Home Fisco Internazionale Tassazione di redditi esteri Reddito da lavoro estero al netto dei contributi volontari

Reddito da lavoro estero al netto dei contributi volontari

Reddito da lavoro estero da dipendente. L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n 134/E/2018 chiarisce che i contributi previdenziali volontari esteri sono deducibili in Italia. Incentivo all'esodo e TFR, invece, sono redditi imponibili nel solo stato della Fonte.

0

La disciplina fiscale legata alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero da parte di soggetto fiscalmente residente in Italia è uno delle principale casistiche di tassazione transnazionale dei redditi. Questo tipo di tassazione è particolare in quanto vi è la contemporanea potestà impositiva di due stati, ovvero lo Stato della fonte del reddito e lo Stato di residenza fiscale del lavoratore.

In questi casi per capire come si intrecciano queste potestà impositive occorre analizzare quanto indicato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia. Solitamente le convenzioni redatte sulla base dell’art. 15 del modello OCSE prevedono una tassazione concorrente del reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero da parte del lavoratore fiscalmente residente in Italia. In questa condizione occorre chiedersi in che modo concorrano alla deduzione da questo reddito i contributi previdenziali obbligatori versati all’estero.

Sul punto occorre tenere presente anche quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate la pubblicazione di due risposte ad interpello. Mi riferisco alle risposte numero 132 e 134 del 2018. Si tratta di due risposte interessanti che vanno a fornire chiarimenti su aspetti che fino a questo momento potevano essere oggetto di interpretazione. Mi riferisco alla tassazione di redditi una tantum percepiti dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore estero, ed inoltre, alla possibilità di dedursi contributi previdenziali volontari versati all’estero. In questo contributo, quindi, voglio andare a riepilogare, schematicamente, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in relazione a queste due particolari fattispecie di concreto riscontro pratico.

Contributi previdenziali volontari deducibili dal reddito da lavoro estero

Il primo aspetto su cui concentrare la nostra attenzione è dato dai contributi previdenziali volontari versati all’estero dal lavoratore fiscalmente residente in Italia. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 134/2018 ha confermato la deducibilità dal reddito imponibile italiano di questi contributi.

Il caso è quello di un soggetto che ha percepito redditi da lavoro dipendente presso un istituto di biologia molecolare nel Regno Unito, e successivamente a Trieste. Si tratta di una ricercatrice che ha poi acquisto, nello stesso anno, residenza fiscale italiana. Per questo motivo la ricercatrice si è correttamente posta il problema di valutare nel modo corretto la base imponibile Italiana degli emolumenti corrisposti all’estero. In particolare, i problemi da analizzare sono stati i seguenti:

  • L’esenzione dalle imposte nel Regno Unito del reddito percepito come ricercatrice. Questo in virtù di una apposita convenzione tra l’istituto e l’Amministrazione Finanziaria inglese;
  • L’assoggettamento del reddito a unatassa interna” prelevata sugli stipendi per il finanziamento dell’istituto di ricerca;
  • La presenza di ulteriori trattenute a titolo di contributo pensionistico, contributo sanitario, contributo assicurazione sulla vita e contributo assicurazione sulla vita del coniuge.

Reddito da ricerca esente nel Paese di erogazione

La prima questione è di facile risoluzione. L’esenzione, infatti, è frutto di una norma generale interna al Regno Unito. Per questo motivo, tale esenzione non può trovare medesimo riscontro in Italia, a meno che non vi sia una previsione espressa nelle norme nazionali o nella Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra i due Stati coinvolti.

Per approfondire: “Borse di studio italiane ed estere: i criteri di tassazione“.

Per quanto riguarda il secondo punto l’Agenzia delle Entrate ritiene che il reddito estero debba essere dichiarato al lordo della “tassa interna“. Questo in quanto non vi è traccia nella normativa fiscale nazionale e in quella convenzionale (tra Italia e Regno Unito) di disposizioni che consentono di assumere il reddito da lavoro dipendente al netto di oneri interni di questo tipo. Infatti, trattasi di oneri finalizzati al finanziamento interno dell’istituto di ricerca e non di imposte ricomprese tra quelle per cui si può applicare la Convenzione tra i due stati. Infatti, la “tassa interna” non è fruibile ai sensi dell’articolo 165 del DPR n 917/86 come credito per imposte estere. Come detto, infatti, tale tassa non è menzionata all’interno della Convenzione Italia Regno Unito, in quanto presumibilmente non è considerata imposta sul reddito.

