Il contribuente fiscalmente residente in Italia deve dichiarare tutti i suoi redditi percepiti nel corso del periodo di imposta, secondo il principio di tassazione su base mondiale del reddito. Il sistema tributario prevede poi meccanismi di eliminazione (attenuazione) della doppia imposizione.


Quando un contribuente, per vari motivi, decide di lasciare l’Italia per andare a lavorare all’estero, deve capire ove è tenuto a dichiarare i suoi redditi esteri. Il momento fondamentale in cui ci si pone questa domanda è nel momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi. E’ in questa fase che ci si pone l’obiettivo di capire se i redditi esteri percepiti siano imponibili in Italia, oppure se, al contrario, tali redditi debbano essere dichiarati soltanto nel Paese estero ove sono stati percepiti (cd “Stato della fonte“). Questo aspetto, che a prima vista potrebbe sembrare banale, non lo è affatto.

La dichiarazione dei redditi di fonte estera è, ogni anno, causa di una moltitudine di errori che portano a vedersi recapitare comunicazioni di irregolarità, oppure, nei casi più gravi, la notifica di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quando si percepiscono redditi esteri, il problema della loro tassazione sembrerebbe essere di facile soluzione. Se ci trasferiamo all’estero, non dobbiamo più niente all’Italia. In realtà le cose non stanno davvero in questo modo.

Molte persone peccano di superficialità nel curare questi aspetti. Di conseguenza molto spesso finiscono con il pagare sanzioni per non aver rispettato la normativa in vigore. Per questo motivo ho deciso di realizzare questo articolo per fornirti le indicazioni di base per individuare i tuoi obblighi fiscali se percepisci redditi di fonte estera.

Cominciamo!

Indice degli Argomenti

Perché è importante conoscere le regole di tassazione dei redditi esteri in Italia?

La necessità di scrivere questo articolo nasce dal fatto che ogni anno mi trovo di fronte moltissimi contribuenti che percepiscono, a vario titolo, redditi di fonte estera. Questi contribuenti non conoscono e quindi ignorano le regole alla base della tassazione di questi redditi. Per questo motivo, ogni anno, vengono inviate comunicazioni di irregolarità ed accertamenti fiscali verso chi commette violazioni di questo tipo. Attraverso la lettura di questo articolo, che non ha pretese di esaustività, sono sicuro che potrai avere una visione più chiara della tua situazione per capire se e come dichiarare i redditi esteri che hai percepito.

Il primo consiglio che posso darti è quello di avvalerti sempre dell’ausilio di un dottore Commercialista esperto (di fiscalità internazionale) che sia in grado di aiutarti nell’individuare la modalità corretta per la dichiarazione di questi redditi. Tuttavia, essere informati è la prima cosa da fare per evitare di incorrere in sanzioni o in accertamenti fiscali. Ricorda, che se tutto questo non dovesse rivelarsi sufficiente al termine dell’articolo puoi trovare il link per contattarmi direttamente e ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione personale.

La residenza fiscale dei contribuenti

Il concetto fondamentale per capire se è necessario dichiarare i redditi esteri anche in Italia è quello della residenza fiscale. La definizione di residenza fiscale è contenuta nel comma 2, dell’art. 2 del DPR n 917/86 (TUIR), secondo la quale:

Art. 2, co. 2 TUIRai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:
– Sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente;
– Hanno in Italia il domicilio (ex art. 43 del codice civile)
– Hanno in Italia la residenza (ex art. 43 del codice civile)

Le condizioni sopra citate, per verificare la residenza fiscale in Italia, sono alternative tra loro. Infatti, è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. Naturalmente, è necessario anche il rispetto del requisito temporale ovvero per la maggior parte del periodo di imposta, ovvero, almeno 183 giorni nell’anno.

Presunzione legale di residenza fiscale in Italia per i trasferimenti in Paesi Black List

Accanto a questa disposizione di carattere generale deve essere considerato quanto disposto dal successivo comma 2-bis, del citato articolo 2 del TUIR. Questa norma introduce una presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia per i soggetti che si trasferiscono in Paesi black list (BL). Ad oggi, l’unica lista di Paesi black list rimasta è quella che riguarda la presunzione di residenza per le persone fisiche. Si tratta dell’elenco di Paesi contenuto del D.M. 4 maggio 1999. In particolare, l’articolo 2, comma 2-bis, afferma che nel caso in cui un soggetti si trasferisca stabilmente in uno di questi Stati è a suo carico la prova che contrasti la presunzione relativa di fittizia residenza estera. Infatti, per la nostra normativa tributaria chi emigra in un Paese black list (non collaborativo) è chiamato a provare che il suo trasferimento di residenza è effettivo e non legato a meccanismi di evasione fiscale (“esterovestizione personale“).

Per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente, ed iscritte all’AIRE trasferite in Paesi BL opera la presunzione di residenza in Italia. Questo a meno che il contribuente stesso non sia in grado di fornire prova contraria. La prova contraria da fornire deve essere nominativa, precisa, in grado di portare l’Amministrazione finanziaria a considerare la residenza fiscale estera. Il D.M. 4 maggio 1999 è stato modificato dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014. Se desideri individuare tutti i paesi non collaborativi per il trasferimento di residenza fiscale delle persone fisiche ti lascio a questo articolo di approfondimento dedicato:

Il principio della tassazione su base mondiale dei redditi

La residenza fiscale in Italia ha come conseguenza più importante l’applicazione del principio della “worldwide taxation“. Si tratta del principio definito dall’articolo 3 del TUIR, uno dei cardini dei sistemi fiscali avanzati nel mondo. Questa disposizione prevede che i soggetti fiscalmente residenti siano tenuti a dichiarare in Italia tutti redditi, ovunque essi siano stati percepiti. Sostanzialmente, i redditi devono essere dichiarati nel Paese di residenza fiscale, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti. Al contrario, qualora invece, un soggetto considerato non residente fiscalmente in Italia, ex art. 2 del TUIR, è tenuto a dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi percepiti (tassazione dei redditi nello “Stato della fonte“). Se desideri approfondire gli aspetti legati alla residenza fiscale delle persone fisiche ti lascio a questo articolo di approfondimento dedicato:

Il fenomeno della doppia imposizione dei redditi di fonte estera

Quando un soggetto fiscalmente residente in Italia, percepisce redditi esteri, è tenuto a dichiararli nello Stato di residenza fiscale (Italia). Tuttavia, a seconda del tipo di reddito percepito, e a seconda della normativa fiscale applicata nello Stato di erogazione del reddito, è possibile che questi proventi debbano essere dichiarati anche in questo Stato (Stato della fonte). Questo fenomeno determina una “doppia imposizione” giuridica di uno stesso reddito. Questa situazione si palesa quando il reddito viene sottoposto ad imposizione sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore.

Per evitare la doppia tassazione, generalmente, il contribuente residente in Italia può applicare un credito per imposte pagate all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 165 del TUIR (o dalla normativa convenzionale, ove esistente). Senza entrare nel dettaglio dell’applicazione del credito per imposte estere, è opportuno evidenziare che la spettanza di tale credito è subordinata alla condizione che il reddito estero concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF in Italia e che le imposte estere siano state versate a titolo definitivo.

L’Agenzia delle Entrate ha escluso la spettanza del credito di imposta per le imposte assolte all’estero in relazione a redditi esteri assoggettati in Italia a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Perciò, ad esempio, sono esclusi i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al patrimonio di società non residenti. Nonché i redditi di capitale percepiti direttamente all’estero.

Il credito deve essere riproporzionato qualora il reddito estero concorra parzialmente a formare il reddito imponibile in Italia. È il caso, ad esempio, dei redditi da lavoro dipendente di fonte estera imponibili in Italia con il regime delle retribuzioni convenzionali (ex art. 51, co. 8-bis del TUIR). In questo caso il concorso parziale del reddito a tassazione determina anche il concorso parziale (in modo proporzionale) delle imposte assolte all’estero a titolo definitivo su quel reddito.

AIRE: Anagrafe italiana dei residenti all’estero

Per venire in contro agli italiani che si trasferiscono all’estero la Legge n. 470/88 ha istituito l’AIRE. Ovvero, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Si tratta di un registro che raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero (intendendosi per tale anche i Paesi facenti parte dell’Unione Europea) devono farne dichiarazione all’Ufficio anagrafe del proprio comune. La comunicazione avviene attraverso una richiesta consolare che si può effettuare attraverso il sito del ministero degli esteri, disponibile al link sottostante:

Questa comunicazione avviene tramite una modulistica messa a disposizione dall’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. La predetta iscrizione, che viene eseguita gratuitamente, è un diritto/dovere del cittadino. Essa comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza. L’iscrizione all’AIRE, assieme all’effettiva volontà di risiedere all’estero in modo stabile sono elementi fondamentali per trasferire all’estero la propria residenza fiscale. Infatti, eseguire un corretto trasferimento di residenza all’estero è il presupposto indispensabile per evitare di dover effettuare la doppia tassazione dei redditi esteri percepiti. Se sei interessato a capire come effettuare una corretta procedura di trasferimento di residenza all’estero ti lascio a questo articolo:

Iscrizione all’AIRE e tassazione dei redditi esteri

Ogni soggetto che si trasferisce all’estero per lunghi periodi è tenuto ad iscriversi all’AIRE, per essere considerato fiscalmente residente all’estero. Tuttavia, questa disposizione assume esclusivamente carattere formale (e non sostanziale). Affinché questa condizione possa essere soddisfatta, tuttavia, è necessario che l’iscrizione all’AIRE sia valida ed efficace per almeno 183 giorni nell’anno, ovvero per la maggior parte del periodo di imposta. Oltre al requisito formale dell’AIRE il contribuente deve dimostrare il proprio radicamento all’estero attraverso lo spostamento del suo “centro degli interessi vitali“, dimostrando l’affievolimento dei legami, familiari economici e patrimoniali con l’Italia. Soltanto in questo caso, infatti, per quel periodo di imposta il soggetto può validamente essere considerato residente all’estero. Condizione, questa, indispensabile per avere la facoltà di dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi percepiti. Questo è quanto afferma l’articolo 2 del TUIR precedentemente citato.

Per questo ti consiglio di verificare sempre, quando ti sei iscritto all’AIRE. Mi riferisco alla comunicazione ricevuta di accettazione della domanda. Questo per capire se nell’anno devi considerarti obbligatoriamente residente, oppure se puoi andare ad analizzare la tua posizione ed i tuoi legami per valutare un possibile spostamento all’estero della residenza fiscale. Tieni presente che, comunque, accanto all’iscrizione devi essere in grado di provare che i tuoi interessi familiari ed economici si siano spostati dall’Italia all’estero. Per avere maggiori informazioni sull’iscrizione all’AIRE ti invito alla lettura di questo contributo: “AIRE: Anagrafe dei residenti all’estero“.

Le caratteristiche della dichiarazione dei redditi con proventi di fonte estera

Una volta chiarito il concetto di residenza fiscale, le situazioni cui può trovarsi di fronte un soggetto che ha lavorato all’estero sono due. In particolare, la variabile riguarda il Paese ove il soggetto risulti essere fiscalmente residente. Vediamo le due casistiche di seguito:

  1. Il contribuente risulta essere fiscalmente residente all’estero;
  2. Il contribuente risulta essere fiscalmente residente in Italia.

Caso 1 – il contribuente risulta residente fiscalmente all’estero

In questo caso il contribuente è tenuto a dichiarare i redditi solo nel Paese estero di residenza. Le uniche imposte dovute dal contribuente sono soltanto quelle estere. In Italia, in questo caso, i redditi esteri non devono essere dichiarati in virtù della residenza fiscale estera. In Italia devono essere tassati, in questo caso, soltanto eventuali redditi di fonte italiana.

Caso 2 – il contribuente risulta residente fiscalmente in Italia

Se il contribuente, nonostante la prestazione lavorativa estera, non possiede i requisiti per essere considerato fiscalmente residente nel Paese straniero è tenuto dichiarare in Italia i redditi esteri. Allo stesso tempo il soggetto espatriato è tenuto a dichiarare gli stessi redditi anche nel Paese straniero. Naturalmente, a meno che non vi siano disposizioni diverse all’interno dell’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia.

E’ opportuno sottolineare, infatti, che esistono molti trattati bilaterali stipulati tra l’Italia e i Paesi stranieri volti ad evitare la doppia imposizione giuridica sui redditi prodotti all’estero. Questi trattati servono per disciplinare le singole pretese impositive di ogni stato. Nel caso in cui il soggetto debba dichiarare sia in Italia che nel Paese estero dei redditi formatisi nell’anno, questi saranno dichiarati nei quadri del Modello Redditi Persone Fisiche secondo la loro natura, esattamente come avviene per i redditi italiani (RC, RE, RF, RT, RL, etc.). In questo caso è possibile, ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, recuperare le imposte estere dovute per competenza sui predetti redditi. Il recupero delle imposte estere avviene attraverso il calcolo di un apposito credito d’imposta. Ne parlerò in dettaglio di seguito.


Quali sono i redditi esteri per l’Italia?

Arrivati a questo punto occorre individuare quali sono i criteri per stabilire se un reddito sia o meno di fonte estera per l’Italia. Ci viene in aiuto, in questo senso, l’art. 23 del TUIR il quale fissa i criteri di collegamento in base ai quali un reddito può considerarsi prodotto in Italia. Ogni categoria reddituale ha il proprio criterio di collegamento:

  • 1. Redditi fondiari: sono tassati in Italia quando l’immobile si trova in Italia;
  • 2. Redditi da lavoro autonomo e dipendente: sono tassati in Italia quando la prestazione lavorativa è ivi svolta;
  • 3. Redditi da capitale: sono tassati in Italia quando il soggetto che li eroga risiede sul territorio italiano;
  • 4. Redditi d’impresa: sono tassati in Italia quando l’impresa ha sul territorio una stabile organizzazione;
  • 5. Redditi diversi: rileva il luogo in cui vengono svolte le attività o in cui si trovano i beni;
  • 6. Redditi da partecipazione imputati per trasparenza: residenza fiscale in Italia della società.

Sostanzialmente, un reddito si definisce prodotto all’estero quando:

  • 1. Il bene da cui promana è situato all’estero;
  • 2. L’attività attraverso cui sono prodotti è stata svolta all’estero;
  • 3. Il soggetto che ha corrisposto tali redditi è residente ai fini fiscali all’estero.

Problematiche operative di doppia imposizione giuridica

La tassazione dei redditi di fonte estera in capo alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia può generare fenomeni di doppia imposizione. In particolare quando anche gli ordinamenti tributari degli stati esteri prevedono:

  • Sistemi di imposizione dei redditi basati su presupposti di collegamentopersonale” con lo Stato (ad esempio, soggetti fiscalmente residenti ovvero cittadini di quello Stato);
  • Sistemi di imposizione basati su criteri di collegamentoterritoriale” (ad esempio, un soggetto non residente possiede un immobile in un altro Stato).

Ad es: un soggetto passivo IRPEF fiscalmente residente in Italia ma che produce elementi di reddito all’estero è soggetto:
✓ Ad una prima tassazione nello Stato estero in cui produce il reddito (criterio di collegamento territoriale);
✓ Ad una seconda tassazione in Italia (criterio di collegamento personale).
Fenomeno di doppia imposizione giuridica internazionale: lo stesso reddito subisce una doppia tassazione in capo al medesimo soggetto.

La doppia imposizione giuridica internazionale: lo stesso reddito subisce una doppia tassazione in capo al medesimo soggetto
Doppia imposizione giuridica = uno stesso reddito viene tassato più volte in capo al medesimo soggetto
Doppia imposizione economica = uno stesso reddito viene tassato due volte ma in capo a soggetti differenti

Tassazione del reddito da lavoro dipendente estero in Italia

In base al c.d. ‘‘principio della tassazione mondiale’’ (World Wide Taxation Principle), il soggetto con residenza fiscale italiana che lavora all’estero ha l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero. Questo, salvo che nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli altri Paesi sia previsto diversamente. In particolare, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni, cui si ispirano gran parte delle convenzioni stipulate dal nostro Paese, all’articolo 15 disciplina la ripartizione della potestà impositiva del reddito derivante dall’attività di lavoro subordinato.

Articolo 15 del Modello OCSE sui redditi da lavoro dipendente

Tale articolo dispone, al riguardo, che:

Art. 15 modello OCSE – Redditi da lavoro dipendente
“i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Questo, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Questo a condizione che, contemporaneamente:
Il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
Le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
L’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato”

La tassazione esclusiva nello stato di residenza del lavoratore

In deroga al principio generale sopra illustrato, il paragrafo 2 dell’art. 15 del modello OCSE prevede, a determinate condizioni, l’esenzione da tassazione nello Stato dove è svolta l’attività di lavoro dipendente e la tassazione nel solo Stato di residenza del lavoratore. La tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  • Il beneficiario soggiorni nello Stato in cui esercita l’attività di lavoro dipendente per un periodo (o per periodi) che non oltrepassa (oltrepassano) in totale 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi, che inizi o che termini nell’anno fiscale considerato;
  • Le remunerazioni siano pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nello Stato dove viene svolta l’attività di lavoro dipendente;
  • L’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione, o da una base fissa, di cui il datore di lavoro dispone nello Stato in cui è svolta l’attività.

Lo scopo della deroga in esame è:

quello, da un lato, di consentire che brevi periodi di lavoro svolti al di fuori del Paese di residenza non assumano rilevanza fiscale in entrambi gli Stati contraenti e, dall’altro, di far sì che il contribuente renda conto del suo operato, ovviamente da un punto di vista fiscale, esclusivamente ad un unico ordinamento tributario, quello di residenza

Tabella riepilogativa sui criteri di collegamento nei redditi da lavoro dipendente

PERMANENZA ALL’ESTERODATORE DI LAVORO ITALIANODATORE DI LAVORO ESTERO
Sino a 183 giorniTassazione esclusiva in ItaliaTassazione concorrente in Italia e all’estero
Oltre 183 giorniTassazione concorrente in Italia e all’esteroTassazione concorrente in Italia e all’estero

La regola generale della tassazione concorrente nel lavoro dipendente estero

Pertanto, come regola generale è previsto l’assoggettamento ad imposizione concorrente nello Stato della fonte del reddito ed in quello di residenza del contribuente dei redditi da lavoro subordinato prodotti all’estero. Per questo motivo tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero. In linea di principio, infatti, le Convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito. Le norme convenzionali o quelle interne provvedono poi a porre dei rimedi a tale situazione di doppia imposizione economica del reddito. Questo avviene attraverso l’esenzione dei redditi prodotti all’estero o l’attribuzione di credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero. Per approfondire:

Tassazione dei redditi da lavoro autonomo prodotti all’estero

La tassazione dei redditi da lavoro autonomo che un professionista italiano ritrae da prestazioni svolte all’estero, sono generalmente soggetti a tassazione nel Paese di residenza fiscale. Tutto questo, a meno che non vi sia la presenza di una base fissa (ufficio, locale, stanza) in cui il professionista esegue le sue prestazioni professionali all’estero. In questo caso la tassazione avviene anche nel Paese estero di erogazione della prestazione (limitatamente a quel fatturato). Sul punto vediamo che cosa prevede il modello di convenzione OCSE.

Articolo 14 della convenzione OCSE sui redditi da lavoro autonomo esteri

Vediamo adesso, prima di tutto, la definizione di attività professionali:

“con l’espressione libera professione si comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo, pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”

In tema di lavoro autonomo la convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, all’articolo 14, prevede, per quanto riguarda i redditi dei professionisti che:

“i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di una base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa”…..

Da sottolineare come l’espressione “soltanto in detto Stato“, indichi come l’unica potestà impositiva sia dello Stato di residenza del professionista. In secondo luogo, invece, deve essere sottolineata la deroga alla normativa interna, secondo la quale il reddito da lavoro autonomo si considera prodotto nel territorio dello Stato se la prestazione è stata svolta nel territorio stesso. Tale deroga è subordinata all’assenza di una base fissa del professionista. Se, invece, il professionista dispone di una base fissa, il suo reddito è imponibile (anche) nello Stato in cui la prestazione è svolta. Per approfondire:

Tassazione dei redditi fondiari esteri in Italia

La tassazione del reddito fondiario prodotto all’estero da parte di un contribuente residente in Italia richiede particolare attenzione. Infatti, oltre alla tassazione dei redditi bisogna fare riferimento anche alla normativa sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali estere, di cui al quadro RW del modello Redditi PF. Detto questo andiamo a vedere cosa prevede l’articolo 6 del modello OCSE per quanto riguarda la tassazione internazionale dei beni immobili. Prima di tutto vediamo la definizione di beni immobili.

L’espressione beni immobili ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Articolo 6 del modello OCSE sulla tassazione dei redditi fondiari esteri

Come anticipato il criterio di collegamento utilizzato per la tassazione dei redditi fondiari esteri è quello che lega il bene immobile al territorio ove è situato.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. […] Le disposizioni del presente comma si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili

Mancando la locuzione “esclusivamente“, tali redditi si rendono imponibili sia nello Stato ove è situato l’immobile, sia nello Stato di residenza del soggetto percettore. Una volta verificato questo aspetto preliminare occorre capire se il reddito fondiario estero sia stato già tassato all’estero o meno. Infatti, possiamo trovarci di fronte a queste due iptesi:

  • Se il reddito da locazione estera è stato tassato nello Stato estero, il reddito deve essere assoggettato a tassazione in Italia senza deduzione di spese. In questo caso spetta il credito per le imposte pagate all’estero;
  • Se il reddito da locazione estera non è stato tassato all’estero, compete in Italia la deduzione forfettaria del 5%, ai fini IRPEF.

La base imponibile per la tassazione in Italia

Tuttavia, la tassazione del reddito derivante dal possesso di immobili di proprietà di una persona fisica, concessi in locazione e situati all’estero, risulta critica sotto il profilo della corretta individuazione della base imponibile italiana. Nel caso in cui il reddito da immobili locati all’estero sia imponibile nello Stato estero:

L’ammontare dichiarato nello Stato estero deve essere dichiarato in Italia senza alcuna deduzione di spese

Per approfondire questo argomento:

La tassazione del reddito di impresa all’estero

Il principio base per la tassazione del reddito di impresa è rappresentato dalla tassazione del reddito nello Stato di residenza fiscale dell’impresa. Questo, a meno che nell’altro Stato non sia presente una stabile organizzazione dell’impresa stessa. In questo caso il reddito derivante dalla stabile organizzazione viene tassato in questo secondo Stato. Questo è, sostanzialmente, quanto prevede l’articolo 7 del modello di convenzione OCSE. Particolarmente interessante è il paragrafo 2 dell’articolo 7 che individua come determinare il reddito da attribuire alla Stabile Organizzazione estera. E’ necessario, tenere presente il cd “at arm’s lenght principle“, secondo cui si deve attribuire alla Stabile Organizzazione il reddito tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall’impresa attraverso la Stabile Organizzazione.

Il reddito della stabile organizzazione è riferito a quello che ci si aspetterebbe se si trattasse di un’impresa separata ed indipendente impegnata in attività uguali o similari, alle stesse analoghe condizioni (might be expected to make if it were a separate and indipendent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions). Il calcolo per la determinazione del reddito della Stabile Organizzazione deve tenere in considerazione i profitti nonché le perdite che derivano da tutte le attività, includendo le transazioni con le parti indipendenti, con le parti correlate e i rapporti con le altre parti dell’impresa. Per approfondire:

Tassazione di redditi esteri a bordo di navi o aerei

Una particolare modalità di tassazione di redditi esteri è quella che riguarda i criteri di collegamento per l’esercizio attività lavorativa a bordo di:

  • Navi o aeromobili in traffico internazionale;
  • Battelli addetti al trasporto in acque interne

Tali redditi, ai sensi dell’articolo 8 del modello di Convenzione OCSE sono imponibili nello Stato ove è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa (dove si trova il “place of effective management“). Tuttavia, il commentario all’articolo 8 dispone:

  • Una deroga al criterio generale di tassazione esclusiva prevedendo che gli Stati scelgano di tassare tali redditi solo nello Stato di residenza dell’impresa;
  • La possibilità di scegliere un metodomisto” secondo il quale allo Stato dove è posta la direzione effettiva spetterebbe la tassazione dei redditi. Mentre, allo Stato di residenza (che ovviamente deve essere diverso dal primo) si applica quanto previsto per l’eliminazione della doppia imposizione.

La definizione di “traffico internazionale

La definizione di “traffico internazionale” è rinvenibile nell’art. 3, paragrafo 1, lett. e), del Modello OCSE secondo il quale tale espressione si riferisce a qualunque trasporto marittimo o aereo eseguito da una impresa che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, eccezion fatta per i trasporti effettuati unicamente tra località dell’altro Stato contraente. Il paragrafo 3 dell’art. 8, infine, menziona il caso in cui la sede di direzione effettiva della impresa che esegue il trasporto internazionale sia a bordo di una nave o di un battello, stabilendo che la tassazione avvenga nello Stato in cui è situato il porto di origine del barca o del battello (porto di immatricolazione o se mancante nello Stato di cui è residente l’esercente della nave o del battello). Per approfondire questi aspetti ti rimando a questi articoli dedicati:

La tassazione dei dividendi esteri

L’articolo 10 della Convenzione OCSE tratta dei dividendi pagati da una società che risiede nello Stato A (lo Stato della Fonte dei dividendi) a una società o persona fisica, che risiede nello Stato B. L’articolo 10, ai paragrafi 1 e 2 attribuisce allo Stato della fonte un diritto impositivo limitato sui dividendi. Si tratta dello Stato in cui è residente la società che distribuisce i dividendi. Anche lo Stato della residenza del socio percipiente avrà diritti impositivi.

L’articolo si applica ai dividendi che fluiscono fra residenti di due diversi Stati contraenti: esso non si applica ai dividendi erogati fra soggetti residenti nello stesso Stato, o ai dividendi pagati e o erogati da residenti in un terzo Stato. Lo Stato della fonte può imporre una tassazione massima pari al 5% dell’ammontare lordo dei dividendi nel caso di distribuzione di utili infragruppo (ovvero, la partecipazione di una società nell’altra è pari almeno al 25% del capitale della società partecipata), e pari al 15% nel caso di dividendi legati a partecipazioni di investimento. Nei trattati conclusi da alcuni Stati, la percentuale di ritenuta su dividendi infragruppo viene talvolta ridotta a zero. Lo stesso risultato è Stato ottenuto, anche se per una via diversa, relativamente ai dividendi infragruppo, distribuiti nell’ambito dell’Unione Europea, che si qualificano per l’applicazione dei benefici di cui alla Direttiva madre-figlia. Per approfondire ti lascio a questi contributi specifici dedicati:

La tassazione degli interessi finanziari

L’articolo 11 del modello di Convenzione OCSE tratta le modalità di tassazione degli interessi erogati da un ente residente in uno Stato ad un altro soggetto residente in altro Stato. Tali interessi si rendono imponibili soltanto in questo secondo Stato. Con il termine interessi si includono i redditi derivanti da debiti di qualsiasi natura, siano essi garantiti o meno da ipoteca e la cui remunerazione concorra o meno al diritti di partecipazione agli utili. Secondo tale definizione, gli interessi includono i redditi derivanti dai titoli del debito pubblico e il reddito da buoni o obbligazioni. Il termine include anche i premi e gli altri frutti annessi a tali titoli. Tuttavia, le penali relative ai ritardati pagamenti non sono considerate interessi ai fini del trattato. Le obbligazioni con il diritto di partecipazione sono considerati quali finanziamenti, a meno che il finanziamento non partecipi al rischio di impresa proprio dal debitore. In tal caso, gli interessi verranno trattati quali dividendi secondo il modello OCSE. Per approfondire:

La tassazione delle Royalty in ambito internazionale

L’articolo 12, paragrafo 1, del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni stabilisce che le royalties  transnazionali siano tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario effettivo. Il termine “beneficiario effettivo” viene utilizzato in questo articolo con la stessa accezione prevista agli articoli 10 e 11 della Convenzione OCSE. Molti Stati, tra cui l’Italia, tuttavia, hanno esplicitato una riserva relativamente al diritto esclusivo di tassazione attribuito allo Stato di Residenza. Tali Stati applicano una ritenuta, anche se ridotta, sulle royalties come in genere concordato nei trattati bilaterali.

Ad esempio, nella Convenzione tra Italia e Svizzera, le royalties in uscita dall’Italia sono soggette all’applicazione di una ritenuta italiana del 5%.

Royalties: definizione

Le royalties sono i pagamenti per l’utilizzo o il diritto all’utilizzo di:

  • Diritti d’autore su opere di natura letteraria, artistica, o scientifica, fra cui anche le opere cinematografiche;
  • Brevetti, marchi, disegni e modelli, formule segrete e processi;
  • Le informazioni relative a esperienze di natura industriale, commerciale o scientifica (“know-how“).

I pagamento resi a fronte della fornitura di servizi di natura tecnica o per i servizi di direzione o management esplicitamente non rientrano nella definizione di royalties, sebbene molte autorità fiscali non applicano nella pratica tale concetto.

Cessione dei diritti ed il caso dei software

Il Commentario alla Convezione OCSE prevede che i pagamenti effettuati a fronte del trasferimento della piena proprietà di uno degli elementi che determinano la definizione di royalties non possono essere trattati come pagamento di royalties ai sensi dell’articolo 12. Ciò in quanto i pagamenti non sono effettuati con riferimento all’uso o al diritto all’utilizzo di tale bene in proprietà. Infine, il Commentario chiarisce che i pagamenti effettuati da un distributore di software al soggetto detentore dei diritti di autore per l’acquisto e la distribuzione delle copie di tale software (senza il diritto a riprodurre il software stesso) devono essere trattai come redditi di impresa piuttosto che come royalties. Per approfondire:

La tassazione del capital gain in ambito internazionale

Per chi ha residenza fiscale in Italial e plusvalenze – o Capital Gain – su titoli esteri, si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell’intermediario o dell’ente o società che ha emesso le azioni o i titoli. Le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all’estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia, ma nello Stato di residenza fiscale. Questo è quanto prevede l’articolo 13 del modello di Convenzione OCSE per quanto riguarda il capital gain. Sostanzialmente, in questo caso non si deve mai guardare allo Stato di erogazione del reddito o allo Stato di residenza dell’intermediario finanziario verso cui transita il reddito. L’unico Stato che ha collegamento (e quindi territorialità) con quel reddito è lo Stato di residenza fiscale del percettore del capital gain. Per approfondire:

La tassazione internazionale di artisti e sportivi

Dal momento che il trattamento fiscale complessivo dei redditi prodotti dagli artisti e dagli sportivi a livello internazionale dipende dall’operatività delle regole tributarie vigenti nei singoli Paesi coinvolti, quali lo Stato della fonte del reddito e quello della residenza del contribuente, la disciplina fiscale internazionale prevede delle regole che mirano ad evitare:

  • Da un lato, i fenomeni di doppia imposizione dei medesimi redditi e,
  • Dall’altro, che detti redditi sfuggano al potere impositivo dei Paesi coinvolti.

Dette regole sono contenute nell’art. 17 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, al cui standard l’Italia si è attenuta per la stipula dei Trattati con i Paesi stranieri al fine di disciplinare l’imposizione dei redditi prodotti dagli artisti e dagli sportivi a livello transnazionale. Si noti come l’art. 17, paragrafo 1, del Modello OCSE faccia espresso riferimento, con i termini “artisti” e “sportivi”, all’artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o nella qualità di musicista, oppure come sportivo, stabilendo per tali soggetti regole particolari che derogano a quelle contenute negli articoli 7 e 15 del medesimo Modello di Convenzione che riguardano, rispettivamente, la disciplina dei redditi d’impresa e di lavoro dipendente.

Il criterio di territorialità misto tra paese della Fonte e di prestazione artistica

Ebbene, in deroga a queste ultime regole, viene previsto che i redditi conseguiti dagli artisti e dagli sportivi a livello transnazionale possano essere tassati sia nello Stato della residenza del contribuente sia in quello della fonte in cui viene esercitata l’attività. La scelta di prevedere la compartecipazione sia dello Stato della fonte sia di quello della residenza nella tassazione dei redditi di questi particolari contribuenti è dettato dall’esigenza di evitare che le prestazioni svolte dagli artisti e dagli sportivi all’estero possano sfuggire all’imposizione dello Stato della fonte per il solo fatto che esse abbiano breve durata o che non necessitino per la loro esecuzione di una base fissa d’affari. Per approfondire:

Redditi da pensione in ambito internazionale

La regola generale prevista nelle convenzioni OCSE è le pensioni corrisposte a soggetti non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni dei:

  • Lavoratori del settore privato;
  • Lavoratori del settore pubblico.

Vediamo, di seguito, le diverse modalità di tassazione dei redditi da pensione del settore privato e pubblico.

Tassazione della pensione del settore privato

Nelle convenzioni stipulate secondo il modello OCSE all’articolo 18 viene definita la modalità di tassazione della pensione privata. Si tratta del reddito da pensione percepita da soggetti residenti fiscalmente all’estero. Sul punto, la Convenzione afferma:

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato

In pratica, le pensioni dei lavoratori privati devono essere assoggettate a tassazione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore. Questo, indipendentemente dal Paese ove egli abbia lavorato e maturato i requisiti pensionistici.

Avrai capito, quindi, che è fondamentale trasferirsi all’estero in modo conforme?!

Tassazione della pensione del settore pubblico

Le regole per la tassazione della pensione dei lavoratori del settore pubblico è sancito dall’articolo 19 del Modello di Convenzione OCSE. In particolare, l’articolo 19paragrafo 2, della Convenzione OCSE prevede quanto segue:

“2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni”

La possibilità di ottenere una tassazione della pensione esclusivamente nello stato estero di residenza, non vale per i pensionati che sono stati dipendenti della Pubblica Amministrazione (pensionati ex Inpdap) emigrati all’estero. Per approfondire:


Il credito per imposte pagate all’estero: applicazione per evitare la doppia imposizione

Il recupero delle imposte pagate all’estero deve essere effettuato compilando il quadro CE del Modello Redditi Persone Fisiche. Tale quadro riguarda il recupero della tassazione estera per tutte le tipologie di reddito che rientrano nell’ambito dell’imposta sulle persone fisiche. Il credito per imposta estere è calcolato in base alle imposte estere pagate dal contribuente. Esso, tuttavia, può essere pari, al massimo, alle imposte italiane dovute su quel reddito.

Il calcolo del credito di imposta può rivelarsi particolarmente complicato per i non addetti ai lavori. Per questo motivo ti consiglio di consultare sempre un Commercialista esperto di Fiscalità Internazionale. In questo modo potrai determinare il corretto credito da applicare in dichiarazione dei redditi.

Funzionamento del credito per imposte estere

Ai sensi dell’articolo 165 comma 1 del DPR n. 917/86 in caso di redditi prodotti all’estero che concorrono a formare il reddito complessivo ai fini delle imposte dirette, le relative imposte  estere:

“sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra:
– I redditi prodotti all’estero, ed
– Il reddito complessivo del contribuente

Inoltre,

nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente

Questo, ad esempio, può essere il caso dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali sui redditi da lavoro dipendente esteri. Oppure, per fare un altro esempio, sui dividendi esteri percepiti da soggetti in regime di impresa.

Detrazione o credito per imposte estere?

La possibilità di usufruire della detrazione oppure del credito di imposta dipende dal periodo in cui l’agevolazione deve essere fruita. Le convenzioni internazionali prevedono che l’agevolazione debba essere fruita nell’anno in cui è avvenuto il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere. In particolare, possiamo avere due diverse fattispecie.

  • Pagamento delle imposte a titolo definitivo nello Stato estero avviene nello stesso periodo di imposta della dichiarazione italiana. In questo caso l’agevolazione, ovvero il credito si comporta come una detrazione. Non potendo essere maggiore dell’imposta netta italiana dovuta;
  • Pagamento delle imposte a titolo definitivo nello Stato estero avviene successive al periodo di imposta della dichiarazione italiana. In questo caso l’agevolazione, ovvero il credito funge da credito d’imposta. Nel senso che l’importo potrà eccedere l’imposta netta dell’anno di fruizione, ma sempre entro i limiti dell’imposta netta dell’anno di percezione del reddito estero.

Tassazione dei redditi esteri percepiti in Stati diversi

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più stati esteri, l’ammontare della detrazione deve essere determinato separatamente per ogni Stato. In altri termini, il calcolo per la determinazione del credito d’imposta spettante deve essere ripetuto. La ripetitività sarà tante volte quanti sono i Paesi esteri in cui si percepiscono redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. L’ammontare della detrazione ammessa è pari alla somma delle singole detrazioni determinate con riferimento ai diversi Paesi di produzione dei redditi.


