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Responsabilità del socio per l’accertamento sulla società

L’avviso di accertamento notificato ad una società ha riflessi patrimoniali anche sul socio. La responsabilità del socio varia con profili diversi a seconda che si tratti di una società di persone o di capitali. Tutte le informazioni in questo articolo.

Quando viene notificato un avviso di accertamento ad una società una delle prime cose che viene da pensare è se questo comporti delle conseguenze per i soci. Un socio, infatti, potrebbe avere delle responsabilità patrimoniali in relazione all’obbligazione patrimoniale richiesta alla società. Spesso, infatti, i rapporti tra società e socio influenzano e spesso condizionano l’andamento della società.

Per questo motivo negli ultimi anni sono i soci sempre più oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. In alcuni casi, il socio è stato considerato parte integrante dell’accertamento. Per capire come si possono delineare le responsabilità del socio sugli accertamenti notificati alla società è necessario partire da un presupposto fondamentale. 

L’accertamento tributario più riguardare, con profili diversi, sia le società di persone che di capitali, che nel proseguo andremo ad esaminare.

L’attenzione dei verificatori fiscali negli accertamenti va tanto più a concentrarsi nei rapporti socio/società. Questo accade ogni volta che è palese una posizione dei soci trascurata, rispetto al loro interesse. Situazioni come queste spesso generano criticità a volte di non semplice soluzione. Vediamo brevemente quali sono le differenze tra un accertamento sulle società di persone ed uno sulle società di capitali. Tutto questo in relazione ai diversi profili di responsabilità del socio.


Accertamento fiscale sulle società di persone e responsabilità del socio

In caso di società di persone, l’accertamento della società, per effetto di quanto disposto all’articolo 5 del DPR n. 917/86 (TUIR), produce effetti diretti sui soci. La responsabilità del socio è di tipo patrimoniale ed è sussidiaria rispetto alla responsabilità principale che rimane della società. Sui soci, infatti, è attribuito per trasparenza il reddito prodotto dalla società (indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito).

Sotto il profilo della responsabilità dei soci per i debiti della società la Corte di Cassazione ha affermato che, trovano applicazione le norme del Codice civile. Questo in quanto mancano nell’ordinamento tributario regole specifiche. Ne consegue che il l’Amministrazione Finanziaria può aggredire il patrimonio personale del socio per debiti della società.

Responsabilità sussidiaria del socio di società di persone

L’aggressione del patrimonio personale del socio può avvenire soltanto ad una condizione. Mi riferisco al preventivo tentativo di soddisfare il proprio credito sul patrimonio sociale. La responsabilità del socio per i creditori sociali, compreso il Fisco, è sussidiaria rispetto alla società. Solo nel momento in cui la società si dimostri insolvente il socio può essere aggredito.

Principio di solidarietà

Una volta soddisfatta questa condizione, però, l’Amministrazione Finanziaria può applicare il principio di solidarietà. Principio secondo il quale ogni socio può essere chiamato a rispondere dell’intero debito societario. Questo, salva poi la possibilità di esercitare l’azione di regresso sugli altri soci. Azione che gli permette di vedersi ristorare parte delle somme anticipate. Questo principio trova applicazione concreta in tutte le società di persone.

Società in accomandita semplice (SAS)

Questo modello trova applicazione anche nelle Società in Accomandita Semplice. Tuttavia, per questo tipo societario vi è una particolarità. Proprio in virtù dell’applicabilità delle norme civilistiche, il socio accomandante non potrà che rispondere nei limiti del capitale sociale. Il socio accomandante non può essere amministratore della società, e per questo la sua responsabilità è minore. Infatti, la responsabilità del socio accomandante di SAS è limitata al capitale conferito.

Cessione di quote nelle società di persone e responsabilità per i debiti sociali

Aspetto che può sovente capitare è quello riguardante la cessione di una partecipazione sociale. In questo caso ci si chiede di chi sia la responsabilità per i debiti societari. In particolare, il socio di una SNC, che cede la propria quota risponde, sia pure sussidiariamente, nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali (anche tributarie). Tuttavia, si tratta delle obbligazioni sorte sino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento, anteriore, in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione stessa. Questo è quanto prevede l’articolo 2990 del Codice civile. La norma è applicabile anche alle società in accomandita semplice in virtù dell’articolo 2315 del Codice civile, che rinvia alle disposizioni sulla società in nome collettivo.

Per quanto riguarda la notifica dell’avviso di accertamento l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento o di rettifica. Questo, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio.

