Si torna a parlare delle criptovalute, le nuove monete digitali su cui molti investitori hanno riposto l’attenzione. In particolare, arrivano alcune importanti novità in merito al Registro degli Operatori in Criptovalute: dal 18 maggio 2022 sarà infatti attivo questo strumento per regolamentare il funzionamento di un settore innovativo, ma fino ad ora rimasto “nascosto”. Secondo le ultime normative in materia infatti, verrà introdotta con il Registro degli Operatori in Criptovalute una normativa per garantire trasparenza aggiuntiva sui movimenti di questa moneta virtuale, che coinvolgerà anche gli investitori. A doversi iscrivere obbligatoriamente al Registro saranno i prestatori di servizi relativi alle monete virtuali, entro 60 giorni, per poter operare in Italia.

In caso di mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge o di diniego all’iscrizione da parte dello stesso Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei prestatori è considerato abusivo, con conseguenze amministrative e penali. Coloro che opereranno nel settore dopo l’istituzione del Registro dovranno provvedere all’iscrizione nella Sezione speciale del Registro e attendere la pronuncia dell’OAM, dopo 15 giorni per verificare la regolarità della comunicazione e della documentazione e concedere o meno l’iscrizione.

Questi nuovi obblighi hanno conseguenze dirette anche sugli investitori, ovvero su chi ha individuato nelle criptovalute una fonte di guadagno. Per questi soggetti la normativa italiana prevede di comparare le monete virtuali a moneta estera, con l’applicazione delle relative regolamentazioni che riguardano sia il punto di vista reddituale che gli obblighi verso il fisco. Vediamo in questo articolo come funziona il Registro degli Operatori in Criptovalute, e cosa cambierà ma maggio 2022.

Registro degli Operatori in Criptovalute: di cosa si tratta

La prima forma di regolamentazione che viene introdotta per garantire delle norme specifiche per le criptovalute è il Registro degli Operatori in Criptovalute, per quanto riguarda l’Italia. Si tratta di un registro pubblico dell’OAM (Organismo gestione agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) messo in campo dalle ultime decisioni del MEF.

L’introduzione di questo registro implica una maggiore trasparenza del mercato delle criptovalute, e secondo le ultime decisioni sarà attivo dal 18 maggio 2022. La conseguenza principale riguarda l’obbligo, per tutti i prestatori di servizi dedicati alla moneta virtuale, di iscriversi in una sezione apposita del Registro, e per chi non lo fa potranno scattare anche importanti sanzioni.

Questo significa che gli operatori dovranno fornire tramite il Registro, tutte le indicazioni che riguardano la lista dei clienti e di tutte le operazioni svolte da essi, per renderle trasparenti agli enti governativi.

Dalla data ufficiale in cui verrà aperto il Registro, per cui si attende ancora una conferma definitiva, gli operatori avranno 60 giorni di tempo per iscriversi, per non incorrere nelle sanzioni e nel rischio di attività abusiva, riportando la propria attività svolta in Italia.

Una regolamentazione di questo tipo era attesa già da tempo, per introdurre delle norme precise per un mercato recente, che fino ad ora era rimasto piuttosto nascosto. Uno degli obiettivi del MEF è quello di condurre la battaglia contro il riciclaggio, anche rendendo disponibili i dati del Registro all’amministrazione finanziaria.

Anche sul versante fiscale questa nuova regolamentazione introduce un maggiore controllo, per cui le criptovalute vengono paragonate a valute estere. Anche per gli investitori, ovvero per chi trae un profitto dalle criptovalute, arriveranno importanti novità già da maggio 2022.

Investitori in criptovalute: cosa cambia con il Registro

Con il nuovo Registro degli Operatori di Criptovalute si rende necessario intervenire anche per regolamentare l’attività degli investitori di questo nuovo mercato digitale. In particolare, uno degli argomenti di maggiore interesse, ma anche di maggiore dubbio, quando si tratta di criptovalute e investitori, è la tassazione.

