Le retribuzioni convenzionali sono una agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti italiani all’estero. Agevolazione valida sia in caso di distacco all’etero che in caso di datore di lavoro estero. È necessario che il lavoratore svolga attività all’estero per almeno 183 giorni all’anno.


Effettuare un’attività di tax planning significa saper consigliare lo strumento giusto per ogni tipologia di contribuente e attività lavorativa. In questo report voglio concentrarmi sulle retribuzioni convenzionali. Si tratta di una particolare modalità di tassazione dei redditi da lavoro dipendente per lavoratori che mantengono la residenza fiscale in Italia e si trovano a svolgere attività lavorativa all’estero (come oggetto esclusivo del rapporto) per almeno 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Inoltre, è necessario che l’attività lavorativa rientri in uno dei settori ricompresi in uno specifico Decreto Ministeriale che viene pubblicato annualmente.

Attraverso questa modalità di tassazione del reddito il lavoratore ha la possibilità di tassare un reddito figurativo al posto del reddito effettivamente percepito. In questo articolo andremo a riepilogare questo regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente estero. Al termine dell’articolo puoi trovare il modulo di contatto per sfruttare la nostra consulenza fiscale utile a chiarire i tuoi dubbi. Oggi sempre più lavoratori sono interessati dall’internazionalizzazione delle imprese. Si tratta di processi che spesso portano lavoratori italiani ad essere assunti da aziende estere, per lo spostamento della sede di lavoro. Oppure, in altri casi siamo di fronte a casi di distacco del personale all’estero.


La tassazione dei redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero

I redditi corrisposti per l’attività di lavoro dipendente svolta all’estero con carattere di continuità da parte di lavoratori dipendenti Italiani, concorrono alla formazione del reddito complessivo in Italia. Questo se l’attività lavorativa estera supera i 183 giorni. Il riferimento riguarda i lavoratori che conservano residenza fiscale italiana. Attenzione però!

Il concetto di residenza fiscale è quello previsto dall’articolo 2 del DPR n. 917/86 (TUIR). In pratica, se sei assunto da una società estera, o sei in distacco temporaneo all’estero, e svolgi attività di lavoro dipendente questo deve essere tassato in Italia. Tuttavia, per questi lavoratori è prevista un’agevolazione fiscale. È possibile tassare in Italia non tanto la retribuzione effettivamente percepita, ma una retribuzione figurativa. Retribuzione che viene definita retribuzione convenzionale. Questo in quanto è definita annualmente con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In questo report voglio spiegarti le condizioni che ti possono permettere di applicare retribuzioni convenzionali. Questo sia che tu sia un lavoratore in distacco all’estero, o con contratto estero, ma residente fiscalmente in Italia.

La residenza fiscale dei contribuenti

Il punto di partenza per l’applicazione della disciplina fiscale sulle retribuzioni convenzionali è capire quali soggetti possono utilizzarla. In particolare, possono sfruttare le retribuzioni convenzionali sono le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. Ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 917/86 si considerano residenti fiscalmente in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • Risultano iscritte all’anagrafe della popolazione residente nello Stato;
  • Hanno il domicilio nello Stato (ex art. 43 c.c.). Ovvero hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e sociali, nello Stato;
  • Hanno la residenza nello Stato (ex art. 43 c.c.). Hanno dunque in Italia la loro dimora abituale, cioè il luogo nel quale normalmente si trovano.

Il criterio della maggior parte del periodo d’imposta è verificato se il periodo di permanenza è di almeno 183 giorni anche non continuativi nell’anno. I predetti requisiti sono alternativi tra loro e non concorrenti. Questo significa che è sufficiente il verificarsi di uno soltanto di essi affinché un soggetto venga considerato fiscalmente residente in Italia.

L’importanza dell’analisi della propria situazione

Nella mia esperienza personale ho visto tante persone applicare in modo non corretto le retribuzioni convenzionali. E’ di fondamentale importanza analizzare compiutamente la propria situazione personale. E’ importante, infatti, capire se il contribuente che lavora all’estero abbia conservato o meno la residenza fiscale italiana. Soltanto qualora vi siano i requisiti per essere considerati residenti fiscalmente in Italia, la retribuzione convenzionale può trovare applicazione. Particolare importanza deve essere data al concetto, sopra indicato, di domicilio. E’ considerato fiscalmente residente in Italia un soggetto che, indipendentemente dalla propria effettiva presenza sul territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi familiari morali e sociali in Italia (Circolare n. 304/E/97). Inoltre, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) da sola non è sufficiente ad escludere il domicilio o la residenza nello Stato. In quanto questi ultimi, sono criteri alternativi alle risultanze anagrafiche.

Per approfondire: “Trasferimento della residenza all’estero: la guida“.

Residenza fiscale nella disciplina convenzionale

Ai fini della qualificazione del lavoratore dipendente come residente fiscalmente o meno, occorre, tener conto anche di quanto previsto dalle norme internazionali. Vi possono essere situazioni in cui il contribuente, con domicilio in Italia, si trovi all’estero per motivi di lavoro per oltre 183 giorni nell’anno. In questo caso il lavoratore potrebbe maturare anche i requisiti per essere considerato fiscalmente residente anche nello Stato estero ove soggiorna. Queste situazioni sono definite di “doppia residenza fiscale” (c.d. “dual residence“). In questi casi è necessario individuare dei criteri dirimenti per individuare la residenza fiscale, tra lo Stato della fonte del reddito e quello di domicilio.

Ricorda che la residenza fiscale é sempre unica, identificabile in un solo Stato per ogni periodo di imposta

In questi casi vi sono regole speciali, definite dalla normativa convenzionale, che derogando alle norme interne. Tali criteri, infatti, indicano delle regole suppletive per stabilire il Paese di residenza fiscale.

Tie breaker rules

Queste regole, definite “tie breaker rules“. Esse devono essere applicate secondo l’ordine progressivo (nel senso che se non è applicabile la prima si passa alla seconda e così via), e non concorrente. Le regole sono le seguenti:

  • Dimora permanente;
  • Centro degli interessi vitali;
  • Soggiorno abituale;
  • Nazionalità.

Naturalmente, per approfondimenti sull’applicazione delle tie breaker rules ti rimando a questo report: “Doppia residenza fiscale. Tie Breaker Rules“.

Modello OCSE e lavoro dipendente

Se stai proseguendo la lettura significa che hai capito di avere la residenza fiscale italiana. A questo punto è necessario proseguire ed individuare come la normativa convenzionale disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero. L’Italia con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ha adottato, per la maggior parte dei trattati contro le doppie imposizioni, l’articolo 15. Come formulato dal modello predisposto dall’OCSE. Tale disposizione prevede, in via generale, che:

i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve quale corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (di residenza). Questo a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato (estero) contraente. Se l’attività è qui svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato

In base a tale regolamentazione, quindi, in questi casi vi è una tassazione concorrente. Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero da un soggetto residente in Italia è tassato sia all’estero che in Italia.