L’Agenzia delle Entrate può limitarsi a notificare al socio di società di persone l’avviso di mora, ovvero la cartella di pagamento. Il socio, infatti, può contestare, con l’impugnazione dell’atto, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta. Il tutto senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa.


Accertamento fiscale sulle società di capitali e responsabilità del socio

Se invece spostiamo l’attenzione sulle società di capitali, la soluzione è ben diversa. Questo proprio in ragione dell’applicabilità delle disposizioni civilistiche. In particolare, il socio di società di capitali non può essere chiamato ad avere responsabilità per i debiti fiscali della società. Questo in ambito fiscale è valido sia che si tratta di imposte, che di sanzioni o di interessi. La responsabilità del socio è limitata al solo capitale conferito, per la partecipazione in una società di capitali. Nemmeno l’amministratore, socio o non socio, risponde per i debiti fiscali della società.

Perfino le sanzioni tributarie non possono essere fatte ricadere sull’amministratore. Questo dopo che l’articolo 7 del D.L. n. 269/03 ha previsto che le stesse si concentrano sul soggetto rappresentato. In ciò introducendosi una fondamentale deroga rispetto al principio di personalizzazione delle sanzioni amministrative tributarie che stava alla base del decreto legislativo n. 472/97. Questo quadro non può però consentire un giudizio di assoluta tranquillità per i soci.

Accertamento sui soci per il dividendo

I soci di società di capitali, infatti, se da un lato non sono passibili di accertamento personale ai sensi dell’articolo 5 del TUIR – non operando nei di loro confronti il principio di trasparenza – nella pratica sono comunque destinatari di accertamenti IRPEF.

La Corte di Cassazione, con riferimento alle società a ristretta base familiare o comunque composte da un numero limitato di soci, ritiene operante il principio secondo cui è ragionevole ritenere, salva la prova contraria, che il socio abbia “incamerato” l’eventuale quota evasa dalla società in proporzione al capitale sociale detenuto. Il reddito accertato è un dividendo e non un reddito di partecipazione. Dunque la quota imponibile risente (a favore del contribuente) di tale circostanza, ma questo non rende la presunzione meno insidiosa.

Casi di accertamento fiscale sul socio di società di capitali

Vediamo, quindi, di individuare quali possono essere le casistiche nelle quali l’Amministrazione finanziaria può procedere con un accertamento nei confronti di soci di società di capitali. Come detto, le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta. Quindi, esiste una totale separazione tra il loro patrimonio e quello dei soci. Sembrerebbe, quindi, che l’Agenzia delle Entrate non possa rivalersi sui soci per i debiti fiscali della società di capitali. Non è sempre così! Esistono, infatti, deroghe normative a questa previsione generale. Nella prassi quotidiana, le casistiche più frequenti di accertamenti ai soci si verificano in queste casistiche.

Liquidatori che non adempiono ai corretti pagamenti

Il liquidatore che non adempie correttamente all’obbligo di pagare i debiti sociali con le attività in liquidazione e non paga le imposte sociali dovute può essere chiamato a rispondere in proprio. Inoltre, sono responsabili anche se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza prima avere soddisfatto i crediti tributari. Questa responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Vedi l’articolo 36 del DPR n. 602/73.

Soci che hanno ricevuto denaro o beni nei due anni dalla liquidazione

I soci che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due anni precedenti la messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società. Questo, nei limiti del valore dei beni ricevuti, salvo le maggiori responsabilità previste dal codice civile.

Le responsabilità sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi 2 periodi di imposta precedenti la liquidazione, operazioni di cessione di beni o omissione nelle scritture contabili. Le responsabilità in oggetto sono limitate all’IRES, come normativamente previsto, non potendosi estendere in via analogica anche all’IVA ed all’IRAP.

Responsabilità illimitata socio unico di SRL

L’art. 2462 c.c. dispone, infatti, che l’unico socio è illimitatamente responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni per le obbligazioni assunte dalla società se non sono state osservate le regole sui conferimenti o quelle sulla pubblicità di cui sopra, ma solo nel caso d’insolvenza della società.

