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Regno Unito: guida al regime fiscale per espatriati

Disciplina fiscale di tassazione nel Regno Unito per persone fisiche e società. Tutte le informazioni che ti occorrono se vuoi trasferirti nel Regno Unito o se vuoi aprire una società in UK. In entrambi i casi devi prestare attenzione alle normative fiscali applicabili.

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INFORMAZIONIDETTAGLI
Autorità fiscaleHM Revenue and Customs (HMRC)
Periodo di impostaDal 6 aprile al 5 aprile
Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi31 ottobre (deposito cartaceo)
31 gennaio (deposito elettronico)
Trasferimento di residenza delle persone fisichePaese considerato collaborativo

Il Regno Unito rappresenta una delle mete preferite per i soggetti che voglio espatriare. Pensa a tutti coloro che intendono andare andare in cerca di nuove opportunità professionali, oppure chi intende diversificare i propri affari ed investimenti.

Il 23 giugno 2016, il Regno Unito (Regno Unito) ha votato in un referendum per lasciare l’Unione Europea (UE). L’accordo di recesso (WA) Regno Unito/UE (e equivalenti con lo Spazio economico europeo [SEE] e la Svizzera) ha protetto o garantito alcuni diritti dei cittadini maturati prima del 31 dicembre 2020 oltre tale data. Il 24 dicembre 2020 il Regno Unito e l’UE hanno raggiunto un accordo commerciale e di cooperazione (TCA) che copre varie questioni, comprese le regole commerciali, i diritti di pesca, le disposizioni legali e, soprattutto, vari elementi di coordinamento della sicurezza sociale. 

Se anche tu stai pensando di trasferire la tua residenza fiscale nel Regno Unito questo report può esserti utile per conoscere i principali profili legati al sistema fiscale di tassazione vigente in UK. Sia che tu sia una persona fisica o una società potrai avere maggiori informazioni per le tue decisioni di business. In questo contributo voglio porre la tua attenzione sugli aspetti di fiscalità internazionale legati all’ordinamento tributario del Regno Unito. Con particolare attenzione a quelli che possono avere un impatto sui redditi percepiti da soggetti provenienti dall’Italia.


Regno Unito: il regime tributario

Vediamo adesso i principali elementi che caratterizzano il regime tributario britannico per imprese e persone fisiche.

Il sistema fiscale inglese ha struttura assai articolata e complessa, raccolta in una codificazione tra le più corpose a livello mondiale. Essa è arricchita annualmente dai disposti del Finance Act, chiamato a ridefinire aliquote e norme applicative dei tributi, destinati vuoi all’agenzia dell’amministrazione fiscale (Her Majesty Revenue and Customs o HMRC), vuoi alle amministrazioni locali, i due ambiti in cui si articola la fiscalità del Regno Unito.

Regno Unito: residenza e domicilio

Il primo aspetto da considerare, quando ci si trasferisce all’estero, è capire immediatamente come ottenere, nel minor tempo possibile la residenza fiscale nel Paese che ci ospita. I motivi che spingono ad un celere spostamento di residenza fiscale li trovate in questo contributo: “Trasferimento di residenza all’estero: la guida“. In questa sede mi concentrerò, invece, sul comprendere quali sono i criteri soggettivi di collegamento nel sistema tributario del Regno Unito. Tra cui, in primis, la nozione di residenza e domicilio.

Il criterio più importante da ricordare è che una persona fisica residente e domiciliata nel Regno Unito è assoggettata a tassazione (imposta sul reddito) sul reddito ovunque prodotto (the arising basis). La nozione di reddito ovunque prodotto include reddito di qualsiasi fonte, a prescindere se tale reddito è rimesso o utilizzato sul suolo britannico. Un regime differente può trovare applicazione se una persona fisica è residente ma non domiciliata, come vedrai di seguito. La residenza è stata per anni un concetto di derivazione giurisprudenziale. Questo fino a quando è stata introdotta normativamente una nozione, che prevede una serie di test al fine di determinare la residenza di una persona. La residenza è legata, quindi, alla combinazione della presenza fisica con altri fattori di connessione con il Regno Unito.

Domicilio UK

In aggiunta alla nozione di residenza, nell’ordinamento tributario anglosassone assume un connotato particolare un concetto di common law, il domicile. In linea generale, il domicilio coincide con il territorio dove una persona risulta soggetta a un sistema di leggi e tale nozione si è sviluppata nel corso del tempo sulla base di precedenti giurisprudenziali. Vi sono tre tipologie di domicilio:

  • Il domicilio di origine (ovvero il domicilio del padre al momento della nascita del figlio);
  • Il domicilio di dipendenza (ovvero quello che si acquisisce da una relazione familiare);
  • Infine, il domicilio di scelta.