Lavoro dipendente tassato nello Stato di residenza fiscale

In deroga a tale regola generale, il comma 2 dell’articolo 15 stabilisce che le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente (Italia) riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell’altro Stato (estero) contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato (di residenza) se:

  • Il beneficiario soggiorna nell’altro Stato (estero) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell’anno fiscale considerato;
  • Le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato (Stato estero);
  • L’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (Stato Estero).

Disciplina fiscale delle retribuzioni convenzionali

Quella che ho delineato fino ad adesso, è la normativa generale riguardante la tassazione dei redditi da lavoro dipendente estero. Tuttavia, in alcuni casi, per i lavoratori dipendenti che lavorano all’estero, la normativa interna consente un’agevolazione. Infatti, al verificarsi di alcune condizioni è possibile tassare in luogo del reddito di lavoro subordinato effettivamente percepito le retribuzioni convenzionali. Sul punto, l’articolo 51, comma 8-bis, del DPR n. 917/86 stabilisce che:

Art. 51, co. 8-bis TUIR – Retribuzioni convenzionali redditi da lavoro dipendente
in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/87

Questa disposizione prevede un agevolazione che consente, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare in luogo del reddito di lavoro subordinato effettivamente percepito le retribuzioni convenzionali. Retribuzione che generalmente è inferiore rispetto al reddito effettivamente percepito. Quindi, tassare la retribuzione convenzionale al posto di quella effettiva è sicuramente un bel vantaggio!

Vediamo quali sono le condizioni che consentono di poter applicare le retribuzioni convenzionali.

Condizioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali si applicano al verificarsi di queste condizioni, riepilogate nella tabella seguente:

CONDIZIONEDESCRIZONE
Residenza fiscaleIl lavoratore dipendente sia fiscalmente residente in Italia, ex art. 2 del TUIR
Lavoro in settore di attività individuati dal Decreto MinisterialeSvolgimento di lavoro dipendente all’estero in via continuativa che opera in uno dei settori di attività individuati nel nel decreto ministeriale sulle retribuzioni convenzionali. In caso contrario, l’assenza del settore economico nel quale viene svolta l’attività dal lavoratore costituisce motivo ostativo all’applicazione del regime di vantaggio (Circolare n. 20/E/2011 e Risposta a interpello n. 54/E/2022).
Lavoro come oggetto esclusivo del rapportoIl lavoro sia oggetto esclusivo del rapporto. Con la C.M. n. 207/2000 è stato chiarito che è necessario stipulare uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero (aspetto non necessario, quest’ultimo in caso di assunzione diretta da parte dell’impresa estera).
Lavoro all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesiSoggiorno all’estero per un periodo superiore a 183 giorni anche non consecutivi, nell’arco di 12 mesi (anche a cavallo di due anni). Per il computo dei 183 giorni rilevano, in ogni caso, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi (C.M. 207/2000).

Qualora non trovi concreta applicazione una delle condizioni esposte non potrà trovare applicazione l’applicazione delle retribuzioni convenzionali per la tassazione del reddito. In questo caso il reddito deve essere dichiarato prendendo a riferimento la retribuzione effettivamente percepita (secondo il principio di “cassa“). Ad esempio, la disposizione in commento non può trovare applicazione per i lavoratori in trasferta.

Esclusività del rapporto di lavoro estero

Ai fini dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali ci appare opportuno soffermarsi su un aspetto importante descritto in precedenza, il requisito dell’esclusività del rapporto di lavoro. L’attività lavorativa deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, pertanto, l’attività lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero.

Il requisito dell’esclusività appare soddisfatto quando la prestazione di lavoro estera costituisce l’unica attività affidata al dipendente. Non è, quindi, accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di altre mansioni. È il caso, ad esempio del compimento di fiere o missioni presso clienti stranieri, fiere o trasferte presso società collegate estere. In questi casi la mansione appare accessoria rispetto all’attività svolta in Italia. In pratica, quindi, l’unico oggetto del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente deve essere lo svolgimento di attività lavorativa all’estero. È necessario, quindi, stipulare uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e collocare il dipendente in uno speciale ruolo estero. Sul punto vedasi i chiarimenti della risposta ad interpello n. 345/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Continuità del rapporto di lavoro estero

Per quanto riguarda la continuità del rapporto, invece, si deve fare riferimento al fatto che l’incarico debba essere stabile, non di tipo occasionale. È sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Calcolo da effettuare facendo riferimento alla permanenza all’estero stabilita nel contratto, possibile anche per un periodo a cavallo di due anni solari. Nel conteggio dei 183 giorni rientrano anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi (Circolare n. 207/E/2000).

Tabella: conteggio dei 183 giorni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali
FATTISPECIERIENTRANO NEL COMPUTO DEI GIORNI
Giorni lavorativi nello Stato EsteroSI
Giorni lavorativi in altri PaesiNO
Ferie non trascorse nello Stato esteroSI
Festività non trascorse nello Stato esteroSI
Riposi settimanali non trascorsi nello Stato esteroSI
Conteggio dei 183 giorni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali

Soggiorno all’estero per un periodo superiore a 183 giorni avvenga a cavallo di due anni

Con la risposta a interpello n. 50 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle convenzionali in caso di soggiorno all’estero per un periodo superiore a 183 giorni a cavallo di due anni. L’Amministrazione finanziaria, per la prima volta, esplicita un orientamento secondo il quale la valorizzazione su due differenti periodi d’imposta può essere effettuata solo quando in entrambi gli anni il lavoratore sia qualificato come fiscalmente residente in Italia. Il principio ha un notevole impatto sulla gestione dei dipendenti operanti all’estero.

Gli obblighi del sostituto d’imposta

Se il contratto prevede la permanenza all’estero per più di 183 giorni, il sostituto applica la tassazione su base convenzionale a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica in sede di conguaglio qualora vengano meno i requisiti richiesti. Nel caso in cui vengano corrisposte retribuzioni prima dell’entrata in vigore del decreto che ogni anno stabilisce le nuove retribuzioni convenzionali si fa riferimento al decreto dell’anno precedente, salvo poi ricalcolare in fase di conguaglio. Nel caso in cui nel decreto non sia previsto il settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente non è possibile applicare il regime delle retribuzioni convenzionali.


Retribuzioni convenzionali: casi di non applicazione

Nella tassazione del reddito da lavoro dipendente estero in Italia non sempre può trovare applicazione la retribuzione convenzionale. Se il lavoratore dipendente presta la propria attività per un datore di lavoro estero, ma trascorre in Italia la maggior parte dell’anno, la retribuzione convenzionale non può essere applicata. Si pensi al caso del telelavoro o di tutte quelle attività lavorative ove la presenza in loco non è indispensabile (come le attività online).

