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Ravvedimento operoso per cause fraudolente

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Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha proposto alcuni chiarimenti sul ravvedimento operoso, ovvero sulla possibilità di regolarizzare la propria posizione con il fisco successivamente al mancato versamento di tributi e imposte. Secondo la Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022, questo meccanismo è possibile anche nel caso di condotte definite come “fraudolente”.

In particolare diventa possibile utilizzare il ravvedimento anche successivamente ad una dichiarazione fraudolenta avvenuta con fatture e documenti su pagamenti e operazioni inesistenti. Secondo questa nuova dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate, verrebbe quindi incentivato l’utilizzo di questo meccanismo in tutti i casi, arrivando così ad una regolarizzazione.

Il divieto di accesso a questa possibilità, per cause fraudolente, è stato quindi accantonato, tuttavia ciò non comporta una diversa applicazione per l’estinzione del debito, né al ricorrere all’ambito penale nei casi di cause fraudolente. Vediamo nell’articolo nello specifico quali sono le ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate su questo argomento.

Cos’è il meccanismo del ravvedimento operoso?

Con questo termine si indica la procedura con cui il contribuente che ha cumulato un debito nei confronti del fisco, e quindi con l’Agenzia delle Entrate, possa rimediare al debito pagando quanto dovuto (in alcuni casi chiedendo anche la rateizzazione) in modo spontaneo, evitando procedure di verifica aggiuntive.

Questa possibilità di regolarizzare i debiti verso il fisco implica anche l’applicazione di sanzioni e interessi ridotti, proprio a causa della buona volontà del contribuente nel saldare il debito in modo spontaneo. Questa procedura può essere adottata dai contribuenti che hanno cumulato con il fisco debiti di diverso tipo, come ad esempio:

  • Imposte sui redditi non pagate correttamente, come l’IRPEF, IRES, IRAP ecc;
  • Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) non versata;
  • Imposte collegate alle proprietà immobiliari, come l’IMU, l’imposta ipotecaria o catastale;
  • Bollo auto non pagato o multe non saldate.

Queste sono solo le principali imposte che vengono applicate in Italia, e che danno origine ad un debito con il fisco se non correttamente saldate. Tale meccanismo è vantaggioso per il contribuente perché può procedere autonomamente al saldo di questi debiti, e ricevere una riduzione.

Tuttavia ciò non vuol dire che non dovrà versare le sanzioni e gli interessi maturati su questi debiti, ma che saranno ridotti, in base al periodo trascorso dal momento in cui il debito viene contratto, al momento in cui il soggetto decide di saldarlo.

Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha proposto un chiarimento sul meccanismo del ravvedimento, in particolare per debiti e condotte definite come fraudolente. La norma generalmente prevede che questo meccanismo non sia consentito se sono già iniziati controlli fiscali del contribuente, e questo, secondo quanto chiarito nella circolare, consentirebbe il ravvedimento operoso solamente in caso di errori o omissioni:

“Si ritiene, infatti, che l’espresso riferimento di tale norma alla “regolarizzazione degli errori e delle omissioni” si traduca inevitabilmente in una preclusione, circa la possibilità di ravvedimento, nei confronti di quei comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da un’omissione.”

La circolare recente tuttavia prende in considerazione anche le operazioni compiute in modo fraudolento, ovvero con l’intenzione di evadere il fisco. Un esempio sono le fatture per operazioni inesistenti, eventualità che il fisco ha riscontrato soprattutto a proposito delle agevolazioni in ambito edilizia.

Un’operazione di questo tipo ha conseguenze sia sull’IVA che sulle imposte sui redditi, e l’emissione di una fattura inesistente inevitabilmente rientra nelle operazioni fraudolente, in quanto non si tratta né di un errore né di una omissione.

Va tenuta in considerazione la normativa precedente su questo meccanismo: con la Legge di Stabilità 2015 era stato modificato in alcuni aspetti:

  • Era stato ampliato il tempo per utilizzare il ravvedimento, fino alla scadenza dei termini di accertamento, a prescindere che la violazione fosse già stata constatata o meno;
  • Aveva modificato la disciplina dei reati tributari per cui era ammessa la non punibilità per i debiti tributari estinti con integrale pagamento, anche a seguito del ravvedimento.

In sostanza, secondo queste normative, l’estinzione del debito tributario tramite pagamento di quanto dovuto può consentire l’esclusione dalla punibilità per lo stesso reato, oppure circostanza attenuante, con possibilità di richiedere il patteggiamento.

Estensione alle cause fraudolente

Le disposizioni viste sopra quindi portano all’estensione delle cause di non punibilità anche per reati di dichiarazione fraudolenta, tramite l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni non esistenti, e per altre situazioni similari.

Secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare, la volontà generale è quella di incentivare i contribuenti ad utilizzare il ravvedimento operoso per rimediare spontaneamente a situazioni di debito con il fisco, anche quando sono presenti cause fraudolente:

“La norma ammette di fatto la legittimità del ravvedimento stesso anche sotto il profilo sanzionatorio amministrativo. Ciò fermo restando che la legittimità del ravvedimento in ambito amministrativo non soggiace ai limiti posti dalla normativa sanzionatoria penale.”

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche alcuni aspetti collaterali di questa possibilità:

  • Esso incontra comunque i limiti delle regole amministrative previste, ovvero il contribuente può avvalersi di questa possibilità anche in un momento successivo alla constatazione della violazione, ma prima che sia notificato l’atto di recupero;
  • Questa possibilità deve tenere conto delle situazioni specifiche in essere, e dei riflessi sulla sanzione di base, e può essere prevista comunque l’applicazione di una sanzione maggiorata del 50% per violazione avvenuta tramite fatture o altra documentazione falsa, o per operazioni inesistenti, tramite operazioni fraudolente e raggiri;
  • Questa possibilità non esclude le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo sull’estinzione totale o parziale del debito, in ambito penale, in carico all’Autorità Giudiziaria, per cui gli Uffici devono comunque procedere con la denuncia della frode.

Risulta chiaro comunque l’obiettivo di favorire il ravvedimento come meccanismo di pagamento spontaneo dei debiti contratti, con l’aggiunta delle sanzioni e degli interessi, anche in forma ridotta, dove è necessario.

Questa norma di fatto legittima l’accesso al meccanismo di agevolazione anche per le condotte che sono chiaramente fraudolente, per cui questo chiarimento potrebbe portare a conseguenze decisive sull’applicazione del ravvedimento e sulle sanzioni previste per il debito. In ogni caso le Autorità terranno conto delle situazioni in essere, dell’entità della frode e degli effetti del ravvedimento.

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Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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