Il domicilio di scelta (of choice) è particolarmente complesso da definire. In questo caso, entrano in gioco molteplici fattori, quali interessi personali e d’affari, nonché la volontà e l’intenzione di insediarsi in un territorio, individuati dalla giurisprudenza e dalla prassi delle autorità fiscali. Alla nozione domestica di residenza e di domicilio, occorre sempre considerare anche quella prevista dalle normative internazionali (convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore). Ne risulta che, al fine di determinare i criteri soggettivi di assoggettamento tributario, assume rilevanza non solo la residenza (domestica e convenzionale), ma anche il domicilio.

I residenti non domiciliati nel Regno Unito

Il domicilio assume un ruolo preponderante al fine di determinare l’assoggettamento tributario in talune situazioni, peraltro di grande importanza economica e di immediato impatto sociale. Per un soggetto residente ma non domiciliato, è possibile avvalersi di un particolare regime tributario. Questo regime prevede l’assoggettamento ad imposizione sui redditi esteri solo se rimessi o utilizzati nel Regno Unito. Tale regime è piuttosto complesso, soprattutto negli aspetti operativi, e pertanto nel prosieguo ne verranno riportate soltanto gli elementi caratterizzanti. Anche ai fini della tassazione sulle donazione e successioni, il domicilio assume un ruolo di assoluta rilevanza. Questo essendo il domicilio del de cuius e la localizzazione dei beni che determina le modalità d’applicazione dell’imposta. In generale, le persone fisiche residenti nel Regno Unito, ma ivi non domiciliate, possono essere tassati:

  • In base ai redditi ovunque prodotti (the arising basis), oppure
  • In base ai redditi “rimessi” in UK (the remittance basis).

Generalmente, una persona fisica residente che opta per il regime della remittance è tassato sui redditi e sulle plusvalenze di fonte UK mentre quelli di fonte non UK solo se e nella misura in cui siano rimessi nel Regno Unito. La nozione di remittance è ampia e comprende qualsiasi forma di elemento di reddito o di proprietà che sia rimesso, ricevuto o utilizzato, direttamente o indirettamente (ad esempio a favore di una persona correlata) nel Regno Unito.

Redditi non remittance

Vi sono, tuttavia, anche dei flussi reddituali che non producono remittance. In primis, i flussi di capitale (clean capital) possono essere trasferiti o utilizzati senza alcun effetto fiscale. Si intende per clean capital i beni, siano essi liquidi o non liquidi, detenuti da una persona fisica prima di diventare residente in UK e quei beni acquisiti dopo che la persona fisica sia diventata residente, ma non soggetti a tassazione in base a norma interna (come da esempio i fondi derivanti dalla cessione minusvalente di un bene).

È possibile inoltre portare beni in UK senza effetto fiscale se quest’ultimi hanno un valore modico oppure se hanno un carattere meramente personale (vestiti, gioielli e opere d’arte), oppure ancora, se i fondi rimessi hanno come obiettivo di effettuare un qualifiyng investment. Al fine della remittance basis, e per determinare correttamente se una rimessa sia fiscalmente rilevante, occorre valutare se un trasferimento di fondi sia riconducibile a un flusso di reddito oppure a un flusso di capitale. A tal fine, le regole da applicare (c.d. mixed funds rules), in linea generale, prevedono una presunzione assoluta per cui si considerano rimessi e quindi fiscalmente rilevanti primariamente i flussi di reddito, in secondo luogo i capital gains e soltanto alla fine i flussi di capitale.

Long term resident

I residenti non domiciliati  “di lungo corso” (long term resident) possono continuare ad avvalersi del regime della remittance basis. Tuttavia, essi devono pagare annualmente una remittance basis charge (RBC), che si aggiunge alle imposte da corrispondere sui redditi di fonte inglese. Essa deve considerarsi alla stregua di un anticipo di imposte inglesi sui redditi esteri. La misura della RBC varia a seconda di quanto la persona fisica sia stata residente in UK, GBP 300 se residente 7 degli ultimi 9 anni, GBP 60.000 se residente 12 degli ultimi 14. A partire dall’aprile 2017, le persone fisiche residenti e non domiciliati da 15 anni sono considerati deemed domiciled. Pertanto esse sono assoggettate a tassazione sui redditi ovunque prodotti.

Per approfondire: “Residente non domiciliato in UK: la disciplina“.

Regno Unito: imposta sulle persone fisiche

L’imposta sulle persone fisiche (Income tax) si applica alle persone fisiche residenti in UK. Siano esse domiciliate che non domiciliate, e a quelle non residenti, sui redditi di fonte UK (criterio dello Stato della fonte). Le aliquote sono applicate a seconda della categoria di reddito e del relativo scaglione.

Fascia di reddito imponibile GBPAliquote dell’imposta sul reddito nazionale
Da 0 a 12.750
Da 12.751 a 50.27020%
Da 50.271 a 125.140 40%
Oltre 125.14145%

Per alcuni contribuenti è disponibile un’indennità personale esentasse (allowance) di GBP 12.750. L’indennità personale è ridotta di GBP 1 per ogni GBP 2 di “reddito netto rettificato” superiore a GBP 100.000.

