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Modello Redditi PF 2024: cos’è chi lo deve utilizzare

Il Modello Redditi Persone Fisiche - PF è la dichiarazione alternativa al Modello 730. È la dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Tuttavia, viene utilizzato da diverse tipologie di contribuenti.

Il Modello Redditi PF è un modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale. Il 29 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il Modello Redditi PF che, nel 2024, si aggiorna di numerose novità. Ha preso il via il restyling della dichiarazione dei redditi, nella quale debuttano le novità introdotte dalla riforma fiscale.

Tutte le informazioni circa l’aggiornamento del modello e le novità sono state fornite dalla stessa Agenzia delle entrate, tramite la contestuale pubblicazione delle istruzioni di compilazione. La dichiarazione dei redditi prevede ogni anno che i contribuenti presentino un documento contenente tutte le informazioni relative ai guadagni ricavati durante l’anno precedente. Nel caso di lavoratori dipendenti e pensionati, si tratta di del Modello 730.

Tuttavia per altri soggetti contribuenti è possibile utilizzare un altro documento, ovvero il Modello Redditi. Il Modello Redditi Persone Fisiche deve essere presentato entro il 15 ottobre 2024. Forniamo, quindi, una panoramica completa del Modello Redditi Persone Fisiche 2024, partendo dalle informazioni generali, fino ad arrivare alle novità in vigore da quest’anno. Infine, parliamo anche della dichiarazione precompilata.

Modello Redditi PF 2024

Il Modello Redditi Persone Fisiche, ex Unico, è il modello che permette di presentare la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. Si tratta di un modello dichiarativo principalmente utilizzato dai lavoratori titolari di Partita Iva e da tutti quei contribuenti che non possono utilizzare il Modello 730.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello dichiarativo 2024, con il provvedimento n. 68687, del 28 febbraio 2024, con le relative istruzioni di compilazione.

Ci sono diverse tipologie di Modello Redditi:

  • Redditi Persone Fisiche (PF);
  • Redditi Società di Capitali (SC);
  • Redditi Società di Persone ed enti non commerciali (ENC).

Chi deve presentarlo

Il modello Redditi, deve essere presentato dai contribuenti che, durante l’anno d’imposta precedente (in questo caso, il 2023), hanno conseguito:

  • Redditi d’impresa;
  • Redditi da lavoro autonomo;
  • Redditi diversi non dichiarabili utilizzando il Modello 730;
  • Plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate o da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata;
  • Redditi provenienti da trust;
  • Redditi fondiari;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Come si compone

Il Modello Redditi PF presenta una struttura e un’articolazione molto più complessa rispetto al 730. La dichiarazione è composta da tre Fascicoli.

Il Fascicolo 1 è obbligatorio per tutti i contributi ed è suddiviso in:

  • Frontespizio: costituito da tre facciate. La prima contiene tutti i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza contengono le informazioni relative al contribuente;
  • Prospetto dei familiari a carico: composta dai quadri RA, RB, RC,
  • RP, LC, RN, RV, CR, DI, RX.

Il Fascicolo 2 contiene:

  • I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW ed il quadro AC;
  • Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti.

Infine, il Fascicolo 3 contiene i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Casi particolari

I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1. Quindi un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

I contribuenti che presentano il Modello 730/2024 in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio del Modello Redditi PF.

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM, insieme al frontespizio. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello Redditi.

Effetto sostitutivo dell’IMU sull’IRPEF

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, nel verificare il superamento del suddetto limite di 500,00 euro non bisogna considerare i redditi fondiari degli immobili per i quali è dovuta solo l’IMU. Se non è dovuta l’IMU, il limite di 500,00 euro in esame è da considerare al lordo della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’articolo 10 comma 3-bis del DPR n. 917/86.

Per approfondire: “Effetto sostitutivo Imu/Irpef per gli immobili non locati“.

