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Regime Forfettario: i premi di risultato devono essere inclusi nei redditi di lavoro

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Regime forfettario. I premi di risultato devono essere inclusi tra i redditi di lavoro da considerare per il calcolo del limite di 30.000 euro. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello n. 398 del 23 settembre 2020.

Nel calcolo del limite dei 30.000 euro come soglia limite legata al reddito da lavoro dipendente (percepito nell’anno precedente) devono essere considerati anche i premi di risultato.

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per le partite IVA individuale. Si tratta del regime naturale per l’esercizio di attività di impresa o professionale sotto la soglia dei 65.000 euro di fatturato. Tuttavia, per poter accedere a questo regime fiscale è necessario rispettare alcuni requisiti (vedi “Regime forfettario: requisiti e vantaggi“), tra cui quello legato alla soglia dei redditi da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro annue.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di una esclusione a partire dal 2020, per tutti coloro che superano la soglia stabilita dalla Legge di Bilancio considerando i redditi di lavoro dell’anno scorso.

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Regime forfettario: i premi di risultato devono essere inclusi tra i redditi di lavoro

Con la risposta all’Interpello n. 398 del 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, che, ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro rilevino anche i premi di risultato, quando si tratta di somme percepite in via ordinaria nell’ambito della prestazione lavorativa fornita, risultando significativi ai fini della determinazione della predetta soglia.

L’istante è una lavoratrice dipendente e autonoma e applica il Regime forfettario dal 2019.

A partire dal 2020, sono stati introdotti due nuovi limiti, ovvero:

  • Spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio non superiore a 20.000 euro lordi;
  • Redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

“Si ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino anche i premi di risultato oggetto della presente istanza. Sulla base delle descrizione fornita, infatti, si tratta di somme percepite in via ordinaria dall’istante nell’ambito della prestazione lavorativa fornita, risultando significativi ai fini della determinazione della predetta soglia”.

La legge di Bilancio 2020, ha riformulato la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario di cui alla lettera d) del comma 57 dell’art. 1, legge n. 190/2014, con l’aggiunta della lettera d-ter), ovvero, i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti 30.000 euro non possono avvalersi del Regime Forfettario.

La disposizione fa riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, richiamando gli articoli 49 e 50 del TUIR.

Stando agli importi forniti all’Agenzia delle Entrate dalla contribuente, la somma dei redditi di lavoro dipendente e dei premi di risultato percepiti nel 2019 supera la soglia dei 30.000 euro.

La causa di esclusione opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.

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