Reddito da lavoro dipendente

Un dipendente è tassato in relazione tutte le retribuzioni ed i benefici derivanti dall’impiego ricevuti durante un anno fiscale che termina il 5 aprile. Un dipendente è soggetto a tassazione non solo sullo stipendio base, ma anche sulla maggior parte delle indennità o benefici in natura. Tutti gli stipendi, compensi e benefici in natura percepiti dagli amministratori sono imponibili come reddito da lavoro dipendente. Gli individui che sono residenti sono tassati sul loro reddito da lavoro in tutto il mondo.

Dal 6 aprile 2013 è potenzialmente disponibile una nuova forma di sussidio lavorativo all’estero. Questo è disponibile per i residenti fiscali nel Regno Unito che non sono domiciliati, se non sono stati residenti fiscali nel Regno Unito nei tre anni fiscali precedenti nel Regno Unito e se viene richiesta la base di rimessa e la remunerazione relativa a quei giorni lavorativi all’estero è pagata e trattenuta offshore. È probabile che lo sgravio della giornata lavorativa all’estero si applichi all’anno fiscale del Regno Unito in cui l’individuo diventa per la prima volta residente fiscale nel Regno Unito e ai due successivi anni fiscali nel Regno Unito.

L’imposta viene normalmente detratta dal reddito da lavoro dipendente alla fonte nell’ambito del sistema Pay-As-You-Earn (PAYE).

Reddito da lavoro autonomo

Il reddito da lavoro autonomo comprende il reddito derivante da arti o professioni intellettuali. La tassazione avviene sui profitti percepiti dal soggetto residente nel Regno Uniti provenienti da tutto il mondo. Un’attività svolta interamente all’estero da una persona fisica residente nel Regno Unito è considerata un reddito estero e, di conseguenza, può essere tassata sulla base delle “remittance” se la persona fisica è idonea e richiede l’applicazione del regime “res non dom“. Al contrario, un lavoratore non residente è tassato solo sull’attività di lavoro autonomo svolta nel Regno Unito.

Dividendi

I dividendi sono tassati con diverse aliquote progressive per scaglioni. Questo a seconda che, rispettivamente, un contribuente ricada nello scaglione basic rate, higher rate e additional rate. Prima della tassazione si applica una franchigia di esenzione pari a GBP 2.000. Riepilogando, la tassazione dei dividendi in UK è la seguente:

Al dividendo deve essere applicata una deduzione forfettaria di GBP 2.000. Sebbene i primi 2.000 GBP di reddito da dividendi siano esentasse, vengono comunque presi in considerazione nella determinazione dell’aliquota fiscale marginale del contribuente e di qualsiasi diritto all’indennità di risparmio personale.

Reddito da locazione

Qualsiasi reddito derivante da proprietà immobiliari locate nel Regno Unito è tassato alle aliquote applicabili al reddito da lavoro. Gli agenti immobiliari per conto dei proprietari non residenti sono tenuti a trattenere l’aliquota fiscale di base del 20%, a meno che l’HMRC non emetta loro una autorizzazione per il pagamento lordo al proprietario. L’imposta sul reddito sul reddito da proprietà viene addebitata sull’utile netto degli affitti dopo la detrazione delle spese ammissibili, come riparazioni e manutenzione, ma non l’ammortamento, che non è una spesa ammissibile ai fini fiscali del Regno Unito. È disponibile un’indennità di proprietà di GBP 1.000. Se l’indennità copre tutto il reddito di proprietà prima delle spese, il reddito non è imponibile e non è denunciabile. In caso contrario, l’individuo può scegliere di detrarre le proprie spese o l’indennità.

Non residenti

Le persone fisiche non residenti sono assoggettate a tassazione in UK sui redditi di fonte inglese. In particolare, sulle attività di lavoro dipendente, professionale o d’impresa. I redditi immobiliari sono di regola tassabili per il tramite dell’agente pagatore (Non-resident Landlord Scheme). Questo soggetto trattiene l’imposta sui canoni di locazione pagati a non residenti (che peraltro, possono optare per l’assolvimento dell’obbligo tributario tramite dichiarazione dei redditi ed essere pagati senza alcuna ritenuta). Occorre notare che, in molteplici fattispecie, il soggetto residente che corrisponde un reddito a un non residente deve applicare una ritenuta in uscita (20%), che può essere anche a titolo d’acconto (pertanto l’obbligo tributario viene assolto tramite apposita dichiarazione).

Imposta sulle successioni e donazioni

L’imposta sulle successioni (IHT) può essere riscossa sull’eredità di una persona deceduta che era domiciliata nel Regno Unito o che non era domiciliata nel Regno Unito, ma possedeva beni ivi situati. Un individuo che non ha un domicilio nel Regno Unito ai fini dell’IHT è tassato solo sui beni situati nel Regno Unito e sugli “interessi immobiliari residenziali nel Regno Unito” detenuti tramite determinati trust, società e partnership non britannici. Ai fini dell’IHT, il domicilio nel Regno Unito è esteso alle persone fisiche residenti nel Regno Unito per 15 degli ultimi 20 anni d’imposta con effetto dal 6 aprile 2017.