Presentazione del modello 730 e del quadro RM del modello Redditi PF

Oltre al modello 730, devono presentare anche il quadro RM del modello Redditi PF i soggetti che, nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione:

  • Hanno percepito trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettati a tassazione separata, corrisposti da soggetti non obbligati per legge ad effettuare le ritenute d’acconto in quanto non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (ad esempio, i trattamenti di fine rapporto corrisposti da persone fisiche “private” ai propri collaboratori domestici);
  • In qualità di docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e intendono usufruire della tassazione sostitutiva al 15% ai sensi dell’art. 1 co. 13 della Legge n. 145/18;
  • Si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data dell’1.1.2022, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 448/01 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della riapertura disposta l’art. 1
    co. 1122 – 1123 della Legge n. 178/20, al fine di indicare, nell’apposita sezione X, i dati relativi alle rivalutazioni effettuate, indipendentemente dal fatto che i terreni siano stati ceduti;
  • Hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, per i quali si applica l’imposizione sostitutiva di cui all’art. 18 del TUIR, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1.4.96 n. 239, sempreché, ove possibile, non si intenda optare per la tassazione ordinaria;
  • Hanno conseguito redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto, assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%.

Presentazione del modello 730 e del quadro RT del modello Redditi PF

Oltre al modello 730, devono presentare anche il quadro RT del modello Redditi PF i soggetti che, nel nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione:

  • Hanno realizzato plusvalenze o altri redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 del TUIR, soggetti alla relativa imposta sostitutiva nell’ambito del “regime della dichiarazione” (il contribuente non deve quindi aver optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito“, di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7 del DLgs. 21.11.97 n. 461);
  • Si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute alla data dell’1.1.2023, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 448/01 e successive modifiche e integrazioni, per effetto della riapertura disposta l’art. 1 co. 1122 – 1123 della Legge n. 178/20, al fine di indicare, nell’apposita sezione VII, i dati relativi alle rivalutazioni effettuate, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni siano state cedute;
  • Hanno realizzato solo minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni “qualificate” e/o “non qualificate, ovvero perdite relative ad altri rapporti di natura finanziaria di cui all’art. 67 co. 1 del TUIR;
  • Intendono riportare tali minusvalenze o perdite agli anni successivi.

Novità 2024 del Modello Redditi PF

Nel 2024, il Modello Redditi di arricchisce di numerose novità. Per il periodo di imposta del 2023, infatti, sono state introdotte le seguenti novità relative a:

  • Il prospetto dei familiari a carico;
  • La proroga dell’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.;
  • L’imposta locale immobiliare autonoma ILIA;
  • La tassazione agevolata sulle mance;
  • Il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
  • La rideterminazione della detrazione applicabile al Comporto sicurezza;
  • Il credito d’imposta contributo unificato;
  • Il superbonus;
  • La detrazione del bonus mobili;
  • La detrazione acquisto dell’abitazione principale.

Spiegazione di tutte le novità, punto per punto

Il prospetto dei familiari a carico è stato modificato perché per l’intero anno d’imposta 2023, a seguito dell’introduzione dell’Assegno unico non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità.

È stata prorogata per l’anno d’imposta 2023, l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. A partire dal 1° gennaio 2023, per il Friuli Venezia Giulia è stata istituita l’imposta locale immobiliare ILIA, in sostituzione dell’IMU.

Un capito interessante riguarda quello della tassazione agevolata sulle mance. La novità riguarda i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato. Le mance sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

È stato ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo dilettantistico. Per quanto riguarda il comparto della sicurezza, per l’anno d’imposta 2023, la detrazione spettante al personale impiegato in tale settore è aumentata a 571,00 euro.

Viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.

Per quanto riguarda il Superbonus, per le spese sostenute nel 2022, è prevista la possibilità di ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi.

Novità sulla detrazione del bonus mobili. Nel 2023, la spesa massima su cui calcolare la detrazione è pari a 8000 euro. Infine, per il 2023, è ripristinata la detrazione del 50 % dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

Quando presentare il Modello Redditi PF 2024

In base alle disposizioni del DPR n. 322/98 e le successive modifiche, la dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello Redditi PF 2024 deve essere trasmesso:

  • Dal 2 maggio al 30 giungo 2024, se presentato in forma cartacea tramite gli Uffici Postali;
  • Entro il 15 ottobre 2024, se presentato per via telematica.

