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Residente non domiciliato UK: cambia tutto dal 2025

Dal 6 aprile 2025 finirà il regime non-dom e, con esso, il concetto di domicilio e le complesse regole della remittance based. Al suo posto un nuovo regime fiscale di favore per i soggetti impatriati nel Paese.

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Nell’ambito del Bilancio di primavera 2024 del Regno Unito, il Cancelliere Jeremy Hunt, ha annunciato l’abolizione della base di rimessa per l’imposta sul reddito e sulle plusvalenze per le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito ma residenti nel Paese (il “Non-Dom Regime“) con effetto dal 6 aprile 2025. Si propone di sostituirlo con un nuovo regime elettivo di redditi e utili esteri che si applicherà per i primi quattro anni fiscali di residenza fiscale nel Regno Unito per le persone fisiche che non sono state residenti fiscali nel Regno Unito nei dieci precedenti anni.

Per rientrare in questo regime quadriennale sui redditi e guadagni esteri (FIG), gli individui devono rientrare nei primi quattro anni fiscali di residenza, dopo un periodo di 10 anni fiscali consecutivi di residenza al di fuori del Regno Unito. Gli individui che sono stati precedentemente residenti fiscali nel Regno Unito e che hanno poi trascorso del tempo all’estero dovranno valutare attentamente se saranno idonei.

Il nuovo regime sui redditi e le plusvalenze estere (il “Regime FIG“)

Secondo il nuovo regime FIG proposto, gli individui che arrivano nel Regno Unito e che non sono stati residenti fiscali nel Regno Unito in nessuno dei dieci anni fiscali precedenti, su richiesta presentata annualmente, non saranno tenuti a pagare le tasse su qualsiasi reddito di fonte non britannica o guadagni per un massimo di quattro anni fiscali. È possibile presentare richieste per ciascuno dei primi quattro anni fiscali della residenza fiscale nel Regno Unito e sarà possibile rimettere qualsiasi reddito o plusvalenza proveniente da fonti non britanniche derivanti in tali anni fiscali al Regno Unito in esenzione fiscale. 

Le richieste dovranno essere presentate su base annuale e non è necessario che siano presentate per tutti e quattro gli anni fiscali rilevanti. Questo nuovo regime FIG si applicherà anche ai soggetti che sono stati residenti fiscalmente nel Regno Unito per meno di quattro anni fiscali nell’aprile 2025 (a condizione che prima di ciò fossero residenti fiscali non nel Regno Unito per dieci anni fiscali consecutivi), e tali soggetti lo faranno essere in grado di utilizzare il nuovo regime per qualsiasi anno fiscale di residenza fiscale nel Regno Unito nel resto di quei quattro anni fiscali. 

Se viene presentata una richiesta di adesione al regime FIG in un anno fiscale, il contribuente perderà il diritto alle indennità personali e all’importo di esenzione annuale dall’imposta sulle plusvalenze per quell’anno. Una volta che i contribuenti sono residenti fiscali nel Regno Unito per quattro anni fiscali, pagheranno le imposte britanniche sui loro redditi e utili a livello mondiale (alle aliquote prevalenti) come nel caso di tutti gli altri residenti fiscali nel Regno Unito.

Caratteristiche e requisiti del regime FIG

Di seguito le principali caratteristiche e requisiti di applicazione del regime FIG nel Regno Unito, dal 6 aprile 2025:

Entrata in vigore6 aprile 2025
Soggetti interessatiPersone fisiche
Anni di residenza fiscale fuori dal Regno Unito10 anni
Durata del regime FIG4 anni
BeneficioEsenzione da tassazione sui redditi di fonte non britannica. Scompare il concetto di remittance.

A partire dal 6 aprile 2025, dopo che un individuo è residente nel Regno Unito per più di quattro anni, non avrà più diritto al regime FIG quadriennale e sarà imponibile sui redditi e sugli utili a livello mondiale.

Modalità di richiesta

La richiesta di utilizzo del nuovo regime FIG quadriennale deve essere presentata per ciascun anno a cui si applica. Gli individui non devono presentare una richiesta per ogni anno del periodo di quattro anni. Ad esempio, un individuo che presenta richiesta per il nuovo regime FIG di 4 anni nell’anno 1 ma sceglie di non presentare richiesta per l’anno 2 potrà comunque presentare richiesta per gli anni 3 e 4. 