L’aliquota dell’imposta di successione è del 40% per l’eredità in caso di morte. Si rende applicabile una fascia di esenzione fino a 325.000 GBP. L’IHT è anche riscossa sulle donazioni dal defunto entro sette anni prima della morte e su alcuni altri doni a vita. Sono previste varie esenzioni e agevolazioni. Per prevenire la doppia imposizione, il Regno Unito ha stipulato accordi sull’imposta di successione con dieci paesi.

Imposta sulle persone giuridiche

Le società residenti in UK sono soggette ad un’imposta societaria (Corporation tax) sui redditi ovunque prodotti. Le società non residenti sono soggetti a Corporation tax se esercitano un’attività d’impresa per il tramite di una stabile organizzazione. La stabile organizzazione è caratterizzata di solito dalla presenza di un luogo fisso dove viene svolta l’attività o da un agente che ha pieni poteri di rappresentare la società estera.

Una società è residente se è costituita in UK o se la direzione effettiva è ivi esercitata. Peraltro, conformemente ai parametri internazionali, se una società inglese non ha la direzione effettiva in UK, la stessa non sarà considerata residente, anche ai fini domestici. Questo significa che è possibile che vi sia una società inglese, formalmente costituita in UK, che non è ivi fiscalmente residente (derivandone quindi che gli eventuali utili realizzati non sono ad essa fiscalmente attribuibili e quindi tassabili). Questo concetto assume una particolare rilevanza in alcune tipiche forme contrattuali di commercio internazionale (quali ad esempio i contratti di agenzia, particolarmente diffusi in UK). L’aliquota principale è pari al 25%. Per le società residenti nel Regno Unito con profitti maggiorati inferiori a GBP 50.000, viene generalmente applicata un’aliquota inferiore del 19%.

Regno Unito: tassazione sui capital gains

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche sono assoggettate a Capital Gain Tax secondo regole distinte dalla Income tax. Mentre per le persone giuridiche le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini della Corporation Tax. La plusvalenza è tassata con differenti aliquote (dal 28% al 10%) con una franchigia annua pari a GBP 11.100.

Il regime di Substantial Shareholdings Exemption prevede che le plusvalenze realizzate dalla cessione da parte di società trading (o da parte di un gruppo di società operative) di partecipazioni (almeno pari al 10% del capitale sociale) in altre società trading (o gruppi) siano fiscalmente esenti. Si intende per società trading una società che, per almeno 12 mesi prima (e dopo) all’alienazione, esercita un’effettiva attività commerciale (ad esempio, non sono trading le società che gestiscono essenzialmente liquidità o quelle finalizzate alla mera detenzione di immobili).

Le plusvalenze realizzate da non residenti non sono soggette ad imposizione in quanto territorialmente non rilevanti. Questa disposizione si applica innanzitutto alla cessione di partecipazioni in società inglesi. Tuttavia, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili residenziali, tranne in alcuni casi specifici, sono soggette all’imposta sui capital gain. Vi sono numerose disposizioni che consentono una detassazione totale o parziale delle plusvalenze realizzate. Ad esempio, le plusvalenze derivanti dalla valorizzazione di beni aziendali “qualificati” sono detassate se il corrispettivo è reinvestito in beni con le medesime caratteristiche.

Dividendi e interessi pagati all’estero da società del Regno Unito

I dividendi corrisposti da società residenti non sono soggetti ad alcuna ritenuta in uscita. Interessi e canoni corrisposti a soggetti non residenti sono assoggettati ad una ritenuta pari al 20%. Se tuttavia gli interessi sono relativi a un finanziamento a breve termine (non eccedente 364 giorni), a certe condizioni, la ritenuta non è applicabile. La ritenuta in uscita è ridotta nel caso in cui trovi applicazione una Convenzione contro le doppie imposizioni o addirittura annullata in caso di applicazione della Direttiva Madre/Figlia e di quella Canoni/Interessi.

L’applicazione ridotta o nulla della ritenuta sugli interessi in uscita deve essere comunicata in anticipo a HRMC, che dovrà emettere un certificato di esenzione; peraltro, per quanto riguarda, invece, le royalties è possibile applicare direttamente l’esenzione da ritenuta qualora il soggetto pagatore ritenga ragionevolmente che il soggetto percipiente abbia diritto all’esenzione. Non esiste una ritenuta su altre tipologie di pagamenti effettuati a favore di un soggetto estero (quali commissioni, consulenze e altre tipologie di servizi). Vale la pena sottolineare che, non essendoci una normativa similare a quella italiana sui c.d. paradisi fiscali, costi e spese sostenuti verso soggetti residenti in paradisi fiscali o comunque in Paese a bassa fiscalità sono deducibili integralmente (sempre che inerenti all’esercizio dell’impresa). Senza applicazione di alcuna ritenuta in uscita.