Tramite un Ufficio Postale, la dichiarazione può essere presentata solo dai contribuenti che:

  • Presentano la dichiarazione per conto di deceduti;
  • Pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare redditi utilizzando i quadri RM, RS, RT e RU del Modello Redditi;
  • Pur possedendo redditi che possono essere dichiarati utilizzando il 730 non possono presentare il Modello 730.

Dichiarazione presentata dall’estero

I cittadini italiani residenti all’estero e i soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato impossibilitati ad effettuare la trasmissione telematica, possono trasmettere la dichiarazione dall’estero anche in modalità cartacea. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

  • Cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
  • La dicitura “Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2024 Persone Fisiche”.

Modello Redditi PF precompilato: vantaggi

La versione precompilata del Modello Redditi Persone Fisiche sarà resa disponibile dall’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2024, rivolta anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da lavoro dipendente e assimilati.

In via sperimentale da quest’anno, la dichiarazione precompilata viene predisposta utilizzando le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi. L’Agenzia delle entrate rende disponibile entro il 30 aprile 2024, telematicamente.

Il modello precompilato contiene le seguenti informazioni:

  • I dati della CU;
  • I dati dei familiari a carico;
  • I redditi di lavoro dipendente, pensione, compensi e prestazioni di lavoro autonomo, indennità e provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale;
  • I dati delle locazioni brevi, delle ritenute Irpef e delle trattenute di addizionale regionale e comunale;
  • I dati contenuti nella richiesta dell’Assegno Unico e Universale;
  • Gli oneri deducibili o detraibili.

Il Modello Redditi precompilato viene reso disponibile direttamente al contribuente. A partire dal 30 aprile 2024, è disponibile un’apposita sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, autenticandosi con Spid, Cie o Cns.

La precompilata può essere accettata così come è stata predisposta dall’Agenzia delle entrate oppure apportare le modifiche e le integrazioni necessarie.

Modalità e termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30
giugno ovvero entro il 30 luglio.
Coloro che, decidono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno precedente e prima rata di acconto per l’anno in corso) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio devono applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Gli importi delle imposte scaturenti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Come si effettuano i versamenti

I contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello F24. I titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica mediante:

  • Direttamente, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
  • Tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che: sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”), sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007); si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia. Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • Con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • Con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • Presso gli uffici postali;
  • Con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • Con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Principali codici tributo

4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale – Saldo
3843: Addizionale comunale – Acconto
1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Compensazione

È prevista la possibilità di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e
i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il modello F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Il modello F24 deve essere presentato anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione.
Per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È’ compensabile anche l’IVA che risulti dovuta in relazione agli ulteriori componenti positivi dichiarati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I crediti che risultano dal Modello possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. Quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

  • Il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • Il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Visto di conformità

In base all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019, la compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, se non sono maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.

Conclusioni

Il Modello Redditi PF 2024 si arricchisce di numerose novità, recependo quanto introdotto dalla riforma fiscale. Le informazioni sull’aggiornamento del modello e le novità sono state fornite dalla stessa Agenzia delle entrate, tramite la contestuale pubblicazione delle istruzioni di compilazione.

La dichiarazione può essere presentata entro il 15 ottobre 2024, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari, CAF e consulenti del lavoro.

Domande frequenti

Cos’è il Modello Redditi PF?
È definito solitamente come la dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, ma viene in realtà utilizzato da diverse tipologie di contribuenti.

Quando presentare il Modello Redditi PF?
La dichiarazione può essere trasmessa entro il 15 ottobre 2024.

Cosa cambia tra 730 e Modello Redditi PF?
Il 73 è dedicato a tutti i lavoratori dipendenti, pensionati, soggetti in cassa integrazione o mobilità. Il Modello Redditi PF è riservato ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA e ai lavoratori con altri redditi, anche se può essere presentato da tutti.

Quando è disponibile la precompilata del Modello Redditi PF?
La precompilata sarà disponibile dal 30 aprile 2024.

Cosa succede se non si presenta la dichiarazione redditi?
C’è il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie molto salate.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Classe 1995, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche. Appassionata di scrittura online da sempre, collaborando per la redazione di articoli in materia di diritto, fiscalità e lavoro.

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