Altra casistica che non permette l’applicazione delle retribuzioni convenzionali è il fatto di operare in settori lavorativi per i quali il ministero non ha previsto l’applicazione delle retribuzioni convenzionali. Inoltre, la retribuzione convenzionale non trova applicazione quando lo Stato estero preveda che la tassazione del reddito da lavoro dipendente debba avvenire esclusivamente in loco, e non anche nello stato di residenza fiscale del lavoratore. Questo aspetto è disciplinato nella convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e lo Stato estero in questione. Ricordo, che la normativa convenzionale prevale comunque sulle normative fiscali nazionali

Condizioni contrattuali per la retribuzione convenzionale

Tuttavia, la condizione più importante da rispettare per far trovare applicazione la retribuzione convenzionale è la seguente:

è necessario che venga stipulato uno specifico contratto di lavoro che preveda l’esecuzione della prestazione lavorativa in via esclusiva all’estero e che il lavoratore dipendente venga collocato in un ruolo speciale estero

In pratica, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero. Da ciò si deduce che tale normativa non si applica ai dipendenti in trasferta. In questo caso, infatti, viene a mancare il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero derivante da un contratto specifico.

Tassazione forfettaria anche in assenza di distacco internazionale del personale

Un’interpretazione letterale dell’articolo 51 comma 8-bis del DPR n 917/86 porta a ritenere che quest’ultimo sia applicabile anche nell’ipotesi in cui il lavoratore venga assunto direttamente dall’azienda straniera. Questo senza che si realizzi un distacco di personale da società italiana ad impresa estera. Il predetto orientamento è stato, peraltro, confermato dall’Agenzia delle Entrate, quesito 1.5 della Circolare n. 11/E/2014. Questo documento di prassi ha precisato come l’applicazione del regime in esame sia possibile anche qualora non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, a favore del dipendente stesso, i relativi obblighi contributivi.

Tassazione convenzionale anche in caso di assunzione diretta all’estero – Circolare n. 50/E/2002 Entrate

Questo aspetto, ovvero l’applicazione delle retribuzioni convenzionali a dipendenti assunti direttamente da datore di lavoro estero, è stato oggetto di prima analisi dalla Circolare n. 50/E/2002. In questo documento, l’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 18, ha previsto l’applicazione delle retribuzioni convenzionali ad un lavoratore dipendente italiano (residente fiscalmente in Italia) assunto presso una società estera (in questo caso tedesca). Tale lavoratore aveva svolto in Germania l’attività per più di 183 nell’arco di dodici mesi. L’Agenzia ha dato parere favorevole all’applicazione delle retribuzioni convenzionali. In pratica, in questi casi è lo stesso lavoratore a dover inquadrare il suo contratto tra quelli previsti dal decreto ministeriale. Successivamente questi è tenuto ad indicare nel quadro RC del modello Redditi l’importo della retribuzione convenzionale spettante. Allo stesso modo deve essere compilato il quadro CE (ex art. 165 del TUIR) al fine di determinare il credito per imposte estere spettante. Credito che è calcolato in base alle trattenute estere applicate alla retribuzione del lavoratore.

Considerazioni pratiche

Resta evidente che, da un punto di vista operativo, nell’ipotesi descritta, risulta difficile individuare con precisione la retribuzione convenzionale da assoggettare ad imposizione. Quest’ultima viene, infatti, fissata dal decreto ministeriale sopra richiamato, alla luce della retribuzione nazionale di riferimento. Ovvero del trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo italiano, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti. Al fine di rendere applicabile la disposizione dell’articolo 51, comma 8-bis del DPR n. 917/86, si consiglia, pertanto, di inserire all’interno del contratto di lavoro stipulato all’estero:

  • Gli opportuni richiami al livello di inquadramento collettivo italiano;
  • La relativa retribuzione che lo stesso dipendente percepirebbe, se l’assunzione, invece che all’estero, fosse avvenuta all’interno del territorio nazionale.

Nell’ipotesi in cui il decreto non preveda il settore economico in cui viene svolta l’attività da parte del dipendente, non troverà applicazione la retribuzione convenzionale. In questo caso la tassazione del reddito da lavoro dipendente estero avverrà in base alla retribuzione effettivamente percepita. Vedi la Circolare n. 20/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate.

Il calcolo della retribuzione convenzionale

Arrivato a questo punto sono sicuro che sei in grado di capire se nella tua situazione può trovare accoglimento l’applicazione della retribuzione convenzionale. Questa, come detto, ti permette di tassare una retribuzione figurativa al posto di quella effettivamente percepita.

Tieni presente che questa normativa non ammette eccezioni!

Questo significa che non puoi, ad esempio, optare per la tassazione del reddito effettivamente percepito, nel caso in cui tu ti possa avvalere della retribuzione convenzionale. Il procedimento per l’individuazione della retribuzione convenzionale da sottoporre a tassazione è il seguente:

  • Individuare il proprio settore di attività tra quelli previsti dal Ministero. Industria; industria edile; artigianato; industria cinematografica; spettacolo; autotrasporto e spedizione merci; commercio; credito; assicurazioni; trasporto aereo; agricoltura;
  • Individuare la propria fascia di reddito. In relazione ai lavoratori per i quali sono previste fasce di reddito, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata “sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente“. Ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti“. Incluso superminimo e altre indennità, con esclusione dell’indennità estero;
  • Individuare la retribuzione convenzionale. L’importo così calcolato (deve poi essere diviso per dodici nel caso siano previste fasce di reddito) e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi e dichiarativi.

Esempio di calcolo fascia di retribuzione convenzionale

Proviamo a fare un esempio prendendo in considerazione i seguenti quadri:

  • Settore: industria;
  • Qualifica: quadro;
  • RAL: euro 55.000;
  • Valore complessivo dei benefit esteri: 15.000 euro.

Per il settore industria, qualifica quadri, le tabelle ministeriali valide ipotizziamo che siano le seguenti:

FASCIASCAGLIONIRETRIBUZIONE CONVENZIONALE
IFino a 4.000,624.000,62
IIDa 4.000,63 a 4.760,944.760,94
IIIDa 4.760,95 a 5.521,275.521,27
IVDa 5.521,28 a 6.281,596.281,59
VDa 6.281,60 a 7.041,937.041,93
VIDa 7.041,94 in poi7.802,17

Pertanto, dividendo la RAL per 12 ed escludendo dal calcolo i benefit esteri, il valore di riferimento è pari ad € 4.583 (55.000/12 = 4.583). Tale valore si colloca nella fascia tra 4.000,63 euro ed 4.760,94 euro. Pertanto, la retribuzione convenzionale applicabile è pari ad 4.760,94 euro.

Nell’esempio proposto, la retribuzione convenzionale è superiore a 1/12 della RAL, che ammonta a 4.583 euro. Tuttavia tale differenza è sensibilmente inferiore, riferita all’anno, rispetto al valore dei benefit esteri che potrebbero essere assoggettati a tassazione, in caso di calcolo analitico. Specularmente, lo stesso calcolo applicato alla base imponibile contributiva sulla retribuzione convenzionale invece che sulla retribuzione effettiva, comprensiva delle indennità e dei benefit legati all’invio all’estero, comporta una riduzione della base imponibile.