Istanza di rimborso delle imposte all’Agenzia delle Entrate

Una situazione particolare può venirsi a creare quando all’interno di una convenzione contro le doppie imposizioni è indicata una aliquota massima di imposta. E’ il caso ad esempio della ritenuta in uscita sulle royalties. Molto spesso, nelle convenzioni l’aliquota da applicare è inferiore rispetto all’aliquota prevista dallo Stato che ha erogato il Reddito (Stato della fonte). Ebbene, qualora il soggetto estero erogante il reddito abbia applicato la ritenuta più alta prevista dalla norma interna, e non quella ridotta prevista dalla convenzione non si applica il credito di imposta. In questo caso, infatti, la procedura da seguire per l’applicazione della convenzione, è particolare. Se il soggetto percettore non può più chiedere la ritenuta ridotta convenzionale dovrà agire attraverso istanza di rimborso. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 104/2001 ha chiarito questo aspetto. In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta. In questi casi il recupero avviene mediante un’istanza di rimborso da presentare alle autorità fiscali estere con le modalità e i termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Oneri deducibili e detraibili in caso di percepimento di redditi di fonte estera

Un contribuente fiscalmente residente in Italia che si trova a percepire redditi di fonte estera, nel caso in cui questi rientrino nella base imponibile IRPEF, ha la possibilità di usufruire delle ordinarie deduzioni e detrazioni previste dalla normativa (TUIR) per i soggetti residenti. In questo modo, ad esempio, un lavoratore che percepire redditi da lavoro dipendente di fonte estera, in quanto residente in Italia, facendo confluire il reddito nella base imponibile IRPEF ha la possibilità di sfruttare gli oneri deducibili o detraibili che ha sostenuto nel corso del periodo di imposta. Possono essere esempi, la detrazione per spese sanitarie, per le spese scolastiche dei figli, ma anche le detrazioni per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica degli edifici, etc. Il mantenimento della possibilità di sfruttare oneri deducibili o detraibili è legata alla residenza fiscale del contribuente, e non alla tipologia di reddito percepito, a condizione che si tratti di un reddito che rientri nella base imponibile IRPEF.


Interpello in situazioni di incertezza

Il contribuente ha facoltà di presentare all’Aministrazione finanziaria un istanza di interpello. L’interpello serve a chiedere che l’Amministrazione finanziaria si esprima in situazioni di incertezza. In particolare, riguardo alla natura di un tributo estero non oggetto di convezione contro le doppie imposizioni. Questa facoltà è concessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, della Legge n. 212/00. Il contribuente ha la possibilità di presentare interpello nelle seguenti situazioni:

  • Esistenza di dubbi in merito ai nuovi tributi entrati in vigore successivamente rispetto a quelli nell’elenco originario della convenzione contro le doppie imposizioni;
  • Sussistenza di dubbi in merito alla natura del tributo estero qualora non sia stata stipulata una convenzione con il Paese estero.

Consulenza fiscale online tassazione redditi di fonte estera

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626 COMMENTI

  1. Salve,
    avrei una domanda. Vivo negli Stati Uniti dal 2013 ma non mi sono ancora registrato all’AIRE (lo faro quest’anno). Ho lavorato nell’attività di mia moglie nel 2014 e quest’anno, sino a quando ha venduto l’azienda qualche mese fa. Abbiamo la dichiarazione dei redditi in comune negli USA. Nel 2014 abbiamo dichiarato circa $25000 insieme e pagato le susseguenti tasse. Quest’anno, in quanto mia moglie ha venduto la sua attività, l’entrata della vendita dovrebbe essere riportata nella nostra dichiarazione dei redditi. Ovviamente l’incasso della vendita è solamente nel conto bancario di mia moglie. Le mie entrate saranno soltanto di qualche migliaio di dollari, ho ricevuto assegni dall’azienda e non ho contratto di lavoro.
    Mi chiedevo se lo stato Italiano potrebbe considerare l’incasso della vendita come anche una mia entrata in quanto risulterebbe dalla mia dichiarazione.
    Saluti,
    Giorgio

  2. Salve,
    la situazione è un po’ più complicata di come dice, in quanto lei non essendosi iscritto all’Aire per il fisco italiano è ancora un soggetto residente. Questo significa che lei anche se si è trasferito all’estero, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, indicando anche i redditi esteri, sui quali poi potrà recuperare le imposte estere pagate. Questo anche per il 2014. Se l’azienda venduta non è di sua proprietà al Fisco italiano non interessa.

  3. Buongiorno, Vi ringrazio per l’articolo interrssante. Ho una domanda da proporvi a cui anche l’impiegata del mio commercialista ha faticato a rispondermi (nel senso che mi ha dato ina risposta vaga e poco convinta): ho lavorato in Italia fino a settembre, a ottobre mi sono trasferito in Norvegia e ho iniziato a lavorare qua come dioendente (ancora non ho fatto la pratica Aire, la farò appena avrò un contratto a tempo indeterminato tra poche settimane) quindi percepirò redditi per i mesi di novembre e dicembre. inoltre ho dato in locazione il mio appartamento in Italia. So che dovrò dichiarare i miei redditi in Norvegia, la domanda è: come faccio a dimostrare che ho pagato le tasse su quei redditi e non essere così nuovamente tassato? Inoltre, se per l’anno prossimo riesco a fare la pratica con l’Ire dovrò dichiarare la rendita dell’affitto del mio appartamento al fisco norvegese? E se sì, le tasse sulla locazione a chi andranno pagate?
    Vi ringrazio miltissimo per l’attenzione. Distinti saluti, Francesco.

  4. Salve,
    premetto dicendo che vista la delicatezza dell’argomento non credo che l’impiegata del commercialista sia la persona adatta per darle una risposta certa. Per l’anno 2015 lei risulta ancora fiscalmente residente in Italia, in quanto non è iscritto all’Aire ed ha trascorso in Italia la maggior parte del periodo d’imposta. Questo significa che dovrà dichiarare in Italia tutti i suoi redditi, anche quelli percepiti in Norvegia. Per dimostrare che sui redditi norvegesi lei ha pagato delle tasse, dovrà presentare al suo commercialista o la dichiarazione dei redditi norvegese, oppure un documento simile alla nostra certificazione che rilascia il sostituto d’imposta sulle ritenute operate. In questo modo lei in Italia sarà tassato su tutti i redditi ma potrà beneficiare di un credito d’imposta calcolato in base alle imposte estere versate. In questo modo si eviterà la doppia imposizione di questi redditi. Per l’anno prossimo se lei si iscrive all’Aire dovrà dichiarare i suoi redditi solo in Norvergia. Per vedere come saranno tassati i redditi da locazione, bisogna andare a vedere la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Norvegia, e capire come devono essere tassati. In ogni caso, se vi fosse doppia imposizione vi sarà sempre la possibilità di usufruire del credito d’imposta con le modalità descritte sopra.

  5. Buongiorno
    mio figlio lavora in Lussemburgo con contratto a tempo indeterminato dal 12/10/2015 e ha lavorato in Italia fino al 09/09/2015.
    Attualmente la residenza anagrafica è ancora in Italia e il prossimo anno provvederà a trasferirla in Lussemburgo iscrivendosi all’Aire.
    La domanda è: il prossimo anno deve fare la dichiarazione dei redditi in Italia cumulando i due redditi, quello italiano e quello lussemburghese, recuperando le imposte già pagate in Lussemburgo oppure non deve fare niente.
    Se deve fare la dichiarazione può usare il modello 730 o deve fare l’Unico.
    Ringrazio e saluto.

    Gerolamo Galloni

  6. Salve Gerolamo,
    suo figlio finché rimane fiscalmente residente in Italia, ovvero, fino al momento della sua iscrizione all’Aire è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti, quindi anche quelli esteri (in questo caso percepiti in Lussemburgo), presentando il modello Unico (attenzione, il 730 non può presentarlo). Sul totale di questi redditi dovrà pagare le imposte in Italia. Se sui redditi lussemburghesi suo figlio ha pagato delle tasse in base alla normativa fiscale locale, ha diritto di beneficiare di un credito d’imposta spendibile a riduzione delle imposte dovute in Italia. Tutto questo proseguirà fino all’anno di imposta successivo a quello in cui avviene l’iscrizione all’Aire. Dall’anno successivo all’iscrizione suo figlio non dovrà dichiarare più niente in Italia (a meno che non abbia redditi percepiti in Italia, come locazioni o altro), ma dovrà presentare esclusivamente la dichiarazione dei redditi in Lussemburgo.

  7. Buongiorno
    quindi se mio figlio si iscrive all’AIRE a gennaio/febbraio 2016 dovrà presentare, dal 2016 in avanti, la dichiarazione dei redditi in Lussemburgo
    In Italia non deve fare più nulla per il futuro.
    Ancora grazie e saluti.

    Gerolamo

  8. Se si iscrive nel 2016, i redditi relativi al 2016, che dichiarerà nel 2017 dovrà dichiararli solo nel Paese Estero dove ha residenza, a meno che non vi siano redditi percepiti in Italia. In questo caso se si percepiscono redditi in Italia, questi vanno sempre dichiarati anche in Italia.

  9. Nel 2012 per lavoro all’estero e residente in Italia ho dichiarato il mio reddito percepito e le imposte estere nel modello Unico 2013 pagando la differenza tra imposte estere e italiane. . Nel 2015 ho avuto un controllo formale dell’agenzia entrate per il credito d’imposta. Avendo avuto solo redditi di lavoro nel 2012, ho presentato all’agenzia delle entrate i modelli P60 (Cud italiano) degli anni 2012 – 2013 (anno fiscale inglese dal 6 aprile al 5 aprile anno successivo) Purtroppo il modello P60 l’agenzia delle Entrate italiana non lo considera, vogliono una dichiarazione del fisco inglese che questi hanno ricevuto le mie imposte. Nel frattempo mi hanno fatto l’atto con F24 della doppia imposizione. Notare che il sostituto d’imposta del 2013 era la stessa Agenzia delle entrate che allora compilava anche il mod. UNICO, e per i P60 non c’erano state obiezioni, avevo portato anche le buste paga con conversione da sterline in euro. I documenti fiscali inglesi vanno tradotti, da un traduttore qualificato, in forma giurata oppure chi conosce bene l’inglese può tradurre da solo?

  10. Salve,
    per l’inglese non occorre una traduzione certificata, ma il documento può essere consegnato agli uffici con una traduzione fatta dal contribuente e da lui sottoscritta.

  11. Grazie per la gradita risposta, ma chiedo ancora: il modello P60 inglese (cud italiano) per un cittadino italiano non iscritto Aire che ha lavorato in Gran Bretagna e ha avuto solo il reddito come dipendente e pagato le imposte estere, il modello P60 ha valore come ricevuta delle imposte pagate all’estero per chiedere il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi in Italia? Cordiali saluti, Corrado

  12. A mio avviso il modello P60 è documento valido e sufficiente ad attestare il pagamento di imposte in UK e a chiedere il riconoscimento del credito d’imposta. Se gli uffici non le riconoscono il documento, può valutare l’ipotesi di un contenzioso.

  13. Salve,
    sono citadino Greco, abito in italia da più di tre anni e lavoro con contratto a tempo indeterminato. Ho acquistato una casa con mutuo dove abito con moglie e tre figli. Siamo tutti residenti in Italia (ovviamente) negli ultimi tre anni. Volevo chiedere: se vado in aspettativa dal mio lavoro attuale per un periodo di uno-due anni, andando a lavorare ad Abu Dhabi, al mio ritorno in Italia (la famiglia resterebbe in Italia questi anni), riprendendo a lavorare all’attuale lavoro, posso pagare i contributi mancanti in Italia?

  14. Salve,
    può farlo versando in maniera volontaria i contributi, ma per avere maggiori informazioni su questo tipo di adempimenti le consiglio di rivolgerli agli uffici dell’INPS.

  15. Salve ,
    dopo 5 anni di AIRE ho l’occasione di tornare a lavorare in Italia ovviamente lascerò il mio status AIRE e tornerò ad essere iscritto normalmente ad APR. La mia domanda è: se ho qualche risparmio nel mio conto corrente in Italia, questo risparmio mi viene tassato una volta tornato APR. grazie saluti.

  16. Salve,
    una volta cancellata la sua iscrizione all’AIRE lei torna ad essere un cittadino fiscalmente residente in Italia, e quindi soggetto alla normale tassazione, ai fini delle imposte dirette. I risparmi detenuti sul conto corrente italiano, non saranno soggetti a tassazione, se non quella relativa agli interessi maturati. Tenga presente che, invece, dovrà segnalare e assoggettare ad Ivafe i conti correnti detenuti all’estero.

  17. Buongiorno, interessante articolo che mi ha parzialmente chiarito alcuni dubbi, vi spiego il problema:
    io e mia moglie vorremmo costituire una società in Slovacchia per la vendita di quote immobiliari in Italia, da quello che ho letto mi pare di capire che essendo entrambi residenti in Italia dovremmo dichiarare i ricavi e scalare le tasse pagate in Slovacchia, la mia domanda è come comportarsi con l’Inps? In Slovacchia si paga circa il 17% di contributi ma anche questi verrebbero scalati dal dovuto in Italia?
    Grazie per l’attenzione.
    Giuliano

  18. Salve, per quanto riguarda l’Inps, quella dovuta in Italia è separata da eventuali versamenti fatti all’estero. I contributi versati in Italia non sono recuperabili all’estero, e viceversa.

  19. Buona sera,

    l anno scorso ho lavorato in Spagna con contratti brevi ( 2 o 3 settimane per volta) da dipendente di una orchestra.
    Mi chiedo se devo dichiarare questi redditi in Italia.
    La risposta mi sembrava ovvia, sì.
    Tuttavia leggendo la convenzione Italia-Spagna per evitare le doppie imposizioni, al capitolo 17 si dice questo:

    ” Art. 17

    Artisti e sportivi

    1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. ”

    Quindi come devo comportarmi? Apparentemente non dovrei dichiarae nulla in Italia, visto che già il mio datore di lavoro spagnolo mi tassa alla fonte ( e anche tanto,non essendo residente in Spagna!! )

    Grazie

    Gian Maria

  20. Salve,
    la normativa fiscale prevede che in primo luogo si guardino le norme interne del Paese ove il soggetto è residente fiscalmente (Italia), e in via residuale le normative convenzionali al fine di evitare la doppia imposizione. La normativa Italia afferma che devono essere tassati in Italia tutti i redditi percepiti da un soggetto residente, ovunque prodotti. L’articolo 17 della convenzione stabilisce che i redditi degli artisti conseguiti all’estero sono imponibili nello Stato ove l’attività è svolta, ma non essendo indicato che sono tassati “soltanto” in questo Paese. In pratica, secondo la convenzione il Paese ove è svolta la prestazione ha facoltà di tassare questi redditi, ma questo non esclude la tassazione in Italia, secondo la normativa interna. Ove, invece, fosse stato indicato nella convenzione che tali redditi sono tassati soltanto nel Paese di produzione, nulla sarebbe stato dovuto in Italia.

  21. Buon giorno,

    grazie della risposta.
    Quindi , oltre a pagare il 34% di tasse in Spagna( ritenute alla fonte dal datore di lavoro) , mi tocca pagare anche le tasse in Italia?
    Ovvero su 100 guadagnati, ne devo versare 34 allo stato spagnolo più altri 20 o 30 allo stato italiano? ( cioè più del 50% del mio guadagno?????)
    Mi sembra una follia!!!!
    Non può essere vero….

    Grazie

    Gian Maria

  22. Per evitare la doppia imposizione dello stesso reddito può beneficiare di un credito d’imposta sulle imposte estere già pagate.

  23. Buongiorno Federico,

    grazie per l’interessante articolo, mi servirebbe fare un po’ di chiarezza sulla mia posizione fiscale.

    Ecco la mia situazione relativa al 2015:

    – ho lavorato per l’intero anno in Slovacchia con contratto a tempo indeterminato per una multinazionale che ha provveduto a curare la mia posizione fiscale relativa ai soli redditi ivi prodotti.
    – ho percepito, sempre nel 2015, dei compensi in Italia per attivita’ svolte nel 2014
    – non sono ancora iscritto all’A.I.R.E. per cui risulto ancora residente in Italia.

    Cosa devo fare per essere in regola sia con il fisco italiano che con quello slovacco?

    Grazie Mille

    Cordiali Saluti

  24. Salve,
    per essere in regola deve dichiarare in Italia tutti i suoi redditi, anche quelli prodotti in Slovacchia, e poi dichiarare in Slovacchia i redditi ivi prodotti. Per evitare la doppia tassazione potrà beneficiare di un credito d’imposta, legato alle imposte già pagate all’estero. Se la situazione rimane questa anche nel 2016, il mio consiglio è quello di iscriversi all’AIRE, al più presto. Se ha bisogno di maggiori informazioni, anche per la compilazione della dichiarazione dei redditi, ci contatti pure in privato.

  25. Buongiorno,

    Sono un lavoratore marittimo che fino a gennaio 2015 ha lavorato presso una società di navigazione italiana. Ho sempre effettuato il mod.730 per la dichiarazione dei redditi.
    Da gennaio 2016 ho iniziato a lavorare per una compagnia di Abu dhabi (emirati arabi) ed ho un contratto permanente dove mi permetterà di lavorare più di 183/184 giorni non consecutivi nell’arco dell’anno solare.
    Ora la mia domanda è come deve essere dichiarato questo reddito per l’anno 2017?
    Che modello deve essere usato. Premetto sono residente in Italia a tutti gli effetti e con moglie e figli a carico ed abitazione di proprietà.
    Grazie

  26. Salve,
    se il reddito le viene erogato direttamente dagli Emirati questo reddito sarà tassato negli Emirati. Essendo lei residente fiscalmente in Italia dovrà dichiarare questo reddito anche in Italia, ma eviterà la doppia tassazione beneficiando di un credito d’imposta, basato sulle imposte che sullo stesso reddito ha già pagato all’estero.

  27. Buon giorno, e faccio i miei complimenti per le spiegazioni che avete fornito sopra.Vorrei esporre la mia storia:sono uno stagionale e quest’estate ho lavorato in Francia per 158gg circa, peró ho fatto domanda nello stato francese per percepire la disoccupazione che tutt ora ad oggi percepisco.
    Dove dovrò dichiarare i miei redditi? In quanto se i giorni delle disoccupazione si aggiungono ai giorni lavorativi supero i 183gg di permanenza all estero.
    Premetto che non sono iscritto aire.
    Spero di essere stato chiaro il piu possibile.
    La ringrazio di cuore per una risposta.

  28. Salve,
    la ringrazio per i complimenti. Lei per il Fisco italiano è ancora residente fiscalmente in Italia, pertanto è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi che ha percepito, ovunque prodotti. Naturalmente eviterà la doppia imposizione ma è comunque tenuto a dichiarare tutti i redditi in Italia.

  29. Buona sera, la ringrazio per la risposta.
    Eviterò la doppia tassazione chiedendo il credito d’imposta?
    E su chebase viene calcolata?

  30. Eviterà la doppia imposizione con il credito d’imposta. La base di calcolo sono le imposte pagate all’estero su quel reddito e divenute definitive.

  31. Buonasera, mi unisco ai complimenti per il vostro post e per la pazienza nel rispondere a tutte le domande.
    Se possibile, vorrei ulteriori chiarimenti in merito alla richiesta del credito di imposta.
    Io dovrei avere per l’anno fiscale 2016 6 mesi di contratto in Inghilterra, per i restanti 6 mesi avrò un contratto in Italia, trattandosi di un periodo all’estero breve non posso iscrivermi all’AIRE pertanto nel 2017 dovrò presentare la dichiarazione dei redditi in Italia considerando anche il reddito percepito durante i 6 mesi in Inghilterra su cui pagherò (di nuovo) le tasse. Se capisco bene però, per le tasse già pagate in Inghilterra posso chiedere il “credito di imposta”, ma in termini pratici questo in cosa consiste? Mi vengono restituite per intero le tasse già versate, o solo una parte attraverso qualche calcolo? Mi sapete dare qualche riferimento?

    Grazie in anticipo,

    Fabio

  32. Gentile redazione,
    grazie da subito per l’articolo e per la molte risposte a quesiti. Io svolgo in maniera continuativa una consulenza di tipo editoriale per una società inglese (operando dall’Italia, dove ho la residenza e facendo tutto via email/web) che mi porta un piccolo compenso annuale. Il contratto che ho firmato indica il mio status come “independent contractor” e specifica che “Nothing contained in this agreement shall constitue a contract of employment for the purpose of the Employment Rights Act 1996, the payment of income tax or National Insurance contributions, or any other deductions or for any other purpose whatsoever”.
    Quindi non ho obblighi di pagamento di tasse in UK su quanto percepisco, mi pare di capire. Immagino però che resti l’obbilgo di denunciare il reddito percepito e pagarne le tasse in Italia, giusto?

  33. Salve,
    lei dovrà dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti nel 2016, compresi quelli in UK. Per evitare la doppia tassazione potrà beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del Tuir. Ai sensi dell’articolo 165, comma 1, del Tuir in caso di redditi prodotti all’estero che concorrono a formare il reddito complessivo di un soggetto fiscalmente residente in Italia, le relative imposte estere “sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta (in Italia) fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo…”. Il metodo di calcolo è un po’ complicato, ma si occuperà di tutto il Commercialista che le predisporrà la dichiarazione dei redditi. L’unica cosa su cui deve porre attenzione sono i documenti che certificano le imposte che ha pagato all’estero. Il credito d’imposta le permetterà di abbattere la tassazione dovuta in Italia, ma non potrà chiederne l’effettivo rimborso.

  34. Salve,
    lei come soggetto fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare tutti i redditi prodotti, ovunque essi siano stati percepiti, ai sensi della “worldwide taxation” di cui all’articolo 2 del Tuir.

  35. Salve,
    sono un cittadino italiano con un lavoro da consulente in Iraq per tutto il 2016, in cui starò più di 183 gg. Sono iscritto all’AIRE. Lo stipendio mi verrà accreditato sul mio conto corrente in Italia. Non ho un conto corrente in Iraq. Non sono sposato, non ho proprietà in Italia, solo qualche investimento.
    Vorrei capire se il mio stipendio sarà soggetto a tassazione in Italia.
    Grazie e complimenti per l’articolo

  36. Salve,
    se lei è iscritto all’AIRE e residente all’estero da oltre 183 giorni nell’anno, il compenso percepito sarà tassato nel suo Paese estero di residenza e nel Paese in cui il reddito viene erogato.

  37. Salve, io sono stato e ho lavorato in Australia da maggio 2015 fino a gennaio 2016. Non sono iscritto all’AIRE ma per la legge australiana sono residente ai fini fiscali, dato l’accordo bilaterale tra Australia e Italia mi basterà pagare le tasse solo in Australia o devo pagarle anche in Italia?

  38. Salve,
    per la Legge Italiana lei fiscalmente risulta essere ancora residente in Italia. Dovrà dichiarare i redditi percepiti in entrambi i Paesi. Si ricordi che l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria e non facoltativa. Dopo che avrà effettuato l’iscrizione potrà essere considerato residente all’estero.

  39. Essendo stato con un WHV mi era stato comunicato dagli organi competenti che non era necessaria l’iscrizione all’AIRE. Si io farò la dichiarazione in entrambi i paesi ma dichiarerò i redditi percepiti in Australia allo stato australiano e quelli in Italia a quello italiano..o mi sbaglio?

  40. Tutto dipende da dove lei è residente fiscalmente. Se ha certezza di essere residente fiscalmente in Australia dichiarerà li tutti i redditi percepiti. In Italia dovrà dichiarare solo quelli ivi percepiti.

  41. Dal 2014 mi trasferisco in Gran Bretagna dove vengo assunto con contratto di lavoro dipendente da un’azienda inglese che mi rilascia regolare certificazione dei redditi percepiti relativi al periodo aprile 2014-aprile 2015. Abito in una casa messa a disposizione dell’azienda. tuttavia non mi sono iscritto all’Aire e la mia famiglia (moglie e figli) risiede in Italia. Ho dichiarato il reddito percepito in Gran Bretagna nel Modello Unico 2015 avvalendomi del credito di imposta. Mi chiedo se la tassazione va fatta in base al reddito effettivo o al reddito convenzionale e se il mio comportamento è stato corretto. Grazie

  42. Salve,
    nel suo caso la tassazione andava fatta con il reddito convenzionale, tuttavia, avendo inserito il reddito effettivo, ha sicuramente avuto una tassazione più alta. Può valutare se le conviene presentare una dichiarazione integrativa a favore.

  43. Salve,
    sono uno studente che per il periodo Settembre 2014-Agosto2015 si è trasferito in Belgio (senza iscrizione AIRE) per un tirocinio retribuito. Non avendo redditi in Italia nel 2014 ma solo esteri, ho effettuato la dichiarazione solo in Belgio per la quale riceverò un rimborso entro fine mese . Avrei dovuto dichiarare anche in Italia? In caso positivo, esiste una procedura per ristabilire correttamente la mia posizione fiscale?

    Grazie in anticipo

  44. Salve,
    lei avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi soprattutto in Italia, essendo il Paese ove lei è residente fiscalmente, e dove lei è tenuto a dichiarare tutti i suoi redditi, ovunque essi siano percepiti. Su tali redditi può beneficiare di un credito di imposta in base alle imposte definitive versate all’estero. Per sanare la sua posizione, ormai è troppo tardi, la dichiarazione per il 2015 è ormai definitivamente omessa. Nel caso sarà l’Agenzia delle Entrate a farle un accertamento. Trattandosi di importi non rilevanti non credo, ci sarebbero state imposte da versare, quindi può stare tranquillo.

  45. Buona sera,
    io vivo e lavoro negli UAE, sono iscritto all’AIRE dal 2010, in Italia Ho figli ma non sono sposato.
    Dovessi contrarre matrimonio in Italia, per continuare la mia attivita’ da solo, quindi continuando a lavorare all’estero come faccio ora, quali sarebbero i miei obblighi fiscali?

  46. Salve,nel caso in cui lei dovesse sposarsi sicuramente il centro dei suoi interessi vitali sarebbe in Italia quindi sarebbe considerato residente fiscalmente in Italia e quindi ivi tenuto a dichiarare tutti i redditi ovunque percepiti.

  47. Salve,
    Vivo in Svezia e sono quivi sposato con cittadina svedese. Ho l’iscrizione all’Aire dal 2013. Faccio lavori occasionali, che nel complesso superano i 183 giorni l’anno (ma che non configurano una posizione lavorativa stabile). In Italia ho un’appartamento ereditato in comproprietà, un conto corrente, e solo l’anno scorso sono riuscito a cancellarlo dall’ordine professionale cui ero iscritto prima di partire. Dovrei dichiarare i redditi in Italia?

  48. Salve, lei è tenuto a dichiarare in Italia i redditi che ivi ha percepito. Se la partita Iva era aperta in Italia qui doveva dichiarare i redditi.

  49. Non ho mai avuto la partita IVA. Mi iscrissi all’ordine perché nelle offerte di lavoro si richiedeva l’iscrizione all’ordine.

  50. Buongiorno.
    Sono iscritto all’aire dal 2012 e residente in Repubblica Democratica del Congo e percepisco il mio reddito da una azienda che ha sede in Tanzania, il quale importo viene accreditato su un conto italiano. Sono tenuto a dichiarare questi redditi anche in Italia? In Italia non alcun reddito. Grazie

  51. Salve,
    se lei non percepisce alcun reddito dall’Italia, essendo iscritto all’AIRE, non è tenuto a dichiarare niente in Italia.

  52. Ciao Alessio mi trovo nella stessa tua situazione ma ora ho uno student visa e lavoro in Oz, ti posso chiedere che cosa hai fatto poi? Sono anch’io a conoscenza dell’accordo tra l’Italia e l’Australia sulla residenza fiscale ma e’ tutto un po confuso… Se potessi rispondermi mi aiuterebbe molto. [email protected] Ciao!

  53. Buonasera,
    a metà del 2015 mio figlio si è trasferito a Ginevra per lavorare alle Nazioni Unite con un contratto che non è sottoposto a tassazione. Visto che non si è ancora iscritto all’AIRE, la sua residenza fiscale è in Italia. Secondo voi è comunque soggetto a dichiarazione dei redditi percepiti alle Nazioni Unite in Svizzera, sebbene quei redditi siano esentasse?
    Grazie mille.

  54. Salve, suo figlio è tenuto a rispettare la normativa fiscale svizzera per quanto riguarda i compensi che li ha percepito. Inoltre, essendo suo figlio ancora residente fiscalmente in Italia è tenuto a dichiarare, ed eventualmente tassare (in caso in cui si tratti di redditi tassabili), tali redditi anche in Italia.

  55. Grazie mille per la risposta.

    Non vorrei andare fuori tema, tuttavia, visto che a breve dovrò preparare la documentazione per la dichiarazione dei redditi di mio figlio, vorrei capire meglio come funziona in pratica la cosa. Sa per caso se esiste, per esempio, un modulo specifico per dichiarare redditi che provengono dall’estero, ma che sono esentasse? Non riesco a trovare molte informazioni online. Grazie ancora.

  56. Le consiglio di rivolgersi al suo Commercialista di fiducia. Per capire se questo reddito è imponibile in Italia bisogna leggere attentamente il contratto e poi capire se può rientrare in una delle fattispecie di esenzione da tassazione, anche in base alla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera.

  57. Buongiorno,
    Sono fiscalmente residente in Lussembourgo e regolarmente iscritto all’AIRE. In Lussemburgo ho un contratto come lavoratore dipendente e avrei la necessita’ di diventare amministratore di un srl in Italia.

    Verificata preliminarlmente la compatibilita’ delle tue posizioni, mi domandavo come funzionasse da un punto di vista della dichiarazione dei redditi in entrambi i paesi e relativa tassazione?

    Grazie mille

  58. Salve, lei è fiscalmente residente all’estero. Questo significa che in Italia è tenuto a dichiarare solo i redditi che percepisce (come Amministratore di Srl). Su tali redditi sarà tassato. In Lussemburgo dovrà dichiarare tutti i redditi percepiti (anche all’estero, quindi anche i redditi percepiti in Italia). Per evitare la doppia imposizione potrà beneficiare di un credito di imposta calcolato in base alle imposte pagate in Italia. Questo, in sintesi, è quanto prevede la normativa.

  59. Grazie mille per la risposta tempestiva. Avrei solo un chiarimento aggiuntivo da sottoporle: c’è differenza nel caso in cui come amministratore percepissi un contributo sotto forma di fondi pensione/TFM al posto della “tradizionale” busta paga?

    Grazie ancora

  60. In questo caso la tassazione italiana avverrà nel momento in cui cesserà l’incarico e incasserà il TFM.

  61. Salve, ringraziandovi per il modo celere in cui avete risposto non solo a me, ma anche a tutti gli altri utenti, sono a porvi un ulteriore quesito che in pochi sanno chiarire. Riguarda l´immobile in locazione in Italia(da ottobre 2015). Premesso che essendo stato fiscalmente residente in Italia nel 2015 (ho lavorato solo per 3 mesi in Norvegia e 6 in Italia) ho omesso di dichiarare l´affitto in Norvegia (lo faro eventualmente l´anno prossimo se necessario) dovendo pagare le tasse del 2015 al fisco italiano. Nel stipulare il contratto ho scelto, probabilmente erroneamente, l´Irpef anziché la cedolare secca. Essendo l´affitto percepito in Italia dovro´ comunque sempre pagare le tasse in Italia su di esso ed eventualmente godere di credito in Norvegia, ma come faccio a pagare le tasse in base al reddito se non ho reddito in Italia? Mi conviene forse fare la cedolare secca? Sono ancora in tempo a farlo?
    Grazie mille per l´attenzione.

  62. Salve Francesco, e grazie a lei per essere passato dal sito. Anche se adesso, nel 2016 lei è fiscalmente residente all’estero dovrà comunque dichiarare in Italia i redditi derivanti dall’affitto. Nel caso di affitto di un immobile il reddito è dato dal canone di locazione inserito nel contratto. Questo è il valore che dovrà dichiarare in Italia. Se al momento della stipula ha scelto la tassazione ad Irpef, potrà sempre modificare tale scelta al momento del rinnovo annuale del contratto, ovvero quando dovrà andare a pagare l’imposta di registro. Al momento dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un modello RLI per indicare la volontà di aderire al regime della cedolare secca, che nel suo caso è sicuramente il regime più conveniente.

  63. mi unisco ai complimenti di tutti e vorrei sottoporle il mio quesito. nel 2015 ho lavorato nel canton ticino per 5 mesi estivi, negli altri mesi ho percepito la disoccupazione. quest’anno devo presentare il 730 o l’unico e vorrei sapere se devo dichiarare il reddito conseguito nel quadro G del 730/16 . grazie per una vostra gentile risposta.

  64. Salve e grazie, quest’anno deve presentare il modello Unico indicando i redditi percepiti all’estero e quelli percepiti in Italia. Il quadro relativo alle imposte estere dovrà compilarlo per le imposte estere pagate e divenute definitive, in base alla certificazione che le ha lasciato il datore di lavoro Svizzero.

  65. Salve,
    sono peruviano sposato con italiana dal 2009, ho presto la residenza in Italia da circa 1 anno e mezzo. Io peró lavoro per il Perú pur stando la maggior parte dell’ anno in Italia per stare con la mia famiglia. La mia domanda é: il mio reddito é peruviano e pago le tasse in Peru. Devo dichiarare in Italia?
    Grazie
    Omar

  66. Salve, lei risulta essere fiscalmente residente in Italia, quindi è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi che percepisce, ovunque prodotti. Eviterà la doppia tassazione con un meccanismo di credito di imposta, in base alle imposte che ha pagato all’estero.

  67. Grazie per la sua gentile risposta. Mi potrebbe gentilmente spiegare cosa significa che evitero la doppia tassazione con un meccanisco di credito di imposta?
    Grazie mille

  68. Lei dovrebbe dichiarare i redditi sia all’estero sia in Italia. Per evitare di pagare le tasse due volte sullo stesso reddito in Italia potrà beneficiare di un credito calcolato in base alle imposte che ha già pagato all’estero. Il meccanismo di calcolo è piuttosto complicato, ma il senso è questo.

  69. Buongiorno, ho la possibilità di essere assunto a tempo determinato in un paese dell’Unione Europea (Lussemburgo) dove mi trasferirei e quindi mi iscriverei ad AIRE. Sono sposato (separazione dei beni) con figli minorenni. Quali sono le condizioni fiscali a cui vado incontro se:
    Mi trasferisco solamente io spostando la residenza. Moglie e figli rimangono in Italia
    Ci trasferiamo tutti (avrei però tutti a carico in quanto mia moglie perderebbe il lavoro)
    Grazie

  70. Salve, per rispondere alla sua domanda in maniera completa non è sufficiente una semplice risposta ad un commento. Quello che posso dirle è che quando ci si appresta a trasferirsi all’estero è bene pianificare la cosa anche fiscalmente in quanto trasferirsi singolarmente e lasciare la famiglia in Italia per il Fisco italiano, anche se si iscrive all’AIRE, non la lascerebbe sicuro di poter essere considerato effettivamente residente all’estero. Per il Fisco se il centro dei suoi “interessi vitali”, ovvero la sua famiglia è in Italia, allora anche la sua residenza fiscale resta in Italia, con l’obbligo di dover dichiarare in Italia tutti i suoi redditi, anche quelli percepiti all’estero.

  71. Salve,

    sono iscritto all’Aire in Canada da vari anni.
    Dall’anno scorso sono dipendente (università) ANCHE in italia (a tempo definito).
    Il centro degli interessi vitali (famiglia, casa di proprietà) e’ in Canada.

    Mi pare di capire che: in Italia pago le tasse sul reddito italiano (con il 730 precompilato), e poi dichiaro il tutto in Canada, dove pago l’eccedenza di tasse dovute al governo Canadese, a seconda dello scaglione.

    Dico bene? Posso usare il 730 precompilato, visto che non ho altri redditi in italia?

  72. Salve, quando dice è corretto. Può utilizzare il 730 per la sua dichiarazione dei redditi italiana. Non le consiglio il precompilato, o meglio, se utilizza quello verifichi per bene tutti i quadri visto che il rischio di errori è molto alto.

  73. Salve,
    Vi ringrazio innanzitutto della professionalita’ con cui affrontate i vari argomenti.
    Vi scrivo per capire cortesemente a cosa potrebbe andare incontro , a livello di penale , un cittadino il quale :
    – Dal 2011 e’ residente in Polonia.
    – Dal 2011 percepisce un unico stipendio polacco da dipendente e sul quale ha pagato regolarmente tasse in Polonia ogni anno.
    – Non ha dischiarato pero’ tale entrata al fisco italiano.
    – Si e’ iscritto solo nel 2016 all’AIRE .
    – Andra’ a dichiarare al fisco italiano le entrate 2015 percepite in Polonia entro la data prestabilita nel corrente anno.

    E’ possibile eventualmente far ricorso ad una forma di dichiarazione a posteriore onde ridurre eventuali penali per gli anni 2011-2014 non dichiarati in Italia , ma ripeto correttamente pagati in Polonia a livello di tasse richieste.

    Grazie in anticipo.

  74. Salve, prima di tutto preciso che non dovrebbero esserci rischi di sanzioni penali, ma soltanto di sanzioni amministrative. Il penale si ha soltanto quando l’imposta evasa è di importi assai rilevanti. In ogni caso quello che rischia per le annualità 2011/2014 è un accertamento fiscale nel quale le verranno richieste tutte le imposte dovute sui redditi percepiti (al netto del credito spettante per le imposte pagate all’estero). Le sanzioni per dichiarazione omessa vanno dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per ogni anno. Se il pagamento avviene nei 60 giorni dall’accertamento la sanzione applicata è ridotta ad 1/6.