Credito per imposte pagate all’estero

È possibile ottenere un credito per le imposte assolte all’estero, nella misura dell’imposta inglese relativa al medesimo reddito. È importante notate che se il dividendo proviene da una società estera di cui la società UK beneficiaria risulta socio per almeno il 10% del capitale di voto, quest’ultima può in aggiunta a quanto sopra ottenere un credito per le imposte assolte nel Paese estero sul dividendo stesso. Questa misura non è applicabile nel caso in cui il dividendo estero sia già stato di fatto esentato (metodo dell’esenzione).

Norme di carattere antilelusivo

L’ordinamento tributario inglese prevede alcune disposizioni di carattere antielusivo. Una normativa generale anti abuso (GAAR) è stata introdotta nel 2013 e si applica agli schemi negoziali artificiali e fiscalmente abusivi che consentono un illecito risparmio di qualunque tipo di imposta (ad esclusione dell’Iva). La normativa sul transfer pricing trova amplia applicazione e, soprattutto per i gruppi multinazionali, rappresenta un fattore cruciale nella determinazione delle politiche commerciali e in quelle di outsourcing, particolarmente diffuse in un Paese a forte vocazione internazionale.

La normativa transfer pricing è coerente, in linea generale, con i criteri internazionali. In questa sede, dove non ci occuperemo di analizzarne i contenuti, rileviamo soltanto alcune peculiarità, tra cui la circostanza che le small companies nella maggior parte dei casi sono di fatto escluse dall’applicazione di tale normativa. Occorre infine sottolineare che la normativa transfer pricing trova ampia applicazione anche nelle relazioni di finanziamento, spesso diffuse tra i piccoli e medi gruppi (in questi casi, l’ambito di applicazione soggettivo si estende in quanto ne ricadono anche soggetti tra di loro indipendenti che abbiano finanziato un businesscomune”).

La normativa in tema di Controlled Foreign Company (CFC) è stata riformulata nel 2012 e presenta alcune peculiarità tecniche che esulano dagli obiettivi del presente articolo. In linea di massima, si sottolinea che tale normativa ha come scopo precipuo di limitare l’utilizzo di società estere che beneficiano di un regime fiscale di favore e che spesso sono utilizzate dai grandi gruppi inglesi per ottimizzare gli investimenti e i finanziamenti.

Imposta di registro

L’imposta di registro (Stamp duty) è applicata su talune transazioni. Nel prosieguo, analizzeremo la Stamp duty sui beni immobili, che senza dubbio, anche per la rilevanza economica e sociale, ha un grande impatto. L’imposta, infatti è in grado di influenzare direttamente gli investimenti esteri nel settore immobiliare inglese. La Stamp duty land tax (SDLT) è una tassa che si applica al trasferimento di proprietà immobiliari. È applicata sul prezzo di trasferimento e in taluni casi, sul valore di mercato.

La SDLT si applica con un sistema di tassazione ad aliquote crescenti per ogni singolo scaglione di prezzo. Alla SDLT, occorre aggiungere la Annual Tax on Enveloped Dwellings. Imposta che si applica annualmente sugli immobili di valore medio-alto detenuti per il tramite di veicoli societari. La norma è stata introdotta per limitare l’acquisto dall’estero di proprietà immobiliari di pregio tramite strutture societarie che non avrebbero a certe condizioni. Il tutto, scontando nessuna imposizione indiretta (in particolare, al momento della successione). Occorre fin da subito rilevare che se tale immobile è acquisito nell’ambito di una operazione di sviluppo o se è locato a valori di mercato, l’imposta predetta non si applica.

Tassazione di artisti e sportivi in UK

Per quanto riguarda la tassazione degli artisti e sportivi, l’articolo 17 prevede che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista o sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Ne deriva che entrambi gli Stati sono titolati a richiedere il pagamento delle imposte sui medesimi redditi, con l’effetto che la doppia imposizione va eliminata tramite il meccanismo del credito d’imposta. Le norme convenzionali contro la doppia imposizione hanno degli effetti similari a quelli previsti in tema di credito d’imposta dalla normativa domestica. Impedendo di fatto che i dividendi scontino in capo al percettore residente in UK alcuna forma di tassazione. Quindi, consentendo, se ci sono i requisiti, di eliminare la doppia imposizione economica sugli utili societari.

Brexit

Gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit) nelle relazioni tributarie internazionali che coinvolgono il Regno Unito ed in particolare quelle con l’Unione Europea sono di difficile lettura. Questo anche in quanto fortemente influenzate da scelte politiche ancor maggiormente difficili da interpretare ed anticipare. Peraltro, allo stato attuale, è possibile che le maggiori novità, perlomeno nel breve-medio termine, possano essere quelle relative all’IVA.