Sul futuro importo pensionistico del dipendente, tali minori importi impattano sia sul montante contributivo che, per i soggetti vicini all’età pensionabile, sulla retribuzione media utile per la quota retributiva.

Deducibilità dei contributi esteri

Il contribuente fiscalmente residente in Italia che presta la propria attività lavorativa all’estero per conto di un datore di lavoro estero deve dichiarare quanto percepito al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. È quanto affermato dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 17/E del 24.04.2015, paragrafo 4.7, in risposta alle questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti. Il chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria si riferisce al caso in cui non trovino applicazione le retribuzioni convenzionali, meccanismo che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare in luogo del reddito di lavoro subordinato effettivamente percepito una retribuzione “forfettaria”, generalmente, inferiore al reddito effettivamente percepito. Detto questo dobbiamo capire se i contributi previdenziali obbligatori versati all’estero possano essere computati nel calcolo della retribuzione convenzionale. Su questo aspetto, anche se in assenza di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la risposta è da ritenersi affermativa.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha espressamente specificato che l’unica condizione da soddisfare al fine di poter scomputare i contributi versati, è che: “le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia”. Detto questo a nulla rileva il fatto che tali contributi vadano a riduzione del reddito effettivamente percepito, piuttosto che del reddito convenzionale determinato.

A tal fine, l’Inps ha provveduto a stipulare una serie di trattati bilaterali in cui, indipendentemente dal regime di deducibilità di tale trattenuta dalle imposte estere (alcuni paesi non li considerano deducibili), in Italia:  

  • Deve essere tassata la retribuzione “lorda” prodotta all’estero. Su tale reddito va determinato il credito d’imposta per imposte estere a quadro CE;  
  • Potendo dedurre detti contributi a rigo RP1 (C.M. n. 137/1997).

Certificazione estera. Tali dati potranno essere desunti da una “certificazione” rilasciata dal datore di lavoro estero. In generale anche all’estero è previsto il rilascio di un documento analogo al modello CU italiano. In alternativa, si dove procedere alla sommatoria delle voci dei “cedolini paga” esteri ricevuti.

Il ragguaglio giornaliero

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale dovrà essere ridotta proporzionalmente all’orario di lavoro (Circolare N. 72/E/1990). È possibile ragguagliare a giornata i valori convenzionali esclusivamente in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese. Operativamente l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

In caso di passaggio di qualifica nel corso del mese, ovvero di mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica, con la medesima decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale deve essere attribuita la nuova retribuzione convenzionale. A questo fine, è opportuno chiarire che per il conteggio dei giorni di permanenza all’estero del lavoratore dipendente, rilevano in ogni caso nel computo dei 183 giorni:

  • Il periodo di ferie;
  • Le festività;
  • I riposi settimanali e
  • Gli altri giorni non lavorativi,

Questo indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi questi giorni. Vedasi la Circolare n. 207/2000 del Ministero delle Finanze (paragrafo 1.5.7).

La richiesta di applicazione delle retribuzioni convenzionali

L’azienda datrice di lavoro, al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 51, comma 8-bis del DPR n 917/86, opera le ritenute ai fini Irpef, non sulla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore per il lavoro estero. Bensì sugli importi convenzionali, comprensivi di eventuali fringe benefits erogati. A questo fine, la Circolare n. 207/E/2000 ha precisato che l’azienda datrice di lavoro è tenuta a:

  • Stipulare con il dipendente uno specifico contratto da cui risulti la esclusività (nonché il rapporto in via continuativa) della prestazione svolta all’estero;
  • Collocare il lavoratore su uno specifico ruolo estero (formalità che può essere adempiuta mediante la tenuta degli ordinari libri paga e matricola, regolarmente vidimati dagli enti previdenziali).

È il caso di ricordare che, se si presentassero eventuali situazioni di doppia tassazione derivanti dalla circostanza che il dipendente possa risultare fiscalmente residente sia in Italia che nel Paese estero. Ovvero dal fatto che uno stesso reddito risulti imponibile in entrambi gli Stati, è possibile ricorrere allo strumento del credito di imposta. Articolo 165 del DPR n. 917/86. Credito da ottenere con apposita richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.

Per approfondire: “Credito per imposte estere in dichiarazione“.

Credito per imposte estere

Nel caso in cui al lavoratore vengano applicate imposte estere sul reddito percepito, queste ai sensi dell’art. 24 del modello OCSE e dell’art. 165 del TUIR possono essere portare a credito nello Stato di residenza fiscale. La prima condizione da rispettare per la formazione del credito per imposte estere è che tali imposte assumano il carattere di definitività. Questo significa che il lavoratore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi nel Paese estero al fine di individuare il valore delle imposte divenute definitive (non più richiedibili a rimborso).

A questo punto, tuttavia, è necessario tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 165, co. 10 del TUIR. Tale disposizione prevede che se il reddito concorre solo parzialmente alla formazione della base imponibile in Italia, anche le imposte assolte all’estero devono essere ridotte nella stessa proporzione. Questo significa che, inevitabilmente, l’applicazione della retribuzione convenzionale comporta una rideterminazione (al ribasso) delle imposte estere che concorrono alla formazione del credito in Italia. In particolare, il calcolo da fare è il seguente:

Imposta estera versata a titolo definitivo * (reddito convenzionale – contributi previdenziali) / (reddito effettivo – contributi previdenziali)

L’imposta estera così rideterminata potrà concorrere alla determinazione del credito per imposte estere nel quadro CE del modello Redditi PF. Naturalmente, devono essere rispettate tutte le condizioni previste per l’attribuzione del credito.

Il distaccato all’estero in trasferta in altri Stati

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 428/E/23 ha chiarito che può trovare applicazione la disciplina delle retribuzioni convenzionali anche nel caso in cui il lavoratore, distaccato in Paese estero, effettui delle trasferte occasionali, per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse dell’azienda, in Paesi esteri diversi (inclusa l’Italia). Di fatto, l’Amministrazione finanziaria ammette la possibilità che la prestazione lavorativa possa essere svolta anche in stati diversi, inclusa l’Italia, per trasferte occasionali aziendali. Nel caso oggetto di interpello il lavoratore è stato distaccato presso una società estera, andando a svolgervi attività continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Questo, seppur effettui nell’interesse dell’azienda occasionali trasferte in paesi esteri (tra cui l’Italia). Secondo l’Agenzia, in questo scenario, il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso l’azienda estera non verrebbe meno se il lavoratore distaccato effettuasse, per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse dell’azienda estera distaccataria, anche occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi da quello della distaccataria. Questo fermo restando che la prestazione dell’attività lavorativa all’estero venga effettuata per un periodo superiore a 183 giorni e che tutte le restanti condizioni vengano rispettate.

