Home Fisco Nazionale Bilancio Reato di falso in bilancio nelle società di capitali

Reato di falso in bilancio nelle società di capitali

Il reato di false comunicazioni sociali (detto anche falso in bilancio), è una fattispecie delittuosa, di cui all’art. 2621 c.c. per le società non quotate e all’art. 2622 c.c. per le società quotate.

0

Comprendere le conseguenze legali e le sanzioni per chi commette il falso in bilancio. Il reato di false comunicazioni sociali, la frode in bilancio ed alcune casistiche di ordine pratico.

Il reato di false comunicazioni sociali, comunemente conosciuto come falso in bilancio, è una fattispecie delittuosa disciplinata in due distinte disposizioni. Si tratta:

  • Dell’art. 2621 c.c., false comunicazioni sociali per le società non quotate;
  • Dell’art. 2622 c.c., false comunicazioni sociali per le società quotate.

Si tratta, in buona sostanza, di una fattispecie delittuosa connessa ad una compilazione non corretta del fascicolo di bilancio delle società di capitali. Deve esserci una volontà fraudolenta da parte del soggetto, solitamente un top manager, che altera le informazioni di bilancio allo scopo, ad esempio, di pagare meno tasse, oppure ottenere un vantaggio economico per se o per l’azienda che gestisce. Nel nostro ordinamento giuridico il falso in bilancio è una fattispecie perseguibile e che può comportare l’applicazione di sanzioni penali per il soggetto che commette il reato. Per questo motivo, di seguito, andiamo ad analizzare le principali fattispecie che disciplinano il falso in bilancio per le società di capitali.

Falso in bilancio per le società non quotate – Reato di false comunicazioni sociali

FATTISPECIE DI REATOPENA
Delitto di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) nelle società non quotateReclusione da uno a cinque anni

L’art. 2621 c.c. prevede per il reato di false comunicazioni sociali nelle società non quotate quanto segue:

Art. 2621 c.c. Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi” 

Di fatto, la condotta sopra indicata, consiste in una esposizione nel bilancio, nella relazione sulla gestione o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è stata imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale questa appartiene, in modo da indurre altri in errore e le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società. Si tratta, quindi, di una fattispecie che prevede un danno per i soci o per i terzi.

Chi può commettere il reato di falso in bilancio?

Come previsto dalla norma, possono essere soggetti attivi del reato i seguenti:

  • Amministratori di società;
  • Direttori generali;
  • Dirigenti preposti alla redazione di documenti societari;
  • Sindaci;
  • Liquidatori di società.

Sostanzialmente, si va a ricercare il soggetto, non in base alla sua carica formale, ma in base allo svolgimento dell’attività tipica di uno di questi soggetti. Questo significa che assume rilevanza anche il soggetto che, di fatto, anche in assenza di assunzione formale di una carica societaria, esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione delle fattispecie sopra richiamate (co. 1, art. 2639 c.c.). Inoltre, le disposizioni sanzionatorie legate agli amministratori si rendono applicabili anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti, ai sensi dell’art. 2639, co. 2, c.c. (come ad esempio gli amministratori giudiziari nominati dal tribunale).

Come si manifesta il falso in bilancio?

La fattispecie di falso in bilancio si sostanzia in un comportamento che può essere:

  • Attivo, il soggetto espone informazioni non vere nelle comunicazioni sociali;
  • Passivo, il soggetto non espone (omette) informazioni vere la cui comunicazione è prevista dalla legge.

Deve essere evidenziato che sia la condotta attiva che quella passiva (omissiva) devono avere per oggetto elementi materiali rilevanti tali da indurre in errore i lettori. Inoltre, la formula normativa (“fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”) ha reso incerta la rilevanza penale anche delle falsità commesse nelle valutazioni. Solo con la sentenza n. 22474 del 27.5.2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato che le valutazioni di bilancio integrano gli estremi penali ed implicano la punibilità del reato.

Quali sono i documenti previsti dalla legge su cui si consuma il reato?

Bilanci

Per bilanci devono si intendono:

  • Il bilancio annuale;
  • Il bilancio straordinario, in relazione a specifiche operazioni o a determinati periodi di tempo;
  • Il bilancio consolidato, in ragione del riferimento normativo anche ai gruppi.