Se un individuo lascia temporaneamente il Regno Unito durante il periodo di 4 anni, potrà presentare una richiesta ai sensi del regime FIG di 4 anni per qualsiasi anno fiscale rimanente al suo ritorno nel Regno Unito. Ad esempio, se qualcuno diventa non residente nel Regno Unito negli anni 2 e 3 ma diventa nuovamente residente nel Regno Unito per l’anno 4, potrà utilizzare il nuovo regime  FIG quadriennale per l’anno 4.

Le persone fisiche che al 6 aprile 2025 erano residenti fiscali nel Regno Unito da meno di 4 anni (dopo un periodo di 10 anni di residenza fiscale non britannica) potranno utilizzare questo nuovo regime per qualsiasi anno fiscale di residenza nel Regno Unito nel resto del quei 4 anni. Ad esempio, un individuo che è diventato residente nel Regno Unito nel 2022-23, dopo un periodo di 10 anni di non residenza, sarà residente nel Regno Unito per un massimo di tre anni fiscali il 6 aprile 2025. Potrà richiesta ai sensi del nuovo regime FIG di 4 anni per il 2025-26 perché questo è il loro quarto anno dopo un periodo di 10 anni di residenza fiscale al di fuori del Regno Unito.

Tutele fiduciarie 

Dal 6 aprile 2025, la protezione dalle imposte sui redditi e sulle plusvalenze derivanti dalle strutture fiduciarie interessate dai disponenti non sarà più disponibile per le persone fisiche non domiciliate e presunte domiciliate che non si qualificano per il nuovo regime FIG di 4 anni . La FIG derivante dal trust (se costituito) dal 6 aprile 2025 sarà tassata sul disponente sulla stessa base dei disponenti domiciliati attualmente nel Regno Unito, a meno che il disponente non abbia diritto al nuovo regime FIG quadriennale . 

Regime transitorio

Il governo ha annunciato alcune disposizioni transitorie per gli individui non domiciliati che attualmente utilizzano il regime non-dom sia per garantire che non siano indebitamente colpiti dai prossimi cambiamenti al regime sia per incoraggiare questi individui a rimettere i loro redditi e guadagni esteri esistenti nel Regno Unito.

Per i non-dom esistenti che non hanno diritto al regime quadriennale (vale a dire che saranno tassati in base al principio risultante dal 6 aprile 2025), saranno in vigore le seguenti disposizioni transitorie mirate:

  • Coloro che passeranno dalla base della rimessa alla base derivante nel 2025/26 saranno imponibili solo sul 50% del loro reddito estero nell’anno fiscale 2025/26;
  • Coloro che hanno precedentemente richiesto la base della rimessa possono portare nel Regno Unito redditi e guadagni esteri precedentemente non rimessi a un’aliquota fiscale ridotta del 12% per un periodo di due anni a partire dal 6 aprile 2025 – la “struttura di rimpatrio temporaneo”; E
  • Gli individui possono riportare le proprie attività al valore del 5 aprile 2019 per le cessioni successive al 6 aprile 2025.

Documentazione ufficiale regime FIG

È possibile consultare il documento ufficiale emesso dal Governo del Regno Unito al link sottostante.

Gli accertamenti fiscali sugli espatriati

Come reagiscono le agenzie fiscali dei vari Paesi a questi particolari regimi fiscali agevolativi?

Le agenzie di riscossione imposte degli altri paesi non restano certamente a guardare i propri contribuenti trasferirsi all’estero in massa per sfruttare questi regimi fiscali agevolati.

Chi lo ha detto che l’agenzia delle entrate italiane non possa continuare a chiederti di pagare le imposte in Italia? A quanto pare non basta trasferirsi in Inghilterra per essere esentato dalle imposte in Italia.

Le agenzie procedono ogni anno a controllare, per liste selettive, migliaia di contribuenti che hanno lasciato l’Italia, per verificare la loro effettiva residenza fiscale all’estero. Per questo motivo, prima di azzardare trasferimenti di residenza freddolosi, vi consiglio di pianificare per tempo e con cura il vostro trasferimento di residenza, in modo tale da poter arrivare preparati nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate voglia accertare la vostra posizione. Non dovete scoraggiarvi, ma solamente fare le cose seguendo la normativa!

Per approfondire: “Accertamenti fiscali sugli espatriati: i metodi di verifica“.