  75. Grazie per la chiara e repentina risposta.
    In questo caso significa che , nonostante avessi avuto diritto alla non doppia tassazione( previa non effettuata dichiarazione dei redditi anche in Italia ), vi e’ il rischio che sia tenuto a pagare all’italia le intere tasse ipotetiche richieste dal fisco italiano ( anche di piu’ , 120% o additirttura piu’ del doppio 240% ) ?
    Cio’ significherebbe quindi non solo non usufruire della NON doppia tassazione ma in concreto privare il cittadino dei sui unici pochi risparmi rimasti dopo la tassazione avvenuta in Polonia su un pressoche canonica salario da dipendente ?
    E’ questo il rischio ? Se si non esiste una forma di proattiva mitigazione ?
    Come avete sottolineato voi NON si parla di imprti rilevanti , ma nonostante questo significherebbe ” uccidere” fiscalmente un cittadino italiano che , pur ammettendo la propria ignoranza in materia , non ha avuto alcun intento di frode fiscale ( vedesi le tasse propriamente pagate in Polonia ).
    Grazie ancora per la cortese attenzione.

  76. Lei doveva versare tutte le tasse in Italia (poniamo €. 100), al netto del credito per imposte versate all’estero. Molto probabilmente il credito spettante è inferiore (ipotizziamo €. 70) rispetto alle imposte che doveva in Italia. Su queste imposte (€. 100 – €. 70) applicheranno le sanzioni che le ho indicato. Le sanzioni derivano dal fatto che lei ha omesso una dichiarazione dei redditi dovuta. Capisco benissimo la non volontà di frodare il fisco, ma avendo omesso una dichiarazione le sanzioni sono le più elevate. Nell’esempio sui €. 30 di imposta dovuti le sanzioni al minimo applicabile (ciò che credo le applicheranno) sarebbero di €. 6 (€. 30 * 120% /6). Se paga nei 60 giorni l’importo non è così elevato.

  77. Approfitto ancora della vostra consulenza per chiedere se potreste cortesemente indicarmi quali documenti io debba presentare in Italia per la dichiarazione redditi 2015.
    Come detto in precedenza la mia unica entrata e’ un salario da lavoratore dipendente presso datore polacco con relativo effettutato pagamento delle tasse.
    Il termine ultimo della presentazione dei redditi corrisponde infine alle canoniche date italiane ? Se non erro Giugno 2016….
    Grazie ancora e buon lavoro.

  78. Salve, probabilmente le servirà un documento che attesti i redditi percepiti dal datore polacco.

  79. Buongiorno,

    avrei una domanda: io sono stata iscritta all’AIRE fino a giugno 2015. Poi sono rientrata in Italia, dove da giugno lavoro con contratto indeterminato.
    Nel 2015 sono stata quindi mezzo anno residente all’estero (Germania) e mezzo anno in Italia. All’estero ho anche lavorato regolarmente con contratto e pagato tutte le tasse del caso.
    Per il 730 del 2015 basa che considero i redditi generati in Italia lo scorso anno? O come funziona?
    Grazie mille e buona giornata

  80. Salve, lei deve verificare prima di tutto la data in cui è avvenuta la cancellazione dall’AIRE. Da quella data, sono passati più di 183 giorni rispetto alla fine dell’anno, lei per il 2015 è considerata fiscalmente residente in Italia, quindi, tenuta a dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti, anche quelli esteri, su cui potrà contare su un credito di imposta (nel caso dovrà presentare il modello Unico). In caso contrario lei per il 2015 sarà considerata residente all’estero, quindi dovrà tassare in Italia solo i redditi Ivi percepiti.

  81. Sono residente in Italia. Ho venduto un immobile in Spagna con rogito fatto in Spagna e ricavato versato su conto spagnolo. Devo dichiarare il ricavato in Italia? Come? Avrò problemi nel trasferire l’importo su conto corrente italiano?
    Grazie.

  82. Salve, fino al momento della vendita lei aveva l’obbligo di dichiarare l’immobile in Italia e pagarci l’Ivie. Al momento della vendita non deve dichiarare niente in Italia, ma eventualmente in Spagna. Per trasferire i soldi in Italia non ci sono problemi in quanto derivano da un atto di vendita.

  83. Buongiorno, Vi chiedo per favore se potete rispondere ai seguenti quesiti. Mia nipote lavora a Ginevra dal 15/10/2015 con contratto a tempo indeterminato. Non ha altri redditi ed ha la residenza anagrafica in Italia con i genitori. Nel certificato salariale rilasciato dal datore di lavoro con sede in Svizzera è indicato un importo lordo di 9100 CHF (punto certificato 8*) (salario (p 1*)+ vitto, alloggio (p 2*) + prestazioni sporadiche (p 3*)); al netto dei contributi AVS/AI/IPG (p 9*) e professionali (p 10*) pari a circa 1000 CHF, tale importo si riduce a 8100 CHF(p 11*); l’imposta alla fonte pari a 393 CHF (p 12*) è stata calcolata considerando 8,7% su imponibile di 4500 CHF. I numeri asteriscati tra parentesi corrispondono ai punti del certificato salariale in cui è indicato anche un tasso d’impiego pari a 80%. Vorrei sapere se e come dichiarare tale reddito, da quale importo deve essere sottratta la franchigia di 7500 €, è recuperabile l’imposta alla fonte e in quale data si deve effettuare il cambio di valuta in Euro. Poiché prevedo che mia nipote continui a lavorare per tutto il 2016, potreste anche dirmi se sia più conveniente trasferire entro il 30 giugno la residenza nel domicilio svizzero con relativa iscrizione ad AIRE ?

  84. Salve, sua nipote per il 2015 è residente fiscalmente in Italia e deve tassare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, in base al principio di tassazione mondiale del reddito. Quindi dovrà tassare in Italia anche il reddito Svizzero, che a sua volta è già stato ivi tassato, per il principio di territorialità. Per evitare la doppia imposizione del reddito sua nipote potrà beneficiare di un credito di imposta calcolato in base alle imposte che ha versato all’estero, come previsto dall’articolo 165 del Tuir. Deve rivolgersi ad un Commercialista per fare il calcolo e presentare la dichiarazione dei redditi. Per il futuro il mio consiglio è quello di effettuare l’iscrizione all’AIRE al più presto.

  85. Buongiorno,

    mi è stato proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato da un’azienda austriaca che non è fiscalmente presente nel territorio italiano.
    Vorrei capire, essendo io sempre stato lavoratore dipendente, cosa dovrà affrontare in termini di tassazione presupponendo uno stipendio di 2000 euro mensili.

    Grazie

  86. Salve, da un punto di vista fiscale il reddito che riceverà sarà già tassato in Austria, e le verrà certificato. Tale certificazione le servirà per la dichiarazione dei redditi italiana, dove dovrà tassare di nuovo il reddito. Le sarà concesso un credito di imposta calcolato in base alle imposte dovute all’estero. Questo è il meccanismo di tassazione. Se ha bisogno di informazioni più dettagliate mi contatti in privato.

  87. Buongiorno, sono straniero (danese), ma residenti in italia dal 1993. sono sposato con figli, ma senza casa. se mi trasferisco (per lavoro) a Dubai e se rispetto la regola dei max 183 giorni in italia, sarò sempre soggetto a pagare tasse in italia se mia famiglia non si trasferisce con me?

  88. Salve, la questione è leggermente più complessa se si vuole trasferire la propria residenza all’estero. In ogni caso quanto afferma è corretto, lei anche se va a lavorare all’estero per meno di 183 giorni all’anno e senza iscrizione all’Aire rimane un cittadino residente fiscalmente in Italia, quindi tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi, ovunque prodotti.

  89. Buongiorno.
    Ho una domanda per lei.

    Sono italinao, ma vivo e lavoro in Grecia da settembre 2011.
    Iscritto all’AIRE, etc etc.
    Ho sempre avuto contratti a tempo determinati qui, e fin qui tutto ok con il pagamento delle tasse.

    Il mese scorso ho iniziato un lavoro con un’impresa basata a Roma.
    Sono missioni di 3 giorni (ben retribuite), e percio’ non ho un contratto come dipendente ma debbo essere indipendente “free lance”.
    Economicamente, è molto costoso essere freelance in Grecia.
    Se dovessi fare tutta la procedura e pagare tutte le spese annuali, ci rimetterei dei soldi.

    Visto che l’impresa è italiana, e paga le tasse in Italia, posso pagare le tasse solo in Italia?
    Continuando a risiedere in Grecia?

    Forse è meglio cambiare residenza?
    Residere in Italia, visto che lavoro con impresa italiana, e pagare le tasse in Italia?

    Grazie mille per l’aiuto.
    Aspetto la Sua risposta.

  90. Salve, la risposta alla prima domanda è negativa lei dovrebbe pagare le tasse in Grecia, ma in Italia sarebbe soggetto ad una ritenuta a titolo di imposta del 30% che non recupererebbe. Questo a meno che lei non fornisca una serie di certificazioni che dovrebbero essere certificazione dalle Agenzie fiscali della Grecia. Se cambia residenza e la porta in Italia, dovrebbe tassare in Italia anche i redditi greci. Le serve una consulenza per capire la migliore pianificazione da applicare al suo caso.

  91. Grazie mille Federico.
    Penso proprio che tu abbia ragione, e che non potro’ pagare in un solo paese.
    A questo punto debbo scegliere dove lavorare, e dove fissare la residenza per pagare una sola volta: o tutto in Grecia, o tutto in Italia.

    Grazie dell’aiuto e per la risposta velocissima.

  92. Buongiorno,
    Sono Italiano e residente con la mia famiglia in Italia, una ditta Spagnola vorrebbe assumermi come commerciale per l’europa, lavorerei in sede in Spagna circa 5/6 mesi,il resto ovviamente in giro in base alle esigenze, come funziona a livello fiscale in questo caso?
    Grazie in anticipo

  93. Salve, a livello fiscale dovrà dichiarare in Italia questi redditi, anche se percepiti all’estero e ivi già tassati. Sulle imposte pagate all’estero sarà calcolato un credito di imposta che le eviterà di subire, almeno in parte una doppia tassazione sullo stesso reddito.

  94. Salve,
    sono italiano e assunto da una azienda spagnola nel gennaio 2015 e trasferitomi là fino a dicembre 2015. Risulto a tutti gli effetti residente fiscale in spagna, per il 2015 avendo superato il periodo di 183 giorni. Ai fini della dichiarazione dei redditi va incluso il reddito sull’immobile di mia proprietà che ho in italia e di cui ho già pagato le tasse in italia nel 2015? . Inoltre nel gennaio 2015 ho percepito del reddito come trattamento di fine rapporto dall’azienda italiana in cui lavoravo nel 2014. Questo reddito (già tassato alla fonte) va incluso nella dichiarazione spagnola o va dichiarato solo in Italia?

  95. Salve, lei è tutt’ora da un punto di vista fiscale residente in Italia e qui è chiamato a tassare tutti i suoi redditi. Per essere considerato fiscalmente residente all’estero dopo l’iscrizione all’AIRE devono trascorrere più di 183 giorni nell’anno.

  96. Buongiorno,

    volevo sottoporre alla sua attenzione la mia situazione professionale.
    Sono residente in Italia, dove vivo abitualmente, ma sono assunto con vari incarichi in alcune società dell”UE dove percepisco stipendio che dovrei dichiarare nel modello Unico. Mi hanno detto che ci sono delle tabelle in base al tipo di impiego e si calcola un valore forfettario. Di questo volevo chiederle conferma.
    Ho anche due società di consulenza aziendale in due Stati UE, con le quali fatturo le mie prestazioni ad alcuni clienti. Non prendo nè stipendio nè dividendi, come devo dichiarare queste due società? rientrano nell’IVAFE? quale è il loro valore (base imponibile)? il fatturato o il profitto?

  97. Salve, i redditi da lavoro dipendente sono tassati tramite le retribuzioni convenzionali. Per quanto riguarda le società estere, se lei non ha percepito reddito da queste società non deve dichiarare niente ai fini reddituali. Sarà, tuttavia tenuto alla compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale ed eventualmente per il versamento dell’Ivafe.

  98. Salve,
    ho visto che le retribuzioni convenzionali si utilizzano in caso di soggiorno all’estero superiore ai 183 gg nel corso dell’anno. Non è il mio caso, io sono assunto da una società estera ma risiedo e lavoro per questa società principalmente in Italia. Quindi dovrò dichiarare il reddito netto reale percepito e non quello convenzionale?
    grazie

  99. Se la sua residenza fiscale è in Italia è lei non soggiorna per lavoro all’estero oltre 183 giorni nell’anno non è tenuto ad applicare la disciplina delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 48, comma 8-bis) del Tuir. Dovrà quindi dichiarare il reddito di lavoro estero percepito.

  100. Buonasera,

    Ho un quesito molto particolare. In caso un soggetto si trasferisca all’estero ad aprile, presenti immediatamente richiesta di iscrizione al’Aire, ma a causa di lungaggini e inefficienze del consolato locale riesca a chiudere la pratica di iscrizione all’Aire solo ad agosto, può ragionevolmente ritenersi fiscalmente all’estero in quanto de facto ha vissuto più di 183 gg all’estero e ha evidenze della richiesta immediate di iscrizione Aire o, visto che è ufficialmente iscritto all’aire solo da agosto, per colpe non proprie, è da considerarsi ancora fiscalmente residente in Italia?

    Ringrazio in anticipo per il riscontro.

  101. Salve,
    Sono residente in Italia ed ho lavorato in Spagna da Marzo a Dicembre 2015. Scusi per la confusione.
    Devo fare il 730 o l’unico? Devo occuparmi di fare la dichiarazione dei redditi sia in Spagna che in Italia o dovrebbe occuparsi il commercialista italiano di tutto? Specialmente che il mio reddito non venga tassato due volte?
    Grazie mille

  102. Salve, quello che conta è l’iscrizione all’AIRE per almeno 183 giorni nell’anno. Senza questo requisito si continua ad essere fiscalmente residenti in Italia.

  103. Salve, si occuperà di tutto il suo Commercialista per la dichiarazione Italia, in Spagna il suo reddito dovrebbe già essere stato tassato. Parli con il suo consulente e porti lui tutta la documentazione utile.

  104. Salve credo non sia determinante l’iscrizione all’AIRE per essere considerato residente fiscale all’estero, in quanto vi è obbligo di iscrizione all’AIRE per periodo oltre l’anno. Nel mio caso ho trascorso in Spagna un periodo inferiore ad un anno, ma superiore a 183 gg, la residenza fiscale viene attribuita sulla base della documentazione fornita, contratto di lavoro, contratto d’affitto, iscrizione all’anagrafe locale, apertura conto in banca, e sulla base dei legami affettivi in Italia. Per i consulenti spagnoli sono stato ritenuto fiscalmente residente in Spagna. Viceversa l’iscizione all’AIRE da sola non dà diritto ad essere considerati non fiscalmente residenti in Italia, bisogna fornire documentazione comprobante il reale trascorrimento all’estero e l’esclusione di interessi patrimoniali e legami affettivi in Italia

  105. Cosa le certifica di essere effettivamente residente all’estero senza l’iscrizione all’AIRE per oltre 183 giorni nell’anno? La documentazione probatoria è utile per dimostrare la propria residenza all’estero, ma dopo l’iscrizione all’AIRE, in quanto prima si è comunque considerati residenti fiscalmente in Italia. La normativa parla chiaro, se anche solo uno tra domicilio e residenza sono in Italia per oltre 183 giorni si è considerati fiscalmente residenti in Italia. Poi, se nel suo caso l’Agenzia ha ritenuto che la documentazione fornita giustificasse comunque la sua residenza estera è un altro conto.

  106. Grazie per la risposta, ma porto la mia esperienza per quello che concerne la legge spagnola, in quanto là conta la pemanenza in Spagna dal giorno che ci metti piede e devi superare 183 giorni anche se non consecutivamente per essere considerato fiscalmente residente in Spagna, indipendemente da dove tu abbia residenza formale. Questo esclude in automatico la residenza fiscale italiana, perchè un cittadino europeo non può essere considerato fiscalmente residente in due paesi diversi, E’ il paese in cui tu trascorri più di 183 giorni (giustamente ) a decidere la tua residenza fiscale, l’AIRE non stabilisce assolutamente nulla, può essere anche solo una residenza fittizia la tua iscrizione all’AIRE e non è vero che contano i giorni di permanenza da quando sei iscritto all’AIRE, la legge spagnola dimostra esattamente il contrario. Quindi secondo me è molto più importante considerare la legge del paese che ti ospita per capire dove sei residente fiscale, e se questo ha stipulato convenzioni con l’italia per applicare le deduzioni sui redditi e le tasse pagate in Italia

  107. Una curiosità. Io risiedo all’estero con famiglia, iscritto all’AIRE, e quivi lavoro. Ho in Italia alcuni interessi, un mezzo immobile ereditato e mia madre. Io penso di essere fiscalmente residente all’estero. Però non si può essere mai sicuri. Ovviamente dichiaro i redditi da lavoro solo nello stato di residenza e quivi pago le imposte. In Italia pago solo le imposte sull’immobile in quota.
    Se io un giorno tornassi in Italia potrei essere chiamato a pagare le tasse per gli anni che ho vissuto all’estero? L’agenzia delle entrate dice che ai fini di stabilire la reale residenza fiscale vanno considerati anche i comportamenti successivi che denotano un legame (con l’Italia). Ergo poiché il rientro in Italia denota un legame con l’Italia, il cittadino emigrato che rimpatria si deve considerare fiscalmente residente in Italia anche per gli anni in cui era all’estero.

  108. In realtà non è cosi semplice. Nel caso una persona possa essere considerata contemporaneamente residente fiscalmente in due stati si applica i tie break rules.
    In una sua sentenza la commissione tributaria della lombardia riguardante un professionista che esercitava la sua attività lavorativa in Rep. ceca, ma aveva mantenuto in Italia iscrizione all’anagrafe e all’albo professionale, stabili che il professionista non andava considerato fiscalmente residente in Italia in quanto la sua iscrizione all’albo e all’anagrafe era funzionale all’esercizio dell’attività professionale all’estero.

  109. In questo caso sarà fondamentale conservare quanta più documentazione utile possibile per dimostrare la sua effettiva residenza all’estero nel periodo precedente. Nessuno vieta ad un contribuente di poter rientrare in Italia dopo un periodo di residenza all’estero. L’obiettivo dell’Agenzia è quello di scovare i soggetti che hanno simulato un periodo di residenza all’estero, restando effettivamente legati con interessi personali ed economici con l’Italia. Anche se dovessero accertarla avrà il modo di dimostrare che negli anni precedenti lei era effettivamente un cittadino residente all’estero. Le cose cambiano se lei non riesce a dare prova, o se viene dimostrato che i suoi legami con l’Italia erano più forti rispetto a quelli con lo stato estero.

  110. La ringrazio per averci lasciato la sua esperienza e sono sicuro che può essere un valido esempio e contributo per tanti lettori. Quello che bisogna considerare è che l’AIRE è solo un criterio stabilito per determinare il momento iniziale per il computo dei giorni di residenza estera. Questo è quanto prevede la normativa. Naturalmente come dice bene lei da sola l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente a dimostrare la residenza estera, ed è per questo che è necessario dimostrare con ogni mezzo che i propri interessi familiari ed economici sono nel Paese estero e non in Italia. Naturalmente se il Paese estero ci certifica che siamo fiscalmente residente in quel Paese ecco che allora sarà da quel momento che la nostra residenza fiscale italiana cessa.

  111. Salve,
    una domanda forse un po’ difficile (almeno x me)…
    Ho la residenza fiscale in Italia, ma lavorando per il ramo italiano di una multinazionale americana, nel 2013-14 ho lavorato per la nostra divisione norvegese (in Norvegia: 2-3 settimane in Norvegia seguite da 2-3 settimane di riposo in Italia).
    Ho sempre percepito la busta paga regolare tramite l’ufficio qui in Italia pagando le tasse in Italia. L’ufficio norvegese invece ha dovuto pagare (seguendo la legge norvegese) una certa tassa per mio conto allo stato norvegese. Lo stato norvegese mi invia annualmente una documentazione dei miei redditi da lavoro in Norvegia, sui quali le tasse sono state pagate. In base a tale documentazione vedo quale
    è stato il mio reddito secondo lo stato norvegese, che non ho mai percepito essendo pagato dall’organizzazione italiana.
    Vari colleghi (inglesi ed olandesi) nella stessa situazione riescono ad avere un credito d’imposta dal loro paese per questa tassa pagata dall’ufficio norvegese. Una cosa simile sarebbe possibile qui in Italia?

  112. Salve
    Desidero presentarvi un quesito relativo al caso di mio figlio.
    Mio figlio ha lavorato per l’anno 2015 in UK alle dipendenze di una società inglese. In data 23 giugno 2015 ha presentato domanda di iscrizione all’AIRE ed ha ottenuto tale iscrizione dal 7 dicembre 2015 (data di ricevimento della comunicazione).A tale proposito si deve considerare la data di presentazione domanda all’AIRE o la data di avvenuta iscrizione,per essere considerato residente all’estero?
    In tal caso il reddito da lavoro dipendente (regolarmente risultante dal modello P60) relativo all’anno2015, deve essere dichiarato in Italia?
    Nel caso si dovesse compilare il Mod. UNICO si dovrà indicare in tale modello la nuova residenza in UK?
    Grazie per le risposte.

  113. Salve, suo figlio per il 2015 dovrà presentare il modello Unico in Italia, assoggettando a tassazione il reddito ed indicando nel frontespizio del modello la residenza estera. Per quanto riguarda l’AIRE fa fede la data di iscrizione, da li si deve verificare se nell’anno l’iscrizione è verificata per almeno 183 giorni. In caso positivo si è residenti all’estero. Naturalmente la residenza estera deve essere provata.

  114. Salve, certamente lei ha diritto a ricevere un credito di imposta calcolato in base alle imposte che paga in Norvegia, ai sensi di quanto prevede l’articolo 165 del Tuir. Lei ha diritto a poter scorporare dalle imposte dovute in Italia un credito calcolato in base alle imposte pagate all’estero e divenute definitive.

  115. Buonasera, avrei una domanda:
    Nel corso del 2015 ho lavorato in Spagna per 4 mesi ed ho ricevuto certificazione dal datore di lavoro spagnolo. fin qui tutto ok…
    Essendo pacifico che per le tasse pagate in spagna ho diritto a credito d’imposta volevo capire come e dove indicare i relativi redditi.
    Se nel quadro CE del modello Unico inserisco i dati per calcolare il credito d’imposta, dove inserisco i redditi esteri?
    So bene che per dei professionisti può sembrare una domanda banale ma ci sto sbattendo contro la testa da parecchio e non riesco a trovare una risposta…
    Vi ringrazio per la risposta che saprete darmi!

  116. Se lei non ha sostenuto direttamente alcun onere, come trattenuta dallo stipendio, non ha diritto ad alcun credito. Verifichi bene.

  117. Salve, se si tratta di redditi da lavoro dipendente dovrà inserirli nel quadro C, mentre se trattasi di lavoro autonomo occasionale nel quadro L. Dovrà poi compilare il quadro CE per ottenere il credito di imposta. Faccia attenzione a conservare accuratamente tutta la documentazione.

  118. Buongiorno, premettendo che risulto iscritto all’AIRE, l’anno scorso (2015) ho percepito i redditi d’accordo alle modalità di cui sotto:

    – Gennaio e febbraio lavorando in paese extra UE con contratto co.co.pro Italiano

    – Aprile e maggio lavorando in Italia con contratto da dipendente (datore italiano)

    – Da luglio a dicembre lavorando in paese extra UE con contratto di volontario svizzero (datore svizzero)

    I redditi percepiti dal datore svizzero non sono stati soggetti a nessuna trattenuta, ne in Svizzera (essendo assimilati a un rimborso spese), ne nel paese dove ho svolto il lavoro. Chiedendo informazioni al CAF in Italia, mi dicono che devo dichiarare solo i redditti percepiti da datori di lavoro Italiani. In questo caso, volevo chiedere la sua opinione riguardo questa situazione, cioé se effettivamente i redditi prodotti con contratto Svizzero sono esentasse in Italia.

  119. Buonasera, ho una domanda, da qualche mese ho una società di intermediazione all’estero (cipro), produco redditi solo tra estero e estero, niente in Italia, ovvero l’unica cosa che fatturo sono commissioni pagate da società estere, svizzera, malta etc.. per vendite fatte a altre società estere, inglesi, americane, giapponesi etc..
    Io risiedo in Italia, ma lavoro esclusivamente al telefono, internet e come dicevo prima la mia società fattura solo commissioni. Essendo questo reddito prodotto esclusivamente all’estero, dovrò dichiararlo e pagare altre tasse in italia? grazie..

  120. Salve, lei essendo un cittadino fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare tutti i redditi ovunque essi siano stati prodotti. Se lei è proprietario di una azienda avente sede all’estero, i redditi della società saranno tassati esclusivamente all’estero. Quello che lei è tenuto a dichiarare in Italia sono i redditi che le vengono erogati dalla società sotto forma di compensi o utili distribuiti. Dovrà poi indicare il possesso della partecipazione nella società nel quadro RW del modello Unico.

  121. Salve, per darle una risposta precisa servono maggiori informazioni. In ogni caso, se lei nel 2015 è stato iscritto all’AIRE per oltre 183 giorni e se lei risulta essere effettivamente residente all’estero, in Italia è tenuto a dichiarare solo i redditi ivi percepiti. In caso contrario, dovrà dichiarare in Italia ogni reddito percepito.

  122. Buongiorno, desidererei un chiarimento: mio figlio nel 2015 ha percepito per lavori occasionali in Italia circa 700€, e negli ultimi 3 mesi dell’anno è andato in Francia dove ha guadagnato al lordo circa 2.400 € su cui ha regolarmente pagato le tasse francesi.
    Le domande sono: 1) per il fisco italiano essendo complessivamente comunque al di sotto della cifra di circa 8 mila euro annui deve comunque fare qualche pratica? 2) Ammesso che non debba dichiarare niente al fisco italiano, e risultante quindi allo stesso che ha percepito redditi per 700 € annui può ancora considerarsi a carico dei genitori?? Preciso a completamento di quanto richiesto che in Francia ha guadagnato al netto circa €. 2000.
    Grazie

  123. Salve, suo figlio essendo fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi, ovunque essi siano stati percepiti. Tali redditi devono essere dichiarati, in quanto non sono state applicate le ritenute italiane e perché i redditi da lavoro sono stati effettuati all’estero. Per evitare la doppia tassazione di questi redditi suo figlio dovrà compilare il modello Unico, avendo cura di compilare anche il quadro CE dedicato al credito di imposta spettante per i soggetti che hanno percepito redditi esteri. Questo per evitare la doppia tassazione di uno stesso reddito. Naturalmente, almeno per il 2015, suo figlio non sarà più “a carico”.

  124. Grazie mille per la risposta dettagliata!
    Essendo lavoro dipendente devo inserirlo nel quadro C ma il commercialista mi chiede anche il codice fiscale del soggetto ed io sulla certificazione (su carta intestata) che mi ha rilasciato il datore di lavoro spagnolo non lo trovo…
    E’ obbligatorio inserirlo o va bene l’indicazione del solo reddito da lavoro dipendente? davvero grazie mille e complimenti per l’efficienza e la professionalità!

  125. In dichiarazione dei redditi non vi è uno specifico campo dedicato al codice fiscale del soggetto che ha erogato il reddito. Credo che il suo commercialista voglia avere il codice fiscale per verificare che si tratti di soggetto passivo estero.

  126. Il commercialista altri non è che mio fratello e per la prima volta si trova di fronte ad una dichiarazione Unico 2016 che comprende redditi prodotti all’estero…. per questo insisto e faccio domande abbastanza dettagliate, volevo specificarlo per evitare incomprensioni.
    Detto ciò, nella certificazione della ditta italiana per la quale ho lavorato nei restanti mesi del 2015 c’è indicato il codice fiscale del datore di lavoro… a questo punto il quadro RC va compilato esclusivamente nella parte “redditi”? null’altro da inserire?

  127. La certificazione unica italiana viene rilasciata dal datore di lavoro che inserisce sopra il suo codice fiscale. Stessa cosa dovrebbe fare il datore di lavoro estero. Ma questa indicazione non va riportata in Unico, deve compilare il quadro inserendo redditi e ritenute subite per ciascun datore di lavoro.

  128. Buongiorno,
    premetto che capisco davvero molto poco della materia e non so più come uscirne perchè mi dicono tutti (CAF, Commercialista, Azienda per la quale lavoro) una cosa diversa, quindi mi scuso se farò una domanda che magari qualcuno ha già fatto.
    Fino a Settembre 2015 lavoravo per un’azienda italiana, con regolare contratto a tempo indeterminato. Da novembre 2015 sono assunta a tempo indeterminato da un’azienda in Svizzera ma vivo e risiedo in Italia.
    Ora devo fare la dichiarazione dei redditi (730 o altra?) e quando ho accettato un contratto svizzero avevo esplicitamente richiesto se, a livello di dichiarazione dei redditi avrei avuto problemi.
    Ieri scopro dal mio caf che dichiarando i 2 stipendi di novembre e dicembre dell’azienda svizzera (percepi, più il cud del precedente lavoro in Italia, le tasse da pagare sono a dir poco spropositate (praticamente quasi come i 2 stipendi percepiti in Svizzera).
    Com’è possibile questa cosa?
    E’ il mio caf che sbaglia?
    Grazie dell’aiuto, perchè sono veramente preoccupata e non so come uscire da questa situazione.
    Cordiali saluti.

  129. Salve, lei deve dichiarare in Italia tutti i suoi redditi ovunque percepiti. Questo significa che dovrà dichiarare sia i redditi in Italia che quelli in Svizzera. I redditi Svizzeri sono già tassati alla fonte ma dovranno essere tassati anche nello stato di residenza fiscale (l’Italia). Per evitare la doppia tassazione potrà beneficiare di un credito di imposta calcolato in base alle imposte pagate all’estero. Questo le permetterà di evitare la doppia tassazione. Per evitare questo problema una soluzione può essere quella di ottenere la residenza fiscale in Svizzera. A questo link trova maggiori informazioni sul credito di imposta.

  130. Grazie, siete stati gentilissimi.
    Ma quindi è possibile che debba pagare un importo di tasse in Italia, praticamente come i due stipendi che ho percepito in Svizzera?
    Cordiali saluti.

  131. Si è plausibile che si siano importi da pagare in Italia, per stabilire l’importo deve presentare la dichiarazione, non è possibile stimarne l’importo senza avere i documenti a disposizione.

  132. buona sera, mi permetto di aggiungere anche il mio caso. Ho lavorato alcuni mesi in Svizzera e mi è stata rilasciata certificazione sulla quale ho avuto trattenuta alla fonte dell’1,60%. Se non sbaglio, essendo regolarmente residente in Italia il mio reddito pari a circa 20000,00 e. lordi) deve essere tassato qui in Italia. Posso fare il classico mod. 730 indicando il reddito nel rigo C1 come tipologia da lavoro dipendente e/o assimilato e recuperare il credito d’Imposta (pagata nel paese estero) pari a circa 320 e. indicandolo nella sezione 3 del rigo G4? . Non lavorando più lì e non avendo sostituto d’imposta in Italia, pagherò il conguaglio con F24, vero? Grazie Federico per il tuo lavoro e la tua pazienza. Antonio

  133. Salve Antonio, a mio avviso deve presentare il modello Unico, indicare il reddito estero nel quadro RC. Dovrà poi calcolare il credito di imposta estero nel quadro CR, pagando l’importo dell’Irpef dovuta con F24. Grazie a lei, continui a seguirci. In alternativa può comunque presentare il modello 730, compilando il quadro C e il quadro G, ma considerato che comunque dovrà pagare con F24, tanto vale presentare il modello Unico.

  134. Salve.
    Sono iscritto AIRE e non posseggo beni immobili in Italia.
    Ho lasciato l’italia nel 2009 avendo come ultimo comune di residenza Ravenna ed indirizzo di residenza quello di un appartamento preso in affitto all’epoca, e dal 2009 non più detenuto in locazione.
    Qualche giorno fà ho eletto domicilio fiscale presso uno studio di commercialisti di Ravenna per scongiurare l’eventuale recapito di atti al vecchio indirizzo di residenza, non più nella mia disponibilità.

    Dovendo compilare il mod 730, quale indirizzo devo indicare nel campo “Residenza”?

    – l’ultimo indirizzo di residenza (pur non essendo più nella mia disponibilità)?
    – lasciare il campo indirizzo in bianco ed indicare solo il comune di Ravenna?
    – l’indirizzo dello studio presso cui ho eletto domicilio fiscale?
    – altro?

    Grazie

  135. Salve, il domicilio fiscale deve essere indicato al fine di individuare l’Ufficio dell’amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi. I contribuenti non residenti (iscritti all’AIRE), ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato). Per quanto riguarda l’indirizzo lei dovrà indicare l’indirizzo estero nell’apposita sezione.

  136. Buon giorno,
    Mi chiamo Giuseppe; lavoro part time per un`azienda tanzaniana; mi versano la retribuzione in Italia al netto di una “witholding tax del 15%”; le spese di viaggio italia-tanzania sono comprese nel compenso che mi viene versato; posso scalare le mie spese dall`imponibile? posso scalare l`importo di tassa gia` pagato in tanzania?
    grazie e distinti saluti

  137. Salve, non può dedurre le spese, ma può avere un credito di imposta in base alle imposte estere pagate.

  138. Salve, lavoro (dipendente) e sono residente in Francia da 10 anni. Sono iscritta all’aire e dichiaro i miei redditi in Francia. Faccio però anche la dichiarazione in italia perché ho delle rendite italiane e due appartamenti. Nel mese di luglio ho acquistato una casa in francia, dove ho preso residenza (prima ero in affitto). La mia domanda è: Devo dichiarare questa casa anche al fisco italiano? E per quanto riguarda il conto corrente francese? Devo dichiarare anche quello?
    Grazie

  139. Salve, la disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero riguarda esclusivamente i contribuenti residenti fiscalmente in Italia. Se lei è iscritta all’AIRE e ha residenza all’estero, non è interessata da questa disciplina. Lei è tenuta a dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi prodotti. Lei non è soggetta alla compilazione del quadro RW.

  140. Buonasera
    Avrei bisogno di un informazione, sono un lavoratore italiano con residenza fiscale in Italia, ma nell,anno 2015 ho percepito 60000 mila franchi lordi con permesso frontaliero, e all,incirca 2000 euro di disoccupazione in Italia. Non sono iscritto all’aire e ho ritirato il mod. Unico dove mi viene chiesto di pagare circa 20000€ di tasse all’Italia. Secondo lei come è possibile uncosa del genere? Può esserci un errore anche perché ho pagato regolarmente tasse alla fonte qui in svizzera. Grazie mille Maurizio

  141. Salve, lei essendo fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti, quindi anche quelli percepiti all’estero. Su tali redditi è chiamato a pagare le imposte italiane, anche se i redditi esteri sono già stati tassati nel Paese di erogazione. Per questo si vede quella cifra di imposte da pagare. Controlli che nella dichiarazione sia stato compilato anche il quadro dedicato al credito di imposta che le spetta per le imposte che ha già pagato all’estero. In questo modo eviterà la doppia tassazione del reddito.

  142. Buonasera,

    mi si presenta la seguente situazione: ho percepito da gennaio 2015 a febbraio 2015 redditi italiani (dove risiedo), da marzo 2015 a tutto dicembre, mi sono trasferita a Vienna e ho percepito redditi esteri, senza iscrizione all’AIRE (anagraficamente sono ancora in italia)
    Come devo compilare quindi la mia dichiarazione dei redditi?
    Inserisco entrambi i redditi percepiti e poi genero il credito di imposta?
    In attesa di un cortese riscontro Le invio
    Cordiali saluti

  143. Salve, certamente lei è residente fiscalmente in Italia e quindi è ivi tenuta dichiarare tutti i redditi ovunque essi siano stati percepiti. Dovrà verificare la possibilità di generare credito di imposta spendibile per abbattere le imposte dovute.

  144. Buon giorno,
    desidero avere una conferma relativa alla mia posizione.
    Ho rassegnato le dimissioni come medico con contratto a tempo indeterminato a Gennaio 2016. Mi sono trasferito in UK sempre a Gennaio 2016 ma attualmente non sto ancora lavorando. Non mi sono ancora iscritto all’AIRE e risulto quindi residente in Italia.
    Mia moglie ha rassegnato le dimissioni come infermiera a contratto a tempo determinato a Novembre 2015, quindi si è trasferita in UK e dallo stesso mese di Novembre 2015 sta lavorando con contratto permanente in un ospedale. Le tasse vengono quindi detratte dallo stipendio come in Italia. Anche lei non è ancora iscritta all’AIRE e pertanto è ancora residente in Italia.
    Come va eseguita la dichiarazione dei redditi nel 2016 e relativa al 2015?
    Se mia moglie continua a lavorare in UK durante tutto il 2016 e in questo anno esegue l’iscrizione all’AIRE come dovrà eseguire la dichiarazione dei redditi nel 2017? La sua dichiarazione sarà influenzata da dove eventualmente lavorerò io è da dove avrò la mia residenza?
    Non abbiamo figli a carico.
    Grazie per l’attenzione.

