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Reddito di emergenza: definiti i requisiti di accesso

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L’INPS, con la Circolare n. 69 del 3 giugno 2020, ha fornito alcune indicazioni su i modi ed i tempi della richiesta, modalità di calcolo e incompatibilità del Reddito di Emergenza.

Con la Circolare n. 69 del 3 giugno 2020, l’INPS ha chiarito quali sono, le condizioni per la gestione del reddito di emergenza, introdotto dall’art. 82 del Decreto n. 34/2020, fornendo indicazioni su modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l’accesso, modalità di calcolo e rapporti con altre prestazioni e altri redditi.

Reddito di emergenza

Il Reddito di Emergenza può essere richiesto all’INPS, solo on line, entro il termine perentorio del 30 giugno, presentando domanda tramite, il sito dell’Istituto (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.

Chi può beneficiare del Reddito di Emergenza?

La domanda, deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Il reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti:

  • Residenza: il richiedente deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda, non è prevista una durata minima di permanenza;
  • Economici, relativi all’intero nucleo familiare, individuato dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda; si considerano idonee le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente, mentre non è valida l’attestazione riferita al nucleo ristretto.

Requisiti

Il nucleo familiare deve avere:

  • Un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Tale reddito è determinato, secondo il principio di cassa, ed è riferito al mese di aprile 2020;
  • Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro, elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
  • Valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione, inferiore a 15.000 euro.

In quali casi non è possibile beneficiare del Reddito di Emergenza?

Per quanto riguarda, poi, i requisiti di compatibilità, l’INPS spiega che il Reddito di Emergenza non è compatibile con:

  • Le indennità COVID-19, ossia con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano percepito una delle indennità di cui agli art. 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto Cura Italia, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 dello stesso Decreto o di una delle indennità previste dal Decreto Rilancio;
  • Con le prestazioni pensionistiche, ossia con la presenza nel nucleo di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • I redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui nel nucleo vi siano uno o più membri titolari di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • Con il reddito e la pensione di cittadinanza.

Revoca del beneficio

La Circolare dell’INPS precisa che, i dati su requisiti e incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Come viene erogato il Reddito di Emergenza?

Se la domanda viene accettata, il reddito di emergenza è erogato per due mensilità a partire dal mese di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

L’accoglimento o meno della domanda sono comunicati con sms e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. L’Istituto renderà tempestivamente disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Erogazione del beneficio

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste spa), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Nel caso in cui, l’IBAN indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure se le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Reddito di Emergenza, verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste spa.

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