Questo con l’abolizione di alcuni istituti relativi al medesimo tributo (ad esempio, gli adempimenti Intrastat) nonché in relazione ai dazi doganali. Per quanto riguarda poi le imposte dirette, è difficile prevedere cosa possa accadere. Sempre nella considerazione che diverse disposizioni inglesi di carattere tributario sono state profondamente influenzate dalla giurisprudenza europea nonché dall’azione politica e legislativa della UE.


Regno Unito: la normativa sul lavoro

In generale, i contributi assicurativi nazionali “National Insurance Contributions” (NICs) sono dovuti sui guadagni delle persone che lavorano nel Regno Unito. Accordi speciali si applicano alle persone che lavorano temporaneamente dentro o fuori il Regno Unito. A determinate condizioni, un dipendente è esentato dai contributi per le prime 52 settimane di lavoro nel Regno Unito.

Il contributo per un lavoratore dipendente è suddiviso in due parti: un contributo principale del lavoratore e un contributo secondario del datore di lavoro. Per il periodo 2020-2021, il contributo dei dipendenti è dovuto a un’aliquota del 12% sulle retribuzioni settimanali comprese tra 183 GBP e 962 GBP e a un’aliquota del 2% sulle retribuzioni settimanali superiori a 962 GBP. Il datore di lavoro contribuisce a un tasso del 13,8% sui guadagni di un dipendente superiori a GBP 169 a settimana senza tetto.

Regole diverse si applicano ai lavoratori autonomi. È dovuto un contributo settimanale di 3,05 GBP se si prevede che i profitti annuali supereranno 6.475 GBP. Inoltre, un lavoratore autonomo deve versare un contributo relativo al profitto sugli utili o sulle plusvalenze dell’impresa, che viene riscosso insieme all’imposta sul reddito. Le aliquote contributive relative ai profitti sono del 9% sui profitti annuali che vanno da GBP 9.500 a GBP 50.000 e del 2% sui profitti annuali superiori a GBP50.000. I lavoratori autonomi non residenti non sono soggetti a contribuzione previdenziale.


Tutela della proprietà intellettuale nel Regno Unito

Il Marchio

Il Regno Unito è membro della World Intellectual Property Organization (WIPO). La tutela della proprietà intellettuale è elevata, nell’ambito di un sistema di elevata efficienza sia in ambito preventivo che repressivo. L’attuazione della Brexit renderebbe meno efficiente un sistema oggi centralizzato e funzionante nella gestione dei marchi europei, perdendo sinergie che paiono di estensione a breve anche al comparto brevettuale, con maggiori costi per le imprese.

In ogni caso verosimilmente sarebbe possibile per l’operatore estero che ha marchi registrati nel Regno Unito procedere a convertire le registrazioni, mantenendo la priorità, in soli marchi di diritto inglese, pur con problematiche burocratiche ed aggravio di costi. Se poi il Regno Unito decidesse di uscire dallo Spazio Economico Europeo si perderebbero anche i vantaggi dell’armonizzazione richiesta in termini di requisiti per la registrazione.

Il marchio è rappresentato da parole, immagini o loro combinazioni, da imballaggi e confezioni. La normativa di riferimento in tema di marchi registrati è rappresentata dal Trade Marks Act 1994 che è stato adottato per dare attuazione alla Prima Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa e protegge tre fondamentali categorie di marchio:

  • Il marchio verbale, con o senza un particolare stile grafico;
  • Il marchio pittorico;
  • Una combinazione dei primi due.

Registrazione, durata e tutela

Un marchio per essere registrato deve essere unico, non ingannevole e non in conflitto con altri marchi. La registrazione avviene con il deposito di una domanda (da cui già scaturisce una prima protezione), si procede poi entro i due mesi successivi ad un accertamento dell’assenza di priorità d’uso. Al termine della procedura di pubblicazione preliminare sul Trade Mark Journal per consentire opposizioni di terzi, il marchio viene iscritto nel Trade Mark Registry.

La tutela assicurata ha durata indeterminata, ma a partire dal settimo anno è necessario pagare una tassa di registrazione per i successivi quattro anni. Requisiti per la tutela dei marchi sono la capacità distintiva e la non-convenzionalità di un segno distintivo che non può e non deve essere meramente descrittivo. La registrazione del marchio garantisce al proprietario il diritto d’uso del marchio sui beni e/o servizi per i quali è stato richiesto, e la possibilità di agire in giudizio in caso qualcuno utilizzi lo stesso marchio, od un marchio simile, per gli stessi beni e/o servizi. Detta procedura ha valore solo per il Regno Unito. E’ peraltro possibile ricevere protezione in tutti i Paesi dell’Unione tramite la registrazione al OHIM.