Disciplina previdenziale

Si ricorda, infine, che le retribuzioni convenzionali sono state previste inizialmente per fini previdenziali. Infatti, l’utilizzo delle stesse avviene nel caso in cui i dipendenti vengono inviati in Paesi extracomunitari con cui l’Italia non ha siglato un accordo di sicurezza sociale. Oppure limitatamente alle forma non coperte, anche nel caso in cui sia stato stipulato un accordo parziale. Invece, nel caso in cui è in vigore un accordo di carattere previdenziale tra l’Italia e il Paese di destinazione, i contributi vengono calcolati sulla retribuzione effettiva determinata secondo gli ordinari criteri.


Tabelle delle retribuzioni convenzionali dell’INPS 2023

Di seguito il link per verificare le retribuzioni convenzionali applicabili per i lavoratori dipendenti assunti all’estero. Tabella utile anche per coloro che hanno un contratto di distacco all’estero, valido per almeno 183 giorni all’anno, e che sono considerati residenti fiscalmente in Italia.

Gli accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate effettua ordinariamente controlli volti a verificare la corretta attribuzione dell’art. 51, co. 8-bis del TUIR. Questa attività di controllo è volta, principalmente, a:

  • Individuare se il contribuente rispetta i requisiti che consentono l’applicazione della retribuzione determinata in modo convenzionale secondo le tabelle pubblicate annualmente dal Ministero;
  • Il corretto inquadramento del lavoratore all’interno delle tabelle ministeriali, in relazione all’attività concretamente svolta dal lavoratore e riepilogata nel contratto di lavoro estero.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti previsti dalla norma il contribuente rischia molto. Infatti, in caso di contestazione l’Agenzia andrà a rideterminare il reddito effettivo del contribuente da assoggettare a tassazione, richiedendo allo stesso la differenza rispetto all’imposta versata con la convenzionale. Su tale differenza viene poi calcolata la sanzione amministrativa per dichiarazione infedele che va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e non versata (la sanzione è poi aumentata di 1/3 in caso di redditi di fonte estera). Oltre a questo sono dovuti gli interessi da ritardato versamento dell’imposta.

Per quanto riguarda il secondo aspetto oggetto di controllo, ovvero l’inquadramento, nel caso in cui venga riscontrato un diverso inquadramento del lavoratore (in relazione alle mansioni concretamente svolte), l’Agenzia andrà a rideterminare il reddito convenzionale spettante, richiedendo la differenza rispetto all’imposta versata, con le stesse conseguenze in termini sanzionatori viste per il punto precedente.

Tutto questo per dire che il contribuente, quando siamo di fronte a situazioni di contratto di lavoro estero, di fatto, si assume, assieme al proprio datore di lavoro dei rischi legati all’applicazione della convenzionale.

Conclusioni e consulenza fiscale online

La determinazione del reddito imponibile in Italia sulla base della retribuzione convenzionale, come abbiamo visto, discende da alcune particolari fattispecie:

  • Corresponsione della retribuzione in Italia a fronte di un distacco allestero. La remunerazione è convenzionale soddisfatte ovviamente le condizioni già indicate. In questa situazione potrebbe non emergere la necessità di recuperare le imposte pagate all’estero stante che le stesse potrebbero non essere state corrisposte;
  • Corresponsione della remunerazione da parte di un soggetto estero. Il lavoratore indica nella sua dichiarazione domestica la remunerazione convenzionale. In questo caso invece il lavoratore avrà interesse a recuperare le imposte corrisposte all’estero.

Come detto l’applicazione delle retribuzioni convenzionali è obbligatoria quando l’applicazione sia più favorevole al dipendente. Mentre, al contrario, tale regime rimane facoltativo in virtù del principio legato alla capacità contributiva. Questo regime, inoltre, di per sé favorevole al dipendente, è ancora più attrattivo se si tiene in considerazione che ogni fringe benefits, quale ad esempio l’abitazione all’estero, riconosciuto al dipendente è incluso forfettariamente nella base convenzionale, non subendo alcuna tassazione autonoma permettendo quindi un’ulteriore riduzione della tassazione.

Stai lavorando come dipendente in distacco dalla tua azienda italiana?

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Se hai letto il mio report fino a questo punto vuol dire che sei effettivamente interessato alla possibilità di applicare le retribuzioni convenzionali nella tua situazione. Il consiglio che posso offrirti è quello di affidarti un dottore commercialista esperto in questo ambito. Commettere degli errori è molto semplice in questi casi. Ricorda che in caso di errori le sanzioni per dichiarazione infedele vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e non versata (la sanzione è poi aumentata di 1/3 in caso di redditi di fonte estera). Per questo motivo, affidati sempre ad un professionista preparato. Se lo desideri puoi chiedere la mia consulenza su questo argomento attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online. Potrai contare sulla mia esperienza per risolvere i tuoi dubbi. Segui il link sottostante e compila il form con la tua situazione ed i tuoi principali dubbi/domande sull’argomento. Verrai ricontattato nel più breve tempo con il preventivo per una consulenza online da fare insieme per aiutarti a risolvere i tuoi dubbi.

74 COMMENTI

  1. Buongiorno,

    complimenti per il sito e le informazioni, molto utili. Il mio caso: sono residente fiscale in Italia, ma ho trascorso negli USA 5 mesi nel 2016 e 6 mesi nel 2017 in trasferta per conto della società italiana per cui lavoro (non è stato stipulato nessun contratto di lavoro particolare e percepivo reddito solamente dall’azienda italiana). A settembre 2017 sono stato assunto dalla società americana presso la quale mi trovavo. Mi può confermare che, da quanto ho letto, il calcolo dell’imposta sarà fatto sulla base delle retribuzioni effettive, e non convenzionali dal momento che mi trovavo in semplice trasferta? Inoltre, dovrò dichiarare in Italia il reddito estero percepito da settembre a fine anno e di conseguenza usufruire del credito d’imposta contro la doppia tassazione(visot che già pagherò le tasse negli stati unitit?

    La ringrazio in anticipo

  2. Quello che posso dirle è che non le spetta la retribuzione convenzionale nel suo caso si tratta di trasferta e che dovrà dichiarare anche in Italia il reddito estero. Per maggiori info mi contatti attraverso il servizio di consulenza fiscale online.

  3. Buongiorno, ho letto nel suo articolo che vi è una “decadenza” per usufruire del credito di imposta (articolo 165 del DPR n. 917/86) e che essa è determinata dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.
    In un altro articolo però scrive che non vi è decadenza https://fiscomania.com/2017/10/credito-per-imposte-estere-omessa/
    Può chiarire? Grazie

  4. In questo articolo riporto cosa dice la normativa, ovvero che il credito di imposta spetta soltanto se riportato nella dichiarazione dei redditi ove è maturato il diritto. Nell’articolo che cita, faccio riferimento ad orientamenti giurisprudenziali che dicono che, invece, il credito può essere accolto anche se riportato a seguito di dichiarazioni omesse. Sono due cose diverse, la norma, e poi gli orientamenti di giurisprudenza.