Consulenza fiscalità internazionale

In questo articolo ho cercato di indicarti il funzionamento di un regime fiscale molto vantaggioso presente nel Regno Unito legato ai res non-dom. Tuttavia, come hai avuto modo di vedere questo regime fiscale può comportare, indirettamente, una serie di problematiche connesse all’identificazione della residenza fiscale del soggetto espatriato. Per questo motivo devi avere sempre molta molta attenzione nell’applicare questo tipo di regimi agevolativi. In particolare, il regime della remittance è ancora un’opportunità ma deve essere pianificato con attenzione sia per l’eventuale immigrazione che la residenza nel Regno Unito.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

31 COMMENTI

  1. Se una persona in UK “ha una casa a disposizione, in affitto o come ospite presso amici, per più di 91 giorni consecutivi nell’anno fiscale e vi soggiorna un minimo di 46 giorni anche non consecutivi.”

    Ma allo stesso tempo trascorre 183 giorni in italia, dove viene considerato fiscalmente residente?

  2. Non ci sono dubbi sul fatto che in assenza di iscrizione AIRE, la residenza fiscale sia in Italia.

  3. Vorrei capire se un residente UK al 100%, quindi iscritto aire etc. possa vivere in italia e mantenere la residenza fiscale in UK

    – soggiorna un minimo di 46 giorni anche non consecutivi
    – Tenga l’iscrizione Aire
    – Ma allo stesso tempo trascorre 183+ giorni in italia

    grazie

  4. A queste condizioni, la residenza fiscale effettiva è in Italia. Poi ogni caso richiede un’attenta valutazione.

  5. Buongiorno,
    mi corregga se sbaglio:

    In pratica ad un italiano con un patrimonio personale di “anche solo” un milione di euro che decidesse di vivere a Londra gli basterebbe trasferire il denaro in una banca svizzera, operare con essa (trading) facendo un -fattibilissimo- 10% annuo ovvero 100k Netti e trasferirsi a Londra.

    Iscriversi all’Aire, farsi un’assicurazione medica privata 3/4K annuali e non pagherà un centesimo di imposte in Italia e UK in quanto il capital gain esentasse è prodotto in un Paese estero.
    Quindi pagare l’affitto ed il resto tramite bonifici e carta di credito della banca svizzera e Nessuno mai gli dirà nulla?!?
    Io non possiedo una milione di euro ma sicuramente ci saranno decine di persone nel mondo che si saranno adoperate in tal modo se così fosse! Chi non lo farebbe?!?!

    Probabilmente ho capito male altrimenti si spiega benissimo il perché si ammazzino tutti per andare a Londra…molto + conveniente (per esperienza personale) e meno cara della Svizzera e del Principato di Monaco.

    Cordiali Saluti
    Francesco Rotolo

  6. Salve Francesco, le cose non stanno esattamente cosi. Sarebbe troppo facile. Diciamo che è una assimilazione a cui devono essere portati una serie di accorgimenti per poter essere applicata. Se qualcuno effettivamente facesse quello che ha descritto sicuramente dovrebbe pagare le imposte in UK su tutti i redditi percepiti.

  7. salve …
    mia figlia lavora a Londra , con una societa con sede a londra , ha un contratto di lavoro , gia da 3 anni , ha un appartamento in fitto sempre a Londra , ma ha ancora la residenza in Italia , le tasse le paga la sua societa , li a londra . il dubbio ..non iscrivendosi al AIRE , alcuni mi dicono che deve pagare anche le tasse in Italia…
    non ci sono accordi bilaterali tra Italia e Iinghilterra in merito alle tassazioni di chi lavora tutto l’anno in Inghilterra .
    Grazie …

  8. Se sua figlia non è iscritta all’AIRE, bisogna verificare dove ha la residenza fiscale per stabilire dove è tenuta a pagare le imposte. Se vuole mi contatti per una consulenza personalizzata.

  9. Sono un Capitano di Lungo Corso su navi mercantili. Trascorro piu` di 183 giorni l’anno fuori dai confini Italiani. Non produco redditto poiche` le navi su cui lavoro non battono bandiera Italiana, regimi aggevolato per i marittimi imbarcatti con compagnie non battenti bandiera Italiana. Mia moglie e` cittadina Inglese e i miei figli sono nati in Inghilterra. Ho appena comprato una casa in Inghilterra dove il resto della famiglia vive per la maggiorparte dell’anno. Mantengo tutt’ora residenza e domicilio in Italia e non sono registrato all’aire. Quando non lavoro soggiorno il piu` possibile in Italia. Con la Brexit di fronte, vorrei sapere se sia arrivata l’ora di regolarizare la mia posizione, sia in Italia che in Inghilterra e quale possa essere la migliore opzione?