Relazioni

Per relazioni devono, ad esempio, intendersi:

  • La Relazione sulla gestione e quella del Collegio sindacale da allegare al bilancio;
  • La relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite;
  • Le relazioni sul progetto di fusione o scissione.

Altre comunicazioni sociali

Il reato, infine, può realizzarsi anche tramite altre comunicazioni sociali, a condizione che siano:

  • Previste dalla legge (tipiche), con esclusione, ad esempio, di comunicati stampa, di dichiarazioni orali rese in assemblea, di dichiarazioni rese in conferenze stampa;
  • Rivolte ai soci o al pubblico, con esclusione della rilevanza penale delle falsità o delle omissioni nelle comunicazioni ai sindaci.

Soglie di punibilità del falso in bilancio

L’art. 2621 c.c. esclude la punibilità del reato se le falsità o le omissioni non riguardano fatti materiali rilevanti. Tuttavia, non sono più in vigore le soglie quantitative che definivano i casi di non punibilità. Nell’attuale formulazione della norma l’aggettivo “rilevanti”, rimanda alla qualità delle informazioni. Infatti, il falso non riguarda solo i valori di bilancio (falsi o omessi), ma anche i profili qualitativi, intesi come falsità o omissione di informazioni o falsa classificazione delle poste di bilancio. Ad esempio, se gli amministratori omettono la specificazione delle partecipazioni possedute in altre imprese o la presenza di contratti, può alterare sensibilmente la trasparenza societaria. Allo stesso modo, quindi, anche una collocazione delle voci di bilancio in schemi diversi potrebbe portare ad innescare il reato (es. esporre un debito a lungo invece che a breve termine, etc).

Prescrizione

La prescrizione è di 6 anni, art. 157 c.p.

Falso in bilancio e tenuità del fatto

L’art. 2621-bis c.c., prevede che, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti, di cui all’art. 2621 c.c., sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La norma prevede cioè una riduzione della pena per quei casi, rimessi all’apprezzamento del giudice, che per la natura e la dimensione della società o per gli effetti prodotti sul mercato o la modalità di condotta di chi li ha commessi possano essere qualificati di minore entità.

La medesima riduzione di pena è, inoltre, prevista per le società di minori dimensioni, ossia quelle che non superano le soglie di fallibilità di cui all’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed a prescindere dagli effetti prodotti e dalla gravità della condotta tenuta.
In tale caso, inoltre, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. La riduzione della pena è, dunque, prevista in due ipotesi e solo per le società non quotate:

  • Quando la società non superi i requisiti soggettivi della fallibilità, a prescindere dalla gravità della irregolarità;
  • Quando la falsità o l’incompletezza sia di lieve entità, ossia avuto riguardo alla condotta e agli effetti prodotti, prescindendo dalla questione dimensionale dell’ente cui il reo si riferisce.

Falso in bilancio per le società quotate – Reato di false comunicazioni sociali

FATTISPECIE DI REATOPENA
Delitto di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) nelle società quotateReclusione da tre a otto anni

L’art. 2622 c.c. prevede per il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate quanto segue:

Art. 2622 c.c.Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni“.

Sono punite le false comunicazioni sociali nelle società quotate (ex art. 2622 c.c.). Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

  1. Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
  2. Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  3. Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
  4. Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Quanto ai soggetti attivi ed alla struttura della fattispecie, il reato in questione ricalca quello punito dall’art. 2621 c.c. Inoltre, anche per la fattispecie in esame la punibilità è estesa al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (art. 2622, co. 6, c.c.).

Il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate presenta natura di delitto. L’autore del reato, infatti, è punito con la “reclusione” da tre a otto anni. Il reato è perseguibile d’ufficio.