  145. Salve, per il 2015 essendo entrambi ancora fiscalmente residenti in Italia siete tenuti a dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti, anche quelli esteri. Se il rapporto di lavoro estero si è protratto per oltre 183 giorni nell’anno si dovranno applicare le retribuzioni convenzionali. Altrimenti, si dovrà determinare il credito di imposta estero. Per l’anno 2016 bisogna vedere se l’iscrizione all’AIRE è effettiva per almeno 183 giorni. Se la risposta è positiva non dovrà dichiarare i redditi esteri in Italia, altrimenti si. Sicuramente la diversa residenza dei due coniugi influenza la dichiarazione dell’altro, non vi sono dubbi, ma il discorso si amplia e non può esservi risposta in un commento.

  146. Salve, complimenti per il forum molto interessante. le spiego la mia situazione: da Marzo 2015 risiedo fisicamente negli Stati Uniti dove lavoro con regolare contratto, ho contratto di affitto e utenze a me intestate, da quel momento ho sempre pagato le tasse negli Stati Uniti. Mi sono iscritto all’AIRE a Ottobre 2016 e mantengo in Italia solo la proprietà’ di una casa affittata oltre ad un conto corrente bancario per poter pagare le tasse.Ho chiesto alla mia azienda di poter versare la pensione in Italia, la società’ che ha agito come sostituto d’imposta per versare i contributi all’INPS ha pagato anche l’IRPEF basata su un reddito convenzionale, perché (dicono loro) l’essermi iscritto all’AIRE a Ottobre mi faceva figurare fiscalmente residente in Italia, ora il mio commercialista ha voluto il cud statunitense per integrarlo al reddito convenzionale già tassato. vorrei sapere, è corretta questa cosa? altro quesito, essendo stato più di 183gg all’estero posso chiedere il rimborso per le tasse che ho dovuto pagare in italia, posso dimostrare che il mio centro d’interessi non è più in italia, prima di partire ho venduto anche l’auto e sono anche in possesso del modulo IRS 6166. Questa certificazione conferma la mia residenza negli Stati Uniti, ma può sostituire la mia tardiva iscrizione all’aire per l’agenzia delle entrate? grazie Filippo

    D

  147. Salve, il comportamento tenuto è corretto. Lei per il 2015 e 2016 risulta ancora residente fiscalmente in Italia, la tassazione del reddito avviene in base al reddito convenzionale. La sua residenza fiscale è in Italia, quindi non ha diritto di portarsi a credito negli USA le tasse italiane. Potrà farlo dal 2017 quando non sarà più fiscalmente residente in Italia. Lei può dimostrare che il suo centro di interessi è fuori dall’Italia, ma l’iscrizione all’AIRE per meno di 183 giorni non viene comunque sanata.

  148. Buongiorno,
    vi scrivo per un aiuto. Nel 2015 ho lavorato per qualche mese come tutor online per un’azienda americana, che mi ha quindi pagato in dollari sul mio conto PayPal. Dove mi consigliate di dichiarare questi soldi? E una volta compilata la dichiarazione dei redditi, come dovrò pagare le tasse su queste entrate?
    Grazie mille!

  149. Salve, deve dichiarare tutto nel quadro dei redditi diversi della sua dichiarazione e pagarci l’Irpef. Dovrà poi verificare se ci sono i requisiti per la compilazione del quadro RW di Unico per il conto Paypal. Le serve l’aiuto di un professionista. Se ha bisogno mi faccia sapere.

  150. Buongiorno,

    io da Marzo sono iscritto all’Aire e ho un contratto di lavoro al di fuori dell’Italia.
    Con una buona ponderazione, fino a dicembre, passerò molti giorni (che mi portano a sforare il limite dei 180 giorni nell’anno) in trasferta di lavoro in Italia.
    Per la dichiarazione come mi devo comportare? essere iscritto all’AIRE ed avere il contratto locale (con addebito su conto corrente locale)è condizione sufficiente?
    Ulteriore informazione, ad oggi, inoltre non ho alcun contratto di locazione intestato. Lo stato di riferimento è il Lussemburgo e in Italia non ho alcuna proprietà, interesse, titoli.

  151. Salve, l’iscrizione all’Aire da sola non è sufficiente a dimostrare la propria residenza all’estero da un punto di vista fiscale. L’avere un contratto di lavoro stabile all’estero è sicuramente un elemento da tenere in considerazione. Passare oltre 180 consecutivi in Italia può sollevare dubbi all’Agenzia sulla sua effettiva residenza fiscale. L’Agenzia andrà a vedere prima di tutto i suoi interessi familiari in Italia, e poi eventuali interessi economici, per portare presunzioni a suo favore. Le consiglio di conservare quanta più documentazione possibile volta ad attestare la sua residenza in Lussemburgo (contratti di affitto, utenze, eventuali iscrizioni in palestre, circoli, etc), in vista di un possibile accertamento da parte dell’Agenzia. In questi casi prevenire è la soluzione migliore.

  152. Grazie per la risposta.
    Nonostante io non abbia alcun interesse in Italia (sono celibe e non ho alcuna proprietà in Italia) e questo periodo lo passerò in Italia a carico dell’azienda con sede in Lussemburgo (in un comune dove non ero residente), consiglia comunque, a titolo precauzionale, il pagamento delle imposte in Italia?
    In questo caso dovrei provvedere solo al pagamento della differenza delle aliquote o funziona diversamente?

  153. Pagare comunque le imposte in Italia significa comportarsi da soggetto residente fiscalmente e quindi tassare in Italia tutti i redditi prodotti all’estero con retribuzione convenzionale. Questo la farebbe stare tranquillo da accertamenti, ma sicuramente ci rimetterebbe molto da un punto di vista fiscale.

  154. Ringrazio nuovamente per la risposta e sono d’accordo sul punto della non convenienza del mio approccio sebbene non sia riuscito a quantificare tale esborso con il trattato Ita-Lux sulle doppie imposizioni.
    Il mio unico dubbio è rappresentato dal non avere 183 giorni di residenza “certificata” per es. da contratti di locazione (a fine anno ne avro 120 circa) perchè l’azienda mi ha mandato in trasferta. Per il resto il mio centro d’interessi (contratto, conto bancario, numero telefonico) è sicuramente non in Italia non avendo alcuna proprietà\interesse ed essendo celibe. Secondo voi in eventuale sede di verifica, la dichiarazione dell’azienda avrebbe qualche valenza?

  155. Solitamente gli accertamenti di questo tipo sfociano nella maggior parte dei casi in un contenzioso, e sarà il giudice tributario a decidere. Naturalmente il fatto che lei sia in grado di dimostrare attraverso documenti che ha all’estero i suoi interessi è elemento fondamentale, ma soprattutto lo sarà la dichiarazione della società per cui lavora nella quale è indicato il periodo di trasferta in Italia. Lei ha tutti gli elementi, che in caso di controlli, la possono fare stare relativamente tranquillo.

  156. Buongiorno,
    vorrei sottoporvi questo quesito:
    un contribuente residente in italia ha svolto nel 2015 lavoro dipendente di interprete per l’Istituto del turismo Spagnolo che ha sede all’interno del consolato spagnolo in Italia
    riceve un certificato relativo ai compensi percepiti dove non sono indicate trattenute di alcun tipo
    a questo punto vorrei capire dove, come e se dichiarare questi compensi

  157. Salve, si tratta di redditi esteri. Se il contribuente è residente fiscalmente in Italia è tenuto a dichiarare e tassare in Italia questi redditi presentando il modello Unico.

  158. Salve,
    vivo in Albania e sono iscritto all’AIRE da maggio di quest’anno, ho un contratto di fitto redatto davanti al notaio, sono socio nonchè amministratore di società albanese e pago i contributi pensionistici in Albania.
    Sono sposato ma non ho mai avuto la residenza in italia con mia moglie e figli, quindi sempre un altro stato di famiglia.
    Fiscalmente le tasse del 2016 dove le dovrò pagare?
    Valerio

  159. Se lei è iscritto all’AIRE da maggio 2016 sicuramente per il 2016 non sarà residente fiscalmente in Italia, quindi dovrà tassare i suoi redditi soltanto all’estero. Tenga presente che se ha moglie e figli in Italia l’Agenzia potrebbe contestarle il suo trasferimento di residenza, in quanto il suo centro degli interessi familiari è comunque rimasto in Italia.

  160. Buongiorno,

    mio padre è stato iscritto all’AIRE fino ad Aprile 2016. Da Maggio 2016 risulta cancellato perchè rientrato in Italia.
    Nella dichiarazione dei redditi del 2016 ( Unico 2017) dovrà dichiarare in Italia i redditi esteri percepiti fino ad Aprile 2016?

  161. Per il 2016 suo padre è considerato fiscalmente residente in Italia e dovrà dichiarare nel modello Unico tutti i redditi, ovunque essi siano percepiti.

  162. Buongiorno
    Sono un italiano iscritto all’AIRE dal 2007, lavoro e percepisco uno stipendio all’estero ho un conto corrente nel paese dove lavoro con i risparmi di tutti questi anni , se nel 2016 decidessi di far ritorno in Italia e non trascorrere all’estero i 183 giorni per poter avere diritto all’iscrizione AIRE, e i risparmi li mando in italia ci devo pagare le tasse anche se frutti di anni di AIRE
    Grazie

  163. Salve, il discorso è abbastanza complicato, non affrontabile in un commento. Quello che posso dirle è che se lei sposta i suoi risparmi in Italia per l’Agenzia lei è un soggetto che ha il centro dei suoi interessi in Italia e quindi le disconoscerà la sua residenza fiscale all’estero. Questo farà si che i redditi dell’anno, anche se percepiti all’estero per l’Agenzia dovrà dichiararli in Italia. Non è detto che l’Agenzia la accerti, ma il rischio a cui va incontro è questo.

  164. Vorrei chiedere cortesemente se nel caso di reddito di lavoro dipendente prestato in Svizzera, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per conto di una società svizzera, per un periodo inferiore a 183 giorni (da ottobre a dicembre 2015), da persona fisica residente a Torino, si ha diritto alla franchigia di 7500€ prevista dalla legge stabilità 2015. Tale legge con la scritta in parentesi “cosiddetti frontalieri” definisce frontaliere chi si trova nelle suddette condizioni lavorative ? oppure presuppone che la franchigia è riservata ai frontalieri? definiti chiaramente nella convenzione Italia-Francia ma non in quella con la Svizzera.
    Inoltre Le chiedo anche se, compilando i quadri RC, CE ed RP del mod. Unico, si ha diritto all’eventuale bonus 80€, alle detrazioni per lavoro dipendente ed agli oneri deducibili. Grazie

  165. Buongiorno
    Dovrei dichiarare nel quadro RC reddito lavoro dipendente prodotto in inghilterra.
    Ho un modello P60 of Years Certificate ( Tax years to 5 April 2016) total For Years 9880.00.
    Tax d educted 0.
    quale importo devo indicare nel quadro RC ? Quale cambio valuta?
    Grazie
    Anna

  166. Secondo l’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 1/E/2001 e n. 2/E/2003) è considerato frontaliere il lavoratore dipendente che quotidianamente oltrepassa la frontiera e si reca a lavorare dall’Italia all’estero, in zone di confine. I frontalieri con la Svizzera, in virtù della Convenzione, sono tassati in via esclusiva nel Paese dove è svolta l’attività (Svizzera) qualora si muovano nella c.d. “fascia di confine” di 20 Km. Negli altri casi, il frontaliere rientra nel regime generale, per cui, in Italia dovrà dichiarare i relativi redditi fruendo della soglia di esenzione prevista (e determinando, in proporzione al reddito tassabile in Italia, il credito di imposta per le imposte definitive pagate in Svizzera). Questo se lei è frontaliere, in caso contrario dovrà dichiarare il reddito percepito in Svizzera per intero. Naturalmente anche il lavoratore all’estero ha diritto alle detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir.

  167. L’importo da indicare è quello che deriva dalla certificazione (9.880 pound), al tasso di cambio medio dell’anno 2015, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

  168. Buon pomeriggio,
    vi scrivo per chiedervi un aiuto ed avere maggiore chiarezza in merito.
    Sono residente in Italia ma ho avviato una società in Inghilterra che gestisce un sito e-commerce per la vendita di prodotti italiani all’estero.
    dichiarerò regolarmentei redditi in Inghilterra, ma in Italia cosa dovrò dichiarare?
    Grazie
    Guglielmo

  169. Salve, essendo lei residente fiscalmente in Italia è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi, ovunque essi siano stati percepiti. Se lei dalla società in Inghilterra percepisce proventi sotto forma di dividendi utili o compensi per lavoro è tenuto a dichiararli in Italia.

  170. Salve, complimenti per il forum, spero possiate aiutare anche me, ho questo dubbio:

    sono stato residente in Italia fino al 31/12/2015 data in cui è stata accettata la mia iscrizione all’AIRE e il mio cambio di residenza in Belgio.

    1) Lavoro per un ente italiano ma opera in Belgio, la mia CU 2016 è proveniente dall’Italia;
    2) Percepisco un affitto per un immobile di mia proprietà sito in Belgio;
    3) Mia moglie ha mantenuto la residenza in Italia, assieme a mio figlio.

    Per il 2015 devo presentare immagino il modello unico 2016 in italia vero? e per il 2016 avendo trasferito la residenza in Belgio ed essendomi iscritto all’AIRE potrò non fare più la dichiarazione dei redditi in Italia?

    Grazie mille anticipatamente

  171. Salve e grazie, naturalmente per il 2015 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in Italia indicando tutti i redditi percepiti, anche quelli esteri, beneficiando di un credito di imposta su quanto pagato all’estero a titolo di imposte. Per il 2016 presenterà la dichiarazione dei redditi in Italia solo per i redditi percepiti in Italia, visto che sarà considerato residente all’estero. Tenga presente che l’Agenzia delle Entrate fa ogni anno dei controlli per verificare l’effettiva residenza all’estero dei contribuenti che si sono cancellati dall’anagrafe. Lei avendo moglie e figli in Italia, rischia di vedersi disconoscere la residenza fiscale all’estero, con la conseguenza che dovrà ogni anno dichiarare in Italia tutti i suoi redditi. Presti attenzione a questo aspetto.

  172. Buongiorno, ho questo caso pratico.
    Un imprenditore, titolare di una ditta italiana e residente in Italia dove ha il centro dei suoi interessi e famiglia, ha costituito un’altra ditta individuale in Polonia.
    Ovviamente gli utili della ditta polacca dovranno essere dichiarati anche in Italia, ma in quale percentuale?
    Ossia al 49,72% essendo comunque una partecipazione qualificata, ovvero al 100%?

    Grazie della risposta che mi vorrete riservare.

  173. Salve, se trattasi di partita Iva estera per la gestione di una ditta individuale il reddito andrà a finire nel quadro RG o RE del modello Unico a seconda che sia impresa o professionista. Se, invece, ha costituito una società in Polonia allora gli eventuali utili distribuiti dalla società, al netto delle imposte pagate (c.d. “netto frontiera”), sarà assoggettato a tassazione in Italia, imponibile al 49,72% se partecipazione qualificata, ovvero tassazione cn imposta sostitutiva del 26%, se partecipazione non qualificata.

  174. Salve,
    Ho una domanda (fatta a diversi commercialisti) alla quale non ho ancora avuto una risposta.
    Sono un lavoratore stagionale e lavorando in estate in Italia mi capita di lavorare in Svizzera in inverno. Per l’anno 2015 ho lavorato in Svizzera i mesi di gennaio-febbraio-marzo e dicembre nello stesso albergo. La domanda è : cosa devo dichiarare?
    Premettendo che sono residente in Campania.

  175. Salve, lei è residente fiscalmente in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86: questo significa che lei è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque essi siano percepiti. Questa è la regola generale. Quindi, lei dovrà presentare il modello Unico, riportando sia i redditi italiani che quelli percepiti all’estero. Per evitare la doppia imposizione sui redditi esteri (sia nel Paese ove il reddito è percepito, sia nel Paese di residenza fiscale), l’articolo 165 del Tuir, prevede l’applicazione di un credito di imposta, calcolato sulla base delle imposte estere versate a titolo definitivo. Questo credito di imposta le eviterà la doppia tassazione del reddito estero. Le consiglio di rivolgersi sempre a consulenti preparati sull’argomento.

  176. Salve,
    Risiedo in Inghilterra da piu’ di dieci anni dove possiedo un immobile e lavoro per il comune. Non sono iscritto all’Aire e ho recentemente scoperto che risiedo anagraficamente in Italia e sono anche residente nel regno unito secondo il censimento inglese. Non ho interessi, immobili o proprieta’ in Italia. Ho quindi la doppia residenza fiscale? Quale sarebbe la mia situazione fiscale? Secondo le norme OCSE vincerebbe la residenza nel Regno Unito?
    Cordiali Saluti

  177. Salve, la residenza civilistica è un concetto diverso dalla residenza fiscale. Deve essere premesso che non può mai esserci una doppia residenza fiscale. Se lei non si è mai cancellato dall’Aire, fiscalmente la sua residenza è in Italia, e ivi è tenuto a dichiarare tutti i suoi redditi. Il consiglio che posso darle è quello di iscriversi quanto prima all’Aire, ed ottenere la residenza fiscale in Inghilterra.

  178. Grazie per il consiglio. Suppongo allora che l’accordo OCSE che dice che “se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente” non venga considerato? Grazie in anticipo per la sua risposta. Gep

  179. Il modello Ocse deve essere coordinato con la normativa nazionale, che prevede criteri ben precisi per la determinazione della residenza fiscale. Da solo il modello Ocse non è sufficiente a spostare all’estero la sua residenza, anche se il suo centro di interessi vitali è li.

  180. Buongiorno, nel 2015 ho ricevuto la cittadinanza Italiana. In Polonia (dove abitavo prima) rimango proprietaria di un’immobile di cui viene pagata una tassa di proprieta allo stato Polacco. Inoltre una parte di questo immobile viene affittata per una attivita di B@B. Quella mi produce un reddito lordo di 15000 euro annuo dichiarato allo stato polacco (con una tassazione del 7,5%). Le mie domande sono: 1.Devo dichiarare allo stato Italiano la proprieta dell’immobile?Sono soggetta al IMU? 2.Devo dichiarare il reddito dell’attivita allo stato Italiano? 3.Sono inoltre intestaria di un conto corrente di una banca Polacca.Lo devo dichiarare allo stato Italiano?

  181. Salve, se lei adesso vive in Italia stabilmente e ha domicilio o residenza in Italia è tenuta a dichiarare tutti i suoi redditi, ovunque prodotti in Italia. L’immobile all’estero sarà soggetto alla disciplina sull’Ivie, mentre il conto corrente estero sarà soggetto al pagamento dell’Ivafe. Tutto questo andrà indicato nel modello Unico che dovrà compilare ogni anno.

  182. Buongiorno,

    mi sono trasferito nel Regno Unito ad Aprile dell’anno scorso e l’iscrizione all’AIRE e’ decorsa dal 23 Dicembre 2015, sebbene la richiesta sia stata effettuata quasi sei mesi prima. Leggendo i vari commenti ho trovato un caso molto simile e capisco che il reddito dovra’ essere dichiarato e quindi tassato anche in Italia.
    Vorrei gentilmente chiarimento sue due questioni. La prima: ho letto di tabelle di retribuzioni convenzionali. Si applicano in questo caso? Cioe’ devo dichiarare il reddito considerando quelle tabelle? E’ nel caso qual e’ il cambio che si applica?
    La seconda: c’e’ un modo per calcolare a quanto ammontera’ la differenza di tasse che dovro’ versare? Ho un mutuo in corso in Italia e l’appartamento e’ in affitto. Vorrei farmi un’idea di cosa mi aspetta.
    Grazie e complimenti per la sua disponibilta’.
    Cordiali saluti

  183. Salve, le retribuzioni convenzionali non sono applicabili. Per capire la differenza di tassazione è necessario compilare la dichiarazione dei redditi, soltanto da li emerge la differenza eventualmente da versare in Italia. Farsi un’idea è difficile senza vedere la documentazione.

  184. Buongiorno,

    Grazie mille per gli articoli che pubblicate, sempre utili ed esaustivi.
    Sull’articolo in oggetto avrei una situazione particolare che ha causato non poche diatribe:
    Sono fiscalmente residente in Italia e lavoro per una multinazionale Svizzera, percepisco la stipendio dalla filiale italiana della multinazione, ma a seguito di una nuova mansione la sede centrale Svizzera ha deciso di pagare un premio direttamente dalla casa madre (Svizzera). Riceverò quindi un bonifico direttamente dalla svizzera, tassato in Svizzera. Come devo comportarmi? Vale la franchigia di 7500€?

    Grazie mille

  185. Salve e grazie. La disciplina dei frontalieri con la Svizzera prevede che se vi è residenza nella fascia dei 20km dal confine la tassazione del reddito avviene esclusivamente in Svizzera. Per i frontalieri oltre i 20Km vi è l’esenzione fino a €. 7.500 di reddito. Sul reddito percepito dalla Svizzera, superiore alla soglia di esenzione dovrà essere dichiarato anche in Italia, e per evitare la doppia tassazione sulla base delle imposte pagate in Svizzera potrà beneficiare di un credito di imposta, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir. In questo modo su questo reddito in Italia pagherà solo la differenza rispetto a quanto già tassato in Svizzera.

  186. Salve

    per 12 anni ho vissuto in Inghilterra (registrato all Aire) dove ho acquistato casa. Qualche anno fa sono rientrato in Italia dove risiedo (in affitto) e lavoro.
    Sto valutando la vendita della casa Inglese. Secondo la legge Inglese non sono tenuto a pagare tasse in quanto prima casa.
    Se dovessi portare in Italia il capitae ottenuto con la vendita devo pagare tasse qui ?

  187. Salve, il reddito derivante dalla vendita dell’abitazione estera non è soggetto a tassazione in Italia. Per gli immobili la tassazione avviene nel Paese ove l’immobile è situato.

  188. mia cognata ha acquistato nel 2007 un terreno e costruito una casetta del valore di circa 700.000 corone ceke pari a circa 30.000 euro con tanto di fattura rilasciata dall’impresa. oggi vorrebbe venderla realizzando eventuale introito dopo pagamento delle tasse ceke del 4%- a circa 1’500.000 czk circa 70.000€-se versa il ricavato su conto aperto in banca ceka dal 2015, e poi trasferisce i danari in conto banca italiana , che rischi corre? Visto che non ha compilato dal 2007 il mod.RW.ne dichiarato il conto aperto con pochi soldi nel 2015.Grazie per la risposta.il cognato Tommaso.

  189. Salve, sua cognata dovrebbe ravvedere il quadro RW di Unico per le annualità ancora accertabili e poi effettuare l’operazione. Solo in questo modo sarà al riparo da ogni contestazione. Il rischio di un accertamento è alto se non si procede in questo modo, ed in caso di accertamento le sanzioni sono più alte rispetto a quelle previste per il ravvedimento spontaneo.

  190. Buonasera,

    Ho lavorato in Italia fino ad ora percependo un reddito sotto gli 8000 euro lordi.
    Ho ricevuto un’offerta come dipendente in spagna, dove pagherò’ le tasse.
    Volevo chiedere: se accettassi questo lavoro e ricevessi un compenso di diciamo 1500 euro lordi, che mi faccia superare gli 8000 totali di reddito, dovrei pagare l’IRPEF su tutto? anche se le tasse in Spagna sono state pagate?

    Ricapitolando:
    se non lavoro in Spagna sto sotto gli 8000 euro e non devo pagare irpef.
    Se lavoro in Spagna, supererei gli 8000. Quindi dovrei pagare l’Irpef anche se si tratta di lavoro all’estero gia’ tassato?

    Molte grazie,
    Marc

  191. Salve, lei essendo fiscalmente residente in Italia deve pagare le imposte italiane su tutti i suoi redditi, anche quelli percepiti all’estero. Avendo percepito due redditi da due soggetti diversi, a prescindere dalla soglia di €. 8.000 lei è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Rispondendo alle sue frasi, se sta sotto gli €. 8.000 con un solo datore di lavoro non paga Irpef, se la durata dell’attività lavorativa è di 365 giorni, altrimenti deve pagare l’Irpef.

  192. Salve,

    nel mese di agosto mi sono trasferita nel Regno Unito con la mia famiglia (mio figlio frequenta la scuola dell’infanzia qui, mio marito ha iniziato a lavorare come dipendente). A fine luglio ho chiuso la partita IVA che avevo in Italia (sono una freelance).

    Stiamo per iscriverci all’AIRE, ma da quel che ho capito sono comunque considerata fiscalmente residente in Italia per il 2016, quindi dovrò dichiarare in Italia anche i redditi esteri che produrrò da qui a fine anno.

    Non appena arrivata nel Regno Unito, ho richiesto il National Insurance number, e subito dopo averlo ricevuto, ho chiesto ad uno studio commercialista inglese di aprirmi una posizione fiscale come self-employed. La domanda è stata inoltrata, non ho ancora ricevuto dall’HRMC il mio unique taxpayer reference, ma presumo arriverà presto.

    Detto questo, il mio dubbio è: il fatto che la mia partita IVA italiana sia stata chiusa rappresenta un problema? Devo aprirne un’altra in Italia per essere coperta per tutto il 2016? E se procedo in tal senso, l’AIRE accetterà la mia domanda di cancellazione?

    Dal momento che l’anno fiscale inglese va dal 1 Aprile al 31 marzo dell’anno successivo, probabilmente mi considereranno (anche) residente nel Regno Unito per l’anno fiscale 2016/2017. Dichiarerò quindi gli stessi redditi esteri anche qui. Quello che mi piacerebbe ottenere è il credito d’imposta per i mesi “a cavallo”, e cioè gli ultimi mesi del 2016. Mi sembra di aver capito che è fattibile, ma chi dovrebbe darmi il credito d’imposta, l’Italia o il Regno Unito?

    Grazie per l’attenzione,
    cordiali saluti
    Romina

  193. Salve Romina, nella sua situazione la cosa migliore è quella di attendere la partita Iva UK e fatturare con quella la sua attività. Ai fini fiscali italiani per il 2016 lei sarà sicuramente considerata fiscalmente residente, quindi dovrà dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti, compresi quelli esteri. In Italia otterrà un credito di imposta calcolato in base alle imposte di competenza dell’anno 2016 dovute in UK. Dal 2017 ai fini Italiani, se sarà iscritta all’Aire per almeno 183 giorni, perderà la residenza fiscale e acquisterà quella in UK a tutti gli effetti. Da quel momento non dovrà dichiarare in Italia i redditi esteri, ma solo quelli ivi percepiti.

  194. Innanzi tutto grazie per l’articolo. Il mio caso è simile a quello di Romina ma volevo entrare nel dettaglio. Da settembre 2016 mi sono trasferito negli Stati Uniti e lavoro per un’azienda americana che versa contributi e paga le tasse per me, esattamente come avviene in Italia. Sto facendo iscrizione all’AIRE in modo da avere nel 2017 residenza fiscale negli stati uniti e pagare le tasse da reddito da lavoro dipendente solo in US a partire dal 2017. Per il 2016, dal momento che comunque fino a 31 agosto ho lavorato in Italia come dipendente di un’altra azienda, mi è chiaro che sono residente fiscalmente in Italia per cui devo pagare le tasse in Italia anche sui redditi che da settembre sto percependo negli Stati Uniti. Di seguito qualche domanda….
    Al momento della dichiarazione dei redditi in Italia devo fare il 730 o l’Unico per inserire sia i redditi italiani (da gennaio ad agosto) che esteri (da agosto a dicembre)?
    Dove devo inserire i redditi lordi e netti percepiti all’estero?
    dal momento che devo allo stato italiano solo la differenza tra le tasse dovute ad esso e quelle pagate all’estero, come si calcola tale differenza?
    Va trattata come credito o come detrazione?
    nel caso devo pagarle per intero, la differenza quando mi verrà restituita?

    Grazie in anticipo
    Cordialmente, Luca

  195. Per il 2016 lei deve presentare il modello Unico, non avendo sostituto di imposta in Italia. Il reddito estero dovrà inserirlo nel quadro RC. Il credito di imposta è calcolato sulla base delle imposte pagate all’estero. Penserà al calcolo il Commercialista a cui si rivolgerà per la dichiarazione. Lei pagherà per il reddito estero soltanto l’eventuale maggiorazione di imposta prevista in Italia rispetto a quanto già pagato in USA.

  196. Gentilissimi grazie.
    Quindi nel modello Unico saranno da mettere tutte le voci di reddito, le detrazioni varie italiane (interessi mutuo, spese di istruzione, spese mediche…) e in aggiunta il credito di imposta. A quel punto ne scaturira’ un totale che sara’ o da versare tramite F24 oppure da incassare. Nel caso fosse da incassare, come e quando mi sara’ data tale somma?
    Grazie ancora e saluti.

  197. Se l’imposta estera pagata sul reddito estero è superiore all’imposta italiana su quello stesso reddito, non può esserci restituzione, in quanto il credito di imposta compete soltanto fino a concorrenza dell’imposta italiana su quel reddito.

  198. Chiaro! mi riferivo al “grantotale”… per il periodo gennaio-agosto 2016 ho delle detrazioni che normalmente mi venivano date indietro in busta paga a luglio.
    Se le detrazioni fossero superiori alla differenza che devo pagare di tasse (tasse italiane-tasse estere pagate), allora ci potrebbe essere restituzione.
    Ad esempio, sul reddito estero ho pagato 5000 di tasse. Dovrei pagare 6000 di tasse italiane. Quindi devo allo stato italiano 1000. Ma se le detrazioni fossero 1500 (tutto cio’ che e’ relativo al periodo italiano: interessi mutuo, spese mediche, spese istruzioni), allora lo stato dovrebbe darmi indietro 1500-1000 = 500.
    Non e’ corretto?

  199. No, non è corretto. Le detrazioni fiscali, come quelle che hai citato (spese sanitarie, interessi mutuo, etc) possono essere usufruite fino all’azzeramento dell’imposta dovuta. Quindi una volta azzerata l’imposta la detrazione eccedente va persa.

  200. Salve! Vorrei chiederle un consiglio: nel 2015 e fino al settembre 2016 ho lavorato sia come come freelance (registrata) in Austria che come dipendente, non arrivando a pagare le tasse perchè sotto il limite minimo (circa 6000 Euro in tutto il 2015 a cui applicare detrazioni), e dall’ottobre 2016 sono tornata a lavorare in Italia come insegnante nella scuola pubblica.
    Non mi sono mai iscritta all’AIRE (mea culpa) perchè ero all’estero principalmente per studiare e non sapevo quanto sarei rimasta lì. Nel 2015 i miei genitori non mi hanno dichiarato a carico in Italia, ma non ho presentato alcuna dichiarazione (niente unico). Ho fatto la denuncia dei redditi in Austria per il 2015 e la farò anche per il 2016 per i mesi in cui ho lavorato lì, ma so già che non pagherò tasse per via dei guadagni limitati. Ora che sono tornata come mi comporto? Il fisco potrebbe farm iproblemi per il 2015? e Per il 2016 come mi comporto, dato che nei primi 9 mesi ero attiva in Austria come freelance per qualche migliaio di euro?
    La ringrazio!!

  201. Vorrei conferma della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. Ho avuto un reddito di lavoro dipendente in Spagna dichiarato nel quadro C con le relative ritenute, sulla base della certificazione del datore di lavoro. Ho compilato inoltre il quadro relativo al credito d’imposta. Inoltre vorrei sapere se ho fatto bene ad indicare nel quadro P i contributi previdenziali deducibili art. 19, comma 2, della Legge di imposta (riferimenti indicati sulla certificazione). Grazie

  202. Salve, fornire una risposta senza vedere documenti e dichiarazione è un po’ difficile. Indicativamente direi che la compilazione è corretta.

  203. Salve, per il 2015 può presentare adesso la dichiarazione dei redditi pagando una piccola sanzione, sempre che ci siamo imposte da versare. Se i redditi percepiti sono bassi le detrazioni potrebbero coprire l’intera imposta da versare. Per il 2016 dovrà comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, ma dovrà farlo nel 2017.

  204. Salve,
    anche io sono nella stessa situazione, dovrei svolgere un lavoro in Iraq per più di 183 giorni. Però ho visto che non ci sono accordi tra Iraq e Italia riguardo la tassazione. Come funziona in questo caso? Rischio di pagare 2 volte le tasse?

    Grazie e complimenti per il sito

  205. Salve e grazie per i complimenti. Non si rischia di pagare due volte le tasse perché comunque è garantita l’applicazione del credito di imposta, per evitare la doppia imposizione del reddito.

  206. Salve,
    mia moglie (cittadina americana) ed io (italiano) stiamo per trasferirci negli USA nel nuovo anno:
    – lei percepirà reddito da lavoratore dipendente da datore di lavoro americano a partire dal nuovo anno (fino a fine 2016 da datore di lavoro italiano);
    – io percepisco reddito da lavoro dipendente da datore di lavoro italiano, continuerò a percepirlo e dovrò tornare frequentemente in italia (si presume passerò comunque oltre 183 giorni negli States, effettuando iscrizione AIRE).

    Nel caso di specie, dove dovremmo pagare le imposte? E se io soltanto stessi meno di 183 giorni negli USA, dove dovremmo, sia io che mi moglie, pagare le imposte?

  207. Lei fino a quando avrà residenza fiscale italiana dovrà pagare le imposte in Italia sui redditi ovunque prodotti, mentre dopo che avrà ottenuto residenza fiscale in USA dovrà tassare in Italia solo i redditi Ivi prodotti. Trattandosi di redditi da lavoro dipendente percepiti da committente italiano tali redditi saranno comunque tassati in Italia.

  208. Dall’8 di luglio lavoro in Inghilterra per una società petrolifera Saudiat, attraverso una società “limited”. Attaverso tale strumento ho diritto allo stipendio da direttore della società (all’incirca 1000 Euro), a dividendi mensili (4000 euro mensili) e rimborsi spese supportate da ricevute (all’incirca 2500 euro mensili).
    Avendo conservato la residenza in Italia vorrei sapere quali tasse dovrei pagare in Italia. Faccio presente che lo stipendio da direttore non è assimilabile a quanto riportato nella tabelle dei forfettarie della Agenzia delle Entrate sia per ammontare sia per mansione.

  209. Lei essendo fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare in Italia il reddito estero percepito. Dovrà verificare se nel suo caso è possibile applicare le retribuzioni convenzionali. In ogni caso le spetterà l’applicazione di un credito di imposta per evitare la doppia tassazione del reddito estero, sia nello stato della fonte che in quello di residenza.

  210. Salve scusate il mio italiano, sono Venezuelano figlio di Italiani e ho vissuto sempre in Venezuela, nel 1995 ho avuto la cittadinanza Italiana tramite consolato e ho deciso di andare a vivere in italia a casa della mia nonna paterna, per quello avevo anche preso la residenza italiana nel indirizzo suo, poi alla fine de pocchi mesi ho visto che non era facile trovare un lavoro per bene, e son tornato in Venezuela, facevo sempre qualche mese de vacanze in italia ogni anno… il fatto e´che io non conoscendo le legge non ho mai fatto iscrizione AIRE e risolta sempre che sono residente a questo indirizzo, che ormai dopo la morte della nonna nel 2003 ha passato a noi tre fratelli in successione visto che anche mio padre era morto… la casa e´stata venduta due anni fa tramite un procuratore.. pero io continuo ad avere l´indirizzo e la residenza li, visto che per ora non e´possibile viaggiare in italia… cosa mi accade? come posso risolvere la situazione? avrò dei problemi per non avermi scritto mai al´aire??

  211. Chieda adesso l’iscrizione all’AIRE, per il passato la situazione è da valutare, ma ci sono troppi pochi elementi per dare una risposta. Nel caso mi contatti in privato.

  212. Salve a tutti,
    Avrei bisogno di un consiglio e magari qualche delucidazione.
    Al momento possiedo 1 immobile in Italia, nel quale vivo e divido con mio Cugino.
    Tramite la mia denuncia dei redditi percepisco un rimborso per la ristrutturazione del sopradetto immobile e che dovrebbe finire nel giro di altri 4 anni.
    Nel 2016 ho Lavorato a Singapore in trasferta per piu’ di 183gg, continuando ad essere regolarmente pagato dall’Italia sull’Italia, versando i contributi etc etc.
    L’azienda italiana mi ha proposto quindi di essere assunto direttamente dalla Branch di Singapore, di trasferirmi sul posto, e di conseguenza poi tutti i miei ingressi saranno sul posto e le tasse da pagare personalmente a Singapore.
    Naturalmente questo trasferimento potrebbe essere solo temporaneo, anche perche’ la continuita’ non esiste piu’ da nessuna parte…
    Vorrei capire come gestire il tutto, principalmente la CASA in italia, dove nel frattempo continuerà a viverci mio cugino, il mio CONTO Corrente Italiano, il RIMBORSO della ristrutturazione, CONTRIBUTI pensionistici etc etc.
    Non vorrei ritrovarmi dover pagare tasse assurde, andando a rimetterci in piu’ fronti, tornando magari dopo qualche anno in Italia “Cornuto & Mazziato”.

    Grazie
    Gianpaolo

  213. Salve Gianpaolo, la consulenza che mi chiede non può essere fatta come risposta ad un commento, se ha bisogno mi contatti in privato.