  10. Salve Paolo, per consulenze di questo tipo, in cui è necessaria un’analisi più approfondita della situazione, se vuole la contatto in privato.

  11. Salve
    Può contattarmi in privato per favore per una delucidazione sulla mia posizione fiscale?
    Grazie

  12. Salve Monica, la contatto via mail per un preventivo riguardante una consulenza per la sua posizione personale.

  13. Salve,
    vivo in Inghilterra in stabilmente dal 9 gennaio 1999 e da allora ho sempre pagato le mie imposte qui. Sono anche iscritta all’Aire, anche se non sapendo che fosse obbligatorio farlo ho tardato la mia iscrizione, che risale al 2013.
    Da ottobre di quest’anno ho una serie di buoni fruttiferi in Italia che ho ereditato da che mia madre é deceduta e che dovrò riscuotere. Vorrei evitare di dichiararne l’ incasso qui in Regno Unito visto che sarebbero tassati a una percentuale ben più elevato che in Italia. Vivendo stabilmente in regno Unito e avendo ancora mio padre in Italia posso beneficiare dello statuto di resident but not domiciled? Questo statuto potrebbe permettermi di pagare le tasse sui buoni in Italia senza doverli dichiarare in Regno Unito? Spero la mia domanda sia chiare. Grazie

  14. La risposta dipende da una serie di variabili, in ogni caso questo regime fiscale è applicabile direttamente in dichiarazione UK. Il consiglio migliore che posso darle è valutare la cosa assieme ad un consulente fiscale UK.

  15. salve . italiano residente a londra, iscritto aire, facendo la remittance basis per 6 anni non si paga tasse in uk però non mi è chiaro se facendo la remittance basis e faccio un bonifico a londra da un mio conto estero ci devo pagare le tasse perché se cosi minimo uno deve far rientrare almeno quello che serve per pagare l appartamento etc tipo su 80mila gbp che entrerebbero sul mio conto in UK, quindi, devo pagare le tasse su questi 80 mila anche se ho scelto la remittance basis che per i primi 6 anni non dovrei pagare niente ?? saluti

  16. La remittance basis taxation prevede che non si paghino imposte sui redditi di fonte estera. Se porta in UK 80K di reddito estero, dovrà pagare le imposte in UK su questa cifra. Non mi sembra molto conveniente operare così.

  17. Ma si può lavorare senza società o bisogna avere per forza una società in un altro paese? Quindi pagando le tasse la?

  18. Si tratta di un regime fiscale per chi vuole vivere in questo Stato ma ha redditi o attività economiche in altri Stati.

  19. Salve vivo in uk(siamo cittadini italiani) i miei figli frequentano la scuola e ho acquistato casa (attualmente pago mutuo) la mia domanda e’ la seguente essendo iscritta all aire ho domicilio e residenza in scozia posso avere la residenza anche in italia? Perche’mi ritrovo che non posso accedere piu’a nulla o meglio dopo 5 anni vorrei aprire un conto o semplicemente prendere la patente in Italia ma ho la residenza in scozia . Una amica mi ha detto che lei ha 2 residenze una qui e una in Italia non lo credo possibile nella fattispecie ma magari non sono informata. Potrebbe dirmi la sua opinione in merito e se e’ reale qst cosa cosa devo fare per averla?

  20. Salve Katia, un soggetto che come lei è iscritto AIRE non può avere residenza fiscale in Italia. La residenza fiscale è unica. Il fatto che lei viva all’estero fa si che non abbia diritto alle agevolazioni che hanno i soggetti ivi residenti. Quello che afferma la sua amica non è corretto, non è possibile avere, da un punto di vista fiscale, una doppia residenza (se così fosse la sua amica dovrebbe pagare le imposte in entrambi i Paesi).

  21. Salve, avrei una domanda e credo che la risposta non sia semplice.
    Io lavoro in Italia per una società inglese che non ha alcuna sede in Italia.
    La società mi ha assunto regolarmente con busta paga in sterline in uk.
    Nella mia busta paga risultano trattenute sia come irpef che come pensione.
    Purtroppo non sono residente in Uk e non ho quindi il NIN ma la società versa comunque i contributi in uk.
    Io in italia pago la differenza Irpef dovuta portandomi in detrazione quanto versato dalla società inglese in uk.
    Ora la domanda..ai fini pensionistici come faro’? In italia ho la residenza ma io non posso versare come privato i contributi..la società inglese li versa in uk ma pur sottraendomeli non avendo il NIN e la residenza lì non potrò chiedere la pensione in UK.
    L’inps italiana riconosce anche solo figurativamente i contributi risultanti dalle mie buste paga e dal mio p60 inglese?
    grazie mille
    Piergiulio

  22. Salve Piergiulio, versando contributi in UK consiglio di informarsi per ottenere l’accreditamento di quei contributi. In Italia gli stessi non sono riconosciuti. Non possono esserci alternative.