Falso in bilancio e collegamento con la frode fiscale

Nel contesto della fattispecie di false comunicazioni sociali può essere rilevante analizzare i collegamenti con la fattispecie di frode fiscale. Sul punto la sentenza n. 39767 della Corte di Cassazione ha stabilito che le false comunicazioni sociali poste in essere al solo fine di ingannare l’Amministrazione finanziaria non sono punibili ai sensi degli artt. 2621 o 2622 c.c., ferma restando la loro eventuale rilevanza come frodi fiscali. In particolare, la fattispecie di reato perseguita è quella della “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici“, ex art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000, il quale prevede che:

Art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000È punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila“.

Per approfondire: “Reati penali tributari“.

Falso in bilancio e collegamento con la bancarotta fraudolenta

Ai sensi dell’art. 223 co. 2 n. 1 del R.D. n. 267/42, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2002, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei “fatti” previsti, tra gli altri, dagli artt. 2621 e 2622 c.c. (c.d. “bancarotta fraudolenta impropria o societaria”). Per l’integrazione della più grave fattispecie, quindi, è necessario provare il nesso di causalità tra le false comunicazioni sociali ed il dissesto della società. La trasformazione strutturale del fatto disegnato dalla figura delittuosa in questione, inoltre, determina rilevanti conseguenze anche sul piano dell’elemento soggettivo. Il dolo necessario, infatti, in tutte le sue forme graduabili (da quello intenzionale a quello eventuale) deve investire anche l’evento dissesto.

Bilancio irregolare e bilancio falso

Una volta analizzata la disciplina connessa al falso in bilancio può essere opportuno effettuare qualche considerazione di ordine pratico. Infatti, nell’analisi di questa fattispecie occorre sempre distinguere situazioni legate ad errori in bilancio derivanti da frode rispetto ad errori legati a comportamenti non intenzionali. In particolare, tra gli errori derivanti da fronte vi possono essere, ad esempio, la registrazione di scritture contabili fittizie, effettuate al fine di alterare il risultato d’esercizio, anche attraverso l’alterazione delle stime di alcune poste di bilancio.

Possiamo affermare, pertanto, che il bilancio d’esercizio viene considerato come “irregolare” quando non viene redato con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. Quindi, il bilancio “irregolare” è quello che viola le disposizioni del codice civile e degli OIC, mentre il bilancio “falso” è quello che viola la normativa, sopra citata, del falso in bilancio di natura penale.

Considerato che, come detto, ad oggi non vi è più alcun riferimento a soglie percentuali di rilevanza nell’art. 2621 e 2622 del c.c., viene affidata al Giudice la valutazione in concreto dell’incidenza della falsa appostazione o dell’arbitraria determinazione della stessa. Il Giudice è chiamato a valutare la potenzialità dell’informazione falsa contenuta nel bilancio, ed è chiamato a esprimere un giudizio sull’idoneità degli artifici contenuti nel documento contabile, in relazione ad una potenziale induzione in errore. Ebbene, tale rilevanza non essendo più ancorata a soglie numeriche, necessità di una maggiore tecnicità di rilevazione. La potenzialità di modificare il giudizio sul bilancio può derivare sia dall’esposizione in bilancio di un bene inesistente oppure dall’omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene esistente nel patrimonio sociale, etc. Questi dati, potendo influire sul profilo qualitativo dell’informazione di bilancio possono avere effetto di incidere negativamente sulla fattispecie tutelata dalla norma, ovvero la corretta trasparenza societaria verso i terzi (c.d “principio di rilevanza” dell’informazione di bilancio). E’ in questi termini che i soggetti che hanno responsabilità in merito alla redazione del bilancio devono valutare il proprio operato per evitare di incorrere in queste fattispecie.

Fatti materiali:
Ha un significato tecnico, correlato alla disciplina della redazione del bilancio d’esercizio. La materialità è legata all’influenza sul lettore del bilancio correlata alla tipologia dell’informazione.

Principio di rilevanza:
non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta“.