Illimitata responsabilità dei soci nella SRL estinta

Con l’estinzione della società di capitali i debiti di quest’ultima rimasti insoddisfatti possono essere contestati nei confronti dei soci della stessa. Questo, a condizione che il socio abbia ricevuto una quota dal riparto finale di liquidazione della società. Infatti, non avrebbe senso operare altrimenti. Se il socio ha responsabilità limitata nel corso della vita della società, non avrebbe senso attribuirgli una responsabilità illimitata per i debiti sociali dopo l’estinzione della società. Vediamo, tuttavia, cosa prevede la normativa civilistica in materia. In particolare l’articolo 2495, comma 2, del codice civile.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci. Questo fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori. Questo se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se posta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

La ratio della norma è quella di attribuire alla cancellazione della società una vera e propria “efficacia costitutiva” idonea a:

  • Determinare la totale estinzione della società;
  • Concedere la possibilità ai terzi di soddisfarsi esclusivamente sui soci ed eventualmente sui liquidatori.

Per quanto riguarda, invece, la notifica di atti dell’Amministrazione finanziaria, è concesso un diverso termine. Questo è quanto prevede l’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/14:

Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l’estinzione della società, di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.


Responsabilità dei soci e criticità nei rapporti tra società e soci

Il principale punto di criticità nei rapporti tra società e soci è costituito dai finanziamenti effettuati nei confronti della società. Questo in relazione ad una serie di elementi.

  • La possibilità che il fisco possa trarne spunto per accertare il socio in via sintetica ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 600/73;
  • La possibilità che il fisco possa presumere la fruttuosità del finanziamento, in mancanza di specifiche pattuizioni;
  • A monte, la possibilità che il fisco possa ravvisare l’esistenza di un finanziamento, sebbene questa non fosse l’intenzione dei soci.

L’articolo 45 del DPR n. 917/86 rende sicuramente opportuna la pattuizione del finanziamento soci per iscritto. In mancanza, infatti, l’interesse si presume percepito nell’ammontare maturato e nella misura del saggio legale. Spesso il fisco addita la propria azione su questa operazione, sia in ragione di vizi formali, sia di circostanze ritenute anomale, quali:

  • La mancanza del contratto e/o di apposita delibera degli organi sociali;
  • La mancanza, nel contratto redatto, di alcuni elementi essenziali;
  • L’erronea classificazione nel bilancio della società del debito verso i soci;
  • La gratuità del finanziamento, malgrado la precaria situazione finanziaria del finanziatore;
  • La possibile riqualificazione dell’operazione: per esempio, il finanziamento viene ritenuto un dividendo, oppure un credito del socio verso la società viene ritenuto rinunziato.

Per questo motivo in caso di finanziamento soci è necessario operare correttamente ai fini di limitare la responsabilità del socio. Con essa la fruttuosità del finanziamento stesso, su cui potrebbe essere chiamato a rispondere.

Responsabilità del socio nella restituzione del finanziamento da parte della società

Ai sensi dell’articolo 2467, comma 1, il rimborso dei finanziamenti a suo tempo fatti a soci a favore del­la società:

  • È postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
  • È se avvenuto nell’anno precedente la dichia­razione di fallimento della società, deve essere resti­tuito.

Il comma 2 dell’art. 2467 individua l’ambito di appli­cazione della disposizione. Nella norma si intendono inclusi tutti i finanziamenti {in qualsiasi for­ma effettuati) dei soci a favore della società che sono stati concessi:

  • In un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al pa­trimonio netto;
  • Oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Questa disciplina, che ha delle conseguenze importanti sulla responsabilità dei soci in ambito patrimoniale è una peculiarità delle SRL. Questo, non essendo prevista una corrispondente previsione nor­mativa nell’ambito della SPA.


Conclusioni e consulenza

Se sei un socio di società di persone o di capitali devi conoscere quali sono le tue responsabilità per eventuali debiti societari formatisi nel corso della tua partecipazione sociale.

Come hai potuto vedere la tipologia di responsabilità varia con il tipo societario. Nelle società di persone la responsabilità del socio è illimitata, ma sussidiaria a quella della società. Nelle società di capitali, vi è una separazione del patrimonio societario da quello personale del socio. Tuttavia, se nel corso della vita societaria avvengono operazioni non corrette, che possono ledere l’interesse creditorio, allora anche il socio può essere chiamato a rispondere per i debiti tributari della società.

In ogni caso, non sono rare le problematiche che riguardano la notifica di atti societari ai soci, o viceversa. Per questo motivo se stai riscontrando problematiche di questo tipo il consiglio che posso darti è quello di rivolgerti sempre ad un Commercialista esperto. Se desideri contattarmi per prospettarmi la tua situazione segui il link seguente per lasciarmi un messaggio. Sarai ricontattato nel più breve termine con tempi e modalità con cui potrò aiutarti.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.