  5. L’applicazione della retribuzione convenzionale è applicabile anche ai dipendenti di aziende estere, a condizione che il lavoratore risulti essere fiscalmente residente in Italia e che nel contratto di lavoro estero sia indicata la mansione che avrebbe avuto in Italia per quello stesso lavoro e la retribuzione italiana. Solo in questo caso è possibile usufruire delle retribuzioni convenzionali.

  6. salve spett.le

    sono angelo un lavoratore elettrico con contratto svizzero, da gennaio a giugno ero assunto con le famose notifiche online che usano qui in svizzera, mentre dal 26 giugno 2017 sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato sempre in svizzera con permesso di tipo g.
    la mia domanda e vivendo tutto l anno lontano dalla mia residenza attuale che sarebbe a Barletta in italia potrei usare per lamia dichiarazione dei redditi la legge RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

  7. Per poter applicare le retribuzioni, come avrà letto, è necessario verificare una serie di requisiti, sia che rigaurdano lei che il suo contratto di lavoro. Se vuole posso analizzare la sua situazione in dettaglio in una consulenza personalizzata.

  8. Le Retribuzioni Convenzionali posso essere anche applicate a lavorati marittimi e personale di volo?

  9. Buongiorno,

    potrebbe spiegare cortesemente quali sono i concetti che rientrano all’interno dell’ammontare complessivo che poi diviso per 12 permetterà di capire in quale fascia si ricade.
    In particolare vorrei sapere cosa rientri oltre allo stipendio. Essendo all’estero e lavorando in condizioni più “stressanti” rispetto alla vita in ufficio, percepisco un’indennità di mansione. Questa deve rientrare?
    E poi eventuli premi e/o bonus aziendali legati alle performance del deipendente devono essere contemplate oppure rimangono fuori?
    Nel momento in cui a fine anno ci si accorge che la somma degli importi che rientrano nel calcolo e divisi per 12 non rispecchiano la fascia di retribuzione convenzionale definita dall’azienda, come si fa a richiedere l’eventuale credito? Grazie anticipatamente per le delucidazioni.

  10. Nel caso di datore di lavoro estero nel calcolo del reddito si deve tenere conto di utte le indennità, tranne l’indennità estero, come indicato nell’articolo. Tutto il resto, come bonus e premi di risultato deve essere considerato. Una volta individuata la fascia di retribuzione convenzionale da applicare il dichiarazione dei redditi si applicherà quella, e si avrà diritto ad eventuali crediti in dichiarazione. Per maggiori info mi contatti in privato.

  11. Salve, io mi sposterò in USA a Giugno e non passerò negli USA 183 giorni quest’anno per poi stare per il 90% del tempo gli anni successivi, ovviamente interamente assunto dalla Inc.
    Per quest’anno, posso usufruire delle retribuzioni convenzionali oppure con gli Stati Uniti non sono applicabili?
    grazie.

  12. Buon Giorno,
    Sono un soggetto con residenza fiscale in Italia che lavora da svariati anni per una azienda USA e per la quale ho lavorato lo scorso anno (2017) 4 mesi in Messico e 3 in Canada, penso di poter usufruire della retribuzione convenzionale ma ho qualche difficoltà a trovare in quale settore e inquadramento collocarmi.
    il settore dovrebbe essere “oil and Gas industry” posso considerarmi un operaio dell’ industria?
    Chi ho contattato della mia società mi ha riferito che negli USA non esiste una divisione per categorie come abbiamo noi in Italia.
    Le risulta corretto e se si dovrei rinunciare alla possibilità di usufruire della sopracitata retribuzione?
    Saluti

  13. Per quesiti di carattere personale mi contatti per una consulenza. Quello che le posso dire è che l’attribuzione della retribuzione convenzionale richiede alcuni requisiti da verificare, oltre a quello di individuare il settore di appartenenza, come lei indicava. Come detto se vuole la contatto in privato.

  14. Buona sera, ho letto con interesse il suo ottimo intervento.
    Riporto di seguito quanto Lei afferma in una delle risposte: “L’applicazione della retribuzione convenzionale è applicabile anche ai dipendenti di aziende estere, a condizione che ……. e che nel contratto di lavoro estero sia indicata la mansione che avrebbe avuto in Italia per quello stesso lavoro e la retribuzione italiana. Solo in questo caso è possibile usufruire delle retribuzioni convenzionali.”
    Potrebbe indicarmi quale sia la fonte normativa di questa condizione ?
    Nel mio caso infatti rientrerei in pieno in tutti i requisiti fuorchè avere nel contratto estero (Svizzera) la citazione di un livello o mansione cirrispondente Italiana e tantomeno di quello che sarebbe stata la sua retribuzione Italiana.
    Grazie mille

  15. E’ la prassi dell’Agenzia delle Entrate che lo richiede nei suoi controlli, altrimenti non c’è modo di verificare la corretta applicazione della retribuzione convenzionale.

  16. Nel calcolo delle retribuzioni erogate da un’impresa estera a residente in Italia ma dipendente ed operante all’estero per più di 183 giorni nel 2017 per la ditta staniera, come vengono considerati i bonus elargiti oltre lo stipendio nel conteggio delle retibuzioni convenzionali. Mi spiego meglio: sipendio mensile percepito € 2.290.00 bonus risultato € 100.000,00. Dovrò dichiarare un reddito con la retribzuione convenzionale che prevede una mensilita di circa 2.495,88 (commercio impiegato 1° livello) in ossequio art. 51 comma 8 bis) e null’altro??
    Grazie.

  17. Nel caso di datore di lavoro estero nel calcolo del reddito da tassare in Italia si deve tenere conto di tutte le indennità, tranne l’indennità estero, come indicato nell’articolo. Tutto il resto, come bonus e premi di risultato deve essere considerato. Una volta individuata la fascia di retribuzione convenzionale da applicare il dichiarazione dei redditi si applicherà quella, e si avrà diritto ad eventuali crediti in dichiarazione. Per maggiori info mi contatti in privato.

  18. Salve,
    tutte le professioni sono comprese nelle retribuzioni convenzionali? Io lavoro recruiter, ma non so a quale categoria appaertengo.
    Grazie

  19. Salve Cinzia, non tutte le professioni possono applicare le retribuzioni convenzionali. Se vuole mi scriva a questa mail: [email protected]. Le farò un preventivo ed analizzeremo insieme la sua situazione.

  20. Buongiorno,

    ho un cliente con contratto di distacco, ma il datore di lavoro in Italia non considera la base imponibile come la retribuzione convenzionale. È possibile per il dipendente effettuare in modo autonomo una dichiarazione che consideri come base imponibile la retribuzione convenzionale, contro quanto dichiarato dal datore di lavoro?

  21. Salve Giorgio, il dipendente può applicare la retribuzione convenzionale in dichiarazione dei redditi, ma solo se ne ha diritto e ne rispetta i requisiti di applicabilità.

