In caso di impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa per motivi oggettivi il lavoratore dipendente non ha diritto a ricevere la retribuzione.

Il Governo ha deciso di applicare misure molto importanti per fronteggiare la minaccia della diffusione incontrollata del virus Covid-19, ormai già dichiarato “pandemia” dall’OMS. In particolare, si fa riferimento al DPCM 11 marzo 2020 (da noi analizzato in “Coronavirus proroghe scadenze fiscali e attività chiuse dpcm 11 marzo 2020“).

Sostanzialmente, il Governo ha deciso di chiudere moltissime attività commerciali, come bar, ristoranti, parrucchieri, negozi di abbigliamento ed oggettistica, etc. Si tratta di una chiusura obbligatoria e generalizzata di moltissime attività commerciali in tutto il territorio nazionale.

Chisura esercizi commerciali e retribuzione dipendenti

Per questo motivo, appare opportuna riflessione sulle conseguenze economiche che possono avere queste chiusure obbligatorie delle attività commerciali. Faccio riferimento, in particolare, ai lavoratori dipendenti che operano presso gli esercizi commerciali che hanno subito la chiusura forzata.

Le modalità di chiusura degli esercizi commerciali

Il Governo in queste ore sta lavorando ad un provvedimento che dovrebbe portare alla Cassa Integrazione in Deroga e l’utilizzo generalizzato dello smart working. Tuttavia, il vero problema, per i lavoratori dipendenti del settore commercio è che difficilmente per loro sarà praticabile la soluzione smart working. Strumento, questo, che permette a molti dipendenti addetti a mansioni di ufficio di continuare a lavorare da casa. Inoltre, si deve considerare che non è detto che tutti i lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali in chiusura possano avere a disposizione ferie di cui possano e vogliano fruire.

Proviamo a capire il destino della retribuzione di questi lavoratori. In particolare, occorre distinguere il problema sotto due diverse fattispecie, ovvero:

  • Dipendenti di esercizi commerciali in chiusura obbligatoria;
  • Dipendenti di esercizi commerciali a chiusura facoltativa (frutto di una scelta imprenditoriale).

Vediamo, di seguito le differenze.

Esercizi commerciali a chiusura obbligatoria

Per le attività di commercio al minuto la cui chiusura sia imposta dalle disposizioni di un DPCM, come ad esempio un cinema, un teatro od una sala giochi, un bar o un ristorante non vi sono dubbi sul fatto che i dipendenti possano essere sospesi dal rapporto di lavoro.

La sospensione in commento, è bene precisarlo, avviene senza diritto alla retribuzione. Questa disposizione riguarda tutto il periodo di tempo fino a quando perdurerà il divieto imposto dalle Autorità.

La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è in questo caso giustificata e realizza i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi. E’, proprio, la presenza del motivo soggettivo che giustifica il mancato pagamento della retribuzione, sulla base delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c.

Situazioni di attività chiuse per l’impossibilità di attuare disposizioni di sicurezza

Considerazioni analoghe possono essere effettuate per quegli esercizi commerciali che, anche nel periodo in cui era ancora possibile la loro apertura, non erano nelle condizioni oggettive di rispettare la distanza minima di un metro tra gli avventori.

Caso classico può essere quello di un bar, predisposto a rendere solo il servizio al banco, senza tavolini.

Anche in questo caso, evidentemente, la chiusura discenderebbe da condizioni oggettive che non consentono la prosecuzione dell’attività fino a quando perdureranno i divieti introdotti dal Governo.

Per questo motivo si rendono applicabili le disposizioni di cui sopra, ovvero l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi e la sospensione senza diritto alla retribuzione per i lavoratori dipendenti.

Esercizi commerciali chiusi “per scelta

Un’altra fattispecie di chiusura dell’esercizio commerciale è quella effettuata non a seguito delle disposizioni di restrizione e tutela previste dalle Autorità, ma piuttosto, in base ad una libera scelta del titolare.

Si tratta di situazioni dettate, evidentemente, da una situazione che rende assolutamente antieconomico proseguire l’attività commerciale (per la mancanza di avventori, o per scelta di tutela della salute personale e dei propri dipendenti).

In questo caso gli esercizi commerciali che hanno deciso, volontariamente, di chiudere fino a quando perdureranno le limitazioni alla circolazione delle persone introdotte per il contagio del virus Covid-19, sono legati a diverse conseguenze per i propri dipendenti.

In questo caso, infatti, occorre stabilire se la sospensione unilaterale disposta dal datore di lavoro sia giustificata e come tale lo esoneri dall’obbligazione retributiva.

La posizione della Cassazione sulla sospensione giustificata

Sul punto, occorre rifarsi a quando disposto dalla Cassazione. Sul punto vedasi la Sentenza n 14419/2019 secondo la quale:

la sospensione dell’attività è legittima soltanto quando non sia imputabile al datore di lavoro, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferita a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero contingenti difficoltà di mercato”

Al verificarsi di questa fattispecie di sospensione dell’attività non è necessario che il dipendente “sospeso” provi di aver messo a disposizione le sue energie lavorative nel periodo in contestazione. In questi casi, infatti, per il solo fatto che sia stata una libera scelta del datore di lavoro, di sospendere l’attività, il lavoratore dipendente conserva il proprio diritto alla retribuzione.

Tuttavia, ai nostri fini, occorre riportare la fattispecie sopra disciplinata dalla Cassazione nella casistica attuale, ovvero la sospensione per il propagarsi del virus. In questo contesto, la situazione che si è venuta a creare in questi giorni, che non può certo essere paragonata ad una contingente difficoltà di mercato.

Si deve, infatti, considerare il carattere eccezionale degli avvenimenti che stiamo vivendo. Si tratta di situazioni che rendono discutibile il fatto che la sospensione lavorativa possa essere considerata imputabile al datore di lavoro. Per questo motivo si può ritenere, di conseguenza, che il lavoratore dipendente sospeso non mantenga il diritto alla retribuzione. Questo, in quanto la chiusura dell’esercizio commerciale non è frutto di una scelta, ma piuttosto, conseguenza imposta dai provvedimenti dell’autorità di cui si è detto.

La necessità di un intervento per la tutela dei lavoratori colpiti da sospensione lavorativa

Ancora oggi appare evidente che la temporanea interruzione delle attività commerciali sia destinata a riguardare un numero di lavoratori in progressivo aumento. Anche le attività economiche non oggetto di chiusura “forzata” stanno riscontrando le prime difficoltà nel restare aperte. Questo, sicuramente, determina un’aumento di lavoratori dipendenti che si trovano in situazioni di impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa per motivi oggettivi.

Fattispecie questa, che come abbiamo visto, porta alla mancata retribuzione del lavoratore. Per questo motivo, il Governo è chiamato ad intervenire attraverso l’applicazione di ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione in Deroga. L’auspicio è quello che si tratti di un provvedimento che possa avere la più ampia platea possibile di beneficiari, in modo da garantire a tutti i lavoratori dipendenti del settore commercio il mantenimento di un reddito in questo periodo di sospensione dell’attività.

ATTENZIONE:
Aggiorneremo questo articolo non appena sarà pubblicato il provvedimento contenente gli aiuti economici che il Governo sta per varare per l’emergenza Covid-19

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