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Reddito di emergenza: al via domande dal 1 luglio

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Reddito di emergenza: dopo la proroga, avvio alle domande per ottenere l’indennizzo. L’INPS comunica la data di apertura della piattaforma, stimata per il 1° luglio. Vediamo cosa c’è da sapere.

Tramite circolare del 15 giugno 2021, l’INPS annuncia la data di inizio del termine per presentare la domanda di accesso al reddito di emergenza. Introdotto con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), è stato uno dei sussidi previsti dal governo per fa fronte all’emergenza economica successiva a quella sanitaria.

Il provvedimento è stato prorogato fino a fine agosto mediante l.  n. 73/2021, che ha convertito il Decreto Sostegni bis, a cui a fatto seguito la comunicazione in commento e che individua il termine dal 1 luglio al 31 luglio per presentare l’istanza di accesso.

Vediamo cosa c’è da sapere.


Cos’è il reddito di emergenza?

L’INPS ha concesso un mese di tempo per richiedere il pagamento delle ulteriori quatto quote di REM. Il decreto Sostegni bis ha prorogato la misura per i mesi relativi a giugno, luglio, agosto e settembre, confermando i requisiti già previsti.

Ma cos’è il REM, come meglio è conosciuto il reddito di emergenza?

Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sussidio è stato prorogato più volte al fine di garantire uno strumento per affrontare il difficile periodo che stiamo vivendo.

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. Vediamo quali sono.

Requisiti

Per accedere al reddito di emergenza è necessario possedere alcuni requisiti. In primo luogo, deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE , ordinario o corrente. Tale documento serve ad accertare il possesso del requisito di reddito.

Sul punto, il reddito familiare richiesto deve essere:

  • inferiore alla soglia pari all’importo di 400 euro,
  • moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero 2,1 in caso di presenza in famiglia di disabili gravi o persone non autosufficienti;
  • il valore di ISEE deve essere equivalente a 15.000 euro.

Anche rispetto al valore del patrimonio mobiliare familiare devono essere rispettati alcuni requisiti, con riferimento all’anno 2020. Infatti questo valore deve essere inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro.

Un ulteriore incremento di 5.000 euro è previsto se nel nucleo è presente un membro disabile.

Laddove, invece, il nucleo familiare non sia in possesso di un immobile, ma sia in locazione ad uso abitativo, il patrimonio è aumentato di un dodicesimo.

Oltre i requisiti di reddito, il richiedente il reddito di emergenza deve essere regolarmente residente in Italia, e la verifica sarà fatta direttamente al componente che richiede il beneficio.

Calcolo della soglia del reddito familiare

Al fine di accedere al reddito di emergenza è necessario verificare il possesso del requisito della soglia del reddito familiare, il quale avviene secondo uno specifico calcolo:

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Presentazione della domanda di accesso al reddito di emergenza

In genere, si accede al reddito di emergenza mediante apposita istanza, che come stabilito dalla circolare del 15 giugno, deve essere presentata tra il 1° e il 31 luglio 2021. Tuttavia, ci sono delle eccezioni, vediamo quali.

Il beneficio può, infatti, essere concesso:

  • d’ufficio, quindi senza bisogno di presentare domanda, per i nuclei familiari già beneficiari del REM d.l. 104;
  • a domanda, per i nuclei che non hanno mai beneficiato del REM (perché non hanno presentato domanda o perché non è stato loro riconosciuto) oppure hanno ottenuto solo il REM d.l. 34.

I nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti potranno fare domanda di REM tramite i consueti canali telematici INPS:

  • in ia telematica sulla piattaforma online dell’ente previdenziale, autenticandosi con PIN, se in possesso, (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • Istituti di patronato.

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