Brevetto e design industriale

I requisiti per ottenere un brevetto nel Regno Unito sono rappresentati da:

  • Novità dell’invenzione;
  • Originalità dell’invenzione;
  • Applicabilità industriale, dove l’invenzione deve implicare la realizzazione di un prodotto funzionante.

Un brevetto rilasciato a fronte dell’accertamento dei predetti requisiti comporta la concessione di un diritto esclusivo sull’utilizzo di un’opera dell’ingegno, un’applicazione o un procedimento, che, secondo la vigente legge sui brevetti, gode di protezione ventennale. La procedura relativa all’assegnazione di un brevetto riguarda l’Intellectual Property Office (www.ipo.gov.uk). Il brevetto ha valore solo nel Regno Unito e nell’isola di Man, ed ha una durata massima di 20 anni. Il rinnovo deve avvenire annualmente ed è garantito per i primi quattro anni. Contestazioni in merito alla validità e la revoca dei brevetti sono sottoposte alla diretta competenza dell’organo amministrativo di controllo, in base ad un procedimento disciplinato dalle Patents Rules 2007.

Patent Box

Il Governo inglese ha introdotto la c.d. Patent Box per rafforzare gli incentivi all’investimento in innovazione da parte delle imprese nel Regno Unito. Si tratta di applicare un’aliquota ridotta rispetto alla Corporation Tax, pari al 10%. Essa è applicabile a tutti i redditi derivati da brevetti depositati, ovvero licenziati in uno con i correlati diritti di:

  • Sviluppo, utilizzo e difesa dei diritti dell’invenzione brevettata;
  • Esclusiva almeno nel Regno Unito e
  • Diritto di escludere i terzi, concedente incluso, siano essi pagati sotto forma di royalties oppure inclusi nel prezzo di vendita dei prodotti.

Rientrano nel provvedimento e correlata esenzione i brevetti depositati e tutelati dallo UK Intellectual Property Office (IPO) e dallo European Patent Office, ovvero nei seguenti Paesi dello Spazio Economico Europeo: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia. Per calcolare il reddito a cui viene applicata l’aliquota agevolata del 10% è necessario prendere in considerazione il totale dei ricavi derivati dalla vendita dei prodotti brevettati o dei brevetti stessi, dalle royalties e dagli indennizzi percepiti a fronte di eventuali violazioni, costi di
commercializzazione e promozione inclusi pro quota.

Diritto d’autore

Per godere dei diritti di copyright non è necessaria alcuna registrazione. Il copyright è un diritto automaticamente accordato all’autore di materiale letterario, lavori musicali, opere artistiche, pubblicazioni, registrazioni sonore, film con inclusione di video, trasmissioni e programmi via cavo. I programmi informatici sono protetti in maniera del tutto analoga a quanto avviene per le opere letterarie, musicali od artistiche. Per questa categoria di beni immateriali, il copyright ha un periodo di validità di 70 anni dalla morte dell’autore.

In caso di film la validità è di 70 anni dopo la morte dell’ultima persona tra il direttore, l’autore dei dialoghi ed il compositore delle musiche del film. Le produzioni musicali sono protette per 50 anni, e le pubblicazioni per 25 anni. Tali termini si applicano a lavori originati nel Regno Unito, o in uno Stato dell’Area Economica Europea. In caso di opere originate al di fuori del Regno Unito il grado di protezione dell’opera è dato dalle norme del Paese d’origine.

La dichiarazione dei redditi nel Regno Unito

L’imposta sul reddito e i contributi previdenziali sui guadagni in contanti sono normalmente riscossi nell’ambito del sistema Pay-As-You-Earn (PAYE). Tutti i datori di lavoro devono utilizzare il sistema PAYE per detrarre tasse e contributi previdenziali da salari o stipendi. Sebbene i rimborsi spese e molti benefici non monetari non siano direttamente soggetti alla ritenuta PAYE, devono essere segnalati all’HMRC dai datori di lavoro dopo la fine dell’anno fiscale e dai dipendenti nelle loro dichiarazioni dei redditi.

Il Regno Unito ha un sistema fiscale di autovalutazione. Nell’ambito del sistema di autovalutazione, le persone che ricevono un avviso per presentare una dichiarazione dei redditi dall’HMRC possono scegliere di far calcolare e valutare l’imposta dovuta dall’HMRC o di calcolare e valutare l’imposta dovuta da soli. Se l’imposta è dovuta come calcolata sulla dichiarazione, deve essere pagata entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno fiscale. Gli acconti provvisori dell’imposta sui redditi non soggetti a ritenuta d’acconto sono di norma pagabili in due rate, il 31 gennaio dell’anno d’imposta e il 31 luglio successivo. Ciascuna rata deve essere pari al 50% dell’imposta sul reddito dell’anno precedente non trattenuta alla fonte. Gli interessi vengono automaticamente addebitati sull’imposta non pagata entro le scadenze. Ulteriori sanzioni sono previste per ritardato pagamento dell’imposta e ritardata presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Convenzioni contro le doppie imposizioni del Regno Unito

Se il reddito percepito è doppiamente tassato in due o più paesi, lo sgravio per la doppia imposizione è generalmente disponibile attraverso un credito d’imposta o un’esenzione estera. Lo sgravio di solito assume la forma di un credito d’imposta estero se un individuo è residente nel Regno Unito ai fini di un trattato sulla doppia imposizione. In questo caso, tutte le tasse estere pagate sul reddito doppiamente tassato possono essere prese come credito a carico dell’imposta britannica sulla stessa fonte di reddito. 