  214. Salve,
    mi sono trasferito in Brasile dove essendo iscritto all’AIRE ho il mio domicilio fisico e fiscale.
    Ho ricevuto una proposta per lavorare 7 mesi in un paese dell’Asia ma contrattato da una azienda britannica. Il contratto prevede che non sia pagato alcun imposta nel paese asiatico.
    Essendo contrattato da un’azienda britannica per lavorare in un paese in Asia, ho pensato di dichiarare all’agenzia delle entrate brasiliane di non essere residente fiscale in Brasile per il 2017 (anno in cui trascorrerò 7 mesi, ovvero più di 183 giorni, in Asia) ma continuando ad essere iscritto all’AIRE e con il visto brasiliano in regola essendo sposato con una donna brasiliana. Essendomi svincolato fiscalmente dal Brasile ma continuando ad essere iscritto regolarmente all’AIRE, vorrei sapere se la mia posizione fiscale con l’Italia deve essere rivista o essendo iscritto all’AIRE ed ormai vivendo in Brasile devo dar conto solo all’agenzie delle entrate brasiliane?
    Grazie

  215. Per fornirle una risposta completa ho informazioni insufficienti, ma in linea generale, l’iscrizione all’AIRE consente di poter non essere considerati fiscalmente residenti, quindi di non dover dichiarare redditi esteri in Italia. Se ha bisogno di maggiori info, mi contatti in privato.

  216. Buongiorno,
    Domanda relativa al self employment.
    Avendo residenza fisica e fiscale all’estero (quindi iscritto all’aire), i guadagni ottenuti per clienti italiani in qualitá di freelancer vengono tassati in italia o nel paese di residenza? I contratti hanno natura progettuale, sono sporadici e in ambito IT. Verrebbero fatturati da p iva estera.
    Nel caso serva, in italia ho ancora intestato un auto e un conto corrente, nessun immobile.
    Grazie mille!

  217. Se lei ha partita Iva estera i redditi sono tassati ove ha aperto partita Iva. Operando in Italia è soggetto all’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 30%.

  218. In effetti la questione non mi è chiara. Dovrei dichiarare tali commesse al fisco del paese di residenza, ed in piu versare il 30% d’imposta al fisco italiano? Ma lavorando per un cliente italiano dovrei quindi versare il 70%-80% di tasse? Mi pare assurdo…
    grazie ancora!

  219. Buongiorno,
    devo trasferirmi a settembre in Spagna,qui in Italia non possiedo immobili, ho solo un conto corrente
    Attualmente ho un lavoro come dipendente part-time che lascero’ il mese di settembre.
    Siccome non vorrei iscrivermi subito all’Aire,vorrei sapere se il prossimo anno saro’ tenuta a fare la dichiarazione dei redditi in Italia, e poi,dato che lavorero’ la’ come dipendente (mi apriro’ la’ un conto corrente)se lo stato Italiano mi possa chiedere eventuali tasse sul lavoro che svolgo la’.
    Altra domanda sono indecisa se trasferire tutti i miei soldi direttamente sul nuovo conto spagnolo,oppure posso
    tenere aperto il conto qui in Italia ancora per un po’ .
    Grazie mille

  220. Dovrà dichiarare in Italia tutti i suoi redditi, anche quelli esteri. Se vuole maggiori info mi contatti in privato.

  221. Innanzi tutto vorrei fare i complimenti per il vostro sito dove ho trovato informazioni davvero utili! Presto devo trasferirmi in Italia con mia moglie, che è cittadina italiana. Sono trader, lavoro come autonomo nella Borsa brasiliana e da quanto ho letto sui accordi tra Brasile e Italia dovrei pagare tutte le tasse in Italia giusto? Vorrei sapere però se esiste una maniera legale di pagare le tasse soltanto in Brasile perché conosco già la legge brasiliana oppure una maniera legale di pagare meno tasse, per esempio: avere una S.r.l in Brasile e ricevere i dividendi sarebbe meglio e meno complicato?

  222. Grazie davvero per i complimenti. Fornire una risposta con queste informazioni è impossibile. Quello che posso dirle è che se prende la residenza fiscale in Italia dovrà pagare le imposte su tutti i redditi percepiti, compresi quelli esteri. Costituire una società in brasile, può essere una soluzione, ma bisogna fare attenzione a non cadere in ipotesi di eserovestizione. Mi contatti in privato per maggiori info.

  223. La voglio ringraziare intanto per la sua risposta,se invece appena arrivero’ in Spagna mi iscrivo subito all’Aire
    non saro’ piu’ tenuta a dichiarare i redditi in Italia?.Vorrei capire perché devo fare la dichiarazione dei reddti se non posseggo immobili, anche tuttora sto lavorando
    come dipendente part-time ma non faccio la dichiarazione dei redditi, non possedendo nulla,solo conto corrente.Grazie per chiarirmi le idee.

  224. Se non trasferisce la sua residenza fiscale la normativa prevede che debba dichiarare in Italia anche i redditi esteri percepiti. Se vuole maggiori info mi contatti in privato.

  225. Buongiorno,
    innanzitutto mi complimento per l’utilissimo sito.
    Vi spiego brevemente la mia situazione: ho lavorato per 3 mesi lo scorso anno in Francia, dove risiedo tuttora; non sono ancora iscritta all’AIRE e effettuo la dichiarazione del reddito in italia in quanto proprietaria di un immobile da cui percepisco un affitto. Da ciò che ho letto, anche qui, dovrei ora fare la dichiarazione dei redditi in italia (immobile + reddito francese) e anche in Francia (solo reddito maturato qui) e fare la domanda per il credito d’imposta, è corretto? Mi conviene iscrivermi all’aire per il 2017 visto che continuerò a lavorare in francia anche quest’anno?
    Grazie

  226. Il credito di imposta deve chiederlo in Italia. Le consiglio di iscriversi all’AIRE.

  227. Mia figlia ha stipulato un contratto a tempo determinato per più di 183 giorni con un’azienda che opera in Portogallo,. L’azienda ha chiesto un attestato di residenza fiscale per il 2017 per non applicare le imposte Portoghesi, ma l’agenzia delle entrate mi ha detto di non poter emettere tale attestato in quanto non sono trascorsi più di 183 giorni. Come posso fare per ottenere il certificato? Può bastare la durata del contratto? Ci sono riferimenti normativi che evitano la doppia tassazione o il recupero del credito d’imposta? Dovrei andare in Agenzia dele entrate in mattinata.
    Grazie per la risposta

  228. Sua figlia dovrà dichiarare tali redditi in Italia, beneficiando di un credito di imposta, sulle imposte portoghesi applicate.

  229. Salve, utilissimo questo sito. Posso chiedere una informazione per la nostra situazione?
    Una ragazza con residenza Russa si è trasferita in Italia, e qui studia all’università. Iscritta come residente a Milano, ha quindi due residenze. Ha una ditta individuale in Russia: con un sito web vende un e-book. I suoi clienti pagano via paypal sul suo conto paypal Russo. Lei non porta ne trasferisce mai questi soldi in Italia, rimangono in Russia. Si tratta di cifre molto basse. La ditta è registrata in Russia.
    Vorrei sapere se questa cosa deve essere dichiarata in Italia. Grazie!

  230. Tutto dipende dalla residenza fiscale della ragazza. Bisogna analizzare la situazione in dettaglio per poter dare una risposta. Se interessato mi contatti in privato.

  231. Salve, grazie per l’articolo.
    Avrei bisogno di un esempio: ho lavorato in Francia per 6 mesi e ho guadagnato diciamo 10000€ lordi. Non mi sono iscritto all’Aire e ho pagato in Francia tutto quello che dovevo, diciamo 3000€ totali. Me ne restano 7000€.
    – È giusto aver pagato ciò in Francia?
    – In Italia nel 730 ora cosa dovrò dichiarare?

  232. In questo momento posso solo dirle che la sua situazione, da un punto di vista fiscale italiano non è corretta. Se vuole può usufruire del servizio di consulenza dedicato a questi aspetti, per avere una risposta più completa e dettagliata.

  233. Salve dal 2002 al 2011 sono sempre stato lavoratore dipendente a Londra.Nel 2005 ho acquistato casa con mutuo.Nel aprile 2011 sono tornato in italia mettendo da aprile 2011 fino ad oggi il mio appartamento in affitto.Non mi sono mai iscritta all’AIRE e non ho mai dichiarato nulla qui in Italia ho sempre fatto la dichiarazione pagando le tasse dovute solo in Inghilterra per l’affitto della casa(self assesment).il mio commercialista ha detto che siccome non ho mai dichiarato nulla in Italia volendo sanare la mia posizione di adesso col fisco devo fare la volountary disclousure che mi portera’ anche al pagamento della doppia imposizione per cio’ che riguarda il mio reddito prodotto dal lavoro dipendente e gia’ tassato.Anche su quest’ultimo verro’ tassata in Italia?E su cos’altro verro’ tassata?Ho un unico conto corrente con risparmi.Anche su quelli?Nel 2003 mi e’ stato rilasciato il mio primo passaporto dal Consolato inglese ma con l’indirizzo italiano,quindi non c’e’ iscrizione automatica all’AIRE?Come posso fare sono tanti soldi che devo sanare sono disperata per la mia stupida ignoranza

  234. Concordo sulla convenienza di fare la voluntary. Verrà tassata in Italia su tutti i redditi esteri percepiti e sul patrimonio immobiliare e finanziario detenuto all’estero. Se ha bisogno di maggiori info mi contatti tramite l’apposito servizio di consulenza online.

  235. Esiste un modo per ottenere una sorta di detrazione o credito di imposta sulle tasse che sono gia’ state pagate in Inghilterra nonostante l’omessa dichiarazione per recuperare almeno qualcosa?

  236. Deve sanare l’omessa dichiarazione presentandola adesso, usufruendo del credito di imposta per ridurre l’imposta dovuta.

  237. Salve e grazie per la disponibilità;Mio figlio è in Canada da meno di 183 giorni e ha svolto regolare lavoro dipendente con buste paga e trattenute.Il contratto terminerà tra qualche settimana e comporterà il rientro in Italia.
    Vari sono i dubbi e le incertezze aumentate dal cospicuo numero di norme e obblighi fiscali che per inciso risultano assurde ad un giovane che nulla ha ricevuto dallo Stato italiano. Riassumo i quesiti:
    Come evitare che i salari residui riportati in Italia con la chiusura del conto bancario estero siano tassati se transitano mezzo istituto bancario (non è stata preventivamente fatta alcuna autodichiarazione alla banca ital.).
    Dovrà già in giugno fare dichiarazione dei redditi e se è il caso richiedere rimborsi per tasse trattenute in Canada ?
    Infine nel caso gli venissero rimborsati già dal Fisco canadese delle tasse, non avendo risieduto neanche un anno, queste cifre dovranno essere dichiarate ?
    Ha ulteriori suggerimenti che io potrei aver omesso ?

  238. Suo figlio dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Dalla dichiarazione italiana potrà scontare un credito di imposta calcolato in base alle imposte che ha pagato all’estero.

  239. Buongiorno, lavoro per un azienda italiana, ho un contratto in italia ma vivo stabilmente all’estero e sono iscritto all’AIRE. In italia non ho niente fatta eccezione per un conto corrente per non residenti sulla quale mi viene versato lo stipendio. (Il mio centro di interesse fiscale è pertanto il paese estero in cui vivo).
    Fino ad oggi ho sempre pagato l’irpef in Italia ma il mio datore di lavoro mi ha confermato che, vista la mia condizione, sarebbe possibile evitare.
    E’ possibile?

    Vi ringrazio dell’attenzione

  240. Il reddito da lavoro dipendente è comunque erogato da soggetto italiano, tenuto ad applicarvi le relative ritenute. Le in Italia è tenuto a dichiarare questo reddito, nient’altro.

  241. La ringrazio tanto della risposta. Mi conferma pertanto che devo pagare l’irpef su questo reddito come se fossi residente in italia?

    La ringrazio ancora e le auguro una buona giornata.

  242. Salve sono Giovanni. Lavoro in Irlanda da aprile 2015, non sono ancora iscritto all’AIRE e non ho dichiarato alcun reddito estero (ne in Italia tanto meno in Irlanda). In Italia effettuo dichiarazione dei redditi in quanto posseggo una prima casa (ove ho la residenza) su cui è acceso un mutuo per il quale sto scaricando gli interessi passivi, spese di ristrutturazione e pagando la cedolare secca sulla relativa locazione. Iscrivendomi all’AIRE, oltre ad pagare le imposte come seconda casa, perdei diritto alla detrazione delle suddette spese? Dovrei dichiarare la locazione anche in Irlanda e pagare le relative tasse o la loro differenza? Possiedo anche una polizza vita sulla quale dovrò pagare la tassazione sulla rendita in caso di riscatto. Cosa accadrà iscrivendomi all’AIRE, dovrò dichiarare la polizza al fisco irlandese? Attualmente, dovrei dichiarare il reddito estero in Italia? Grazie mille

  243. Salve
    Non riuscendo a trovare lavoro qui in Italia decisi di andare in Inghilterra, per restarci 17 anni fino a 3 anni fa, quando in seguito ad una malattia sono poi rientrata in Italia. Per 17 anni non mi sono mai iscritta all’AIRE e ho sempre pagato le tasse in Inghilterra. Con l’Inghilterra ho chiuso e ho finito di pagare le tasse. Ora qui in Italia, sono tenuta a versare qualcosa? Premetto che prendo l’invalidita’ e che non potrò più lavorare.
    Grazie per l’attenzione!

  244. Con l’iscrizione all’AIRE perderà la detrazione degli interessi sul mutuo, ed in Italia pagherebbe imposte solo sui redditi ivi prodotti.

  245. Buongiorno,
    dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 ho lavorato in Francia come ricercatrice presso un ente pubblico ma non mi sono iscritta all`AIRE, ho comunque un contratto di lavoro con l`ente di ricerca francese e un contratto di locazione nella citta` francese in cui lavoro. Secondo l`art. 20 della convenzione Italia Francia dovrei essere quindi esente dall`imposizione francese: “le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato (Francia), residente dell’altro Stato (Italia) e che soggiorna nel primo Stato (Francia) al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”. In teoria quindi non dovro` pagare alcuna tassa in Francia, ma devo comunque dichiarare questo reddito in Italia? E saro` tassata? Inoltre a gennaio 2016 ho percepito una remunerazione per una collaborazione coordinata continuativa da un`universita italiana sempre per motivi di ricerca (ho ricevuto la relativa certificazione unica) per un importo inferiore a 5000 Euro. Devo dichiarare questo importo in Francia e/o in Italia?
    Grazie mille

  246. buongiorno , la mia compagna (nucleo familiare/ conviventi) di nazionalità austriaca ma residente in italia lavora e viene retribuita da una università francese (contratto di due anni) in qualità di ricercatrice.
    Le tasse sono regolarmente pagate in francia,ritenuta sullo stipendio e poi tassazione su imponibile annuo con aliquote vigenti.Vige l’accordo italia francia come post precedente ; considerando che quest’anno farà la dichiarazione dei redditi anche in Italia per la prima volta e che la figlia della mia compagna è residente in Italia con noi (minorenne) , abbiamo diritto ad una detrazione per il figlio a carico? E’ corretto e quali benefici ha pagare le tasse in Francia anzichè in Italia ?
    Grazie

  247. La detrazione per figlio a carico spetta anche ai genitori conviventi nella misura del 50% ciascuno. La sua compagna dovrà fare una doppia dichiarazione dei redditi sia in Francia che in Italia.

  248. Mio fratello ha lavorato tutto l’anno 2016 come dipendente a Malta ingaggiato con un’azienda del posto con tanto di residenza lì senza però essersi mai cancellato dall’anagrafe Italiana (ha quindi doppia residenza)
    Adesso è rientrato definitivamente in Italia..il reddittocome lavoro dipendente dell’anno scorso li deve dichiarare anche qui in Italia ???
    Con che modello 730 o Unico ???
    Avendo la doppia residenza, quella Fiscale è in Italia o a Malta ???
    Grazie …

  249. Suo fratello deve dichiarare i redditi anche in Italia, eviterà la doppia imposizione con credito di imposta. Faccia predisporre la dichiarazione da un esperto, per evitare errori. Nel caso mi contatti in privato.

  250. Buongiorno
    apriro’ una ditta in Usa e vi ricontattero’ privatamente per una consulenza, ma vi chiedo anticipatamente due cose:
    se io vivo in Italia e sono a carico della moglie, gli utiili prodotti in Usa, se li denuncio in italia verranno tassati in Italia con le aliquote italiane indipendentemente dai giorni di vita esteri?
    e ancora: se rinuncio alla residenza fiscale in Italia, e rimango a carico della moglie, con residenza estera per piu’ di 183 gg ho la mia posizione sanitaria in italia?
    Grazie

    Mauro

  251. Salve. Per favore potreste aiutarmi con una questione fiscale? Sono un cittadino italiano residente in Sudafrica, con domicilio fiscale all’estero e iscritto all’Aire da ormai 6 anni. L’anno scorso, 2016, per la prima volta ho dato in locazione un immobile di mia proprieta’ ubicato in Italia per il quale ho scelto il regime della cedolare secca, di cui ho regolarmente pagato l’acconto. Nel paese estero di residenza, pago regolarmente le tasse per il mio lavoro dipendente.
    Sono tenuto a presentare la dichiarazione Redditi Persone Fisiche in Italia, anche se pago gia’ le tasse con la cedolare secca? Se si’, che tipo di documenti devo produrre per dimostrare sia la residenza che il domicilio fiscale all’estero? Qui la propria residenza viene provata con un semplice contratto di utenza (telefonica, elettrica, etc.).
    Grazie

  252. Per la risposta a questioni personali le chiedo di rivolgersi al servizio di consulenza online. Quello che posso dirle in questo momento è che lei è tenuto a dichiarare in Italia i redditi da locazione.

  253. La risposta alle sue domande dipende da una serie di variabili. Prima bisogna analizzare compiutamente la situazione e poi si può rispondere. Sicuramente la perdita della residenza le fa perdere il diritto all’assicurazione sanitaria in Italia.

  254. salve,
    ho bisogno di un consiglio se potete aiutarmi.
    una mia cara amica con passaporto australiano e francese si trasferirebbe qui in italia prendendo da me la residenza, ora la domanda e’ se i redditi che ha in australia da investimenti e tassati già li verrebbero tassati di nuovo anche in italiane cosi anche per la francia dato che ha un reddito di un affitto e paga le tasse anche in francia…la tasserebbero anche in italia? mille grazie

  255. Per rispondere concretamente alla domanda è necessario fare una serie di valutazioni riguardanti alle Convenzioni per le doppie imposizioni tra i due Paesi. Se vuole una risposta più accurata mi contatti per una consulenza online.

  256. Buongiorno
    vivo in Italia e faccio la dichiarazione fiscale
    nel 2016 ho avuto delle collaborazioni occasionali di lavoro con Londra e America
    che mi sono state regolarmente pagate
    come le devo dichiarare ?
    il compenso mi arriva netto non ci sono trattenute , io presento la richiesta di pagamento a fine progetto di lavoro e dopo 30 giorni vengo pagata
    tra poco devo fare la dichiarazione cosa devo presentare per il percepito attraverso l’estero
    spero di essermi spiegata
    grazie
    saluti
    MARIA GRAZIA

  257. Buongiorno,
    Mi sono trasferito all’estero nel 2016, ma ho fatto l’iscrizione all’AIRE solo a fine gennaio 2017. Ora devo tornare in Italia per motivi di lavoro (definitivamente, quindi riprenderò la residenza in Italia).

    La mia domanda è: per essere fiscalmente residente all’estero nel 2017, devo considerare i 183 giorni da inizio anno (essendo all’estero già il 1/1/2017), o da quando ho fatto l’iscrizione all’AIRE?

    Grazie

  258. Salve Maria Grazie, deve dichiarare queste collaborazioni presentando i documenti che giustificano le entrate. Sarà sufficiente in questo caso presentare l’estratto conto di accredito delle somme se non ha altri documenti. Se vuole maggiori informazioni mi contatti in privato.

  259. Se riprende la residenza in Italia è inutile contare i giorni, anche per il 2017 sarà residente fiscalmente in Italia.

  260. grazie per la risposta veloce
    ultimissima domanda
    da queste entrate estere mi verrà tolto imps e inali ?
    o anche il 20 % IVA ?
    SALUTI
    MARIA GRAZIA

  261. Ma se per più di 183 giorni sono stato all’estero, i redditi che ho prodotto all’estero non sono soggetti a tassazione italiana corretto? Una volta ripresa la residenza in italia, chiaramente pagherò qui le tasse. Non vorrei però dover pagare anche le tasse su quanto guadagnato nelle prima parte dell’anno all’estero.

  262. Quello che conta è l’iscrizione all’AIRE e i giorni di iscrizione nell’anno. Per maggiori informazioni mi contatti attraverso l’apposito servizio di consulenza online.

  263. Salve,
    Ho vissuto 5 anni in Francia e ho lavorato lì come dipendente fino ad ottobre 2016. A dicembre sono tornata in Italia e intorno al 15/12/2016 ho rispostato la mia residenza nel mio comune Italiano cancellando così l’iscrizione all’AIRE. La mia domanda è: devo dichiarare anche in Italia i redditi percepiti all’estero nel 2016?
    Grazie
    EF

  264. Gentile Fiscomania, ho un dubbio per la mia dichiarazione dei redditi . Ho compilato l’Unico online precompilato e non so se devo inserire mio marito a carico.Siamo entrambi residenti a Malta e mio marito ha una partita iva maltese e ha lavorato saltuariamente con una società italiana online che ha regolarmente fatturato . Io ho solo redditi da fabbricato.
    Grazie anticipatamente per la risposta.
    Giovanna

  265. Buonasera,

    sono residente in Italia ma più del 90% del mio reddito è all’estero. Sono infatti da poco ritornato dall’estero
    e mi sono iscritto all’ordine dei medici italiano. L’ Enpam chiede una quota A fissa da pagare come previdenza per medici.

    Vorrei sapere se è possibile detrarre questa somma dalle tasse che pago all’estero.

    Grazie e cordiali saluti,
    A. Di Mascio

  266. Prima di tutto complimenti per il forum.
    La mia domanda é la seguente:
    Mia moglie ha lavorato in Inghilterra presso un ospedale pubblico nel corso dell’anno 2016. La residenza é ancora in Italia perché non ancora iscritta all’AIRE. Quindi dovrá dichiarare i relativi redditi in Italia.
    Per la dichiarazione possiamo usare il modulo P60 che sembra essere il corrispondente CU inglese?
    Il modello P60 va da Aprile ad Aprile di ogni anno mentre il CU italiano da Dicembre a Dicembre. Come si affronta questa discrepanza temporale?
    Grazie dell’attenzione.
    Cordiali saluti.

  267. Il modello P60 le servirà per la dichiarazione dei redditi italiana, ma molto probabilmente potrà applicare le retribuzioni convenzionali, eliminando ogni problema di questo tipo. Si avvalga di un professionista esperto, rischia di commettere errori inutili.

  268. Buonasera, complimeti per l’informazione che condivide con noi sprovveduti lavoratori all’estero, e grazie anticipatamente per le rispostes.
    Le indico il mio caso. Iniziamo dal fatto che non sono stato iscritto all’AIRE ( cosa che ho fatto stamttina con l’invio dei documenti richiesti)
    Mi sono trasferito in Spagna dal 2004 ed ho sempre lavorato ( per qualche anno come lavoratore dipendente) e dal 2010 come Autonomo con partita IVA spagnola ( che coincide con lo stesso numero di NIE – numero di identificacione stranieri). Ho sempre dichiarato in Spagna e la maggior parte delle volte ( praticamente sempre) ho guadagnato cosi poco che l’Agenzia sempre mi ha restituito quello versato durante le dichiarazioni trimestrali.
    In Italia sono propretario di 25% di un immobile che raggiunge 1300 euro di valore catastale e non ho altre entrate.
    SO che avrei dovuto dichiarare in Italia pero ero totalmente all’oscuro di questa normativa.
    In parole pove a che si va incontro, cvhe tipo di sanzione e fino a quanti anni posso reclamare eventuali sanzioni? omessa dichiarazione anche se non raggiunge una soglia di guadagno tale da dover fare dichiarazione
    La ringrazioe e mi scusi per la pàrticolarita del caso

  269. Per le risposte a questioni personali si rivolga al nostro servizio di consulenza online. Le forniremo la risposta precisa e puntuale ai sui dubbi. Quello che posso dirle adesso è che la sua situazione passata non è in regola è che è passibile di sanzione per ogni annualità ancora accertabile.

  270. Buongiorno, mia figlia e’ in Svizzera dal 1/10/2016 e le hanno rilasciato un permesso B valido per 5 anni, dal 1ottobre ha percepito 3541 chfr, ora mi sono recata al CAAF per chiedere come comportarmi per la dichiarazione dei redditi, e mi e’ stato consigliato di iscriverla all AIRE entro il 4/7 e di recarsi al loro patronato per eventuale dichiarazione svizzera. Mia figlia si e’ recata al consolato e si e’ iscritta, poi e’ andata al patronato e le hanno risposto che avendo un permesso di tipo B lei ha una tassazione alla fonte, e se voleva le potevano rilasciare una dichiarazione. Ora per lo stato italiano come funziona per la tassazione? Mia figlia con quella dichiarazione e’ a posto?

  271. Sua figlia non ha ottenuto residenza fiscale estera per il 2016, deve sottostare anche alla normativa italiana per quell’anno.

  272. Salve,
    Da tre anni vivo e lavoro in francia e sono iscritto all’aire. Dal prossimo anno tornerò a vivere in Italia e continuerò a lavorare per la stessa azienda francese ma risiederò in Italia. L’azienda non ha nessuna sede in Italia. Cosa dovrò fare per la tassazione? Ovviamente come penso, dovrò cancellarmi dall’aire?

    Grazie in anticipo

  273. Per la risposta a questi quesiti di carattere personale c’è il servizio di consulenza online. Quello che posso dirle in questo momento è che rientrando in Italia lei sarà soggetto a tassazione italiana.

  274. Buongiorno,

    Nel mese di ottobre 2016 mi sono trasferito in Francia per lavoro. Il mio contratto scade a settembre 2017 e dopo questa data mi trasferirò nuovamente in Italia. Da gennaio 2017 risulto iscrito al’AIRE, ma una volta tornato in Italia annullerò l’iscrizione e la mia residenza fiscale sarà di nuovo in Italia. Nel sistema fiscale francese, il reddito non viene tassato interamente alla fonte, poichè il contribuente è tenuto a pagare le tasse l’anno successivo. Nel mio caso, dovrò procedere con la doppia dichiarazione? (In italia e in Francia). O solo in Italia? Ovviamente intendo attenermi alle disposizioni fiscali, ma cosa succede se non dichiaro in Francia? (visto che il prossimo anno sarò in Italia e non avrò più un conto in Francia, nè alcun legame con il paese).

  275. Buongiorno,

    I documenti fiscali in lingua rumena per fare la dichiarazione di redditi esteri devono essere tradotti da un traduttore ufficiale o è sufficiente una traduzione da me sottoscritta?

    Dato che le frasi contenute nei documenti sono brevi e semplici in piu si trata di sole cifre.

    Grazie in anticipo.

  276. Per i documenti diversi dalla lingua inglese francese tedesca o spagnola serve una traduzione giurata.

  277. Salve. Secondo ció che ho letto qui e in altre pagine Internet, sono residente fiscale in Italia, nonostante da Gennaio dell’anno scorso non abbia trascorso piú di un mese qui. Non sono iscritta all’Aire, ma ho un contratto di lavoro regolare e la mia vita si svolge a Barcellona da appunto piu di un anno.

    Ho comunque capito che sono costretta a dichiarare in Italia. Per quello che ho capito, in Spagna dovrei fare una dichiarazione da “non residente” per far sí che mi forniscano tutta la documentazione necessaria in italia (richiesta di rimborso delle imposte, documentazione comprovante che ho pagato le imposte eccetera). I due commercialisti spagnoli con cui ho parlato mi hanno detto che non possono farlo perché secondo la legge spagnola io sono residente fiscale in Spagna, per il semplice (e logico) fatto che i miei interessi economici sono prevalentemente lí. Erano quasi scioccati quando gli ho fatto presente che avrei dovuto dichiarare in Italia in quanto ancora residente fiscale lí.

    Cosa posso fare? Se non mi viene fatta una dichiarazione adeguata in Spagna (senza fornirmi tutta la documentazione necessaria per dimostrare il pagamento delle imposte) come potró dimostrare il diritto al credito di imposta in Italia? Potrebbe illustarmi che documentazione dovrei avere per poter usufruire del credito di imposta e per potermi proteggere da eventuali controlli? Credo di non averlo ben chiaro.

    inoltre vorrei sapere se il credito di imposta viene detratto direttamente dalle imposte che dovrei pagare quest’anno in Italia sul reddito prodotto all’estero, o viene usato come credito per gli anni successivi.

    La ringrazio in anticipo.

  278. Prima di tutto è bene chiarire che la residenza fiscale non può che essere una. In casi di conflitto ci sono una serie di criteri utili per capire ove si trova la residenza fiscale di un soggetto. Da qui dipende la tassazione che riceverà e la potestà impositiva dei due Stati. Se ha bisogno di una consulenza mi contatti attraverso l’apposito servizio, a questo link

  279. Salve. Mi rimane un dubbio sul punto secondo il quale, per poter avvalere del credito di imposta, si deve poter dimostrare che i tributi nel paese Estero si siano pagati in via definitiva. Che vuol dire?

    Nel caso in sede di dichiarazione dei redditi nel paese Estero, risulta che sono a credito dello Stato, cosa dovró presentare in Italia? La dichiarazione dei redditi dove figura l’importo a credito che mi verrá rimborsato durante l’anno ( in Spagna c’è tempo fino a Dicembre) è sufficiente?

  280. Deve avere a disposizione la dichiarazione dei redditi con evidenziate le imposte versate o trattenute per il reddito che si dichiara in Italia.

  281. Buongiorno,
    Lo scorso anno ho lavorato in Spagna ad ottobre-novembre, vorrei capire come dichiarare il reddito percepito in questi due mesi..
    Chiamando l’ INEM (corrispondente INPS spagnola) mi è stato detto che per ricevere il modello U1 dovrei aspettare 2/3 mesi, oltre al fatto che sicuramente conterrebbe anche i redditi percepiti poi nel 2017 da gennaio a maggio. Come funziona in questi casi la dichiarazione?7

    Grazie in anticipo,
    Alice

  282. Quello che conta è la certificazione fiscale spagnola, con la certificazione dei relativi redditi in base all’anno fiscale spagnolo. Sulla base di quella di predispone la dichiarazione italiana.

  283. Grazie per questo articolo molto utile! Vivo e lavoro in Inghilterra dal 2016 ma sto facendo ora l’iscrizione all’AIRE, quindi risulto residente a fini fiscali sia qui che in Italia sia per il 2016 che per il 2017. Ho un dubbio che fatico a chiarire: in Inghilterra sono una lavoratrice dipendente e ogni mese dal mio stipendio vengono detratti income tax e national insurance. Nel dichiarare i redditi in Italia, è previsto che i contributi che ho pagato come national insurance vengano detratti dalle imposte dovute in Italia o questi sono per qualche motivo esclusi e gli unici contributi che vengono detratti sono quelli pagati come income tax? Grazie in anticipo.

  284. I contributi pagati in Inghilterra non vengono sottratti dalle imposte dovute in Italia. Può beneficiare in Italia di un credito calcolato in base alle imposte pagate all’estero. Per maggiori info c’è il nostro servizio di consulenza fiscale online dedicato ai redditi esteri.

  285. Buongiorno,
    il mio quesito é un po’ diverso da quelli postati in questa sede dagli altri utenti. Io e la mia famiglia siamo residenti fiscalmente in Italia. Lo scorso giugno 2017 abbiamo ricevuto dai miei suoceri portoghesi un immobile sito in Portogallo. La mia domanda è: devo pagare le tasse anche in Italia per questo immobile? Dovrò considerarlo ai fini della dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2018?
    Grazie per l’attenzione che vorrete dedicare alla presente.
    Complimenti vivissimi per la competenza e solerzia nel rispondere.

  286. Dovrete dichiarare l’immobile nel quadro RW e pagare l’Ivie se dovuta. Per maggiori informazioni c’è il nostro servizio di consulenza online dedicato.

  287. Ho posto il quesito all’Agenzia delle Entrate in quanto mio marito ha lavorato per più di 183 giorni in un anno come musicista in una nave da Crociera Americana e la risposta è stata che in questo caso i Redditi prodotto in tale circostanza NON DOVEVANO dichiarati qui in Italia.
    Va d’altro canto precisato che l’articolo 5, comma 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante “nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”, stabilisce che il citato comma 8-bis “deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi”.
    Di conseguenza, come espressamente chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 55/E del 2002, in questi casi non sussiste alcun obbligo di dichiarazione.
    Alla luce di quanto sopra emerge che il lavoratore marittimo gode della esenzione dalla dichiarazione dei redditi italiana se:
    a) dimostra, ed esempio in base al contratto di lavoro, registro navigazione, libretto navigazione eccetera, che è stato imbarcato sulla nave per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi;

  288. Salve. Inanzitutto complimenti per la chiarezza dell’articolo. Ho un dubbio: sono consapevole di dover dichiarare in italia visto che ho lavorato nel 2016 all’estero senza essermi iscritta all’Aire. Ho fatto la dichiarazione dei redditi in Spagna e sono risultata a credito dello Stato. Questo vuol dire che le imposte risultanti dal CUD non credo si possano considerare “versate a via definitiva” visto che una parte mi è stata restituita. Nella dichiarazione che mi è stata rilasciata, si vede semplicemente con segno negativo, il totale delle imposte che mi verrá restituito. Potró lo stesso usufruire del credito di imposta quest’anno presentando la dichiarazione spagnola?

  289. Il credito di imposta le spetta se dovuto in base alla normativa italiana. Bisogna vedere quando presenterà la dichiarazione in Italia. Se vuole siamo a disposizione per questo tipo di adempimenti.

  290. Buongiorno,

    Io vivo in Italia da 4 anni. Non ho la cittadinanza italiana ma sono comunitario. Vendo il mio appartamento che si trova in un paese extracomunitario che ho comprato prima di trasferirmi in Italia. Penso di trasferire il reddito di vendita in Italia tramite la banca, ca. 80.000 €. Sarei soggetto alla tassazione del reddito da vendita immobile all’estero? Non possiedo un altro immobile in Italia e non lavoro. Come funziona la tassazione in questo caso?

    Grazie in anticipo.

  291. Buonasera, innanzitutto mi complimento per il forum.
    Per l’occasione vi volevo porre una domanda:
    Lo scorso anno 2016 ho svolto lavoro dipendente per 10 mesi in portogallo. Nei primi 6 mesi dell’anno l’azienda ha applicato l’imposta portoghese poi hanno richiesto un certificato di residenza anagrafica e non ha applicato le imposte portoghesi. Il reddito imponibile è stato pari a 10.500 euro e le imposte applicate pari a 1.042,00 euro.
    Nell’Unico ho riportato nel quadro C, il reddito con i relativi giorni per la detrazione di lavoro dipendente, nel quadro “N” mi ritrovo con un’imposta netta di 282,00 e un credito d’imposta pari a tale valore. In pratica ha perso 760 euro. Ho compilato il quadro CE con un credito d’imposta di 282,00.
    E’ giusto come ho riportato i dati nei vari quadri?
    Come posso riprendermi le imposte in eccedenza?
    Grazie per le indicazioni che riuscirete a fornirmi

  292. Con queste informazioni non è possibile capire se la dichiarazione è stata compilata correttamente. Se vuole avere questa riprova c’è il nostro servizio di consulenza online dedicato. Potrà inviarci tutti documenti e noi verificheremo se la dichiarazione è compilata correttamente. Tenga presente, tuttavia, che il credito di imposta, permette il recupero delle imposte estere, ma solo in base alle imposte italiane dovute.

  293. Salve, sono cittadina italiana residente in Italia, dove ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Da Febbraio sono distaccata in Albania, ma percepisco lo stipendio in italia. Superando adesso i 183 giorni, l’azienda dice che sono obbligata ad avere un contratto e pagare le tasse anche qui in albania, quindi manterrò il mio contratto italiano con stipendio in italia ma aggiungerò un secondo contratto albanese con stipendio su un conto bancario che aprirò qui in albania. E’ legale questo tipo di “doppio contratto”? E soprattutto dovrò dichiarare in Italia anche i redditi albanesi?

    Grazie

  294. Solitamente non è necessario stipulare un secondo contratto in loco. Se viene fatto è esclusivamente perché la società ha convenienza a fare questo, ma la cosa non è dettata da esigenze fiscali. In Italia dovrà dichiarare entrambi i redditi.

  295. Salve, sono residente estero regolarmente iscritto aire da molti anni, vorrei sapere se caso rientrassi in italia sia per vacanza o spostando la residenza in italia per rimanerci come verrebbe inteso da parte del fisco il rientro di capitali prodotti all’estero in regola con il regime fiscale del paese estero dove risiedo?
    Grazie

  296. Se lei ha correttamente dichiarato i redditi esteri, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni non ha niente di cui preoccuparsi. Se ha bisogno di una consulenza siamo a disposizione.