  22. il fatto di applicare una retribuzione convenzionale solo dal punto di vista fiscale e non contributivo non crea problemi? Se necessario può contattarmi privatamente cosi le posso spiegare meglio la fattispecie

  23. Buongiorno, sono dipendente metalmeccanico e sto per essere distaccato all’estero. Sento dire che la tassazione sulla retribuzione sarà fatta attraverso la retribuzione convenzionale. Nel mio caso mi è parso di capire che tale valore corrisponde a quello stabiolito nel CCNL vigente: o vanno contati anche superminimi, scatti d’anzianità, ecc.? Perchè se così fosse, andrei a rimetterci sicuramente… grazie.

  24. Buongiorno Dott. Migliorini. Complimenti per la trattazione dell’argomento
    Un dubbio sul contributo al calcolo dei 183 gg.

    Le due voci
    Giorni lavorativi in altri Paesi NO
    Altri giorni lavorativi non trascorsi nello Stato estero SI
    mi sembrano in contrasto, mi può dare delucidazioni?

    Io attualente mi trovo in distacco per 1 anno in Francia ma rientro i WE in italia. Se ho capito bene questi giorni partecipano al conteggio della permanenza di 183 giorni in Francia nonostante sia in Italia? E’ corretto?
    Se durante il distacco mi reco per lavoro qualche giorno in trasferta in un altro paese (ad esempio Olanda), questi giorni come vengono conteggiati?
    Grazie

  25. Gentile Dott. Migliorini,
    credo che alla sua trattazione vada aggiunto un chiarimento sul computo dei 183 giorni

    L’articolo 51 comma 8bis del TUIR cita:

    “….. dipendenti che nell’arco di dodici mesi SOGGIORNANO nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni…..”

    La Circolare del 16/11/2000 n. 207 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale cita:

    “……Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore
    all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di
    ferie, le festivita’, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi,
    INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO IN CUI SONO TRASCORSI.”

    Da chiarire:
    In base alla circolare se un lavoratore passa tutti i week end (104 gg ca), le festività (12 gg ca), le ferie/permessi (30 gg circa, senza considerare quelle accumulate negli anni precedenti) in italia significa che bsterebbero neanche 50 gg di soggiorno all’estero per soddisfare il requisito dei 183.( se poi ha ferie arretrate anche meno)
    In contrasto con l’8bis che vuole che si soggiorni per 183 nel paese estero

    Grazie

  26. Buongiorno, se ho ben compreso nel caso di una attività svolta all’estero non sia compresa nella tabella allegata al decreto (es. consulenza informatica per una azienda spagnola) non si rientra nella condizione di “retribuzione convenzionale”. grazie
    atilio

  27. Salve Attilio, la consulenza informatica è attività di lavoro autonomo, nell’articolo si parla di lavoro dipendente. Sono due discipline diverse, al lavoro autonomo non si può applicare la convenzionale.

  28. Buongiorno dott, Migliorini, mio figlio laureato in Ingegneria ha fatto 9 mesi di praticantato retribuito in uno studio di ingegneria in USA . Nel suo caso si applicano le retribuzioni convenzionali? Le trattenute previdenziali sono deducibili anche per lui?
    grazie

  29. Buongiorno dott Migliorini
    Sono Franco dipendente italiano part time con reddito di circa 700 euro mensili mi propongono un contratto part time in Svizzera con reddito circa di 2000 euro mese da svolgere assieme al mio lavoro italiano a livello fiscale come mi devo muovere cosa rischierei di pagare?
    Grazie buona giornata

  30. Per l’analisi della propria situazione personale mi scriva in privato per una consulenza, la aiuterò a risolvere i suoi dubbi e le indicherò come dovrà tassare i suoi redditi e quali sono i suoi obblighi fiscali.

  31. buongiorno le pongo il seguente quesito mia moglie eva Johnson dal 1 04 2019 lavora nei paesi bassi in hotel ad Amsterdam con contratto a tempo indeterminato ho provveduto ad fare la denuncia dei redditi olandesa su circa 15000 rito di redditi ha diritto ad rimborso di circa 559 euro avendo ancora la residenza in Italia ed io dovendo fare ladenuncia redditi in Italia congiunta ed essendo pure a credito per bonus edilizi per essere in regola come devo procedere anche con l aiuto di un professionista grazie

  32. Sicuramente le serve l’aiuto di un professionista e se vuole ci scriva in privato, la aiuteremo. Quello che le posso dire in questa sede è che nel caso non si può applicare la retribuzione convenzionale.

  33. Buongiorno Dott Migliorini,
    Vorrei ricevere, se possibile, un chiarimento sui 183gg.
    Dal 1 Gennaio 2020 sono stato assunto da una società estera e vengo regolarmente pagato in moneta locale su conto locale. Il contratto prevede esclusività.
    In condizioni normali dovrei soggiornare 183gg abbondanti all’estero, ma data la situazione globale attuale non sono sicuro di raggiungere i 6 mesi +1 all’ estero dato che sono rimasto “incastrato” in italia da fine Gennaio 2020.

    Leggo che per il calcolo dei 183gg all’estero si conteggiano anche i riposi settimanali e festività a prescindere dal paese in cui vengono passati.

    La mia domanda, dunque, è questa: da fine Gennaio 2020 ad oggi ho passato 43gg totali di riposo (Venerdì e Sabato essendo un paese arabo) in italia. Questi 43gg vengono conteggiati nei 183gg?

    Spero di essere stato chiaro.
    Resto in attesa di un suo chiarimento.
    Cordiali Saluti

  34. Le disposizioni parlano di riposi settimanali, non fornendo ulteriori chiarimenti. Non ci sono chiarimenti di prassi in merito, quindi il conteggio potrebbe essere soggetto ad interpretazione. Comunque, per l’applicazione della retribuzione convenzionale ci sono anche altri requisiti da rispettare, come indicato nell’articolo.

  35. Buongiorno Dott. Migliorini,

    Un dipendente di aziende informatiche che ha lavorato all’estero per un periodo superiore a 183 giorni potrebbe essere idoneo alle retribuzioni convenzionali? Le aziende informatiche ricadono nel settore “industria”?

    La ringrazio.

  36. Buon pomeriggio dottore,
    Avrei gentilmente bisogno del suo aiuto.
    Partendo dal presupposto che mio marito, comandante di aerei in servizio presso una compagnia aereo turca con base Istanbul, rispetta tutti i requisiti per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali…. mi chiedo se, per determinare l’importo delle retribuzioni convenzionali del settore aereo indicate nella tabella ministeriale, devo far riferimento alla categoria impiegati (di massimo livello), oppure quadri o dirigenti?
    La ringrazio fin da ora della sua cortesia.
    Marianna Azzollini

  37. Ci sono dei requisiti precisi per poter determinare se è possibile applicare la retribuzione convenzionale e tra questi c’è quello che riguarda l’individuazione del corretto inquadramento. Se vuole ci contatti in privato per una consulenza sulla sua situazione specifica.