L’Agenzia delle Entrate compara le criptovalute a valute estere, per cui vengono applicate le stesse regole per l’imposizione fiscale. Tuttavia, come riporta in un articolo di “Il Sole 24 Ore“, secondo le nuove regole sono imponibili le plusvalenze a termine, per cui l’imposta sostitutiva attualmente è del 26%, ma solo se la cifra detenuta dal contribuente supera 51.645,96 euro, per un periodo di almeno 7 giorni lavorativi.

A trattare l’argomento, è intervenuta anche una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la numero 788/2021, che specifica, in merito all’individuazione del reddito prodotto dalle criptovalute:

“In ordine al primo quesito l’Istante ritiene che la mera detenzione di valute virtuali in un digital wallet, per un lungo periodo di tempo e senza che le stesse siano cedute o convertite in euro, non dia luogo al realizzo di redditi.”

Si può quindi parlare di reddito nel momento in cui le criptovalute vengono cedute a titolo oneroso, in relazione alla plusvalenza emersa. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio del quadro RW, in dichiarazione dei redditi, è dovuto se riguarda investimenti tramite exchanger esteri, e per detenzione diretta di electronic wallet con chiave privata, ovvero mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute.

Secondo le ultime novità in merito al Registro degli Operatori in Criptovalute, anche chi opera dall’estero in Italia dovrà comunicare la propria sede in Italia, e rispettare le ultime normative in materia di valute virtuali.

Chi dovrà iscriversi al Registro degli Operatori in Criptovalute

Secondo il decreto del MEF del 13 gennaio 2022, e in base alle direttive per l’Antiriciclaggio, a doversi iscrivere al nuovo Registro saranno diversi soggetti, interessati al mondo delle criptovalute. Si tratta nello specifico di:

  • Soggetti che erogano servizi per lo scambio delle criptovalute;
  • Spggetti che erogano servizi per la conversione della moneta legale in altre rappresentazioni digitali di valore;
  • Soggetti che offrono servizi di emissione di valute digitali;
  • Soggetti che offrono servizi di trasferimento e compensazione in valute digitali;
  • Soggetti che erogano servizi per acquisizione, negoziazione e intermediazione dello scambio tra criptovalute;
  • Soggetti che offrono servizi di custodia di valute digitali.

A seguire l’obbligo di iscrizione saranno sia le persone fisiche che i soggetti giuridici. Gli operatori saranno obbligati a fornire tutti i dati specifici che riguardano: i soggetti coinvolti, la sede legale, codice fiscale, cittadinanza, residenza anagrafica, indirizzo PEC, indicazione sul tipo di servizio offerto, il tipo di svolgimento e il portale internet su cui viene svolto.

Nel caso di soggetti giuridici, si dovranno poi anche indicare: l’eventuale denominazione sociale, la Partita IVA, sede legale e amministrativa, i dati del legale rappresentante, in caso di attività regolarmente svolta.

Per quanto riguarda invece i clienti di questi operatori, gli stessi operatori dovranno comunicare obbligatoriamente attraverso il Registro la lista dei soggetti che operano nel mercato delle monete virtuali, le informazioni anagrafiche, l’eventuale Partita IVA, il saldo totale del valore delle valute, le operazioni svolte, eventuali trasferimenti. L’obbligo della comunicazione deve essere rispettato ogni trimestre.

Criptovalute e dichiarazione dei redditi

Per chi opera la compravendita delle criptovalute, può essere utile conoscere il funzionamento della dichiarazione dei redditi in relazione al profitto prodotto intorno alle monete virtuali, per cui consigliamo la lettura di questo articolo.

Come visto prima, è necessario procedere con la dichiarazione dei redditi inserendo i dati relativi ai guadagni da questi movimenti solo se sussiste la finalità di investimento, ovvero se le valute sono state cedute ricavando un profitto.

La regola per procedere con la dichiarazione dei redditi per le criptovalute è quella relativa al superamento di 51.645,69 euro di giacenza massima, per almeno 7 giorni lavorativi. Per quanto riguarda la plusvalenza, va indicata nel quadro RT del modello Redditi, mentre va compilato il quadro RW per il monitoraggio fiscale estero.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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