Rischio frode e falso in bilancio

La fattispecie di falso in bilancio, quindi, richiede che le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero siano concretamente idonee ad indurre altri in errore, determinando così un fatto significativo di frode. Al fine, quindi, di capire quando si configura il reato di falso in bilancio è opportuno analizzare la differenza riscontrabile tra: errore e frode, in quanto solo al verificarsi della frode si riscontra la fattispecie di reato. In particolare:

  • Errore – Per errore intendiamo una rappresentazione non veritiera dovuta a comportamenti ed eventi non intenzionali. Ad esempio, configurano un errore errate stime di bilancio dovute a interpretazioni non corrette, errori nella raccolta ed elaborazione di dati, errata applicazione di principi contabili, etc;
  • Frode – Falsa rappresentazione dovuta ad atti fraudolenti. Ad esempio, configurano frode una informativa economico finanziaria volutamente falsa (manipolazione, falsificazione, o alterazione di registrazioni contabili o documenti, operazioni inesistenti, errata applicazione di principi contabili), oppure appropriazione illecita di beni o attività aziendali.

Ultimo aspetto da sottolineare sul reato di falso in bilancio è che lo stesso è stato rubricato tra i “reati di pericolo“, ed in pratica non è necessario dimostrare l’effettivo danno frutto di comportamenti contabili illeciti, per configurare il reato, ma è sufficiente una comunicazione motiva di frode aziendale, esperibile anche da parte dell’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanzia, nel corso di una normale attività di accertamento.

Di seguito andremo ad analizzare le tecniche frodatorie più utilizzate dalle imprese, al fine di ridurre al massimo il rischio di frode, proviamo anche a fornire le modalità di individuazione e di prevenzione di queste modalità fraudolente di modifica del bilancio e della realtà aziendale. Non volendo essere esaustivi, vogliamo cercare di fornire utili indicazioni per tutti gli stakeholder i consulenti o i revisiori legali, che nel corso dell’esercizio sono chiamati ad analizzare il bilancio aziendale, al fine di ridurre il rischio di frode.

Consulenze E Intermediazioni Fittizie

La tecnica, piuttosto semplice, è quella di utilizzare fatture per prestazioni di consulenza inesistenti o di valore nettamente inferiore allo scopo di creare indebite disponibilità per gli amministratori. Spesso tale tecnica è utilizzata anche dai gruppi societari per management fees addebitate da società in paesi a fiscalità privilegiata.

Al fine di individuare e prevenire questo tipo di frode è opportuno andare a verificare tutti i costi per servizi più significativi, ed anche i costi legati alle intermediazioni, controllando che siano sottoposti a procedure rigide sia nella fase di creazione del rapporto, che nella fase di pagamento. Non devono esserci deviazioni dalle ordinarie procedure (ad esempio, un agente che viene seguito direttamente dalla direzione e non dall’ufficio commerciale).

Caparre Penitenziali Fittizie

In questo caso la società stipula un contratto preliminare di vendita di un bene (solitamente immobili) ad un valore inferiore a quello di mercato con un soggetto compiacente prevedendo una caparra penitenziale in casi di mancato perfezionamento del contratto. Successivamente l’immobile viene venduto a un terzo soggetto al valore di mercato (il che giustifica il pagamento della penale) con creazione di riserva occulta presso il soggetto compiacente a danno della società.

Poiché tali operazioni non sono usuali è facile individuarle. E’ opportuno verificare le differenze di prezzo tra preliminare e atto definitivo e indagare sulle cause. Nei casi più dubbi deve essere chiesta una perizia esterna. Verificare anche la congruità della penale e l’operatività del soggetto promissorio acquirente.

Operazioni Fittizie Di Leasing

Una società (A) vende ad una società compiacente (B) ad un prezzo irrisorio un bene. Il bene di fatto rimane nella disponibilità di (A). La società (B) vende al valore di mercato ad una società di leasing (C) che concede lo stesso bene in locazione finanziaria alla società (A). La società (B) ha acquistato la disponibilità di somme pari alla differenza tra il valore di acquisto da (A) e quello di vendita a (C) che provvede con altra operazione a stornare in parti sui conti dell’amministratore di (A).

In questo caso, al fine di prevenire il rischio di frode, è opportuno verificare che l’inventario fisico dei beni strumentali sia costantemente e sistematicamente aggiornato. E’ opportuno verificare la conformità della procedura di decisione e conclusione del contratto di leasing.

