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Regime forfettario: quali vantaggi?

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In cosa si sostanzia il regime forfettario? Che vantaggi si possono trarre dalla  c.d. “flat tax” per le partite IVA? Vediamo cosa c’è da sapere.

Con regime forfettario si intende un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Tale sistema è stato introdotto dalla Legge n. 190/2014, poi modificato successivamente con diversi provvedimenti, tra cui la  Legge n. 208/2015. Da ultimo anche la Legge di Bilancio 2020 è intervenuto suoi requisiti di accesso, rimasti invariati invece dopo la normativa 2021.

Con tale regime forfettario, il legislatore ha previsto una nuova modalità di calcolo. Predetti interventi normativi hanno, infatti, disposto che il reddito imponibile del contribuente venga individuato applicando ai ricavi realizzati nell’esercizio un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività esercitata.

Vediamo tutto ciò che c’è da sapere sul punto.

Per maggiori informazioni sul Regime Forfettario:

“Regime forfettario: requisiti e vantaggi”

“Cause di esclusione dal regime forfettario”


Cos’è il regime forfettario?

Il regime forfettario costituisce l’unico regime fiscale agevolato, sostitutivo dell’IRPEF, utilizzabile per le partite IVA che vogliono intraprendere una nuova attività o per i professionisti e gli imprenditori individuali che ne rispettano i requisiti di permanenza. 

La disciplina sembra ormai essersi consolidata, almeno sicuramente il Governo non ha disposto modifiche per l’anno 2021. La Legge di Bilancio 2021 non ha introdotto novità in merito a limiti e requisiti d’accesso al regime forfettario.

La tassazione del 15%, che scende al 5% per le imprese appena avviate, rimane tendenzialmente invariato.

Requisiti di accesso

Vediamo, in primo luogo, quali sono i requisiti di accesso, che restano i medesimo previsti dalla legge di Bilancio 2020. In particolare, quelli a cui dovrai prestare attenzione sono i seguenti:

  • i soggetti titolari di un’attività d’impresa, arte o professione, devono aver conseguito  ricavi o compensi che non superino i 65.000 euro all’anno. Laddove svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici ATECO, bisogna prendere in considerazione la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  • devono aver sostenuto delle spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. Dovranno esser considerate nel computo anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • infine non devono aver percepito oltre 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione.

Quest’ultimo requisito non si applica a tutti i lavoratori, ad esempio sono esclusi lavoratori licenziati o che si sono dimessi. Tali categorie hanno, invece, libero accesso al regime forfettario.

Tutti i vantaggi

Ti starai sicuramente chiedendo quali sono i vantaggi che derivano da tale regime forfettario. Invero sono molteplici e cercheremo di esaminarli in modo chiaro e semplice.

In primo luogo, si applica il regime fisso del 5 o 15%, come abbiamo più volte menzionato nel presente contributo. Questo sicuramente è il principale vantaggio che il regime di tassazione forfettario comporta.

L’imposta sostitutiva è, infatti, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • Se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Inoltre, il regime forfettario comporta ulteriori vantaggi. Infatti i contribuenti saranno esonerato dal mantenimento delle scritture contabili, il quale non dovrà necessariamente gestire le scritture secondo il criteri previsti dal legislatore.

Gli stessi saranno, invero, anche esonerati dal pagamento dell’IRAP e, conseguentemente, anche alla relativa dichiarazione. Ciononostante, i contribuenti possono comunque fare riferimento alle spese per il lavoro accessorio nello svolgimento delle loro attività.

Cause di esclusione

Tuttavia, dovrai tener presente che alcuni lavoratori potrebbero incorrere in esenzioni come previste dalla Legge di Bilancio 2019, la quale si riferisce a:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • Coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilato di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello questo anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

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