominato “Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5, Tuir” da utilizzare nella sezione Erario del modello F24;
  • L’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 29/E/2010, è quello relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge.

Conclusioni

In conclusione, la gestione delle ritenute e la loro riattribuzione in uno studio associato rappresentano aspetti cruciali della fiscalità professionale. La corretta applicazione di queste pratiche non solo garantisce la conformità con le normative fiscali, ma contribuisce anche a una gestione finanziaria trasparente e efficiente all’interno dello studio. È fondamentale per gli associati comprendere il processo di ritenuta e riattribuzione per assicurare che le loro dichiarazioni fiscali individuali riflettano accuratamente le loro entrate e le tasse pagate.

Domande frequenti

Che cos’è la riattribuzione delle ritenute in uno studio associato?

La riattribuzione delle ritenute si riferisce al processo di assegnare le ritenute fiscali, applicate a livello di studio, ai singoli associati in base alla loro quota di partecipazione o ai compensi effettivamente percepiti. A loro volta gli associati possono ri-attribuire le ritenute in eccesso allo studio associato, che può utilizzarle in compensazione con modello F24.

Come viene determinata la quota di ritenuta da attribuire a ciascun associato?

La quota di ritenuta da attribuire viene generalmente determinata in base alla quota di partecipazione dell’associato nello studio o in base all’ammontare dei compensi percepiti.

Gli associati devono dichiarare queste ritenute nelle loro dichiarazioni fiscali individuali?

Sì, gli associati devono dichiarare queste ritenute nelle loro dichiarazioni fiscali individuali. Questo può influenzare l’importo del loro debito fiscale o del rimborso a cui hanno diritto.

Cosa accade se la riattribuzione delle ritenute non viene gestita correttamente?

Una gestione scorretta può portare a problemi di conformità fiscale, con possibili penalità, interessi o controlli fiscali. Pertanto, è fondamentale seguire accuratamente le normative fiscali locali e ottenere consulenza professionale quando necessario.

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