  38. Salve,

    Esiste una normativa che tiene conto del diverso costo della vita dei paesi all’estero nell’applicazione della tassazione? Mi sembra che per l’Italia nei confronti degli usa non è così, e trattano il reddito guadagnato li come quello guadagnato in un altro paese dove il costo è molto minore

  39. Buonasera,
    ai fini dell’applicazione della retribuzione convenzionale, è obbligatorio inserire opportune clausole all’interno del contratto di lavoro stipulato all’estero oppure è possibile valutare direttamente in dichiarazione dei redditi la possibilità di applicare la retribuzione convenzionale in luogo di quella effettivamente percepita?

    Grazie della risposta e complimenti per la chiarezza dei suoi articoli.

  40. L’applicazione della retribuzione convenzione, se applicata con datore di lavoro estero, richiede ulteriori adempimenti rispetto alla mera indicazione in dichiarazione dei redditi.

  41. Buongiorno Dott. Migliorini.
    Nel caso in cui il lavoratore italiano percepisca all’estero una retribuzione basata su un contratto con orario part-time 20 ore settimanali, per esempio euro 1.000,00 al mese lordi, come ci si comporta nel raffronto con la retribuzione convenzionale che invece fa riferimento, mi sembra, a contratti full-time? In questo caso non sarebbe per nulla conveniente, pur se obbligatoria, l’applicazione della retribuzione convenzionale che sconterebbe una tassazione sicuramente più alta di quella effettivamente dovuta.
    Oppure si deve, in casi come questo, ragguagliare la retribuzione convenzionale in base al contratto effettivo, cioè, nell’esempio, dimezzano la tariffa prevista?
    Grazie per la risposta.
    Cordiali saluti e complimenti per l’articolo postato.

  42. La retribuzione convenzionale deve essere sempre ragguagliata al contratto effettivo. Preciso che se ci si trova nella fattispecie di cui all’art. 51 comma 8-bis si deve applicare quella tassazione, non c’è mai valutazione di convenienza. Occorre fare attenzione. Se vuole approfondire mi contatti in privato per una consulenza.

  43. Gentile Dott Migliorini,

    Essendo un lavoratore informatico (developer) italiano, residente in italia, dipendente di una azienda estera, sto cercando di capire il mio settore e fascia di appartenenza nella tabella delle retribuzioni convenzionali 2020.

    Fra i settori manca quello della comunicazione. Secondo il mio studio, dovrei allora fare riferimento al settore commercio, che storicamente e’ stato utilizzato per i CNL degli informatici. E’ corretto? A quale livello dovrei allora inquadrarmi?

    Grazie mille e cordiali saluti

  44. Buongiorno Dott. Migliorini,
    in caso di contratto con datore di lavoro Svizzero, per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, i fringe benefit esclusi comprendono anche quanto definito in contratto come Representation Allowance, a prescindere dall’importo? Sarebbe il quantum erogato per coprire il costo dell’affitto che, a detta loro non può esser così indicato in contratto.
    grazie mille, cordialmente

  45. Buongiorno. Mio figlio che lavora in Svizzera Basilea, deve fare la dichiarazione dei redditi in Italia. Con retribuzione convenzionale. Avete un Professionista che possa aiutarmi. Grazie

  46. Complimenti per la chiarezza e precisione delle informazioni riportate su tutti gli articoli del sito. Mi rimane, ormai da parecchi anni, un ultimo dubbio: come si determina se un lavoratore italiano che svolge la sua attività all’estero per conto di un datore di lavoro straniero è un dipendente o no? E’ imprescindibile che lo status di dipendente sia specificato nel contratto o potrebbe essere sufficiente che si verifichino “de facto” le condizioni tipiche del lavoro subordinato (orario di lavoro specifico, inserimento in gerarchia aziendale e mansione)?
    Immagino che l’Agenzia delle Entrate voglia vedere scritta la parola DIPENDENTE, ma in giro per il mondo non è sempre semplice ottenere una chiarezza del genere anche se il lavoro che svolge è palesemente subordinato.

  47. Articolo ben scritto e chiarissimo, come al solito!
    Solo un chiarimento in merito a calcolo dei 183 giorni (“tra due anni solari”) che penso possa essere utile a molti e per cui capisco ci sia disparità di vedute nella prassi: se un lavoratore rimpatria a Febbraio in via definitiva e diventa fiscalmente residente in Italia dopo aver lavorato all’estero per più di 12 mesi (fino a gennaio, incluso, interrompendo così il contratto lavorativo estero e iniziandone uno nuovo in Italia), per i redditi esteri percepiti a gennaio potrà essere applicato il regime convenzionale? Il lavoratore ha passato piú di 183 giorni all’estero, a cavallo dei due anni, ma non nel corso dell’anno fiscale in oggetto.
    Grazie

  48. Teoricamente è possibile perché il calcolo dei 183 giorni non deve essere riferito all’anno solare, ma può derivare anche tra due periodi di imposta, ma operativamente ci sono capitati casi di contestazione in queste situazioni.

  49. Articolo chiaro, un solo punto non mi e chiaro. Ai fini Irpef si applica tassazione convenzionale. Ai fini Inps? Io dovrei andare in distacco in Francia. Si applica la contribuzione convenzionale oppure sul reddito effettivo ?
    Grazie

  50. Da un punto di vista Inps la situazione cambia, non è oggetto di questo articolo in quanto ci sono regole e disposizioni diverse da quelle fiscali, che abbiamo affrontato.

  51. Gentile Federico, grazie per gli approfondimenti sempre molto puntuali.
    Vorrei dipanare un ulteriore dubbio riguardo alla contribuzione INPS per il lavoratore dipendente estero:
    oltre al versamento in Italia delle imposte dichiarate tramite la retribuzione convenzionale, è obbligatorio versare anche i contributi INPS per il lavoratore dipendente estero che già ha una trattenuta della contribuzione in busta paga estera?
    Mille grazie!

  52. Complimenti per l’articolo, una sola domanda: come inquadrare un’impiegato con contratto estero in un settore tra quelli definiti dal Ministero?
    Esempio: un informatico può rientrare in uno dei settori previsti?

    Grazie mille

  53. molto chiaro complimenti, ma nella base di calcolo occorre considerare solo la RAL oppure anche i bonus e altre indennita ricorrenti che percepisco in italia, ad esempio indennita disagiata sede o benefit auto ecc? oppure solo la RAL? grazie

  54. Buongiorno, grazie per l’articolo veramente “illuminante”. Le retribuzioni convenzionali rimangono un’opzione a quanto capito, quindi per fare un corretto calcolo di reale convenienza economica nell’applicarle, i fringe benefit (auto e rimborso forfettario per parte dell’affitto) pagati dalla società estera, come devono esser considerati in Italia? Cioè se volessi optare per la tassazione ordinaria, i fringe benefit come li devo valorizzare?
    grazie

  55. Attenzione se vi sono i requisiti previsti la retribuzione convenzionale è obbligatoria, non facoltativa. Non è mai una questione di convenienza, ma di presenza o meno dei requisiti. Se vuole analizzare la sua situazione ci può contattare in privato per una consulenza, la aiuteremo.

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