  297. Buongiorno, complimenti per l’articolo. ne approfitto per chiedere un chiarimento. Mio figlio, residente in italia, da gennaio è in Francia presso un istituto pubblico di ricerca per un anno di post dottorato (in busta paga “fonction Post Doctorant” con trattenute previdenziali e assicurative). Il contratto a tempo determinato rinnovabile max di un altro anno ha tutte le caratteristiche tipiche dei nostri assegni di ricerca come pure la procedura di arruolamento è uguale a quella delle ns università o enti di ricerca pubblici. Gli è stato detto che per un periodo non superiore ai due anni solari questa tipologia di reddito non è imponibile nè in Francia nè in Italia.
    Vi sarei grato per un vs parere in merito. Grazie

  298. Per ottenere la doppia esenzione l’istituto di ricerca non deve avere sede nello stato estero di “provvisoria permanenza” del soggetto. Non mi sembra questo il caso. La borsa di studio dovrà quindi essere dichiarata. Per maggiori approfondimenti c’è il nostro servizio di consulenza fiscale dedicato.

  299. Buongiorno,
    innanzitutto complimenti per la chiarezza del vostro articolo.
    Vorrei porvi un quesito.
    Sono specializzanda in medicina generale in Francia ma residente ancora in Italia. Ho fatto la dichiarazione dei redditi là e credo di doverla fare anche qua.
    Discutendo con una collega ci è venuto un grandissimo dubbio: visto che in Italia la borsa per gli specializzandi non è tassabile, la borsa che percepiamo in Francia (non abbiamo firmato un vero e proprio contratto) dobbiamo dichiararla come un reddito tassabile in Francia?
    Non so se sono stata veramente chiara nell’esposizione del mio quesito, ma vi ringrazio anticipatamente se vorrete rispondere.

    Veronica B

  300. Per rispondere alla domanda bisogna capire se la borsa vi fa rientrare nella categoria dei ricercatori e se la borsa è erogata dalla Francia (come immagino) o dall’Italia. Nel primo caso dovrete dichiarare la borsa anche in Italia, senza alcuna esenzione, la borsa è estera. Per approfondimenti c’è il nostro servizio di consulenza dedicato.

  301. salve,
    da settembre 2017 inizio a lavorare da remoto (via PC, senza uscire di casa) per una azienda multinazionale Brasiliana che mi pagherà un lordo tramite bonifico in Dollari (USD), lasciando a me tutta la parte contributiva e fiscale. Mi hanno fatto un contratto generico che usano per tutte le nazioni, contratto di collaborazione professionale (mi considerano un freelance, ma io non ho partita IVA) e non sono menzionati aspetti di natura fiscale e/o contributiva e/o normativa. Ho cittadinanza e residenza in Italia, ma come gestisco tasse e contributi rispetto a questa entrata fissa che viene dall’estero e va direttamente sul mio conto?

    Grazie in anticipo per l’eventuale risposta,
    saluti
    Nunzio

  302. Salve Nunzio, dovrà operare come freelance aprendo partita Iva e fatturando gli incassi che deriveranno da questa attività. Non ci sono alternative, visto l’inquadramento che le hanno proposto. Se vuole la contatto in privato per capire costi legati alla partita Iva, e se interessato, un preventivo per la nostra attività di consulenza.

  303. Salve, grazie per la cortese risposta. In realtà so già come funzionano i costi per la partita IVA (l’ho chiusa qualche anno fa), mi chiedevo se non ci fosse un modo diverso, magari “conformando” il contratto Brasiliano alle normative italiane, tipo aggiungendo qualche clausula e registrandolo in qualche modo all’ INPS, non so. Lo scopo è quello di riuscire a versare i contributi di mese in mese, magari versandoli personalmente al posto del datore di lavoro…

  304. Non è possibile, mi dispiace. Capisco che non voglia aprire partita Iva, ma nel caso dovrà farsi assumere con un contratto di lavoro dipendente.

  305. Buongiorno,

    ho bisogno del vostro aiuto per capire come risolvere una questione …
    sono un cittadino italiano trasferito in Grecia per lavoro , assunto da una società italiana e distaccato su una Branch in Grecia . Nei prossimi giorni mi iscriverò nel registro AIRE e nei mesi successivi contrarrò un matrimonio civile in Grecia con cittadina greca. In Grecia, attualmente trascorro più di 183 giorni l’ anno poiché vivo e lavoro qui. In Italia ho solo una casa ( acquistata come seconda casa ) ed un ‘ autovettura intestata a mio nome.
    Domanda: le tasse sul reddito da lavoro dipendente dove andrò a pagarle e che aliquote verranno applicate ( italiane o greche) ? Per la seconda casa in Italia, come mi comperterò da un punto di vista fiscale?

    grazie in anticipo
    Franco Canerpi

  306. Salve Franco, per questioni di carattere personale che richiedono una vera e propria consulenza, le chiederei di avvalersi dell’apposito servizio di consulenza fiscale online. Potrà in questo modo contattarmi in privato, e spiegarmi in dettaglio la situazione via mail. A seconda del servizio scelto, riceverà la risposta sempre via mail ed eventualmente avrà la possibilità anche di fissare un appuntamento telefonico, per chiarire tutti i suoi eventuali dubbi.

  307. Salve,

    avrei bisogno del vostro aiuto per chiarire certe cose. Sono francese ma vivo in Italia ed ho la residenza fiscale in Italia da 13 anni. Lavoro a part-time e avrei l’idea di creare una societa in america nell’inizio del 2018. Esatamente nel Delaware per fare del commercio esclusivamente su internet. Vorrei sapere se dovrò dichiarare i benefici (Se ci sarano!) della mia societa americana all’Italia o no? Sappendo che i soldi rimarano sui conti americani legati alla societa.

    Grazie per il vostro sito e buona serata!

  308. Per consulenze di carattere personale può utilizzare il nostro servizio di consulenza fiscale online. Le risponderò direttamente via mail analizzando la sua situazione nel complesso, e a seconda del tipo di servizio prescelto, fisseremo un appuntamenteo telefonico.

  309. Ciao!

    Ho vissuto in USA dal 2009 al 4/7/2017 con prima con visto J1 e poi con visto studenti F1, frequentando l’università fino a Maggio 2016.
    Al termine del programma accademico ho intrapreso attività di lavoro dipendente dal 4/7/2016 al 4/7/2017 grazie all’estensione OTP(Optional Pratical Training).
    Ho presentato regolare Dichiarazione dei Redditi 2016 in USA, devo ora presentarla anche in Italia usufruendo del credito d’imposta o sono esentato? Ci sono agevolazioni per studenti che lavorano in OPT status?

    P.S: Sono residente in Italia e non sono iscritto all’AIRE.

    Grazie mille!!

  310. Per questioni di carattere personale può utilizzare il nostro servizio di consulenza fiscale online. Riceverà, a seconda del servizio richiesto, una risposta via mail e un appuntamento telefonico per chiarire ogni suo ulteriore dubbio.

  311. Complimenti per l’utilissimo forum.
    Sono di nazionalità Italiana iscritto all’AIRE e risiedo a Cuba da 20 anni, con moglie e figlia cubane. non mi risulta ci sia una convenzione sulla doppia imposizione tra Italia e Cuba.
    Vengo in Italia per alcune settimane un paio di volte l’anno e in Italia non ho nessun interesse (no immobili, no conto corrente).
    Prossimamente lavorerò con rapporto di collaborazione continuativa con azienda Italiana, prestando la mia attività esclusivamente in america latina. lo stipendio mi sarà versato su conto corrente estero.
    Sulla mia retribuzione, a Cuba dovrò pagare le imposte e anche i contributi previdenziali e assistenziali.
    L’azienda italiana per la quale lavorerò, dovrà assoggettare a tassazione e contributi previdenziali quanto mi corrisponderà anche se la mia prestazione è svolta completamente all’estero?

  312. Buonasera caro Team.
    Approfitto ancora della vostra professionalita’ per un ulteriore chiarimento.

    In questo momento sono residente in Polonia e iscritto all’AIRE , con solo salario Polacco , pertanto compilo dichiarazione redditi esclusivamente in Polonia.
    Nel momento in cui dovessi acquistare un appartamento in Italia con relativo mutuo in Italia , in questo caso sarei tenuto a fare dichiarazione redditi anche in Italia ( anche per eventuale rimborso sugli interessi passivi del mutuo ) ?
    Grazie in anticipo per il supporto e buona serata.

  313. Sarà tenuto alla dichiarazione dei redditi in Italia sfruttando le relative detrazioni, se spettanti.

  314. Caro Salvatore, per quesiti di carattere personale può avvalersi del nostro servizio di consuelenza fiscale online. Riceverà una risposta completa via mail e a seconda del servizio prescento fisseremo un appuntamento telefonico per chiarire tutti i suoi dubbi.

  315. Buongiorno,
    mi sono di recente trasferito negli USA, ed entro pochi giorni mi iscriverò all’AIRE. Quando presenterò la dichiarazione dei redditi in Italia l’anno prossimo, dovrò denunciare i redditi 2017 percepiti negli USA. Al riguardo, avrei 2 domande:
    – Mia moglie è cittadina americana. Non ho ancora fatto registrare il nostro matrimonio in Italia. Quando faremo la dichiarazione dei redditi negli USA l’anno prossimo, sarà una dichiarazione congiunta. Tutto questo ha una qualche importanza, per la mia successiva dichiarazione dei redditi in Italia? In particolare, le facilitazioni che ci sono negli USA (detrazioni famigliari, crediti per i figli…) sono “valide” anche in Italia? È consigliabile registrare il mio matrimonio in Italia?
    – Io e mia moglie abbiamo appena acquistato casa negli USA. Questa proprietà deve far parte della dichiarazione dei redditi in Italia?
    Grazie per l’attenzione

  316. Salve Francesco, per quesiti di carattere personale che richiedono una consulenza le chiederei di usufruire del servizio di consulenza fiscale online dedicato. Le risponderò via mail ai suoi quesiti e a seconda del servizio prescelto fisseremo un successivo appuntamento telefonico per chiarire ogni suo eventuale dubbio.

  317. Buongiorno, sono una cittadina Britannica. Vorrei prendere la residenza in Italia, mantenendo il mio lavoro dipendente nel Regno Unito (lavoro da casa quasi sempre) come unica fonte di guadagno. Dovro’ fare il modello unico e pagare le tasse in Italia?

  318. Deve tenere presente che il concetto di residenza civilistica è diverso dal concetto di residenza fiscale. Per capire dove dovrà tassare i suoi redditi bisogna vedere in quale Stato avrà la sua residenza fiscale. Per maggiori info mi contatti in privato.

  319. Salve mi chiamo Carmine Lettieri.
    Vi scrivo per chiedervi un aiuto ad avere maggiore chiarezza in merito.
    Vivo in Belgio dal 1 gennaio 2016. Ho iniziato a lavorare nel maggio 2016. Prima con un contratto di un’agenzia interinale, e poi sono stato assunto dall’azienda.
    Ho fatto tutta la documentazione in Belgio. comune, sanità e banca.
    Ho fatto l’iscrizione A.I.R.E. nell’aprile del 2017.
    Adesso in Italia mi chiedono di fare la dichiarazione del reddito.
    Premetto che in Belgio ho già pagate le tasse.
    Mio padre vive nelle case popolari I.A.C.P. (L’affitto va in base al reddito)
    La domanda è questa: Che modello devo o devono compilare in Italia, come fare il calcolo?
    Inviare in Italia le mie buste paghe riguardante il 2016. A chi rivolgermi?
    può essere che pago due volte le tasse?
    Grazie anticipatamente.
    Ps: complimenti per il forum.

  320. Salve Carmine, per quesiti di carattere personale c’è il nostro servizio di consulenza fiscale online. Risponderò a tutti i suoi quesiti, a seconda del servizio scelto, via mail oppure anche con successivo appuntamento telefonico.

  321. Buongiorno, grazie per la vostra competenza.
    Vorrei iniziare a lavorare in diversi stati esteri alternando gli stati e magari tornando anche in italia un paio di mesi l’anno, per questo non cambierei nessuna mia residenza. Manterrei in italia il mio appartamento di proprietà disabitato, con il mutuo e le detrazioni fiscali a 10 anni come bonus mobili, bonus energetico ecc.
    Per questo dovrò sicuramente fare dichiarazione dei redditi in italia, ma anche in ogni paese estero in cui ho lavorato?
    Il tutto è regolare?
    E’ una cosa troppo onerosa a livello di tasse e da evitare?
    Grazie

  322. Salve Andrea, per questioni di carattere personale da approfondire c’è il nostro servizio di consulenza fiscale online. Avrà la possibilità di spiegarmi la situazione in dettaglio e le risponderò, a seconda del servizio richiesto, via mail, oppure anche con appuntamento telefonico.

  323. Salve, il nostro nucleo familiare è composto da me, mio figlio minorenne, mio marito e il fratello di mio marito che ha la residenza presso di noi. Lui lavora all’estero ma non è iscritto all’AIRE. In Italia non ha alcun rapporto economico o finanziario o reddituale.
    in fase di compilazione ISEE sono tenuta a riportare la sua situazione reddituale?

    grazie
    Lara

  324. Buongiorno, mi trovo il Polonia per lavoro dal 1/5/2017 e percepisco redditi da lavoro dipendente. Risulto iscritto all’Aire dal 20/6/2017 quindi per il 2017 risulto residente fiscalmente in Polonia (194 giorni). La dichiarazione che faro’ nel 2018 per i redditi 2017 sara’ in Italia per i mesi da gennaio da aprile e in Polonia da maggio a dicembre. Corretto? Inoltre mi chiedevo, quando tra qualche anno dovro’ tornare in Italia, sara’ un problema portare i risparmi accumulati?
    Grazie

  325. Per la dichiarazione non funziona così, si dichiara il reddito ove si ha residenza fiscale. Portare risparmi in Italia non è un problema se frutto di redditi correttamente dichiarati. Per maggiori info c’è il servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  326. E i redditi percepiti in Italia da gennaio ad aprile 2017 non vanno dichiarati in Italia? Grazie

  327. Dipende da una serie di variabili, se sono di fonte italiana si, se sono redditi esteri, nel suo caso no.

  328. Buongiorno, ho doppia cittadinanza italiana e brasiliana ma vivo in italia da 10 anni. Ho venduto un immobile in Brasile ed ora ho necessità di trasferire questi fondi sul mio conto corrente italiano. Come posso farlo? Quali sono i costi? Come devo operare per essere apposto con il fisco? Grazie in anticipo

  329. Prima di tutto bisogna capire dove è la sua residenza fiscale. Poi si potrà capire dove deve tassare l’eventuale plusvalenza da vendita dell’immobile, ed infine si potrà capire come trasferire in Italia il reddito. Mi contatti attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online per una consulenza.

  330. Buongiorno,

    ho un contratto a tempo indeterminato in Germania come assistente di volo Lufthansa ed ho la residenza in Italia. In Italia non percepisco altri redditi ma ho acquistato casa che verrà adibita ad abitazione principale e successivamente, dal 2018, anche a B&B
    Sono obbligato per quest’anno a dichiarare il reddito estero 2016 ? poichè leggo sulla convenzione ITALIA/GERMANIA art. 15 Lavoro Subordinato – punto 3

    3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute in
    corrispettivo di un’attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico
    internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
    dell’impresa.

    Grazie in anticipo e complimenti per il forum

  331. Per quesiti di carattere personale che richiedono una consulenza mi contatti in privato, oppure attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  332. Mi sono trasferito in Lussemburgo per lavoro,da marzo 2017 mi sono iscritto all’aire,e quindi devo pagare le tasse in questo paese.La mia domanda è questa,ho una abitazione di mia proprietà dove fino al 2016 ho usufruito delle detrazioni da ristrutturazione,potrei ancora usufruire di dette detrazioni,se si, qual’è la procedura.Per l’abitazione che ho devo pagare le tasse in Italia se la do in locazione? devo anche dichiararla nel paese che lavoro?
    Grazie in anticipo,Martino.

  333. Se non avrà redditi tassabili in Italia la detrazione andrà perduta. Per ulteriori informazioni mi contatti al servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  334. Buongiorno,
    sono residente in Italia ma vorrei vendere online i diritti delle mie fotografie negli Stati Uniti. Non mi è molto chiaro l’iter da seguire, ho letto che si può chiedere la riduzione/cancellazione della percentuale della ritenuta d’acconto, se si è un privato e si risiede in un paese che ha un trattato fiscale con gli Stati Uniti ma non capisco quale sia il modulo da compilare.
    Non vorrei pagare tasse americane e italiane e rimetterci.
    Grazie,
    Stefania

  335. Buongiorno,

    ringraziandovi per le vostre chiare ed esaustive risposte, avrei qualche dubbio da chiarire per favore.
    Mi hanno comunicato in ritardo che devo dichiarare i miei redditi 2016 prodotti in Germania anche in Italia (non essendo iscritto AIRE, ahimé). Dopo una simulazione di dichiarazione del mio commercialista italiano, risulta che debba versare al fisco italiano (presumo a causa della una maggiore tassazione) circa 2700€, già al netto del credito d’imposta. Vi chiedo se secondo voi è una situazione normale o un anomalia.
    Inoltre leggevo nei commenti qui in alto del reddito effettivo e convenzionale: che differenza c’è? E’ un discorso che mi riguarda? Io che percepisco reddito esclusivamente da lavoro dipendente da un’ azienda tedesca, devo indicare il RAL tedesco nel modello unico italiano? Non ho altri redditi in Italia.

    Mi iscriverò all’AIRE il prima possibile. Sicuramente avendolo saputo prima avrei evitato questa “mazzata” inaspettata.

    Grazie mille in anticipo per la vostra disponibilità.
    Andrea

  336. Salve Andrea, senza vedere la documentazione è impossibile capire se quello che le viene da pagare può essere coerente o meno alla sua situazione. Per quanto riguarda le retribuzioni convenzionali, ci sono dei casi particolari in cui possono essere applicate. Per approfondire, mi contatti attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online dedicato. La aiuterò a risolvere tutti i suoi subbi sulla tassazione dei redditi esteri in Italia.

  337. Buongiorno,
    innanzitutto vi ringrazio per il vostro eccellente servizio.
    Avrei solo bisogno di una vostra conferma in merito alla dichiarazione italiana dei redditi percepiti all’estero (Germania): il reddito da riportare nel campo “redditi percepiti all’estero” sarebbe il reddito al netto dei contributi previdenziali (a carico quindi del dipendente), corretto?
    Anche perché tali contributi, stando a quanto riferitomi dal mio commercialista tedesco, non sono oneri tassabili.

    Attendo un vostro gentile riscontro.
    Grazie mille

    Buona giornata,
    Alberto

  338. Il reddito da dichiarare è quello lordo, al netto dei contributi previdenziali (a carico del dipendente).

  339. Buonasera,
    lavoro da qualche anno per una ditta Olandese ma sono residente in Italia. Vorrei precisare che non ho un contratto da dipendente ne con partita iva.(credo sia una cosa un po ibrida)
    Ho un contratto stipulato tra me e l’azienda dove loro mi pagano una somma lorda la quale mi arriva sul conto corrente Italiano tutti i mesi e io lavoro dall’italia.
    In Olanda ho solamente richiesto il BSN che e’ obbligatoria, una sorta di matricola che serve per identificare il lavoratore.
    Con questo contratto in Italia non ho posizioni aperte all INPS perche non ho partita iva e non sono neanche un lavoratore dipendente ( l’azienda in Olanda mi versa un minimo di contributi con il loro sistema pensionistico Olandese)
    Il commercialista mi fa pagare solamente l’Irpef in Italia ( e le addizionali regionali se non erro) ogni anno, all’atto della dichiarazione dei redditi sulla somma lorda che percepisco ogni mese.
    Volevo avere un riscontro anche da voi in merito.
    C’e’ qualche altra soluzione?

    Grazie in anticipo
    Marco

  340. Salve Marco, prima di tutto la forma ibrida di lavoro deve essere obbligatoriamente ricondotta ad una delle forme italiane, visto che lei è ivi fiscalmente residente. Non mi sembra che la sua posizione sia in regola in Italia. Per maggiori info mi contatti in privato.

  341. Buona giornata, volevo chiedervi gentilmente come mi devo comportare per la tassazione su redditi prodotti all’estero per una mediazione commerciale. L’importo è notevole e volevo chiedervi cosa mi costa portare in Italia questi capitali, o almeno sapere l’aliquota a cui vado incontro se e’ fissa oppure a scaglioni come per i redditi prodotti qui in Italia Grazie.

  342. Salve,
    sono da due mesi residente ad hong kong, come ricercatore presso l’università. Il contratto durerà massimo un anno e percepisco uno stipendio che mi viene direttemente versato su un conto corrente. In Italia ho una casa di proprietà in cui risulto residente ed un altro immobile dal quale percepisco un affitto e sul quale pago regolarmente le tasse ed IMU.
    Devo iscrivermi all’AIRE? E’ tutto confuso, perché, se ho capito bene, l’iscrizione è obbligatoria se si resta più di un anno, ma io resterò solo un anno. Se non mi iscrivo, rischio la doppia imposizione sul mio stipendio? il mio stipendio mi permette di vivere a mala pena qui, dove il costo della vita è alto, ma se dovessi pagare le tasse in Italia sul mio stipendio di HK non mi resterebbero nemmeno i soldi per pagare l’affitto…il danno e la beffa: non solo sono costretta ad andare dall’altra parte del mondo per poter lavorare, poi devo pure pagare le tasse a due paesi e restare al verde?

  343. Se l’intenzione è quella di restare meno di un anno avrà sicuraemnte la doppia imposizione. Attenuata dal credito di imposta.

  344. Buona sera,

    dall’Ottobre del 2011 risiedo e lavoro in UK ma non mi sono mai iscritta all’AIRE ne ho mai fatto la dichiarazione dei redditi in Italia in quando non possiedo beni materiali e non ho mai lavorato in Italia ( finita la scuola mi sono trasferita direttamente in Inghilterra). Da Gennaio tornero’ a vivere in Italia provvisoriamente per poi trasferirmi in Australia. La mia domanda ora e’ cosa posso fare per mettermi in pari con il fisco per questi anni in cui non ho dichiarato nulla? non ho ben chiaro se posso fare delle dichiarazioni retroattive oppure ho letto che si potrebbe fare la voluntary disclosure ( ma credo di essere troppo in ritardo?)
    come posso calcolare quante tasse dovrei versare allo stato italiano per avere un’idea di quello a cui vado in contro?

    grazie mille per l’attenzione.

    ps : qui in Inghilterra non possiedo immobili o proprieta’( se non una macchina che verndero’ prima del mio rientro in Italia) quindi non ho mai dovuto fare nessuna dishiarazione.

  345. Per rispondere alle sue domande c’è bisogno di una consulenza. Mi contatti attraverso l’apposito servizio online. Potrà scegliere il tipo di risposta che ritiene più utile al suo caso. Sarò poi a sua disposizione per chiarire i suoi dubbi.

  346. Buongiorno,

    un soggetto privato residente fiscalmente in italia nel corso dell’anno 2016 ha lavorato per 8 mesi presso una società con sede a LUGANO. A dicembre 2016 ha ricevuto l’attestato relativo alle trattenute dell’imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati contenente le prestazioni lorde assoggettate all’imposta alla fonte (totale in CHF 19.009,20) e le imposte trattenute (totale in CHF 37,95). Nel modello Unico 2017 vanno dichiarate le prestazioni innanzi citate oltre i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa poichè amministratore di una srl?
    Grazie!

  347. Salve e complimenti per il sito.
    Mi sono trasferita a Londra nell’aprile 2016 per lavorare presso un’azienda inglese. Nonostante abbia fatto subito domanda di iscrizione all’AIRE, questa è stata processata dal consolato solo a dicembre per cui al momento risulterei come residente italiana per il 2016.
    Il commercialista ha verificato che potrei essere assoggettata al regime convenzionale, tuttavia non mi è chiara la questione previdenziale. Avendo versato i contributi in UK, sarei poi tenuta a versare un’eventuale differenza in Italia?
    La ringrazio in anticipo per il chiarimento.

    Maria Paola

  348. Buongiorno. Quest’estate ho lavorato in svizzera guadagnando circa 780 CHF. I soldi sono stati trasferiti sul conto di mio padre. Visto che non ho pagato tasse italiane su quei soldi, vorrei sapere se devo tenerli conto per la dichiarazione dei redditi in quanto non vorrei superare la soglia dei 2840.51 lordi visto che ogni tanto svolgo un lavoro occasionale in Italia. Grazie

  349. Per rispondere alla sua domanda deve essere verificata con maggiore dettaglio la sua situazione.

  350. Buongiorno.
    Complimenti per la chiarezza e i dettagli.
    Le chiedo una sua opinione:
    – mi sono trasferito in Uk a inizio Marzo 2017
    – ho fatto richiesta iscrizione AIRE a metà Aprile 2017 (tutto marzo e aprile ho lavorato negli usa)
    – ho fatto la richiesta sul sito CONSOLANDO del consolato italiano a londra
    – dopo 7 mesi di silenzio sulla mia pratica ho scritto 4 volte
    – alla fine mi hanno inviato la pratica al comune da cui provengo e questi poi mi hanno registrato AIRE

    Ora, la mia richiesta di iscrizione prevederebbe un tempo di lavoro e permanenza in UK superiore a 184 giorni, ma il tempo impiegato per sbrigare le carte da parte del servizio AIRE mi ha portato ad essere registrato 8 mesi dopo il mio inizio lavorativo in UK, ossia 6,5 mesi dopo la mia richiesta di registrazione. Quindi comunque il tempo del consolato mi avrebbe impedito di poter fare 184 annui registrati aire.

    Dove dovrò pagare le tasse nel 2017?

    grazie

  351. Buonasera e complimenti per l’ottimo servizio che fornite.
    Nel 2017 ho percepito redditi soggetti a ritenuta alla fonte del 5% per lavoro di artista di teatro in Svizzera. Sono fiscalmente residente in Italia e ho presentato il 730/17 tramite CAF senza indicare il predetto imponibile estero. Devo presentare una nuova dichiarazione indicando anche tale imponibile o per l’art. 17 della convenzione posso evitare di dichiarare tale imponibile?
    Grazie

  352. Salve Enrica, grazie per i complimenti. Il reddito estero deve soggetto a tassazione in Italia, secondo quanto previsto dall’articolo 17 della Convenzione. Per maggior info mi contatti al servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  353. Buonasera
    uno stage all’estero per 8 mesi, deve essere assoggettato a retribuzione convenzionale?
    Sarebbe dichiarare quasi tre volte ciò che ho preso davvero (anche in termini lordi).
    Grazie!

  354. Salve Anita, il reddito dovrà essere dichiarato in Italia, ma non con le retribuzioni convenzionali.

  355. Salve,
    dal 2 giugno 2008 fino a meta’ 2012 ho lavorato in svizzera ma come tanti italiani non mi sono iscritto all’AIRE.
    Ad agosto 2012 mi sono iscritto all’AIRE ma la comunicazione al Comune italiano e’ avvenuta solo a novembre 2012.
    Poi nel 2016 mi sono trasferito a Londra e ho prontamente comunicato cambio di residenza al consolato.
    Premesso che in Italia non ho niente (no casa, no miglie, no auto, no utenze) volevo capire se a distanza di anni rischio qualcosa per gli anni 2008-2012 in cui non ero iscritto all’AIRE. Posso dimostrare con contratti locazioni, certificate residenza, patente svizzera, utenze, che il mio centro di interesse era la svizzera.
    Inoltre, se rischio qualcosa, si pone un problema politico enorme. Tantissimi italiani si sono iscritti in ritardo o non si sono mai iscritti.
    Grazie Marco

  356. Salve Marco, il rischio sicuramente esiste, in quanto l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria. Poi è necessario fare un passaggio ulteriore e cercare di capire quanto questo rischio sia elevato. Concordo, gli italiani non in regola sono tanti, ma non è possibile generalizzare. Ogni situazione è a se stante, viste le peculiarità della materia.

  357. Grazie. In effetti diversi fiscalisti mi hanno detto di stare tranquillo anche se la certessa assoluta non esiste in materia. A settembre ho chiesto un parere ufficiale ad uno studio Milanese (costo 300 euro) nel quale pur ribadendo la “nebulosita della materia” mi conferma che nel mio caso e’ facile dimostrare che il mio centro di interessi era la svizzera sia prima che dopo l’iscrizione all’aire e adesso Londra.
    Ho sentito anche via email l’on. Marco Fedi che si occupa di italiani all’estero e mi ha detto di stare tranquillo e che stanno provando a mettere una “pezza” e a informare quanto piu’ possibile.
    Tra gli amici mai iscritti all’AIRE o iscritti in ritardo non conosco nessuno che ha avuto problemi.

  358. Salve mio figlio è stato assunto da una compagnia aerea cinese, di stanza a Pechino dove egli vivrà per la maggior parte del proprio tempo. sicuramente verrà in italia ma per brevi periodi. lo stipendio verrà erogato in cina su un cc cinese.
    Le chiedo se si debba obbligatoriamente iscrivere al AIRE e se noi dobbiamo dichiarare che non sia più a carico nostro. Le tasse credo le paghi già li….
    la ringrazio

  359. Buongiorno,
    Sto per ricevere un contratto di lavoro ceco a Praga, vorrei pero`mantenere residenza fiscale in Italia.
    In questo caso si pagano i contributi INPS? se si chi si occupa di pagare i contributi INPS?
    Grazie
    Simone

  360. Salve Simone, per rispondere alla sua domanda servono maggiori informazioni. In ogni caso può usufruire del nostro servizio di consulenza fiscale online dedicato. Sarò a sua disposizione per chiarire ogni suo dubbio, dandole le informazioni per minimizzare il carico fiscale.

  361. Salve,

    Sono una cittadina extra-UE, residente in Italia da anni.
    Ho lavorato in Francia, con contratto a tempo determinato di 10 mesi, fino al 02/07/2017, risiedendo li e percependo uno stipendio, per il 2017, minore del reddito minimo imponibile (pari a 11.403 € )
    Il 03/07/2017 ho firmato un contratto a tempo indeterminato in Italia.
    Dovrei pagare le tasse in Italia o in Francia (dove sarei essente)?

    Grazie,
    Roberta

  362. Salve Roberta, per rispondere alla sua domanda deve essere analizzata la sua situazione nel complesso. Se vuole mi contatti attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online.

  363. salve, sono un ragazzo studente/lavoratore presso una azienda in svizzera nell’anno 2017.
    Essendosi protratto il periodo lavorativo da 6 mesi a 9, quindi oltre i 183 giorni, e avendo inizialmente dovuto chiedere il permesso di soggiorno per motivi lavorativi, e la residenza provvisoria per lavoro in svizzera , ma mantenendo la residenza in italia,
    Ora terminato il rapporto lavorativo, fiscalmente e nei confronti dei contributi che l’azienda mi ha trattenuto, quali sono gli obblighi fiscali che ho in l’Italia?
    Premesso che da poco mi sono inscritto alla tassazione separa Inps in italia, per un dottorato che dovrò svolgerei per la durata di 3 anni tra italia e la germania, nel mio caso visto che ho maturato anche un fondo pensione in svizzera, cosa mi conviene fare?
    ringrazio anticipatamente per la cortese risposta
    Riccardo

  364. Per quesiti personali come il suo può rivolgersi al servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  365. Salve, la ringrazio per questo servizio che solleva una tematica sempre piu attuale. Sa se ci sono novità rispetto al comma 8 del tuir che prevede il non riconoscimento del credito di imposta non precedentemente dichiarato in dichiarazione? chi non ha precedentemente dichiarato questi crediti di imposta, se accertato, rischia di pagare due volte?
    io ho scoperto che quand’anche il credito venisse riconosciuto, si va a pagare la addizionale regionale e comunale su tutto l’importo. e quindi comunque l’italia tassa quei redditi che sono gia stati tassati nel luogo dove sono stati prodotti con una tassa similare. me lo conferma?

  366. Buongiorno
    in primis ti volevo ringraziare del’articolo scritto e che arricchisce di conoscenze.
    Nonostante sia andato a chiedere in diversi CAF la mia situazione rimane incognita.Ho lavorato in Italia (2016) ma con un contratto francese per circa 5 mesi ( due contratti differenti, uno di 1 mese e l’altro di 4 mesi). L’aziendano mi ha rilasciato nessun CUD o simile dicendomi che si può benissimo redarre il modello unico dalla mia ultima busta paga dove vengono descritti i miei redditi. ( tot. € 7100). Tanti CAF dicono che da esso non è possibile fare il modello UNICO, solo uno invece riferisce il contrario dicendomi però che c’è il rischio di pagare ‘ una doppia imposta. Cosa posso fare? Visto i redditi di solo € 7000 devo comunque fare l’ UNICO? Nell’ ipotesi riescano a fare l’UNICO pagherò una doppia imposta? Mi spetterebbero anche gli € 80 della legge RENZI 66/2014?
    Ti ringrazio in anticipo e spero almeno tu possa aiutarmi

  367. Salve Bruno, grazie per i complimenti. Quando si percepiscono redditi esteri ci sono delle normative da rispettare sia per poter dichiarare correttamente il reddito sia per evitarne la doppia imposizione. Se vuole posso aiutarla a capire cosa deve fare tramite il servizio di consulenza fiscale online.

  368. Buongiorno, mia moglie a febbraio 2018 sarà assunta probabilmente con contratto indeterminato in una clinica svizzera, quindi (condizionale d’obbligo) sarà residente nella Confederazione per la maggior parte dell’anno, prendendo ovviamente il domicilio (in Svizzera il concetto domicilio/residenza è diverso dal nostro). Lei possiede il doppio passaporto, essendo sia cittadina italiana, per matrimonio con il sottoscritto, che svizzera per nascita, e la nostra casa in Italia (siamo in comunione di beni) dove io continuerò a risiedere perchè ci lavoro. Dovrà comunque iscriversi all’AIRE (per metà è cittadina italiana)? Potrà dichiarare con il 730 congiunto il possesso del 50% della nostra abitazione? Potrà omettere i suoi redditi percepiti in Svizzera perchè residente per piu’ di sei mesi? Grazie per la risposta.

  369. La situazione da un punto di vista fiscale deve essere analizzata in dettaglio, in quanto ci sono implicazioni fiscali anche se si iscriverà all’AIRE per la rilevanza dei legami familiari in Italia. Per maggiori info mi contatti per una consulenza.

  370. Ho lavorato all´estero in vari paesi come dipendente dal 2008 al 2015 per poi ritornare in Italia nel 2016.

    Non mi sono mai iscritto all´Aire ma in ogni paese mi sono registrato all´anagrafe locale.
    Ho pagato là le imposte che mi venivano trattenute tuttavia non ho mai presentato la dichiarazione dei redditi in Italia sulla presunzione che fosse valida la convenzione sulla doppia imposizione.
    Vorrei sapere dove ho sbagliato e come posso rimediare all´errore e quanto dovrò pagare.

    Cordialmente

  371. Se vuole può contattarci attraverso il servizio di consulenza fiscale online, indicandoci in dettaglio tutta la sua situazione passata, indicando i vari Paesi e le tipologie di reddito percepite.

  372. Buongiorno, ho trovato interessante il vostro articolo. Vorrei sottoporre la mia situazione sperando in una vostra risposta che possa chiarire i miei dubbi. Sono cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE e tra qualche anno andrò in pensione. Oltre alla pensione INPS avrò anche una rendita vitalizia percepita tramite un Fondo Pensione Integrativo nel quale ho versato il mio TFR dal 1997 fino al mio trasferimento all’estero. Il quesito é che non comprendo come vengono trattati fiscalmente i Fondi Pensione Integrativi Italiani pagati a un residente Estero. Visto che in Italia per tali rendite, sotto certi vincoli, sussiste una trattenuta fiscale agevolata (9% nel mio caso), Vi chiedo se questi devono essere dichiarati anche in Canada, visto che la trattenuta è a titolo d’imposta e non rientrano (sempre se non mi sbaglio) nei redditi da dichiarare nel modello Unico o 730 al fisco italiano. Grazie.

  373. La risposta risiede nella convenzione contro le doppie imposizioni siglata con il Canada. Per maggiori info ci contatti attraverso il servizio di consulenza fiscale online.

  374. BUONGIORNO,VOLEVO RINGRAZIARVI PERCHE’ SIETE UNO DEI POCHI CHE TRATTA QUESTI ARGOMENTI, MIA MOGLIE E’ NATA IN COLOMBIA,HA OTTENUTO LA NAZIONALITA’ ITALIANA PER VIA DEL NONNO ITALIANO E HA IL PASSAPORTO ITALIANO E RISIEDE ORMAI IN ITALIA GIA’ DA QUALCHE ANNO, POSSIEDE ALL’ESTERO LA
    CASA DOVE ABITAVA,E’L’ANNO SCORSO HA LAVORATO COME BADANTE PERCEPENDO UN REDDITO LORDO DI 2700 EURO,VOLEVO SAPERE SE DOVREBBE QUEST’ANNO FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AGGIUNGENDO IL VALORE DELL’IMMOBILE CHE POSSIEDE, CHE A SUA VOLTA E’ TASSATO IN COLOMBIA ? IN ATTESA DI UNA VOSTRA CORTESE DELUCIDAZIONE SALUTO DISTINTAMENTE

  375. Deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e presentare il quadro RW per l’immobile estero detenuto. Per maggiori info ci contatti per una consulenza.