Reddito da lavoro estero e contribuzioni previdenziali volontarie

Il terzo punto oggetto di analisi è quello sicuramente più importante, in quanto, per la prima volta, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la deducibilità delle contribuzioni estere volontarie. Di norma, infatti, l’Agenzia delle Entrate ammette che il reddito di fonte estera sia assunto al netto delle contribuzioni previdenziali obbligatorie (per lo Stato di erogazione del reddito). Questa posizione è coerente con quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/86.

Laddove, tuttavia, le trattenute non si configurino come contribuzioni obbligatorie viene ammessa la deduzione del contributo pensionistico e del contributo sanitario. Per la deduzione dal reddito dei contributi volontari deve trattarsi di contribuzioni versate facoltativamente dal lavoratore alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, conferma la precedente impostazione assunta dalla Circolare n. 17/E/2015 § 4.7. Norma con la quale ha ritenuto corretto scomputare i contributi direttamente nel quadro RC della dichiarazione (che vede, quindi, il reddito di fonte estera già decurtato dei contributi), e non nel quadro RP. Allo stesso modo, possono essere detratte a norma dell’articolo 15 comma 1 lettera f) del DPR n 917/86 le somme trattenute a titolo di assicurazione vita. Mentre nel caso specifico le somme trattenute per l’assicurazione vita del coniuge non sono state riconosciute quale onere detraibile in quanto quest’ultimo non è a carico del contribuente istante.

Reddito da lavoro estero: contributo all’esodo parificato al TFR

Un secondo aspetto importante da sottolineare riguarda la tassazione del contributo all’esodo percepito da datore di lavoro estero. Sul punto la risposta ad interpello n 132/2018 dell’Agenzia delle Entrate offre una risposta importante. In pratica viene equiparata la tassazione del contributo all’esodo a quella del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

L’Agenzia affronta il caso di un contribuente assunto come lavoratore dipendente da una società italiana. Tale lavoratore viene distaccato dalla stessa in Argentina. Stato in cui ha trasferito lavoro e famiglia, divenendo il luogo di sua residenza fiscale.

Azienda italiana e lavoratore sono arrivati a raggiungere un accordo transattivo in forza del quale è stata corrisposta una somma a titolo di una tantum come incentivo all’esodo al lavoratore. Allo stesso è stata corrisposta anche una seconda somma per la rinuncia dello stesso a qualsiasi pretesa nei confronti dell’ex datore di lavoro italiano erogata dal datore di lavoro Argentino (in virtù del distacco). La problematica oggetto di indagine è se e come questi redditi sotto forma di una tantum debbano essere dichiarati in Italia.

Reddito da lavoro estero: TFR e incentivo all’esodo tassati nel solo Stato della Fonte

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta afferma che tali somme non sono imponibili in Italia. Questo secondo quanto disposto dall’articolo 23 del DPR n 917/86, ed anche secondo quanto disposto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Argentina. Tale interpretazione deriva dal fatto che queste somme una tantum sono corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, secondo l’articolo 17, comma 1, lettera a) del DPR n 917/86.

Queste somme sono tra quelle che si considerano presunzione assoluta di imponibilità nello stato della fonte, esattamente come accade per il TFR. Tali redditi, infatti, se fossero stati corrisposti da parte di un datore di lavoro residente in Italia, sarebbero stati imponibili in Italia. Questo indipendentemente dalla circostanza per cui la prestazione lavorativa sia resa in Italia o in un Paese estero.

Contributo all’esodo e normativa convenzionale

Sul punto, anche la normativa Convenzionale è sulla stessa linea. Tali somme, infatti, al pari del TFR rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Tale articolo riguarda la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, e disciplina la tassazione nel solo Stato della Fonte dei redditi equiparabili al TFR. Naturalmente, la convenzione Italia Argentina ricalca fedelmente il modello OCSE per quanto riguarda l’articolo 15.

Ciò che rileva ai fini dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR n 917/86 è la residenza fiscale del soggetto che corrisponde gli emolumenti. Questo indipendentemente dal fatto che la prestazione lavorativa venga eseguita in Italia o all’estero.


Consulenza fiscale online

Quello che di importante hanno dato queste due interpretazioni dell’Agenzia sono due aspetti:

  • Il primo aspetto è quello che riguarda la possibilità di dedursi dal reddito i contributi previdenziali volontari versati all’estero. Tali contributi per essere deducibili devono essere versati all’ente pensionistico obbligatorio di appartenenza del lavoratore. Altrimenti, la deduzione è preclusa, se non nei limiti di quanto previsto in Italia per la deducibilità dei contributi a forme pensionistiche complementari;
  • Il secondo, invece, riguarda l’equiparazione del contributo all’esodo alla tassazione del TFR. Tassazione che viene effettuata nello Stato ove il reddito è percepito. Questo indipendentemente dalla residenza fiscale del lavoratore.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version