  23. Salve Federico, vorrei chiedere se secondo lei sono in regola se:
    – Iscritta all’AIRE
    – Residente in UK
    – Non lavoro in UK ma da remoto con contratto italiano e quindi tassazione italiana
    – Recepisco il reddito su conto italiano
    – Recepisco altro reddito su Revolut, che utilizzo per pagare le spese in UK (non è un conto bancario)

    Insomma, pago tutte le tasse che devo in Italia e non trasferisco reddito su conto inglese.
    Unico problema, non sapendo ciò che ho appreso oggi pochi giorni fa ho fatto un trasferimento su conto inglese di 2k pounds. Grazie in anticipo per la risposta!

  24. Salve Daniela, per consulenze di carattere personale mi contatti in privato. Quello che le posso dire è che deve fare attenzione a due aspetti, la qualifica di non domiciliato e le remittance.

  25. Salve,
    sono un giovane ingegnere e sto per trasferirmi in Inghilterra per lavoro, dove penso di stare per più di 5 anni. Avrò un contratto inglese regolare. Per evitare di pagare l’affitto stavo pensando di acquistare una piccola proprietà. Volevo capire se :

    – Conviene iscriversi all’ AIRE
    – Posso pagare l’anticipo della casa tramite la mia carta di credito italiana (o se dovrò spostare il mio piccolo capitale da euro a pounds in una banca inglese).

    Vorrei evitare di perdere soldi dovendo portarli in UK per l’anticipo della casa, e poi un domani riportarli in Italia qualora tornassi.

    Grazie!

  26. Buongiorno, sono cittadino Italiano ma residente in UK da piu di 5 anni e regolarmente iscritto all’AIRE.
    Ho aperto un investimento ISA con Vanguard. Adesso vorrei tornare a vivere stabilmente (365 giorni all’anno) in Italia ma se lo facessi perderei la residenza in UK e dovrei chiudere il mio investimento, cosa che vorrei evitare.
    La mia domanda e: potrei vivere stabilmente in Italia (365 giorni all’anno) ma mantenere la residenza e pagare le tasse da lavoratore autonomo in UK cosi da poter continuare a contribuire al mio investimento? Lavoro come personal trainer online piu trading di azioni online.
    Posso inoltre candidarmi per diventare cittadino Britannico con regolare passaporto UK se puo aiutare.
    Grazie mille

  27. Salve,
    giusto un commento integrativo all’articolo, che trovo veramente interessante. Se non erro, qualora il resident non-domiciled opti per il regime di imposizione “remittance”, il soggetto perderà la “Personal Allowance” di 12500£ che si applica invece al regime fiscale ordinario (essenzialmente, i primi 12500£ dell’imponibile sono esentasse).
    Ne deduco che l’opzione di “remittance” per i resident-non-domiciled convenga solo a soggetti con ingenti entrate all’estero. Per un lavoratore in UK con reddito medio ed un immobile locato in Italia, tale regime probabilmente comporterà una maggiorazione delle imposte poiché il soggetto sarà tassato sull’intero imponibile avendo perduto il diritto alla Personal Allowance (ovvero pagherà un ulteriore 20% di 12500£ = 2500£).
    Mi sembra di capire che la “remittance” per il resident-non-domiciled convenga solo se il prezzo da pagare venendo tassati sull’intero imponibile (+2500£) risulti minore di quello che il soggetto pagherebbe col regime ordinario che prevede invece di dichiarare tutti i redditi esteri e le loro detrazioni ai fini di ottenere credito d’imposta in UK (tax relief)… il che non e’ scontato, considerando anche il cambio di valuta. Concordo pienamente con lei sul fatto che resti un’opzione interessante per attirare soggetti stranieri con redditi esteri elevati.
    La ringrazio in anticipo per ogni commento su tale aspetto, ovvero la perdita della personal allowance.
    Grazie e complimenti per il sito!

  28. Sicuramente questo regime fiscale è conveniente per i soggetti con ingenti redditi di fonte estera, per quanto riguarda le remittance occorre sicuramente effettuare delle valutazioni per testare la convenienza del regime sulla propria situazione personale.

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