  376. Buongiorno complimenti per il sito e le informazioni contenute.
    Sono stato residente sei anni all’estero, iscritto all’AIRE e non ho fatto dichiarazioni dei redditi in Italia.
    Dovrei rimpatriare in Italia a breve.
    Ho un contratto a tempo indeterminato presso un’azienda Islandese (è presente un accordo della doppia tassazione tra Italia ed Islanda) mi vengono detratte le tasse dalla busta paga mensilmente secondo la normativa islandese.
    Se ho capito bene, semplificando, visto che sposterò la mia residenza in Italia, dovrò fare la dichiarazione dei redditi in Italia ed usufruire del credito d’imposta. Se le tasse già detratte dalla mia busta paga saranno superiori a quelle che dovrei pagare in Italia allora non dovrò pagare ulteriori tasse, se invece saranno inferiori dovrei pagare la differenza. Corretto?

  377. In linea generale il ragionamento è corretto. Poi bisogna analizzare la situazione per vedere se vi sono possibilità alternative.

  378. Buona sera.
    Vorrei sapere se, in quanto titolare di partita IVA (regime forfettario) in Italia, dove sono residente, dovrò dichiarare e versare imposte sulla borsa di studio di un tirocinio che svolgerò per 5 mesi presso la Commissione Europea a Bruxelles.
    Grazie in anticipo per le delucidazioni.

  379. Dovrà dichiarare il reddito percepito anche in Italia. Per maggiori info mi contatti al servizio di consulenza fiscale online.

  380. Volevo un informazione se qualcuno può aiutarmi. Allora ho un appartamento a Dubai che affitto e pago le dovute tasse qui in Italia, a Dubai pago annualmente le spese condominiali di 4,000 mila Euro, posso detrarre una percentuale di questa somma dalle tasse. Grazie in anticipo.

  381. Io e mia moglie risediamo in US da inizio 2017 (fiscalmente, dopo iscrizione all’AIRE) dunque in Italia dobbiamo dichiarare tramite modello PF (ex-Unico) solo i redditi da immobili. Fin qui tutto chiaro.
    Siamo in regime di comunione dei beni e il solo appartamento che possediamo 50/50 e’ al momento affittato con contratto di affitto per il quale si paghera’ la cedolare secca del 21%
    Domanda: dobbiamo compilare due modelli indicando in ciascuno di essi la meta’ del canone di affitto o possiamo fare un’ unica dichiarazione in cui io possa indicare mia moglie a carico e quindi l’intero canone?

    Grazie

  382. Bisogna prima verificare se sua moglie e a carico, altrimenti si dovranno fare due distinte dichiarazioni dei redditi.

  383. Avrei bisogno di un informazione per un’amica. Lei risiede in Italia e possiede in Finlandia due c/c: uno con i risparmi di quando stava li e che non movimenta in quanto lo tiene come deposito per un domani quando sarà anziana, l’altro nel quale confluiscono dei dividendi irrisori (non più di 500 euro l’anno e il c/c ha un saldo annuo al massimo di 1500 euro) che all’occorrenza trasferisce in un conto in Italia. Cosa e dove deve indicare questi dati nella dichiarazione dei redditi? Deve pagarci imposte anche in Italia?
    Grazie

  384. Sicuramente dovrà essere compilata la dichiarazione dei redditi in modo corretto, sia per i dividendi che per i conti esteri. Se vuole sono a disposizione per una consulenza in merito o per occuparmi della sua dichiarazione. Nel caso mi faccia sapere che la ricontatto in privato.

  385. una domanda stupidissima ma che potrebbe capitare di porsela a qualche altro musicista: il prete, facente parte dello Stato Pontificio, decide di darmi un compenso forfait per le mie prestazioni come organista alle messe. In linea teorica – ci tengo a precisare che non esiste alcun contratto tra me e lo S.P. – dovrei dichiarare all’Italia quanto datomi, per quanto irrisorio? Cosa invece per quanto riguarda i matrimoni in Chiesa?

  386. Le prestazioni di un professionista devono essere dichiarate in Italia, se lei è residente fiscalmente in Italia.

  387. Buongiorno, le pongo questa domanda. Sono un cittadino con doppia nazionalita’, italiana e messicana. Vivo in Messico dal 2008 regolarmente iscritto AIRE da anni e mi sono nel tempo naturalizzato messicano. Qui ho un impresa messicana che ha 2 terreni che sto vendendo e pago le tasse ovviamente in questo paese. Vorrei investire questo denaro in Italia e comprarmi casa per motivi di famiglia, altrimenti mene stavo qui sicuramente.
    Nel frattempo ricevo una pensione INPS tassata in Italia, non avendo chiesto di avere la tassazione messicana che era meno onerosa. Posseggo tutta la documentazione per dimostrare che le tasse le ho pagate qui, che del resto e’ il mio paese ( qui non sono piu’ italiano). Cosa mi consiglia?
    Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.

  388. Non ho ben capito qual’è il suo obiettivo. In ogni caso mi contatti in privato.

  389. Buongiorno,

    Io ho un lavoro in più all’estero. In finlandia, lavoro per commissioni, ogni 2-3mesi l’azienda mi manda la fattura con pagamento. Io abito in Italia. Quindi da questo guadagno, da queste fatture dovrò pagare liva quado faccio la dichiarazione dei redditi??

    Con la banca invece non ho i problemi a ricevere i bonifici esteri. Grazie in anticipo

  390. Se lei è residente fiscalmente in Italia per prima cosa deve avere una posizione Iva regolare in Italia, e poi dovrà regolarmente pagare le imposte in Italia. Per maggiori info mi contatti in privato.

  391. Vivo da 20 anni in Inghilterra, iscritta all.Aire e con domicilio qui. Un mese fa mio padre è morto e da lui ho.ereditato una casa. Questa è affittata. Devo dichiarare solo i redditi dell.affitto ( in italia) ?

    Grazie

  392. Il reddito dell’immobile ereditato dovrà essere dichiarato sia in Italia che in Inghilterra, ove potrà evitare la doppia imposizione con credito di imposta.

  393. Salve
    Vivo in Inghilterra da Luglio 2017, ma solo poco tempo fa ho richiesto l’iscrizione all AIRE (ritardo dovuto ad alcuni problemi).
    Ho un contratto regolare in UK e pago le tasse regolarmente qui.
    Vorrei capire, come inserire I redditi UK nella dichiarazione dei redditi Italiana per l’anno 2017.
    A quanto mi pare di capire, questa operazione va fatta fino a quando una persona non risulta iscritta regolarmente all’AIRE.
    Sto aspettando una comunicazione di avvenuta iscrizione…ma credo ci voglia tempo (6 mesi circa).
    Nel frattempo, vorrei capire qual e’ l’approccio migliore da tenere in questi casi.
    E’ giusto, innanzitutto, per legge dichiarare i redditi UK in Italia?
    Io ho bollette e altre comunicazioni che attestano che io non vivo piu’ in Italia (anche se fiscalmente sono ancora residente in Italia).
    Se dovessi ricevere una comunicazione di pagamento dal Fisco Italiano,
    ho diritto a richiedere un rimborso a-posteriori?
    Per qualsiasi inesattezza detta, la prego di correggere o integrare meglio quanto scritto.

    Grazie

  394. Salve Adriana, per quesiti personali di questo tipo che richiedono una maggiore analisi per fornire una risposta mi contatti in privato per una consulenza. In ogni caso quello che conta è la residenza fiscale e la sua residenza fiscale è sicuramente in Italia per il 2017.

  395. Buonasera,

    la ringrazio molto per il suo articolo, esaustivo e, soprattutto, comprensibile anche per i non addetti ai lavori.
    Il 19 Settembre 2016 son stato assunto da una società inglese, con sede a Londra. Per tale motivo mi sono trasferito a Londra con moglie e figlio ad Ottobre dello stesso anno. Il 2 Marzo 2017 ho fatto richiesta di iscrizione all’AIRE presso il Consolato di Londra, il quale ha processato la mia richiesta soltanto il 23 Agosto 2017, 6 mesi di ritardo. Tale ritardo ha significato quindi la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente con decorrenza appunto 23 Agosto 2017. Questo, secondo quanto previsto dalla normativa e spiegato dal suo articolo, significa che; a causa di un ritardo amministrativo sarò considerato fiscalmente residente in Italia per l’intero 2017 con tutte le conseguenze del caso, in altre parole pagare tasse anche in Italia. Tutto ciò mi sembra assurdo, soprattutto quando in Italia non ho più alcun redditto, e qualsiasi centro di interesse affettivo/fiscale/economico è stato trasferito a Londra da circa 18 mesi (19 Settembre 2016 – oggi), e continuerà ad esserlo in futuro.

    Ha qualche suggerimento e/o commento in merito?

    La ringrazio per la disponibilità e l’aiuto.

    Cordiali Saluti.
    Luca

  396. Salve Luca, se vuole posso analizzare la situazione. Mi sembra che nel suo caso sia possibile trovare una soluzione alternativa. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  397. Buongiorno,
    intanto grazie per l’articolo.
    Mio figlio ha svolto lavoro dipendente in Italia fino al 14/5/2017 e lavoro dipendente in Austria dal 15/5/2017 ad oggi. Ha ottenuto la residenza in Austria a fine maggio 2017 e si è iscritto all’AIRE a febbaraio 2018. E’ scapolo. Siccome colleghi che sono stati nella sua situazione gli danno informazioni contraddittorie, le chiedo:
    * è considerato fiscalmente residente in Italia?
    * se si, deve dichiarare in Italia anche i redditi esteri?
    * in quest’ultimo caso come avviene la tassazione, i redditi si sommano?

    Nel ringraziarla per la sua risposta, La saluto cordialmente
    Lucio

  398. Salve Lucio, se vuole mi contatti in privato per una consulenza in merito alle sue domande.

  399. Italiano con redditi da lavoro dipendente corrisposti da azienda Italiana dotato di permesso di soggiorno Albanese come deve comportarsi per un reddito assimilato a lavoro dipendente percepito dal datore Albanese?

  400. Complimenti per l’articolo. È stato un piacevole leggerlo. La sensazione è che sia stato scritto da una persona che voleva effettivamente far comprendere la casistica; cosa rara e apprezzabilissima!

  401. Una domanda veloce. Sono fiscalmente residente in Italia ma ho lavorato 5 mesi in uk nel 2017 (lavoratore dipendente). Oggi sono andata al caf per fare regolare dichiarazione dei redditi esteri, ma mi hanno detto che non devo dichiarare nulla, è normale? Non percepisco alcun reddito in italia e nei 5 mesi in cui ho lavorato ho guadagnato poco meno di 9000 sterline, per le quali ho pagato in uk circa 900 sterline di tasse. Grazie se mi vorrà rispondere

  402. Con queste informazioni non posso risponderle. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza o per eventualmente, qualora riscontrassimo fosse necessario, affidare a noi la sua dichiarazione dei redditi.

  403. perché devo aspettare due anni per essere rimborsato una doppia imposizione per un versamento fatto dall’ inps al fisco italiano nello stesso anno che ho pagato le tasse allo stato spagnolo. Il mio non e’ un rimborso per una dichiarazione annuale e’ il rimborso per una somma non dovuta e che arbitrariamente lo stato italiano non rimborsa immediatamente.

  404. Salve,

    Volevo chiedere Un parere si Cosa e meglio fare, non Ero a conoscenza di Dover fare la dichiarazione dei redditi lavorando all estero da quasi 5 anni ora mi sono sono iscritta Cosa si puo fare in question casi? Grazie per l ‘aiuto .

    Michela

  405. Salve Michela, per questi aspetti se vuole la contatto in privato per una consulenza.

  406. Salve, Le presento il mio caso, da Gennaio del 2017 fino ad Aprile 2017 ho lavorato in Italia, dopo a Maggio dello stesso anno ho cominciato a lavorare nella Repubblica Ceca con contratto a tempo indeterminato, mi sono iscritto all’AIRE il 19 settembre del 2017, quindi volevo sapere se devo o no dichiare il mio reddito ceco in italia e se devo fare lo stesso nella Repubblica Ceca con quello italianoò non riesco a capire se mi posso attenere alla convenzione fra l’italia e la Repubblica Ceca, per non doverli dichiararli.
    Grazie

  407. Salve Giancarlo, per questi aspetti se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  408. buongiorno..
    mio figlio ha lavorato in italia x 10 mesi e 2 in danimarca ..dunque ha 2 modelli unico,,
    uno italiano e uno estero

    la tassazzione in danimarca è piu’ alta che in italia
    ma il commercialista ha detto che ha differenza da pagare ,,x 2 mesi esteri piu’ di mille euro
    come’ possibile se all’estero sono piu’ alte le tassazzioni?
    premetto che in danimarca ha solo il domicilio. in attesa porgo cordiali saluti grazie

  409. Se vuole siamo a disposizione per una consulenza e per l’eventuale dichiarazione dei redditi di suo figlio.

  410. Esiste un limite, una cifra, sotto la quale non e’ obbligatorio dichiarare i redditi prodotti all’estero?

  411. Assolutamente no. Non esiste. Bisogna analizzare però la situazione per capire se c’è o meno obbligo in base ad una serie di variabili. Se vuole ne parliamo in consulenza.

  412. Buonasera,
    sono residente AIRE in Germania dallo scorso dicembre 2017.
    Nel 2017 ho lavorato a gennaio e febbraio con prestazioni occasionali in Italia (per un totale di circa 6000 euro lordi) e da marzo sono stato assunto con contratto di lavoro dipendente in Germania con un reddito di circa 25000 euro.
    In questo caso, quindi, la mia permanenza all’estero è superiore ai 183 giorni e il reddito in Italia è inferiore al minimo. Intendevo quindi fare la mia dichiarazione in Italia per recuperare le ritenute d’acconto versate. Nella stessa dichiarazione devo anche inserire i redditi prodotti in Germania, dove ho già pagato le tasse?
    Se sì, cosa comporta ciò ai fini della tassazione?

  413. Prima di poter rispondere a questa domanda è necessario stabilire con certezza la sua residenza fiscale. Se vuole possiamo chiarire questo aspetto, e di conseguenza come e dove dichiarare i suoi redditi in consulenza. Se vuole le scrivo in privato.

  414. Salve,
    da 6 anni vivo a Londra e lavoro nel settore della ristorazione come cameriera (ho cambiato piu’ volte lavoro). In questi 6 anni non mi sono iscritta all’Aire ne’ ho fatto dichiarazione dei redditi in Italia in quanto ho pagato direttamente tutte le tasse in Uk (non ho alcuna fonte di reddito ne’ proprieta’ in Italia). Domanda semplice: a cosa vado incontro? O come e’ possibile risanare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per questi anni? Grazie

  415. Va incontro a sanzioni amministrative per omessa dichiarazione. Le consiglio si analizzare la situazione per valutare rischi ed importi delle sanzioni per ogni annualità coinvolta. Se vuole sono a disposizione.

  416. Buongiorno. Mi chiamo Fulvio e vivo a Verona. Il quesito che sto’ per esporre non riguarda me ma mio figlio Alberto. Dal 27 Luglio 2017 vive e lavora in California presso una azienda vinicola . Fino a tale data lavorava in Italia, perciò ho fatto regolare denuncia dei redditi, avendo anche una parte di immobile al 50% con il fratello. Non ha ancora presentato domanda AIRE e risulta ancora residente in Italia. Il 14 Maggio si è sposato, con la una ragazza californiana, formando cosi famiglia e poter cosi richiedere anche la Green Card. Domanda: consiglierebbe l’iscrizione all’AIRE sapendo che perderebbe tutti i diritti alla sanità Italiana? e poi come dovrebbe procedere per i redditi conseguiti in California per l’anno 2017 nei confronti del fisco italiano ! facendo una ulteriore dichiarazione integrativa a Settembre ? Nel caso non avessi formulato chiaramente il quesito avrei il piacere ad essere contattato al num° 349 8447602. Ringrazio anticipatamente.

  417. Salve Fulvio, se vuole posso rispondere a tutte le sue domande, ma attraverso una consulenza. Se vuole la contatto in privato.

  418. Buon pomeriggio. Sto raccogliendo tutti i documenti da consegnare al CAF per preparare l’ISEE che servirà a mio figlio per procedere con l’iscrizione all’università. Avrei bisogno di un chiarimento in quanto mio figlio è stato per 3 mesi in Inghilterra per studiare l’inglese, ma durante quel periodo ha aperto un conto in banca (lì in Inghilterra) per poter lavorare (e ha lavorato solo 2 settimane). Sapete dirmi se è necessario fargli richiedere la giacenza media a quella banca inglese? Oppure non c’è bisogno per la preparazione dell’ISEE?
    Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

  419. salve, grazie per le molte preziose informazioni.
    Solo per capire se ho inteso bene: se risiedo in italia ma per il 2018 tutto il mio reddito è prodotto a Cipro da azienda cipriota, allora
    1. l’azienda paga le tasse a cipro
    2. io calcolo le tasse che in Italia avrei pagato per l’imponibile prodotto a Cipo e poi però pago: tasse italiane meno tasse pagata a cipro, corretto?
    Quindi se nel 2018 guadagnassi, supponiamo, 40 mila euro, in Italia dovrei pagare diciamo 10 mila, a cipro, mi tassano per 5 mila, in definitiva pagherò solo 5 mila euro?
    Giusto?
    grazie mille
    Gianni

  420. Salve Gianni, per rispondere alla sua domanda bisogna capire prima di tutto dov’è la sua residenza fiscale. Se vuole mi contatti in privato ed analizziamo la sua situazione.

  421. Buongiorno, sono fiscalmente residente in Cina. Ho delle plusvalenze su titoli detenuti presso una banca italiana. La banca non applica la ritenuta del 26% (regime dichiarativo) in quanto residente estero e mi dice che devo dichiarare le plusvalenze e pagare la relativa tassa in Cina, in base alla tassazione locale. In Cina tuttavia i redditi prodotti fuori dalla Cina stessa non sono tassati. Significa che nel mio caso non devo pagare alcuna tassa sulle plusvalenze?
    Cristina

  422. Se lei ha deciso di applicare il regime dichiarativo, è suo compito dichiarare i proventi nel suo Paese di residenza fiscale. Per maggiori info mi contatti in privato.

  423. L’articolo Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1 non è riportato correttamente per quanto riguarda i paesi a fiscalità privilegiata. Esso in fatti cita “,salvo prova contraria,”. La differenza è sostanziale è ben diverso dal dire come riportate voi semplicemente “oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata” e poi dedurre “Infatti, è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.”.
    Per come l’avete scritta voi sembrerebbe che un cittadino italiano residente a tutti gli altri effetti in un paese a fiscalità privilegiata sia tenuto a versare le imposte in Italia per i redditi ivi prodotti. La realtà invece sembrerebbe essere che l’unica differenza con gli altri paesi è che deve lui dimostrare di essere effettivamente residente in uno di quei paesi ai fini di vedersi esentato da tale pagamento. (Onere della prova a carico del contribuente, norma apparentemente anticostituzionale).
    E’ corretto dire che una volta, se richiesto, dimostrato di aver realmente risieduto nel paese a tassazione privilegiata si e’ esenti dal pagamento delle imposte sui redditi da dipendente ivi prodotti?

  424. La norma prevede che se ci si trasferisce in Paese a fiscalità privilegiata si è considerati comunque fiscalmente residenti in Italia, salvo prova a carico del contribuente dell’effettività del trasferimento. E’ una presunzione legale che deve essere vinta dal contribuente. Naturalmente fino a quando non vi è un controllo niente viene contestato, e quindi ci si considera residenti all’estero.

  425. Salve,
    vorrei sottoporle il mio caso. Ho ricevuto una proposta di lavoro come dipendente da un’azienda indiana. Manterrei la residenza in Italia e lavorerei a distanza con visite programmate in India (circa 60 giorni all’anno).
    Se intendo bene devo pagare le tasse in India e poi in Italia con credito di imposta per le tasse pagate in India.
    L’azienda indiana però mi scrive che tutte le tasse sono a mio carico come previsto dalla legge indiana. E’ possibile questo?
    Inoltre mi scrivono:
    is there “Any tax liability of Indian Employer to deduct any Income Tax on the salary paid to an Italian Employee who is stationed in Italy at home and working for India Employer”, which is not clear? Therefore, we request you to clarify the same.
    Please note as per Indian Law no Tax can be deducted for the employee settled out of India.
    As discussed during your visit that all the tax liabilities will be borne by you.

    Mi aiutereste a capire cosa chiedono e se quanto scrivono è corretto?

    Cordiali saluti

  426. Per questi aspetti se vuole mi contatti in privato per una consulenza in cui scioglierò i suoi dubbi.

  427. Buongiorno,
    Sono attualmente in lavoratore con contratto italiano e residente in Italia presso prima casa di proprietà.
    Probabilmente avrò l’opportunità di accettare una proposta da un’azienda francese:
    -riuscirò a pagare le tasse solo in Francia iscrivendomi all’AIRE?
    -riuscirò a mantenere la prima casa di proprietà?
    -che succederà alla dichiarazione redditi annuale in cui si scaricano interessi del mutuo, lavori di ristrutturazione splittati in più anni, etc?

    Grazie mille!

  428. Per risposte su quesiti di carattere personale che richiedono maggiori informazioni per avere una risposta precisa e puntuale come nel suo caso mi contatti in privato per una consulenza.

  429. Grazie! Sono Giuseppe, vivo e lavoro a Londra. Sono iscritto all’Aire. Pago in Inghilterra le tasse sul lavoro dipendente e sull’appartamento lì acquistato, invece pago le tasse in Itallia per piccoli immobili affittati e per un c/c con interessi 0,04. Devo dichiarare e pagare tasse nel Regno Unito per in beni posseduti in Italia?

  430. Ovviamente, il reddito percepito all’estero deve essere dichiarato anche nel Paese di residenza fiscale, al netto di quanto indicato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Se vuole analizziamo la situazione in dettaglio.

  431. Le imposte estere si dichiarano anche nel Paese di residenza fiscale, al netto di quanto previsto nella convenzione contro le doppie imposizioni. Se vuole siamo a disposizione per analizzare la sua situazione in dettaglio.

  432. Buongiorno,
    Mia madre vive in Svizzera dove possiene una casa (data in affitto) in comunione dei beni con mio padre. Mio padre vive in Italia dove dichiara la casa al 50 %. Puo’ per cortesia dirmi, se anche mia madre deve dichiarare la sua parte di casa in Italia? L’immobile e’ regolarmente dichiarato al fisco svizzero. Se anche mia madre deve dichiarare l’immobile in Italia, come deve procedere? Grazie per l’attenzione e buona giornata.

  433. Per rispondere bisogna capire ove è la residenza fiscale di sua madre, e di conseguenza della sua famiglia. Determinato questo è possibile rispondere alla sua domanda. Se vuole ne parliamo in consulenza.

  434. Buongiorno,
    scrivo per sapere se ci sono delle modifiche in merito alla questione “Ogni soggetto che si trasferisce all’estero per lunghi periodi è tenuto ad iscriversi all’AIRE, per essere considerato fiscalmente residente all’estero. Affinché questa condizione possa essere soddisfatta, tuttavia, è necessario che l’iscrizione all’AIRE sia valida ed efficace per almeno 183 giorni nell’anno. Ovvero per la maggior parte del periodo di imposta”. Nello specifico: si tratta sempre di 183 giorni?
    Sono infatti appena tornata in Italia, ho percepite redditi solo all’estero e sono iscritta Aire dal 14 marzo di quest’anno. Il mio dubbio è: posso tranquillamente riprendere residenza in Italia senza dover dichiarare l’anno prossimo se non nello Stato Estero? (Sottolineo che non ho proprietà immobiliari e che non avrò introiti in Italia fino alla fine dell’anno).

    Grazie mille!

  435. E’ opportuno prima di poterle rispondere analizzare meglio la sua situazione anche per vedere se vi è la possibilità di applicare convenzioni contro le doppie imposizioni. Se interessata la contatto in privato per una consulenza.

  436. Buongiorno, vorrei porvi una domanda. Io e mio marito con i nostri figli abbiamo vissuto negli USA dal 2008 al 2016. Nel 2016 ci siamo ritrasferiti in Italia. Abbiamo la green card ma ormai siamo fiscalmente residenti in Italia. Abbiamo acquistato un appartamento in USA nel 2017 e lo abbiamo affittato. Abbiamo presentato dichiarazione dei redditi in Usa. Cosa dobbiamo dichiarare in Italia? Grazie.

  437. Sicuramente dovete presentare dichiarazione dei redditi in Italia per dichiarare il reddito estero. Vi sono poi una serie di elementi da considerare per evitare la doppia imposizione. Se volete ne parliamo in dettaglio in consulenza e nel caso possiamo assistervi con il mio studio per la presentazione della dichiarazione dei redditi italiana, applicando correttamente la convenzione internazionale. Se interessata la contatto in privato.

  438. Buongiorno, sono fiscalmente residente in Italia dal 06/2017. Essendo disoccupato non ho fatto la dichiarazione dei redditi quest’anno (consiglio del commercialista). Avendo capitale investito all’estero, avrei dovuto dichiararlo?

  439. In caso di investimenti o risparmi all’estero, è quasi sempre obbligatoria la dichiarazione dei redditi. Per avere conferma occorre visionare la documentazione a riguardo.

  440. Lavoro part-time all’estero, nel frattempo studio ad una università italiana. Ho la residenza principale in Italia, mentre la residenza secondaria qua. Dovrei iscrivermi all’aire?

  441. Salve Sara, un conto è la residenza da un punto di vista civilistico, altro conto è la residenza fiscale, che è sempre unica. Per capire cosa è obbliga a fare da un punto di vista fiscale occorre capire da quanto tempo è all’estero e quanto tempo vuole restarci. Fatto questo e individuata la sua residenza fiscale si potrà capire come e dove dovrà tassare i suoi redditi. Le serve un commercialista esperto di fiscalità internazionale, se vuole siamo qui per aiutarla. Naturalmente ne parliamo in privato: [email protected].

  442. Buongiorno, sono residente in Brasile da quasi 16 anni e regolarmente iscritto all’AIRE praticamente da quando sono arrivato qui. Tra qualche mese mi trasferiró definitivamente in Italia e ritorneró ad avere la residenza lá cancellando quella dell’AIRE. Volevo sapere se il trasferimento dei soldi guadagnati regolarmente qui in Brasile é soggetto a dei limiti e a delle tassazioni specifiche. Premetto che da quando mi sono trasferito non ho piú fatto la dichairazione dei tredditi in Italia perché il mio domicilio fiscale é qui. Allo stesso tempo ho mantenuto un conto bancario in Italia ma con la residenza qui in Brasile che é quella che appare sulla mia carta d’identitá italiana. Ringrazio anticipatamente per l’aiuto.

  443. Buonasera Fiscomania,

    detengo un portafoglio titoli presso un brocker che ha sede legale in Italia con regime dichiarativo, perche’ risiedo attualmente in Belgio. E’ corretto quindi dedurre che non devo dichiarare questi redditi da capitale in Italia ma soltanto all’estero?

    Grazie del vostro aiuto.

  444. La rendita finanziaria deve essere dichiarata nel Paese di sua residenza fiscale, al netto di eventuali ritenute fiscali italiane applicate dal broker.

  445. Salve Fiscomania,

    lavoro con contratto stagionale per un’agenzia svizzera e mi sposto all’estero per periodi di solito inferiori ai 183 giorni, la residenza è comunque in Italia nella casa dei miei genitori di cui pero non sono più a carico. Percepisco solo il certificato di salario svizzero ma sono proprietaria di una piccola parte di un immobile in Italia. Devo fare la dichiarazione dei redditi col modello unico personalmente o visto che vivo con i miei deve farla mia madre? Oppure non devo farla? Mi servirebbero delle delucidazioni in quanto sono un pò confusa a riguardo.
    Grazie mille

  446. Lei deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, ne è obbligata. Per maggiori info possiamo fissare una consulenza e se vorrà potrà incaricarci di predisporre la sua dichiarazione dei redditi.

  447. Salve, a breve terrò una breve docenza in Francia presso un istituto universitario privato e vorrei capire la forma più conveniente di collaborazione (se contratto o collaborazione occasionale). La mia situazione è questa: residente in Italia, sono dipendente full-time di azienda privata. Non ho quindi partita iva. Sapete dirmi se 1) in caso di contratto di collaborazione, sarei soggetta alla doppia tassazione Francia + Italia, e se 2) in caso di ritenuta d’acconto, questa venga accettata in Francia? Grazie.

  448. salve, devo percepire una commissione per una vendita di un quadro in Svizzera, sono residente in Italia, cosa devo fare?

  449. Tutto dipende dal suo regime fiscale, se è un’intermediario professionale, altrimenti rilascerà ricevuta per aver procacciato l’affare e l’importo confluirà nella sua dichiarazione dei redditi italiana.

  450. Buongiorno Fiscomania,
    sto valutando proposte di lavoro in UK in quanto attualmente disoccupato.
    In particolare ho un offerta (ancora da accettare) per un lavoro dipendente, continuativo presso un azienda di Londra, a GBP 50.000 annui.
    Sarebbe per me la prima volta all’estero e mi sembra di aver capito che la tassazione, mantenendo la residenza in Italia, dovrà essere applicata nel nostro paese detraendo, in sede di 730, le tasse pagate (o trattenute) in UK.
    Quello che non mi è chiaro è la c.d. ” tassazione convenzionale” e se questa mi potrebbe far risparmiare qualcosa.
    Mi potrebbe aiutare a capire meglio per favore?
    Grazie mille

  451. Buongiorno, sono residente in italia con 20% di quote non qualificate in una società UK. Qual è la tassazione che dovrei subire in italia? 26% sul netto di frontiera (quindi lordo uk – tasse uk?)? Non si capisce niente in questa burocrazia!!
    grazie!

  452. Salve Frank, esiste una normativa che riguarda il monitoraggio fiscale, ed una che riguarda i redditi percepiti (nel caso plusvalenze o dividendi). E’ impossibile riepilogarle tutto in un commento. Se vuole le analizziamo insieme in relazione alla sua posizione personale. Se vuole mi scriva a questa email per una consulenza personalizzata: [email protected].

  453. Salve fiscomania,
    Io ho la doppia cittadinanza (italo-peruviana), con dei risparmi volevo fare un investimento in una azienda in Perú con dei miei famigliari, avendo un conto bancario in Perú, volevo diventare socio dell’azienda peruviana, devo pagare delle tasse in Italia per il mio invesitmento in Perú? O devo solo pagare le tasse in Perù?

  454. Salve Christian, non ho sufficienti informazioni per risponderle. La risposta dipende dalla tipologia societaria che andrà a partecipare. In generale i redditi esteri, devono essere tassati anche nello Stato i residenza fiscale (nel suo caso immagino in Italia). Per una risposta certa avrò bisogno di maggiori informazioni, se vuole ne possiamo parlare in consulenza. Nel caso mi scriva a questa email: [email protected].

  455. Salve, sono un cittadino italiano che lavora in Italia, iscritto aire io e la mia Famiglia. Se a dicembre del prossimo anno dovessi ritornare definitivamente in Italia, occorre dichiare e, indi, “pagare il dovuto ” all’erario italiano per i 6 mesi dovuti? Oppure, per ilfatto che sia stato residente all’estero meno di 180 giorni, sarei solo obbligqto a dichiarare ma senza “dare”?

  456. Salve Michele, dove dichiarare e cosa dipendono dalla residenza fiscale sua e della sua famiglia. Occorre analizzare meglio la situazione per capire in che anno vi è il trasferimento di residenza da un punto di vista fiscale. Da li è possibile capire in quale Stato dichiarare i propri redditi, e come evitare doppie imposizioni.

  457. Salve Federico, sono cittadino e residente in Italia, cuoco e mi è stato proposto un lavoro “stagionale” ovvero 2 stagioni estiva-invernale con 2 mesi di buco tra le due, ovvero 8 mesi lavorati e 4 no, in Austria.
    Vorrei capire quindi meglio come dovrei comportarmi e se l’importo netto offertomi potrebbe essere tassato (e non dedotto) nella dichiarazione dei redditi annuale in Italia. Inoltre se e come far valere questi periodi lavorati all’estero relativamente all’INPS per il calcolo dei periodi contributivi pensionistici.
    Nel lungo e ben articolato articolo, sembra essere preso in considerazione un rapporto a tempo indeterminato, che prevede domicilio e/o residenza nel paese estero. A noi cuochi viene offerto un trattamento comprensivo di vitto e alloggio (di solito in appartamento di proprietà della gestione e quindi dove non possiamo portare domicilio o residenza o l’iscrizione all’AIRE). Da qui nascono i miei dubbi.

  458. Salve Maurizio, nel suo caso, con queste informazioni mi viene da dire che deve dichiarare questi redditi in Italia. Comunque, per rispondere in dettaglio alle sue domande, se vuole mi contatti in privato per una consulenza personalizzata. Può scrivermi a questa email: [email protected].

  459. Buongiorno dott. Migliorini,

    siamo un gruppetto di 3-4 investitori e vorremmo fare alcune operazioni di compravendita immobiliare in Francia, acquistando alle aste immobiliari e trasformando per rivendere, inizialmente solo per operazioni veloci di trading per capital gain. Siamo però molto confusi sulla tassazione in quanto sembrerebbe che saremmo sottoposti ad una doppia tassazione che per noi renderebbe sconveniente operare. Vorremmo sapere se secondo lei esiste una forma societaria con cui si possa operare la suddetta attività senza dover affrontare una tassazione eccessiva, per noi residenti in italia (solo 1 persona tra noi è residente in Francia, e un’altra potrebbe prendere in considerazione un cambio di residenza in un altro paese se fosse utile). Tra operare come privato o come società civile immobiliare o Merchand de Biens, in ogni caso per i non residenti sembra non si possa evitare la doppia tassazione senza una pianificazione fiscale internazionale speciale. Sarebbe possibile per lei trovarci una soluzione? Specifico che inizieremmo con poche operazioni, per poi decidere se dare maggiore continuità alla attività, quindi il nostro orizzonte è a breve termine (1-2 anni di attività al massimo)

  460. Salve Dott. Migliorini,
    mia figlia 24enne, residente in Italia, nel 2018 ha lavorato per due mesi in Francia come dipendente. Le imposte da lavoro dipendente le sono state trattenute direttamente dal datore di lavoro. Mi chiedo se debba presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
    La ringrazio per l’attenzione.

  461. Biongiorno dott. Migliorini
    vivo e lavoro in Irlanda dall’Agosto 2016…ho un lavoro a tempo indeterminato, e non mi sono mai iscritta all’AIRE, perchè non ci ho mai pensato.
    Adesso però mi rendo conto che è importante, resta il fatto che produco reddito da due anni e mezzo in Irlanda, dove vivo stabilmente, e possiedo degli immobili in Italia ( pro quota) che pur volendo vendere , non si riesce, perchè vetusti.Preciso di avere in Italia sia la residenza anagrafica che fiscale.
    Cosa fare per uscirne ?
    Vorrei mettermi in regola sotto ogni profilo fiscale .
    La ringrazio per il consiglio che vorrà darmi e le porgo distinti Rossella Lo Iacono

  462. Salve Rossella, in una situazione come la sua con residenza fiscale in Italia c’è sicuramente da regolarizzare la situazione pregressa non regolare. Se vuole mi contatti in privato a questa email: [email protected]. Analizzeremo insieme la situazione ed individueremo la soluzione migliore per regolarizzare la sua situazione.

  463. Buongiorno dott. Migliorino. Mi hanno offerto un lavoro a Milano da un’azienda Svizzera con contratto Svizzero.
    Sul contratto è indicato che pagherò le tasse in Svizzera e mi forniranno un permesso di lavoro G, in modo che potrò anche recarmi in Svizzera da lavoratore, se ci fosse la necessità. Nel contratto è anche indicato l’impegno da parte loro di corrispondermi il differenziale netto tra quanto pagato in Svizzera e quanto pagato in Italia nella dichiarazione dei redditi: ma questa cifra farà cumulo nell’anno successivo? Ci pagherò ancora le tasse in Italia? Oppure sarà un rimborso a “pié di lista”?
    Mi può aiutare? Grazie.

  464. Salve Andrea, lei ha obbligo di dichiarare il reddito anche in Italia, se l’azienda Svizzera si è offerta di rimborsarle le tasse italiane, immagino che lo faccia erogandole ulteriore reddito, che a sua volta sarà soggetto l’anno successivo a tassazione Svizzera ed italiana. Così via di anno in anno. Per maggiori info mi contatti in privato.

  465. Salve Federico, sono italiano residente all’estero. A 2018 ho fatto la iscrizione all’anagrafe nel comune a giugno, pero sono tornado all’estero e ho fato la iscrizione in AIRE a ottobre, da qualle no c’e confermata dal comune. Il mio reddito sei solo di lavoro all’estero. Il mio dubbi sei, la mia residenza fiscale deve essere in Italia o in paese estero? Anche, devo pagare qualcune valore di irpef?
    Grazie tante.

  466. Salve Walter, da queste informazioni la tua residenza fiscale è rimasta in Italia. Per maggior info sulla tassazione e sulla tua dichiarazione dei redditi contattami in privato per una consulenza.