Forniture Stornate Con Note Di Credito

Una società (A) effettua con altra società compiacente (B) la fornitura di beni o servizi. Dopo la fornitura l’acquirente (B) contesta fittiziamente i beni o servizi ricevuti da (A). Segue la transazione con emissione di nota di credito da parte di (A). La provvista creata presso (B) viene poi stornata su conti correnti intestati a soggetti legati all’amministrazione di (A).

Le note di credito che scaturiscono da transazioni o arbitrati devono essere assoggettate ad una rigorosa procedura operativa. E’ opportuno acquisire tutta la documentazione sottostante l’operazione oggetto di transazione e analizzare le cause di non conformità della merce o prestazione; la persona (e il correlato grado di indipendenza) che ha accertato la non conformità; l’intervento di legali nella transazione che vanno circolarizzati; l’operatività della società acquirente.

Emissioni Multiple Di Ri.Ba. A Fronte Di Uno Stesso Credito

Le società in difficoltà finanziaria per ottenere liquidità immediate emette più Ri.Ba. a fronte di uno stesso credito portando all’anticipo le stesse presso diversi istituti bancari. All’atto dell’emissione della prima Ri.Ba, chiude il conto cliente contro un conto Ri.Ba. in portafoglio, poi chiude anche tale conto in contropartita del conto banche c/c o banche c/anticipi. Le successive anticipazioni vengono gestite con accredito del conto corrente o c/anticipi e addebito di un altro cliente o con utilizzo di un conto transitorio nel passivo banche c/RB, anticipi e similari.

È opportuno verificare gli addebiti bancari per Ri.Ba. insolute e le note di credito emesse. Verificare in dettaglio il conto Ri.Ba. in portafoglio o all’anticipo e effettuare riscontro con distinte di presentazione in banca delle stesse.

Doppi Pagamenti

Il dipendente della società paga due volte il fornitore per la stessa prestazione. Tale frode può essere posta in essere, ad esempio, inserendo due volte nell’anagrafica fornitori il fornitore complice. Attribuendo due codici è possibile registrare la fattura due volte ed eseguire il doppio pagamento.

In questo caso occorre verificare periodicamente l’anagrafe dei fornitori ponendo attenzione alle denominazioni sociali simili. Effettuare periodicamente riconciliazioni contabili tra schede contabili e risultanze del fornitore verificando attentamente se esistono importi identici. Infine è opportuno verificare la separatezza delle funzioni tra chi esegue gli ordini, chi registra le fatture e chi esegue i pagamenti.

Rettifiche Inventariali

Le rettifiche inventariali vengono effettuate ogni qual volta si verificano discordanze (in + o -) tra le quantità contabili e quelle fisiche. Le rettifiche si registrano di solito in occasionale di furti, cali tecnici e naturali, errati carichi o scarichi di merce. Nel caso di continue rettifiche inventariali è più probabile che ci si trovi in presenza di frodi derivanti da operazioni parzialmente o del tutto inesistenti. Questo può accadere tramite utilizzo di falsa documentazione a supporto delle rettifiche; di frequenti trasferimenti di beni tra vari depositi interni e esterni; arbitrarie riclassificazioni tra le diverse categorie di merce; procedure inventariali non affidabili; inattendibilità dei rapporti di produzione.

Al fine di ridurre al massimo il rischio di frode, è opportuno effettuare una analisi di affidabilità delle procedure riguardanti le rettifiche inventariali, facendo attenzione alla separatezza dei ruoli (inventario fisico, contabile, rettifiche). Ripetute e sistematiche rettifiche di quantità in occasione di versamenti di produzione e trasferimenti della merce (vendita, deposito, lavorazione, ecc) sono elementi indicativi di potenziali frodi.

Frode Sulla Cassa Assegni

Nei periodi di crisi per migliorare i dati di bilancio gli amministratori ricorrono ad alcune “politiche di bilancio” quali:

  • finanziamenti di soci che aumentano le disponibilità liquide e il patrimonio netto ma senza ci sia la reale volontà di apportare in modo permanente i mezzi propri (es. versamenti c/futuri aumenti di capitale sociale condizionati);
  • crediti inesigibili non diventano esigibili solo perché la società ha acquisito un assegno.
Exit mobile version