Il credito che può essere rivendicato è limitato al minore tra le tasse estere pagate o all’importo dell’imposta britannica equivalente sul reddito doppiamente tassato. In assenza di un trattato con il paese che impone l’imposta estera, è possibile richiedere uno sgravio unilaterale ai sensi del diritto interno del Regno Unito. Se un individuo è residente nel Regno Unito e residente in un paese con il quale il Regno Unito ha stipulato un trattato sulla doppia imposizione, nel Regno Unito può essere presentata una richiesta per esentare dall’imposta britannica il reddito che altrimenti sarebbe tassato in entrambi i paesi se il trattato contiene gli articoli pertinenti.

Il Regno Unito ha stipulato accordi sulla doppia imposizione con 133 paesi che coprono le tasse sul reddito e sulle plusvalenze.

Convenzione tra Italia/Regno Unito

La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Regno Unito è conforme al modello OCSE. Per quanto riguarda l’articolo 4 (domicilio fiscale), si sottolinea che la norma precisa che l’espressione “residente” non comprende: “le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate”. Ne deriverebbe che i residenti non domiciliati non possono beneficiare delle norme della Convenzione. Tranne su quei redditi o capitali che decidano di rimettere.

I dividendi subiscono una ritenuta del 15%, che scende al 5% se il beneficiario detiene almeno il 10% della società pagante. Si ricorda peraltro che i dividendi pagati da una società UK non scontano alcuna ritenuta domestica.

Gli interessi subiscono una ritenuta del 10% se il percettore ne è l’effettivo beneficiario (anziché del 20% come prevede la norma domestica inglese). Gli interessi derivanti da operazioni di natura commerciale non scontano ritenuta. I canoni invece subiscono una ritenuta agevolata dell’8% sempre che il percettore ne sia l’effettivo beneficiario. L’aliquota ridotta trova applicazione solo sulla parte di interessi e canoni che non eccede quella che sarebbe convenuta tra soggetti indipendenti.

Trasferimento di residenza nel Regno Unito: conclusioni

Se desideri trasferirti nel Regno Unito, ti consiglio di prestare la dovuta attenzione ad alcuni aspetti. In particolare agli:

  • Elementi che riguardano la chiusura dei collegamenti con l’Italia, di carattere familiare, economico e patrimoniale, l’AIRE e gli aspetti collegati;
  • Aspetti legati all’attività lavorativa da svolgere nel Regno Unito e le problematiche legate ai criteri di collegamento per la tassazione del reddito nell’anno di espatrio, secondo la normativa fiscale convenzionale tra l’Italia ed il Regno Unito;
  • L’attenzione da prestare all’eventuale scelta legata alla tassazione secondo la disciplina dei “residenti non domiciliati”. Per approfondire l’argomento: “Residente non domiciliato uk: come funziona?” e “Regime dei non domiciliati uk: le problematiche fiscali“.

Tutti questi aspetti, ma sicuramente ve ne sono anche altri, legati alla situazione personale del soggetto espatriato devono essere attentamente valutati con un dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale. Altrimenti il rischio di commettere errori potrebbe portarti in caso di accertamento a vedersi applicare sanzioni amministrative.

Qualora, invece, tu intenda restare a vivere in Italia ma aprire un’attività economica nel Regno Unito, magari attraverso la costituzione di una LTD, consiglio di prestare davvero molta attenzione. Ho affrontato l’argomento in questo articolo dedicato: “Vantaggi legati ad aprire una LTD nel Regno Unito“. Se decidi di costituire una società offshore devi prestare molta attenzione alle problematiche connesse alla disciplina sull’esterovestizione societaria ed alla normativa sulle società estere controllate (CFC rule). Per questo motivo, anche in questo caso, è opportuno che tu valuti attentamente la tua situazione con un dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale. Questo tipo di normative, infatti, sono da tempo oggetto di particolare attenzione a livello internazionale e per questo devi conoscerle e farti assistere da esperti in modo da operare nel modo migliore, ed in compliance con la normativa in vigore.

Consulenza fiscale

Il consiglio che posso darti è quello di valutare preventivamente la tua situazione e per questo ti consiglio di confrontarti con un esperto. Di seguito puoi trovare il link per metterti in contatto con me e ricevere il preventivo per una consulenza fiscale personalizzata. Insieme valuteremo la tua situazione e ti aiuteremo a capire problematiche e possibili soluzioni.

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