  467. In Svezia per insegnare per un totale di 36 ore in tre mesi, non so se restero= ancora, mi domando paghero le tasse in Svezia devo fare denuncia in Italia esiste un modulo online_
    Grazie
    Saluti

  468. Salve Matteo, con queste informazioni non è possibile sapere dove deve dichiarare i suoi redditi. Servono maggiori informazioni, se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  469. Buongiorno, mio marito di cittadinanza Belga , ma residente in italia da 25 anni,e disoccupato quì in Italia, lo scorso anno ha lavorato 5 mesi in Belgio come dipendente di una grossa azienda, senza mai trasferire la residenza.
    Come devo dichiarare nel 730 questi redditi?
    grazie

  470. Salve Barbara, non è detto che suo marito debba dichiarare quel reddito in Italia. deve essere analizzata meglio la situazione in virtù della convenzione con il Belgio.

  471. buongiorno mio figlio ha deciso di rientrare dall’Australia dopo circa 5 anni di lavoro . In questi anni ha risparmiato diversi soldi, come è possibile versare i soldi in un conto corrente italiano senza incorrere in sanzioni o problematiche fiscali ? grazie

  472. Gentile Dott. Migliorino,
    ho un dubbio riguardante la mia situazione reddituale.
    Sono residente all’estero da piu’ di un anno, in Germania dal 01.01.2018 al 30.04.2018 e in Olanda dal 01.05.2018. Sono sposato in comunione dei beni e ho due figli. Mia moglie lavora in Italia, dove vivono anche i miei figli.
    Non mi sono iscritto all’AIRE fino ad oggi perche’ ho avuto solo a Gennaio l’estensione ulteriore del contratto in Olanda, e ora mi appresto a farlo (sempre che il sito funzioni… 🙂 ).
    Sono un ricercatore, quindi ho avuto una tassazione a monte del salario, precisamente del 50% sullo stipendio lordo in Germania e piu’ bassa in Olanda.
    Ovviamente, seppur io sia oggi in ritardo con l’iscrizione all’AIRE, non aveva molto senso per me l’iscrizione all’AIRE fino a Dicembre. Anzi, da quanto capisco non potevo proprio iscrivermi (e dato che ho cambiato paese di residenza estera, mi e’ venuto il dubbio che io debba aspettare fino al 1 maggio 2019). In ogni caso, da quanto leggo sopra, ho paura che dovro’ pagare le tasse anche in Italia. In aggiunta, qui in Olanda mi hanno consigliato di non presentare nessuna dichiarazione dei redditi (sembra che cio’ sia legale), perche’ non avrei niente da recuperare.
    Io pensavo di non dichiarare i redditi in Italia, dato che sono redditi da lavoro dipendente per i quali c’e’ stata gia’ a monte una abbondante tassazione (soprattutto in Germania). Le chiedo se, a suo parere, e’ possibile procedere in questo modo.

    Grazie in anticipo per la sua disponibilita’!

  473. Buongiorno, mio figlio si trova attualmente in Spagna per un dottorato di ricerca. La sua residenza è in Italia. Devo predisporre per lui la dichiarazione dei redditi in quanto c’è una C.U. per reddito percepito nel 2018 e una C.U. relativa a TFR percepito nel 2018 per un lavoro svolto nel 2017, inoltre ha lavorato come dipendente in Spagna in ottobre novembre e dicembre del 2018. Si dovrà dichiarare anche il reddito percepito in Spagna, peraltro già tassato là? La ringrazio per l’attenzione, cordiali saluti.

  474. Salve Monica, tutti i redditi di suo figlio devono essere dichiarati in Italia, suo Paese di residenza fiscale. Per i redditi esteri occorre capire in che modo deve essere evitata la doppia tassazione.

  475. Salve Aldo, l’Agenzia delle Entrate ha molti strumenti per conoscere i dati dei contribuenti. Si tratta di banche dati diverse i cui dati vengono incrociati e verificati per verificare i soggetti da sottoporre a controllo. In casi come quello descritto principalmente si tratta di banche dati che incrociano i dati delle dichiarazioni dei redditi con i dati provenienti dalle autorità fiscali dei Paesi esteri che effettuano scambi di informazioni.

  476. Buongiorno, le espongo il mio caso, sono un soggetto residente in USA, lavoro per un università USA con partita Iva USA in qualità di lavoratore autonomo. Quest’anno dovrò trasferirmi per motivi personali in italia dove prenderò la residenza soggiornando per più di 183 giorni nell’anno solare continuando a lavorare in esclusiva dall’Italia con la medesima Università USA (che non ha base in Italia). L’Agenzia delle Entrate non chiede l’apertura di P.IVA italiana ma solo la redazione della dichiarazione dei Redditi in Italia, corretto?

  477. Salve Andrea, in Italia dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e gestire correttamente il reddito estero percepito per evitare la doppia imposizione. Se ha bisogno di un commercialista esperto in questi ambiti che la segua, mi contatti in privato.

  478. Buongiorno,
    sicuramente la contatterò per la redazione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno, la ringrazio per la disponibilità, mi conferma dunque che non sarà necessaria una p.iva italiana per operare dall’Italia in esclusiva verso USA?

  479. Salve Andrea, se opera con un contratto di lavoro dipendente verso azienda USA la partita IVA non è necessaria. Se non ha un contratto di lavoro dipendente occorre la partita IVA. Questo aspetto è importante.

  480. Preg,mo dott. Migliorini, mia figlia è residente in Italia ma frequenta l’Università a Vienna. Nel corso del 2018 ha lavorato come dipendente part-time percependo un reddito superiore a € 3.000,00, pertanto devo ritenerla non a carico per il 2018. Il patronato cui mi rivolgo per la mia dichiarazione dei redditi, cui ho esposto la situazione, mi ha detto che mia figlia non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Italia poichè non possiede fabbricati. E’ corretto? In caso contrario ha diritto al credito di imposta delle trattenute fiscali operate in Austria?

  481. Buongiorno Federico, lavoro con contratto regolare e vivo in UK da dicembre 2013. Mi sono iscritta all’AIRE nel 2015. Ho un appartamento in affitto a Milano regolarmente registrato su cui pago ovviamente tasse quali IMU, tasi, cedolare secca. In UK il sistema tasse si basa su ‘pay as you earn’, pertanto il datore di lavoro comunica ogni anno direttamente a HRMC (agenzia delle entrate inglese) il reddito percepito. Non bisogna fare nessuna dichiarazione dei redditi come dipendenti e le tasse sono state detratte e pagate direttamente dal datore di lavoro. In Italia invece ho sempre fatto la dichiarazione sul reddito da affitto. La mia posizione e’ corretta? E’ vero che ufficialmente risulto iscritta AIRE dal 2015 ma ho comunque passato 365 giorni in UK nel 2014. Grazie per la cortese risposta in anticipo.

  482. Salve Tiziana, sicuramente dal 2016 in poi, per quello che mi indichi, la tua posizione fiscale è corretta. Tuttavia, nelle annualità precedenti è opportuno verificare la tua residenza fiscale. Per l’Agenzia delle Entrate la mancata iscrizione AIRE è motivo per contestare la residenza fiscale estera. Su queste annualità, occorrerebbe una verifica ulteriore per capire la tua posizione.

  483. ho un laboratorio artigianale in italia, dei bravi ragazzi lo fanno andare avanti quando sono assente. mi trasferirò per più dei fatidici 183 giorni l’anno in austria. aprirò una gmbh (srl austriaca) diventando il gestore effettivo di un ristorante. 1. posso mantenere la titolarità del laboratorio italiano pur lavorando anche all’estero? fiscalmente come devo comportarmi? mi conviene una residenza austriaca o italiana? gli austriaci potrebbero accumulare anche il reddito italiano? e gl’italiani?

  484. Buongiorno, sono rientrato in Italia a Giugno del 2018 da UK come lavoratore dipendente. Avendo trascorso piu’ di 183 giorni in Italia sono ritenuto fiscalmente residente in italia per il 2018 anche se gia’ presentata dichiarazione dei redditi in UK, fin qui tutto chiaro ma vorrei capire se l’agevolazione fiscale (del 50% nel 2018) per il rimpatrio si applichi solo sui redditi prodotti in italia (giugno -dicembre 2018) e se invece per la prima parte dell’anno (redditi prodotti in UK) non si possa applicare. grazie

  485. Salve dottor Migliorini. Vivo in Spagna da piú di un anno. Ho già dichiarato qui, in Spagna, i redditi del 2018 però, non essendo iscritto all’aire sarò costretto a dichiararli anche in Italia. C’è un modo per evitare la doppia tassazione? Grazie

  486. Salve Pasqualino, da queste info non ho dati per capire se vi sono obblighi fiscali in Italia per lei, ma presumibilmente si. In questo caso occorre applicare la convenzione Italia Spagna per evitare la doppia imposizione giuridica del suo reddito. Nel caso mi scriva in privato per una consulenza o per la sua dichiarazione dei redditi.

  487. Buonasera dott. Migliorini,
    Mio figlio lavora in Spagna da settembre 2018 presso un datore di lavoro non italiano. Residente in Italia dal 26 giugno 2018 e iscritto all’aire in Spagna da febbraio 2019.
    Ha percepito un reddito da settembre a dicembre 2018 di circa 10.000,00 euro ed ha pagato in Spagna il 19%. Nessun reddito in Italia nel 2018. Ho contattato l’agenzia delle entrate e facendo riferimento alla pag.94 delle istruzioni 730/2019 mi dice che non deve fare alcuna dichiarazione in Italia. Posso stare tranquilla? Grazie mille.

  488. buongiorno, mio figlio studia in Danimarca e contestualmente ha lavorato la per 2 mesi per mantenersi agli studi, con reddito di lavoro dipendente con tassazione alla fonte. So per certo che dovrò fare la dich dei redditi in Italia compilando il modello CE credito d’imposta per evtare la doppia tassazione.
    Ho 2 domande pratiche:
    1) il reddito estero lordo indicato nel modd. CE dell Unico ho visto che non si somma al reddito tot. italiano del quadro RN . Perché? devo inserirlo anche nel quadro RC redditi lavoro dipendente?
    2) INOLTRE, il reddito lordo estero si somma al reddito lordo italiano per il calcolo dei limiti di reddito per figlio a carico? (4 mila euro per studenti fino a 24 anni)?
    grazie

  489. Salve Cristina, quello che le posso dire è che il reddito nel quadro CE serve solo per la determinazione del credito per imposte estere, dovrà poi collocare il reddito nel quadro corretto della dichiarazione per farlo confluire a tassazione. Tale reddito concorre anche alla soglia per familiari a carico.

  490. Buongiorno dottor Migliorini. Vivo in Bulgaria con mia moglie, siamo entrambe fiscalmente residenti in Italia e nel 2018 abbiamo percepito i seguenti redditi:
    – circa 900 Euro x 2 mesi di Naspi (gennaio-febbraio)
    – 180 Eur per un contratto a chiamata in Italia di pochi giorni
    – circa 5140 Eur come reddito da lavoro dipendente presso un datore di lavoro bulgaro (tassati alla fonte sulla busta paga).
    Mia moglie invece a percepito unicamente il reddito estero per un totale inferiore ai 4250 eur (tassati anche questi alla fonte).
    Le volevo chiedere se c’é un limite di reddito entro il quale non sia necessario effettuare la dichiarazione o se siamo tenuti entrambe a presentarla, e, in questo caso, se si debba utilizzare il 730 o il modello redditi persone fisiche.
    Grazie, cordiali saluti

  491. Buongiorno Dott. Migliorini, io mi occupo di dichiarazioni dei redditi in un Caf ma sui redditi esteri sono molto carente. Non è che organizzerebbe un corso su questo tema?
    Grazie saluti

  492. Buongiorno Dott.Migliorini, le volevo chiedere un informazione, sono titolare di un conto corrente in francia,, con relativo investimento in alcuni fondi, sono tenuto a versare in Italia nel modello 730 eventuali redditi percepiti? Se si, esiste un limite?

  493. Salve Giuseppe, detenere un conto estero la espone sia all’obbligo di monitoraggio fiscale che al fatto di dover dichiarare in Italia i relativi proventi finanziari. A seconda del tipo di investimento effettuato ci sono regole diverse, non è possibile generalizzare, deve essere analizzato il caso concreto.

  494. Buongiorno Dottor Migliorini, dovrei sottoscrivere un contratto relativo ad una consulenza per una ONG americana. Mi chiedevo se il relativo compenso è da dichiarare ed a quale tassazione deve essere sottoposta ( italiana o statunitense ? ).
    Grazie

  495. Salve Roberto, la tassazione è concorrente, avrà una ritenuta in uscita dagli USA e poi subirà tassazione italiana. Per maggiori dettagli mi contatti in privato per una consulenza.

  496. Buongiorno Dottor Migliorini, ho bisogno di porle un quesito, Un mio parente ha sempre omesso di mettere nella dichiarazione dei redditi la pensione americana. (da premettere che è residente in Italia)
    Ha solo comunicato la pensione che percepisce in Italia questa storia va avanti da circa 7 anni.
    Secondo voi la pensione americana bisognava metterla? e se si a cosa si va incontro nel caso uno volesse regolarizzare la posizione?.
    Preciso inoltre che non gli è mai stato inviato nessun tipo di Cud, solo ogni anno un documento dove chiedono se è ancora in vita ecc…
    Inoltre volevo porgere un’altra domanda; adesso anche la moglie vuole fare domanda per richiedere la pensione americana, e quando si è presentata al CAF gli hanno chiesto i peridi di lavoro il codice IBAN e la dichiarazione dei redditi e da qui l’operatrice facendo una verifica ha notato che non erano inserti i visto che si ricordava del marito i dati della pensione americana. Ora Le chiedo se è il caso che faccia domanda la moglie oppure di lasciare stare visto che il periodo di lavoro non è molto sono circa 3 anni e 6 mesi.
    Grazie.

  497. Salve Giuseppe, quello che le posso dire è che la pensione USA doveva essere dichiarata. E’ possibile presentare adesso delle dichiarazioni integrative pagando le relative sanzioni ridotte con ravvedimento operoso. Qualora desideri assistenza su questi aspetti sono a disposizione per una consulenza.

  498. Salve,
    vivo all’estero ma sono residente in Italia. In Italia ho delle proprieta’ affittate.
    Il mio reddito estero si basa su profitto da investimenti. Nessun lavoro dipendente.
    Al”estero la mia attivita’ e tassazione e’ classificata come businnes.
    Vorrei riportare un po’ dei profitto in Italia per acquistare una proprieta’.
    Che tipo di tassazione sono soggetto?
    Devo dichiarare questi profitti esteri nella dichiarazione dei redditi?
    In caso, c’e’ un modo per evitare la doppia tassazione per un caso come il mio?

    grazie

    Saluti

  499. Salve Mario, per rispondere alla sua domanda è necessario capire in quale Paese è la sua residenza fiscale. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza. La aiuterò a risolvere i suoi dubbi.

  500. Buongiorno,
    Un conoscente lavora all’estero (Germania) per conto di un’azienda Italiana. nel mod. CU/2019 il datore di lavoro ha diviso il reddito lordo totale esempio euro 37.000 in questo modo: prodotto in Italia da gen ad aprile 2018 euro 11.683 e trasferimento in Germania da maggio per un reddito lordo prodotto all’estero € 25.838. Nel 730/2019 non ha potuto inserire in credito d’imposta per la tassazione imposta dalla Germania in quanto il presunto importo tasse Germania le ha pagate nel 2019, per cui recupererà nel 730/2020. E’ giusto? Però c’è un problema il reddito lordo prodotto in Germania di cui il mio amico mi ha procurato non corrisponde al reddito lordo estero dichiarato dall’azienda italiana. Cioè quello dichiarato da azienda Italiana è di € 25.838 il prospetto della Germania l’importo è di € 55.146 pagando tasse per più di 16.000 contro quelle Italiane di circa € 10.500 per un totale di € 37.000 (reddito Italiano + reddito estero). Come si possono recuperare nel prossimo 730 la doppia imposizione? quali importi inserire nel quadro redditi prodotti all’estero? Mi scuso per la lungaggine e comunque spero di essere stata esaustiva. Grazie se mi potrà dare delle risposte.

  501. Buongiorno dott. Migliorini,
    da marzo 2019 ho spostato la mia residenza fiscale in Bulgaria facendo l’iscrizione AIRE. In Bulgaria ho aperto una srl dove il maggior fatturato è stato fatto in Italia. Mi chiedevo a questo punto dove devo dare la dichiarazione dei redditi.
    Grazie per la gentile risposta che vorrà darmi.
    Francesco S.

  502. Francesco con queste informazioni é impossibile risponderle. Occorre analizzare meglio la sua situazione per capire la territorialità dei redditi prodotti. Se vuole mi contatti in privato .

  503. Buongiorno,
    sono un dipendente a tempo indeterminato di una Societa’ avente Sede Legale in Italia, ma operante (anche) all’Estero con Succursali/Branch locali. io sono stato assunto in italia, poi distaccato in una Succursale Estera (nello specifico in Romania, facente parte della UE).

    A che tipo di fiscalita’ sono soggetto? a quella italiana (trattenute alla fonte su busta paga e quindi dichiarazione dei redditi per regolare crediti aggiuntivi) o ad entrambe?

  504. Enzo per rispondere alla sua domanda occorre valutare una serie di aspetti, primo tra tutti la sua residenza fiscale. Se vuole mi scriva in privato per una consulenza dedicata a risolvere i suoi dubbi ed eventualmente per una simulazione reddituale italiana.

  505. Buon pomeriggio dott. Migliorini,
    mia figlia lavora regolarmente e autonomamente in Svizzera dall’agosto 2019, risiede a 20 km di distanza dal confine Svizzero, vorrei sapere qual’è la percentuale di tasse che deve pagare in italia e se è tenuta a dichiarare i redditi realizzati in svizzera.
    La ringrazio anticipatamente. Fiorella

  506. La risposta dipende dal fatto se sua figlia può essere considerata o meno frontaliere. Occorre per questo analizzare meglio la situazione, se vuole scriva in privato per una consulenza.

  507. Buonasera,

    ho la doppia cittadinanza.
    Vivo stabilmente in Italia da più di 20 anni.
    La mia residenza fiscale è in Italia.
    Quest’anno accetterò l’eredità lasciata da mio papà (defunto 3 anni fa).
    L’eredità consiste in una casa allo stato greggio , la proprietà di un negozio (non l’usufrutto) e due pezzi di terra( uno dei due verrà dato in affitto, inizialmente a 2.000 euro annui).
    Tutte le tasse di successione verrano pagate allo stato estero, tutte le altre imposte locali e non (tipo imu) si versano allo stato estero.
    Dovrò dichiarare la mia eredità estera allo stato italiano ? Dovrò dichiarare eventuali redditi da affitti ?
    Grazie.

  508. Alex sicuramente dovrà dichiarare possesso ed eventuali redditi allo Stato. E’ consigliabile farsi assistere da un dottore Commercialista esperto. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza in grado di risolvere i suoi dubbi e nel caso per avere assistenza continuativa.

  509. Salve,

    Ho vissuto negli USA per 20 anni e sono stato regolarmente iscritto all’AIRE. Lo scorso Giugno, con tutta la mia famiglia, ci siamo trasferiti in Italia dove abbiamo riportato la nostra residenza. Mia moglie ha percepito uno stipendio da dipendente negli USA da Gennaio 2019 a Maggio 2019. Io ho percepito uno stipendio durante tutto il 2019. Inoltre, noi abbiamo dei conti bancari (sia conto corrente che conti pensionamento). Come dovremmo comportarci con con la prossima dichiarazione dei redditi in Italia?

    Grazie anticipatamente

  510. Salvo ci sono diversi aspetti da considerare che non possono essere spiegati in un commento, sia per quanto riguarda la tassazione che per il credito per imposte estere, senza considerare il monitoraggio fiscale. Se vuole mi scriva in privato per una consulenza personalizzata.

  511. Buonasera Federico,

    Io vivo e lavoro in Spagna da un anno e non sono iscritto all’aire (anche se dovrei)
    Qui in Spagna non sono obbligato a fare la dichiarazione dei redditi, perche non raggiungo i 21.000€ minimi per l’obbligo, ma sono obbligato a dichiarare i miei redditi in Italia?

    La ringrazio per il suo impegno e per quello che fa.
    Un saluto
    Alberto

  512. Alberto è impossibile rispondere alla sua domanda senza conoscere in dettaglio la sua situazione personale, quello che le posso dire è che in questo modo sicuramente non ha perfezionato il suo trasferimento di residenza all’estero, ma per poterle dare delle risposte è necessario analizzare meglio la sua situazione. Nel caso mi scriva in privato per una consulenza.

  513. Buonasera,
    Io vivo e lavoro a Londra da Ottobre 2019. Da quanto ho appreso dai suoi articoli, i redditi che ho prodotto nel Regno Unito per l’anno 2019 (Ottobre, Novembre e Dicembre), devono essere tassati anche in Italia, visto che la mia residenza fiscale e’ stata l’Italia per tutto il 2019.
    Quale tipo di documentazione devo presentare al fisco Italiano per dimostrare i miei redditi esteri?
    Come posso essere sicuro di non essere tassato impropriamente (doppia tassazione) ?
    A breve mi iscrivero’ all’AIRE (prima di meta’ anno); in questo modo i redditi del 2020 non saranno tassati in Italia giusto?
    Grazie della disponibilita’
    In attesa di riscontro
    Cordiali Saluti

  514. Buongiorno.

    Da Aprile 2011 lavoro nel settore turistico all’estero, ma in maniera intermittente, cambiando Paesi e Compagnie di volta in volta.

    Non mi sono mai iscritta all’AIRE, inizialmente perchè, ammetto, non ne ero a conoscenza e successivamente perchè non sapevo mai quanto tempo sarei effettivamente poi rimasta all’estero (anche quando mi hanno fatto contratto più lunghi di un anno).
    I Paesi sono stati Maldive, poi di nuovo Maldive, Seychelles, Grecia (stagionale), Emirati Arabi Uniti e ora sto per ripartire di nuovo per la Grecia (stagionale).
    A parte un primo contratto di 6 mesi sotto Compagnia italiana, tutti gli altri contratti erano con Compagnie estere (Singapore, Grecia, Stati Uniti).
    A volte lo stipendio veniva accreditato sul mio conto italiano, altre volte mi veniva fatto obbligo di aprire un conto locale.

    Non riesco a capire come sia la mia posizione fiscale per lo Stato italiano.
    Esisto? In una sola parola. Non ho mai fatto nessun tipo di dichiarazione dei redditi presupponendo che fosse tutto già regolamentato e regolarizzato all’estero dalla Compagnia estera.

    Inoltre,
    Per il futuro, mi posso iscrivere all’AIRE anche quando non sono sicura di completare l’anno?
    Per il passato, si può fare una iscrizione retroattiva eventualmente, nel caso fosse necessario ai fini di aggiornare la residenza fiscale?

    Grazie mille!

  515. Salve Lorenza, è impossibile risolvere una situazione personale in un commento. Se vuole mi scriva in privato per una consulenza. La aiuterò a risolvere i suoi dubbi e ad essere in regola con la normativa fiscale.

  516. Lavoro in Inghilterra,, settore cinematografico, libero professionistico, dove ho creato una società individuale è viene accreditato lo stipendio, ho residenza in Italia, devo dichiarare quanto percepito anche in Italia?

  517. Raffaella, dalle informazioni sembra che debba dichiarare anche in Italia. Per averne certezza occorrono maggiori informazioni ed una analisi più puntuale della sua situazione. Se vuole ci scriva in privato per una consulenza. Risolveremo i suoi dubbi.

  518. Dovendo trasferirmi definitivamente nelle Filippine vorrei sapere se, provvedendo con l’iscrizione all’Aire e non avendo più nessun tipo di reddito e carichi tributari da assolvere in Italia, (se non quelli provenienti dalla tenuta di un conto corrente), dovrei temere l’intrusione del fisco italiano sui futuri redditi generati da una attività commerciale familiare da avviare nelle Filippine.
    Inoltre, chiedo se potrei procedere con l’estinzione dello stesso conto corrente in un periodo successivo al trasferimento.
    Grazie

  519. Geraldo per questi aspetti e per approfondimenti ci scriva in privato per una consulenza, le spiegheremo come effettuare correttamente il suo trasferimento di residenza all’estero ed i suoi obblighi fiscali con l’Italia.

  520. Ciao Federico, ho letto il tuo articolo ed è estremamente utile, grazie.

    Vorrei farti una domanda veloce nel mio specifico:
    L’anno scorso ho svolto lavoro su nave da crociera battente bandiera (ISOLE VERGINI BRITANNICHE) per meno di 183 giorni. Dovrei dichiararli nel modello unico? Ci dovrei pagherei le tasse? Grazie

  521. Buongiorno,
    mia moglie lavora all’estero come dipendente ed è residente in Italia. Può presentare dichiarazione modello 730 se congiunta al sottoscritto, utilizzando quindi il mio datore di lavoro come sostituto d’imposta o è obbligata alla presentazione dell’Unico?
    grazie

  522. Buongiorno. Durante il mio periodo di dottorato ho svolto attività di ricerca presso un’università negli Stati Uniti. Quest’università ha elargito un’integrazione alla borsa per completare il periodo di ricerca (durato 1 anno a cavallo tra 2019 e 2020). Questi redditi sono soggetti a tassazione negli Stati Uniti e sono stati inquadrati come “scholarship”. Questi redditi devono essere riportati o ricadono nelle esenzioni per periodi di ricerca in dottorato/ post dottorato?
    La ringrazio.

  523. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  524. Buonasera. è possibile avere un contratto di lavoro determinato stipulato in Inghilterra, e ricevere lo stipendio in sterline sul cc italiano? Il lavoro si svolgerà attraverso lo smartworking e questo mi permetterà di lavorare in Italia ( residenza in Italia). Si dovrà pagare una doppia imposta? Grazie

  525. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  526. Buonasera, vorrei tanto chiarire un dettaglio – tutto sopraindicato riguarda anche i cittadini stranieri residenti in Italia?
    Nel mio caso : ho la cittadinanza ucraina e sono residente in Italia da quasi 5 anni con il permesso di soggiorno per i motivi familiari. Se dovessi andare a lavorare in Polonia per un periodo di circa 3 mesi – dovrò dichiarare anche il reddito prodotto in Polonia? Il datore di lavoro terrà in considerazione solo la cittadinanza ucraina (non il PdS italiano) quindi le tassazioni verranno applicate secondo gli accordi tra Ucraina e Polonia, cosa dovrei fare per evitare le sgradevoli sorprese una volta rientrata in Italia?
    Grazie in anticipo

  527. Buonasera
    Sono un persona che lavora in una ditta francese a tempo indeterminato da 1 anno la mia residenza è però in Italia.
    Sono però all’estero quasi tutto lanno proprio per lavorare.
    Sa dirmi come mi devo comportare con le tasse???? Grazie mille

  528. Buongiorno ho lavorato dal 1978 al2002 in Germania ho comprato delle azioni di una società tedesca nel 1990,ogni anno ricevo dei dividendi e si mantengono circa il 25%di steuer il mio commercialista li dichiara nel730 e mi fanno pagare le tasse, nel 2017 ho venduto delle azioni per un valore di 36000 € adesso ho ricevuto una lettera ufficio dell’entrate che vogliono il26%del capitale non so se è giusto
    Perché in Germania le azioni comprate prima del 2004 non si pagano tasse, in attesa di una sua risposta buone feste

  529. Buonasera mi chiamo Lorenzo vorei informazioni io ho lavorato in Germania ero in scritto aire ho lavorato 3 anni ho prendevo brutto 24.40983 al anno in Italia vogliono che io dichiarazione del anno 2019 la mi dichiarazione in Italia alla finanza entrate in Italia il problema e che io dichiaro questi soldi mia madre lo menta affitto della casa perché sono le case popolari lei a una pensione 635 euro io sono venuto in Italia perché mia mamma ha 88 anni vive da sola allora lei mi ho fatto la residenza temporanea adesso io devo compilare in foglio della casa di mia mamma come residenza temporanea loro miano chiesto redditi lordo del anno 2019 come devo comportarmi ?2020 2021 io non trovo lavoro perché che il problema covid

  530. Buongiorno,

    Vorrei chiedere un’informazione.

    Un cittadino americano che risiede in Italia ma che lavora per una compagnia americana deve pagare le tasse allo Stato italiano di sua tasca o è la compagnia americana che lo ha assunto a doverlo fare?

    Grazie del prezioso aiuto.

  531. Ogni soggetto che percepisce redditi deve dichiararli seguendo i criteri di collegamento previsti dalle normative internazionali. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  532. Salve ho aperto recentemente una LTD estera che voglio usare per promuovere prodotti all’estero , ho già una partita iva in Italia quando faccio la dichiarazione dei reditti includo anche i reditti della Ltd ? Così facendo sono legale oppure devo avvisare AE ? Grazie infinite

  533. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi. Quello che le posso anticipare è che la situazione descritta è a rischio esterovestizione, con sanzioni importanti.

  534. Buonasera,
    Mi occorre un informazione. Sono residente italia e sono titolare di una quota in una società in Canada titolare di immobili. Uno di questi immobili sarà venduto, e la somma ripartita tra noi soci. Volevo sapere se le somme ricevute devono essere dichiarare in Italia anche se già tassare all’estero e se deve essere dichiarata questa quota nella società canadese anche se in tutti questi anni non ho ricevuto nessun reddito. Grazie

  535. Deve essere dichiarata la quota di partecipazione nella società estera, ma occorre indagare meglio per gli obblighi reddituali. Se vuole ci scriva in privato per una consulenza.

  536. Buongiorno, ho una situazione abbastanza complessa di affrontare
    da poco che mi sono trasferito in Italia (sono Italiano) dopo 3 anni di lavoro in Polonia . Ho pagato regolarmente le tasse sulla base dei redditi prodotti in Polonia (ho un certificato) , ma mia padre inconsciamente, ha continuato a pagare le tasse in Italia per me.
    Mi chiedo , adesso come posso regolare la mia posizione fiscale in Italia , e far presente che ho pagato per 3 anni tasse in Polonia e in Italia ?
    Grazie

  537. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  538. Salve,
    Sono residente in Italia però studio in all’univeristà in Austria. Nel 2020 ho ricevuto la borsa di studio dalla Provincia di Bolzano, ma allo stesso tempo ho anche lavorato in Austria per circa 6 mesi (in due luoghi differenti). Dal mio datore di lavoro ho ricevuto solo le busta paga.
    Solo le busta paga bastano per poter dichiarare la Tassazione dei redditi esteri percepiti in Stati diversi?
    Cosa devo fare/dove devo andare per poter dichiarare la Tassazione dei redditi esteri percepiti in Stati diversi?
    Grazie

  539. Salve sono lavoratore all’estero (piu di 183 gg lavorati su nave battente bandiera estera) e volevo investire in azioni della compagnia tramite broker estero, morgan e stanley. Mi viene richiesto nel modello W-8en form il Foreign tax identifying number, che penso sia il nostro codice fiscale,ma non ne sono sicuro. a questo punto mi chiedo cosa devo dichiarare in questa voce del modulo e se devo pagare tasse sull’investimento in italia.
    Grazie

  540. Buonasera,
    Devo fare un unico di un contribuente con residenza in italia da più di 183 giorni ma controllando oggi dal cassetto fiscale mi è apparsa una seconda residenza estera.
    Ha rendite vitalizie dalla Svizzera del terzo pilastro b e pensioni private dalla Francia e Spagna.
    Queste devono essere tassate comunque in italia nel quadro rc e compilato il quadro rw?
    Il cliente mi parlava di una detassazione del 60% sulla rendita Svizzera ma immagino che valga per la Svizzera dove peraltro sembrerebbe che abbia la seconda residenza.
    Le sarei grata se saprà illuminarmi.
    Grazie.
    Eleonora

  541. Salve,
    sono residente Aire e lavoratore dipendente in Germania. Se decidessi di procedere all´iscrizione all´Ordine professionale, il cui requisito é il domicilio professionale in Italia, dovrei di prassi dichiarare i redditi da lavoratore dipendente in Germania al Fisco italiano?
    Inoltre per eventuali redditi da lavoro autonomo in Italia si renderebbe necessaria la dichirazione di tutti i redditi (da lavoro dipendente e autonomo) sia in Germania che in Italia nonostante risieda in Germani piú di 184 gg lavorativi?
    Grazie, I.

  542. Buona sera , sono un marittimo e mi sono iscritto al AIRE 2 mesi fa e ho la residenza in India.Ho cambiato la compagnia , prima ero con Costa che batte la bandiera Italiana e adesso dopo registrazione con AIRE lavoro con MSC che batte la bandiera estera di Panama e Malta. Come funziona per i contributi versati per la pensione? Come devo fare? Grazie mille per l’aiuto.

  543. Buongiorno, a breve lavorerò da remoto per una compagnia estera sita in UK. La mia residenza è in Italia. Volevo sapere in questo caso qual è la migliore tipologia di contratto data la doppia tassazione in entrambi i paesi a cui andrò incontro e come avviene il calcolo delle tasse da pagare. Grazie

  544. La tassazione non dipende dal contratto ma dalle regole contro la doppia imposizione. Da tenere presenti gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e quelli Inps, su queste casistiche. Se vuole approfondire la sua situazione personale ci può contattare in privato per una consulenza.

  545. Buonasera, in Italia i datori di lavoro rilasciano il cud con indicazione della tassazione. Al commercialista cosa si deve portare per far tassare la parte di reddito prodotta all’estero?

  546. Per i redditi esteri da lavoro dipendente occorre la certificazione del reddito rilasciata dal datore di lavoro, la dichiarazione dei redditi estera, ed eventuali pagamenti di imposte effettuati.

  547. Buonasera, da quando posso fare la dichiarazione dei redditi di fonte estera?
    È possibile presentare la richiesta online e ricevere una consulenza fiscale?
    Cordiali Saluti.

  548. Buonasera ho deciso di mettere residenza in Svizzera fine ora ero frontaliera con residenza in comuni di confine. Fra un mese posso avere permesso B residente come faccio con la casa che ho di proprietà in Italia? Ho una pensione di reversibilità perché sono di 23 anni vedova dopo quanto tempo lo dichiaro qua?e come vera tassata? So che lo perdo solo se mi sposo ma se metto residenza a estero non lo perdo. Dichiarazione dei redditi 2022 con redditi del 2021 lo faccio in Italia? Grazie

  549. Buongiorno e complimenti per l’ esauriente trattazione.
    Ho giá un equivalente della nostra Partita Iva in Brasile, in un regime brasiliano che sarebbe l’equivalente dell’italiano “forfettario” e fin’ora sono stato residente AIRE in Brasile per circa 15 anni.
    Tuttavia, per motivi familiari, si faranno via via piú frequenti i miei soggiorni di alcuni mesi in Italia.
    Un cliente fisso italiano é sorto nel mio business e per di piú ho intenzione di creare un’attivitá in Italia, rivolta ad un pubblico italiano, ONLINE.
    Volevo sapere se parallelamente alla mia attivitá di residente in Brasile (AIRE) e in qualitá di titolare di persona giurdica brasiliana, posso aprire anche una Partita Iva in Italia.
    Volevo anche sapere la situazione opposta: se da residente in Italia (qualora decidessi di spostare la residenza in Italia) potrei gestire la mia persona giuridica brasiliana, insieme a quella italiana. So che, in tal caso, i miei redditi brasiliani sarebbero tassati anche in Italia, allora vorrei sapere se ci sarebbe modo di evitare la doppia imposizione senza molte spese e burocrazia.
    Volevo precisare che mio il giro d’afffari é molto piccolo, inquadrabile in un forfettario. Non ho dipendenti e uso la mia persona giuridica per il solo mantenimento personale e poco piú.
    Ringrazio in anticipo e ancora complimenti per la professionalitá.

  550. È una situazione molto complessa quella che descrive su cui consiglio di prestare molta molta attenzione. Consiglio di analizzare bene la sua situazione con i commercialisti che la seguono, ci sono diversi aspetti da approfondire. Altrimenti, se vuole, ci può contattare per una consulenza.

  551. Buongiorno, innanzitutto molti complimenti per la sua chiarezza e per il suo canale.
    Nel corso di questo anno 2022 verrò trasferito dalla mia azienda negli stati uniti. Nella sede americana della mia attuale azienda con un contratto americano. Mi iscriverò sicuramente al AIRE nel 2022 e la mia residenza fiscale sarà ufficialmente negli stati uniti. In italia ho un mio appartamento di proprietà ed ho fatto dei lavori di ristrutturazione questo anno con un recupero del 50% in 10 anni.
    In italia, a partire dal prossimo anno, percepirà solo il reddito da locazione del mio appartamento (che metto in affitto) ma senza reddito da lavoro di dipendente. La domanda è: potrò nei prossimi anni beneficiare della detrazione fiscale prevista in italia per i lavori svolti? Più in generale vorrei capire il funzionamento di tutte quelle deduzioni fiscali che sto beneficiando in questo momento come lavorato residente in italia, una volta che trasferirò la mia residenza fiscale negli stati uniti. Un altro tema è ad esempio la contribuzione al Piano Individuale Pensionistico, potrò continuare a beneficiare della deducibilità fiscale secondo il mio attuale scaglione IRPEF in Italia?
    Grazie mille

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